CONTRATTO DI AGENZIA. Tra
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- Valerio Randazzo
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1 CONTRATTO DI AGENZIA Tra La Società <denominazione mandante> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), corrente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui ha sede la mandante>, <inserire il nome della città in cui ha sede la mandante>, Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico> in persona del legale rappresentante pro tempore sig./dott. <inserire il nome e cognome del legale rappresentante della mandante>, che di seguito per semplicità sarà denominata Mandante, e Il Sig., la Sig.ra <inserire il nome e il cognome dell agente> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), residente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui risiede l agente>, <inserire il nome della città in cui risiede l agente> Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>, di seguito denominato/a Agente. Premesso che - è intenzione della Mandante affidare all Agente l incarico di proprio agente di commercio plurimandatario senza deposito e senza rappresentanza; - l Agente è intenzionato a concludere con la mandante un contratto di agenzia con le caratteristiche di cui al punto precedente; - le parti, dopo ampia discussione decidono di regolare i reciproci rapporti come segue, superando con il presente contratto ogni precedente accordo eventualmente intercorrente. Tutto ciò premesso e facente parte integrante del presente contratto, Si conviene e stipula quanto segue Articolo 1 Premessa 1. Con la sottoscrizione del presente contratto l Agente assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita per conto della Società Mandante. 2. L'Agente svolgerà la sua attività in forma autonoma ed indipendente, senza vincoli di orario e di itinerari predeterminati pur nell osservanza delle istruzioni impartite dalla Mandante.
2 3. Le parti danno atto che non sussiste, né si intende costituire, alcun rapporto di impiego subordinato o di dipendenza. Articolo 2 Oggetto del contratto 1. L Agente si obbliga a promuovere e sviluppare le vendite dei prodotti commercializzati dalla Società Mandante nelle zone a lui assegnate. 2. L Agente opererà in qualità di plurimandatario. Articolo 3 Rappresentanza 1. All Agente non è attribuita la rappresentanza della Mandante Articolo 4 Zona 1. L Agente si impegna a svolgere la sua attività nella zone indicate nell Allegato A. Articolo 5 Esclusiva 1 Ai sensi dell articolo 1743 del codice civile e dell articolo 3 dell accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 del settore commercio, la preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L agente, da parte sua non potrà assumere l incarico di trattare, nella stesa zona e per lo stesso ramo affari di altre imprese in concorrenza con la mandante. Articolo 6 Durata del contratto 1. L incarico oggetto del presente contratto deve intendersi a tempo indeterminato. Articolo 7 Periodo di prova 1 E previsto un periodo di prova di mesi 6 durante il quale le parti potranno recedere senza preavviso e senza obbligo di corrispondere all altra alcuna indennità o risarcimento.
3 Articolo 8 Obblighi della preponente 1. In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, la Società Mandante ha l'obbligo di iscrivere l'agente presso l'enasarco e provvedere agli adempimenti di legge. 2. La preponente, nei rapporti con l Agente, deve agire con lealtà e buona fede, mettere a disposizione la documentazione necessaria relativa ai prodotti trattati e fornire all Agente le informazioni necessarie all esecuzione del contratto. Articolo 9 Diritti dell Agente 1. In caso di risoluzione del mandato ad iniziativa della Mandante per fatto non imputabile all Agente e nei casi di recesso previsti dalle vigenti disposizioni, l'agente ha diritto alle indennità previste dall A.E.C. applicabile. Articolo 10 Obblighi dell Agente 1. L Agente dovrà operare con i clienti secondo le istruzioni e le direttive impartite dalla mandante, visitare assiduamente la clientela, informare la Mandante su eventuali elementi che potessero ritenersi utili per migliorare le vendite e il servizio nella zona assegnata. Articolo 11 Provvigioni 1. A compenso dell opera prestata dall Agente sarà corrisposta la provvigione concordemente determinata nell allegato B che, sottoscritto dalle parti, forma parte integrante del presente contratto. 2. Le provvigioni saranno calcolate sulle fatture emesse dalla preponente relativamente agli ordini andati a buon fine, al netto di I.V.A. 3. La provvigione verrà calcolata sugli importi incassati dalla casa Mandante al netto di sconti, abbuoni, incentivi, premi, spese, anche di trasporto, e qualsiasi altra somma corrisposta al cliente per incentivare l acquisto. Articolo 12 Momento di pagamento delle provvigioni 1 Il diritto al pagamento delle provvigioni sorgerà nel momento in cui la Mandante
