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ALLEGATO REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE ABRUZZO E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE MARITTIMA REGIONALE - PESCARA COMUNI DI PESCARA - ORTONA - VASTO - GIULIANOVA ENTE PORTO - GIULIANOVA COBAT - COOU SOGESA SpA ATTIVA SpA ORTONA Ambiente Srl PULCHRA Ambiente SpA PORTI PULITI D.Lgs. 182/03 e s.m.i. L.R. 45/07 DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 1

L anno 2008, il giorno del mese di., presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in via Passolanciano, 75 - Pescara: TRA REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale On. Ottaviano Del Turco o suo delegato. ; E DIREZIONE MARITTIMA REGIONALE DELL ABRUZZO E MOLISE con sede in Piazza della Marina - Pescara, rappresentata da che COMUNE DI PESCARA con sede in Piazza Italia Pescara (PE), rappresentata da che interviene in qualità di.; COMUNE DI ORTONA con sede in via Cavour - Ortona (CH), rappresentata da che interviene in qualità di.; COMUNE DI VASTO con sede in Piazza G. Rossetti, 2 - Vasto (CH), rappresentata da che COMUNE DI GIULIANOVA con sede in C.so Garibaldi - Giulianova (TE), rappresentata da che ENTE PORTO GIULIANOVA con sede in via Lungomare Spalato Molo Sud - Giulianova (TE), rappresentata da che interviene in qualità di.; COBAT con sede in via Toscana, 1 - Roma, rappresentata da, che interviene in qualità di ; COOU con sede in via Virgilio Maroso, n. 50 Roma, rappresentata da, che interviene in qualità di.; SOGESA SpA con sede in Località Casette di Grasciano - Notaresco (TE), rappresentata da che interviene in qualità di.; ATTIVA SpA con sede in Piazza Italia c/o Comune di Pescara (PE), rappresentata da che ORTONA AMBIENTE SpA con sede in via Cavour, 1 Ortona (CH), rappresentata da che PULCHRA AMBIENTE SpA con sede in via Tobruk, n. 20 Vasto (CH), rappresentata da che -------------- PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, utili a superare le attuali arretratezze del sistema di gestione dei rifiuti e le numerose criticità territoriali, basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un efficace protezione della salute e dell ambiente ed in modo particolare, attraverso una corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività portuali, nel rispetto dei princìpi, criteri ed indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente, sia a livello europeo che nazionale; Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 2

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante: Norme in materia ambientale, che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 (cd. Decreto Ronchi ) ed ha previsto all art. 232, comma 1, che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico, è dettata dal D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182, recante: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, (di seguito DLgs.182/03 ); VISTO il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ; VISTO il D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 e s.m.i. recante: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, (di seguito DLgs.182/03 ); CONSIDERATO che il D.Lgs.182/03 e s.m.i., ha l obiettivo di ridurre gli scarichi a mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui; CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì: all art. 180 omissis.. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti,.. omissis.. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti ; all art. 181, comma 10 I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un apposita sezione da costituire presso l Albo di cui all art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell art. 212 ; all art. 206, comma 1 omissis.. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria,.. omissis ; all art. 206, comma 3 omissis Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria. VISTO l art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 Accordi e contratti di programma, protocolli d intesa, che detta disposizioni in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare; VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti, che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all art. 41, comma 4 prevede che: la Giunta Regionale, al fine di incentivare le attività di recupero dei rifiuti portuali, in particolare di quelli pericolosi, promuove appositi accordi di programma con i consorzi nazionali per la gestione delle batterie al piombo e degli noli minerali esausti. VISTA la L.R. 6.07.2006, n. 24 Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 D.Lgs 24.06.2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto ; CONSIDERATO che ai sensi dell art. 4, comma 5 del D.Lgs.182/03, l affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria vigente e che nelle more, si rende necessario garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali per scongiurare situazioni di criticità ambientale; Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 3