4 riceverà il pagamento integrale da parte dei clienti (art C.C. e articolo 4 dell accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 del settore commercio). 2. Entro il mese successivo ad ogni trimestre la Mandante dovrà corrispondere all agente un estratto conto, con indicati tutti gli elementi esenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni nonché gli affari conclusi e in attesa di pagamento. L Agente avrà 30 giorni di tempo per contestare l importo delle provvigioni indicate nell estratto conto, decorso il quale gli importi si intendono approvati. 3. Contestualmente al pagamento degli importi provvigionali, l Agente trasmetterà alla Preponente regolare fattura quietanzata. Articolo 13 Variazioni di zona, clientela, prodotti e provvigioni 1. Le variazioni di zona, clientela, prodotti e provvigioni sono regolate dall articolo 2 dell accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio Articolo 14 Esclusione del diritto alle provvigioni 1. La Mandante, a suo insindacabile giudizio, è libera di non dare esecuzione ai contratti conclusi dall Agente il quale non avrà quindi diritto alle relative provvigioni. 2. Gli ordini espressamente non confermati si intendono non accettati. Articolo 15 Spese 1. E stabilito ed accettato che non si intende costituire alcun rapporto di dipendenza e che, ai sensi dell articolo 5 comma 1 dell accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio 2009, qualsiasi spesa relativa allo svolgimento del presente incarico resterà ad esclusivo carico dell Agente. 2. Ai sensi dell articolo 3 comma 3 dell accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio 2009, nel caso di mancata o parziale restituzione, il valore del campionario sarà addebito all agente. Articolo 16 Incedibilità del contratto 1. Il presente contratto non potrà essere ceduto da parte dell Agente se non previo consenso scritto della Mandante.
5 Articolo 17 Trattamento dei dati personali 1. In seguito al conferimento dell incarico oggetto del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l esecuzione del presente incarico. 2. L Agente e la Mandante, nell espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal d. lgs. 196/2003 nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a: a. trattare i soli dati necessari per l espletamento dei propri incarichi; b. non diffondere o comunicare i dati di cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali; c. curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati. 3. Il mancato rispetto da parte dell Agente o della Mandante degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi. Articolo 18 Normativa applicabile 1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto le parti rinviano a quanto previsto dall accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 e successive modifiche. 2. Nel caso di integrazione o di rinnovo contrattuale, ogni richiamo all accordo economico collettivo del 16 febbraio 2009 dovrà intendersi riferito alle corrispondenti norme del contratto rinnovato o modificato. Articolo 19 Minimi di vendita 1. La Mandante potrà comunicare all Agente budget minimi di vendita. Articolo 20 Obblighi dell Agente alla cessazione dell incarico 2. Al momento della cessazione dell incarico l Agente dovrà restituire alla
6 Mandante tutti i beni da questa eventualmente messi a disposizione, nonché i prodotti, il materiale pubblicitario ed i documenti o moduli e gli altri beni detenuti per l esecuzione dell incarico. Articolo 21 Foro competente 1. Salvo l esistenza di diverso Foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al <inserire il Tribunale che si sceglie per decidere le cause relative al rapporto di agenzia>. Articolo 22 Comunicazioni 1. Ai sensi dell articolo 47 c.c. le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi sotto indicati. La Mandante: <inserire il codice di avviamento postale della città in cui ha sede la mandante>, <inserire il nome della città in cui ha sede la mandante> Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico> L Agente: <inserire il codice di avviamento postale della città in cui l agente intende eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti al presente contratto>, <inserire il nome della città in cui risiede l agente> Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico> 2. Tutte le comunicazioni relative all esecuzione dell incarico dovranno essere fatte per iscritto mediante telefax ovvero, dove prescritto, mediante lettera raccomandata a.r. agli indirizzi sopra indicati. 3. Salvo quanto previsto dal punto successivo sono valide tra le parti anche le comunicazioni via mail 4. Le variazioni del recapito dell Agente o della Mandante dovranno, a pena di inefficacia, essere comunicate mediante lettera raccomandata a.r. Articolo 23