PRESO ATTO che le Autorità marittime di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto, hanno fatto presente alla Regione Abruzzo le numerose difficoltà finanziarie ed organizzative attualmente riscontrabili per garantire una corretta gestione dei rifiuti portuali nonché la complessità di dare attuazione alle previsioni dei relativi Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali, già approvati con L.R. 6.07.2006, n. 24 e parte integrante e sostanziale del nuovo PRGR, ai sensi dell art. 66 della L.R. 45/07; DATO ATTO che ai sensi dell art. 4, comma 5 del D.Lgs. 182/03, l affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità con la legislazione nazionale e comunitaria vigente, e che nelle more si rende necessario organizzare i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti portuali tramite un accordo volontario tra i soggetti interessati (Autorità marittime, Comuni e Società di gestione dei servizi d igiene pubblica) mediante la sottoscrizione di un apposito Protocollo d intesa ; VISTO il D.Lgs.152/06 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs.182/03 e s.m.i.; VISTA la L.R. 45/07; VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Protocollo d intesa (di seguito accordo ), scaturisce dall esigenza, da parte delle istituzioni pubbliche interessate di garantire una corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività marittime nei porti di: Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto ed in particolare dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, ai sensi del D.Lgs. 182/03 e s.m.i. 2. Le parti riconoscono l importanza delle problematiche ambientali connesse alla corretta gestione dei rifiuti nelle aree portuali, spazi che hanno, sul piano urbanistico ed economico, un importanza fondamentale per garantire la qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi nonché la qualità della vita e del lavoro degli addetti alle attività marittime. Art. 2 (Finalità) 1. L accordo persegue le seguenti finalità: a. garantire la tutela ambientale e paesaggistica delle aree portuali; b. attuare, tramite disposizioni transitorie e con finalità pubbliche, il D.Lgs. 182/03 e s.m.i., nelle more dell espletamento del bando di gara per la gestione dei rifiuti, da parte delle Autorità competenti, come previsto dall art. 4, comma 5 dello stesso decreto; c. favorire la raccolta ed il corretto smaltimento dei rifiuti, non pericolosi e pericolosi, prodotti nell ambito delle aree portuali; d. favorire la raccolta differenziata e l effettivo recupero dei rifiuti riciclabili, prodotti negli ambiti portuali; e. promuovere una diffusa coscienza ambientale degli operatori marittimi sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell ambito delle aree portuali. Art. 3 (Impegni delle parti) Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 4

1. La Regione Abruzzo si impegna a: a. promuovere iniziative finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti portuali in collaborazione con i diversi soggetti interessati in attuazione della L.R. 6.07.2006, n. 24, parte integrante e sostanziale della L.R. 19.12.2007, n. 45; b. favorire accordi ed iniziative con i Consorzi Obbligatori COBAT e COOU per la realizzazione delle Isole del Porto e per realizzare una campagna di informazione (tramite l utilizzo del sito web della Regione Abruzzo), a livello regionale, sulle attività dei Consorzi e la gestione dei rifiuti interessati (Batterie esauste, oli minerali esausti,..etc.); c. reperire, le risorse finanziarie per supportare l attuazione della L.R. 6.07.2006, n. 24 e le iniziative previste dal presente accordo, per un importo massimo riferito all anno 2008 pari a complessivi 80.000 Euro, riconoscendo una compartecipazione delle spese ai Comuni interessati, per ogni realtà portuale, pari ad un massimo di: Giulianova 15.000 Euro; Pescara 25.000 Euro; Ortona 25.000 Euro; Vasto 15.000 Euro; nella misura di: 50% alla comunicazione di avvio delle attività di gestione dei rifiuti portuali e dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico; 50% a consuntivo delle attività previste dal presente accordo, presentato dai Comuni e/o soggetti delegati interessati. 2. La Direzione Marittima Regionale per quanto di competenza si impegna a: a. coordinare le attività di vigilanza e controllo, tramite le Autorità marittime preposte nelle diverse realtà portuali interessate dal presente accordo, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica e la corretta gestione dei rifiuti portuali e dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico di cui al D.Lgs. 182/03 e s.m.i.; b. divulgare, per quanto di competenza i contenuti del presente accordo agli operatori marittimi; c. promuovere incontri con le Autorità Comunali e gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 182/03 e s.m.i. per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. 3. Il COBAT ed il COOU rispettivamente a: a. a garantire tramite i propri concessionari regionali, il ritiro gratuito dei rifiuti di propria competenza (batterie esauste, oli minerali esausti,..etc); i rifiuti di competenza dei Consorzi saranno individuati puntualmente con apposita comunicazione degli stessi ai gestori pubblici dei servizi portuali di cui ai successivi punti 4, 5 e 6. Al fine saranno emanate dagli stessi specifiche disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti interessati ai gestori dei servizi d igiene pubblica. Il servizio potrà essere organizzato anche mediante l installazione di speciali strutture fornite gratuitamente dai due Consorzi, denominate Isole del porto nei porti di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto, secondo le previsioni contenute nei Piani Portuali approvati ai sensi della L.R. 6.07.2006, n. 24, concordandone preventivamente il numero e la loro ubicazione con l autorità marittima di riferimento sulla base delle esigenze logistiche e di smaltimento dei suddetti porti; b. a valutare l istallazione delle Isole del porto, nei punti definiti nelle aree portuali, in collaborazione con le Autorità marittime, secondo le previsioni del Piano di raccolta di cui all art. 5, comma 1 del D.Lgs. 182/03 e s.m.i.; 4. I Comuni di Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto rispettivamente a: a. contribuire alle spese per realizzare le previsioni della L.R. 6.07.2006, n. 24 per un importo riferito all anno 2008, da riconoscere alle Società di gestione dei servizi d igiene pubblica pari a: a. Giulianova 5.000 Euro; Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 5