7 Indennità di fine rapporto 1. Nei casi previsti dall articolo 1751 codice civile, al momento della cessazione del rapporto sarà corrisposta all agente l indennità prevista dall articolo 13 dell accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio Articolo 24 Preavviso in caso di risoluzione del rapporto 1. In caso di risoluzione del presente rapporto dovrà essere rispettato il termine di preavviso previsto dall articolo 11 dell accordo economico collettivo settore commercio del 16 febbraio Articolo 25 Patto di non concorrenza post contrattuale 1. Le parti si accordano di non prevedere alcun patto di non concorrenza post contrattuale. Articolo 26 Impossibilità delle prestazioni 1. In ogni caso in cui l Agente sia impossibilitato ad eseguire la propria prestazione per fatti sopravvenuti e imprevisti ne deve dare tempestiva comunicazione alla Mandante entro 15 giorni dal verificarsi del fatto impeditivo. Articolo 27 Clienti direzionali 1. Sono clienti direzionali quelli indicati nell Allegato C e sugli affari con essi conclusi l agente non avrà diritto ad alcuna provvigione. Articolo 28 Inscindibilità delle clausole 1. Le clausole di cui al presente contratto sono essenziali e inscindibili. 2. Ogni variazione in deroga avrà valore solo se approvata per iscritto. Articolo 29 Disposizioni generali 1. L eventuale tolleranza da parte della Mandante o dell Agente di infrazioni anche reiterate alle obbligazioni derivanti dal presente contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare in ogni caso la validità sia delle altre clausole
8 del presente contratto, sia di quelle violate. 2. La sottoposizione dell Agente a procedura concorsuale rappresenterà giusta causa di risoluzione del presente rapporto. 3. Il presente contratto sostituisce e annulla qualsiasi precedente contratto dando continuità ad esso. 4. Qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità. 5. Gli allegati di seguito identificati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: ALLEGATO A Elenco delle zone affidate all Agente. ALLEGATO B Misura delle provvigioni. ALLEGATO C Elenco clienti direzionali. *** Fatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti, letto, confermato e sottoscritto. Data <inserire la data di sottoscrizione>. La Mandante L Agente Le parti dichiarano di aver letto e approvato espressamente le seguenti clausole: Articolo <inserire il numero di ciascun articolo contenente una clausola vessatoria> - <inserire in sintesi l argomento della clausola vessatoria>; Articolo <inserire il numero di ciascun articolo contenente una clausola vessatoria> - <inserire in sintesi l argomento della clausola vessatoria>. La Mandante L Agente
9 ALLEGATO A al contratto di agenzia del <inserire la data indicata nel contratto di agenzia> Tra La Mandante <denominazione mandante> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), corrente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui ha sede la mandante>, <inserire il nome della città in cui ha sede la mandante>, Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>; e L Agente <inserire il nome e cognome dell agente> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), residente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui risiede l agente>, <inserire il nome della città in cui risiede l agente> Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>. ZONA Le è affidato l incarico di Agente plurimandatario nelle seguenti zone: 1. <inserire la zona> 2. <inserire la zona> 3. <inserire la zona> Data <inserire la data di sottoscrizione del presente allegato>. La Mandante L Agente
10 ALLEGATO B al contratto di agenzia del <inserire la data indicata nel contratto di agenzia> Tra La Mandante <denominazione mandante> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), corrente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui ha sede la mandante>, <inserire il nome della città in cui ha sede la mandante>, Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>; e L Agente <inserire il nome e cognome dell agente> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), residente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui risiede l agente>, <inserire il nome della città in cui risiede l agente> Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>. MISURA DELLE PROVVIGIONI La Sua provvigione è determinata nella misura del <>% per i prodotti <> del <>% per i prodotti <> Data <inserire la data di sottoscrizione del presente allegato>. La Mandante L Agente
11 ALLEGATO C al contratto di agenzia del <inserire la data indicata nel contratto di agenzia> Tra La Mandante <denominazione mandante> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), corrente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui ha sede la mandante>, <inserire il nome della città in cui ha sede la mandante>, Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>; e L Agente <inserire il nome e cognome dell agente> (C.F. <inserire il codice fiscale>, P.Iva <inserire la partita iva>), residente in <inserire il codice di avviamento postale della città in cui risiede l agente>, <inserire il nome della città in cui risiede l agente> Via <inserire la via> n. <inserire il numero civico>. CLIENTI DIREZIONALI Sono clienti direzionali quelli di seguito elencati: - <inserire la denominazione dei clienti direzionali> - <inserire la denominazione dei clienti direzionali> - <inserire la denominazione dei clienti direzionali> - <inserire la denominazione dei clienti direzionali> Data <inserire la data di sottoscrizione del presente allegato>. La Mandante L Agente
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