b. Pescara 10.000 Euro; c. Ortona 5.000 Euro; d. Vasto 5.000 Euro; b. garantire, per quanto di competenza, il finanziamento delle attività di gestione dei rifiuti portuali; c. promuovere iniziative di sensibilizzazione degli operatori marittimi e dei cittadini finalizzate alla tutela e valorizzazione ambientale delle aree portuali; d. promuovere incontri con le Autorità marittime e gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 182/03 e s.m.i. per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico; e. provvedere a comunicare l avvio ed il consuntivo delle attività, al fine degli adempimenti di cui all art. 3, comma 1, lett. c). 5. L Ente Porto di Giulianova per quanto di competenza a: a. promuovere iniziative di sensibilizzazione degli operatori marittimi e dei cittadini finalizzate alla tutela e valorizzazione ambientale delle aree portuali; b. divulgare, per quanto di competenza i contenuti del presente accordo agli operatori marittimi; c. promuovere incontri con le Autorità Comunali ed Autorità Marittime e gli altri soggetti interessati, al fine di predisporre gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 182/03 e s.m.i. per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. 6. Le Società d igiene urbana: SOGESA SpA, ATTIVA SpA, Ortona Ambiente SpA, Pulchra Ambiente SpA, per quanto di rispettiva competenza a: a. organizzare gli ecopunti o punti di raccolta necessari, in attesa della piena attuazione dei Piani di raccolta, in collaborazione con le Autorità marittime, mediante apposito sopralluogo, redazione e sottoscrizione di un verbale tra le parti interessate; b. garantire il corretto svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti portuali, secondo le previsioni di cui ai Piani di gestione dei rifiuti portuali, di cui alla L.R. 6.07.2006, n. 24 e nelle more della piena attuazione di quest ultimi, secondo le disposizioni emanate dalle Autorità marittime; c. adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di MUD (art. 189), registri di carico e scarico (art. 190), formulario di trasporto (193),..etc., in relazione ai rifiuti conferiti negli appositi contenitori, da istallare a cura delle Società, negli ecopunti o punti di raccolta previsti dai Piani di gestione e quelli depositati impropriamente presso le Isole del porto (es. RU, RS provenienti dalle imbarcazioni, fusti di olio di 200 lt, grandi lattine sporche d olio e grandi filtri, emulsioni,.. etc), nonché per i rifiuti comunque rinvenibili negli ambiti portuali; d. garantire il ritiro dei rifiuti presenti nelle aree portuali e conferiti nei contenitori degli ecopunti o punti di raccolta, predisposti secondo le previsioni dei Piani di gestione e quelli eventualmente depositati impropriamente presso le Isole del porto di non competenza del COBAT e del COOU; e. divulgare, per quanto di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, i contenuti del presente accordo agli operatori marittimi. Art. 4 (Gruppo di Lavoro) 1. Per l attuazione del presente accordo, le parti costituiscono un Gruppo di Lavoro (GdL), con il compito di monitorarne lo stato di avanzamento delle attività ed a tale scopo, con cadenza almeno trimestrale, le parti si incontreranno per esaminare i risultati raggiunti e predisporre eventuali ulteriori livelli di sviluppo dello stesso. 2. Il GdL è costituito da: a. n. 1 rappresentante della Direzione Marittima Regionale (con funzioni di coordinamento); b. n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo; Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 6

c. n. 1 rappresentante di ogni Ente pubblico interessato (Comuni di Giulianova, Pescara, Ortona, Vasto ed Ente Porto Giulianova); d. n. 1 rappresentante del COBAT e. n. 1 rappresentante del COOU; f. n. 1 rappresentante per ciascun soggetto gestore dei servizi pubblici d igiene (SOGESA SpA, ATTIVA SpA, Ortona Ambiente SpA, Pulchra Ambiente SpA); 3. Al GdL potranno partecipare altri soggetti che, in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnicoscientifico, risulteranno utili allo svolgimento delle attività. 4. Il Comitato tecnico elabora uno specifico programma di attività e rimette, ai soggetti interessati dall Accordo, una relazione a consuntivo delle attività svolte contenente anche gli obiettivi raggiunti. 5. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico è da considerarsi gratuita ed eventuali spese connesse alla partecipazione allo stesso, sono a carico degli Enti e/o Società rappresentati. Art. 5 (Norme finali) 1. Il presente accordo ha durata di un anno, è rinnovabile per espressa manifestazione di volontà comunicata da una parte all altra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso. Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. REGIONE ABRUZZO DIREZIONE MARITTIMA REGIONALE COBAT COOU ENTE PORTO GIULIANOVA COMUNE DI GIULIANOVA COMUNE DI PESCARA COMUNE DI ORTONA COMUNE DI VASTO SOGESA SpA ATTIVA SpA ORTONA Ambiente SpA PULCHRA Ambiente SpA Protocollo d intesa/rifiuti portuali - Giugno 2008. 7