CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA



Documenti analoghi
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

NAPOLI, 12 giugno 2013

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

Regolamento Formazione Permanente integrazione ************* Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Teramo. delibera

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Art. 54 decreto legge

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell avv. *, come da separato verbale.

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Ministero dell Interno

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Provincia di Savona) Ufficio Segreteria fax

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

OGGETTO Patrocinio legale nei confronti del dipendente comunale matricola n. 10 nell'ambito del procedimento penale n. 736/2011.

si rende noto Assistenza e patrocinio di fronte ai Tribunali di Venezia e Rovigo Corte di Appello Cassazione Civile

È adottato e posto n vigore Il seguente

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova,

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Direzione regionale Toscana AVVISO

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale. n. 67 dd

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

Regolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Parametri d.m. 140/2012

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

IL DIRETTORE GENERALE

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

Ordine degli Psicologi della Toscana FIRENZE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

DETERMINA N. 534 / 12 DEL 19/12/2012

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI. Trento. (artt.78,79 e 124 D.P.R. n.115/02)... sottoscritt..., nat.. a... il... e residente in.. cap...

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia AREA SERVIZI AFFARI GENERALI SERVIZIO AMMINISTRATIVO ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA ANTICORRUZIONE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Avv. Clementina Rauccio

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Domanda di mediazione in materia civile e commerciale


ha pronunciato la presente

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Il procedimento di mediazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

per l'esecuzione del giudicato

Transcript:

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA Composto da: - Avv. Lucio Stenio de Benedictis Presidente - Avv. Donato Di Campli Cons. Segretario - Avv. Federico Squartecchia Cons. Tesoriere - Avv. Guido Cappuccilli Consigliere - Avv. Roberta Colitti Consigliere - Avv. Fabio Corradini Consigliere - Avv. Elena Di Bartolomeo Consigliere - Avv. Massimo Di Michele Consigliere - Avv. Ugo Di Silvestre Consigliere - Avv. Alba Febbo Consigliere - Avv. Filomena Mancinelli Consigliere - Avv. Giovanni Manieri Consigliere - Avv. Alessandro Migliorati Consigliere - Avv. Giovanni Stramenga Consigliere - Avv. Ernesto Torino.-Rodriguez Consigliere L anno 2011, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 19.55, si è riunito il Consiglio dell Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l assenza giustificata dei Cons. Di Michele, Di Silvestre, Torino-Rodriguez, per discutere e re sul seguente ordine del giorno: 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 2) ISCRIZIONI CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI RICHIESTE ACCREDITAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI 6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI N. * RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA 20.4.11 N. *-* *-* RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 27.4.11 N. * RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 22.4.11 N. * RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 23.4.11 N. * RELATORE AVV, COLITTI SCADENZA 15.4.11 N. * RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 5.5.11 N. * RELATORE AVV. CORRADINI SCADENZA 10.5.11 N. * RELATORE AVV. COLITTI SCADENZA 25.4.11 N. * RELATORE AVV. MANCINELLI SCADENZA 27.4.11 N. *RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO SCADENZA 27.4.11 7) SEMINARI SULLA MEDIAZIONE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) 8) RICHIESTA 15.3.11 AVV. * 9) RICHIESTA O.U.A.: PAGAMENTO CONTRIBUTO 2011 10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI) 11) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 12) DELIBERA ORDINE DI PISTOIA (RELATORE AVV. MANCINELLI) 13) NOTIFICA RICORSO AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA) 14) COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI PESCARA SU DIFFUSIONE POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI) 15) COMUNICAZIONE 14.3.11 MINISTERO GIUSTIZIA (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI) 16) RICHIESTA 17.3.11 SIG. * (RELATORE AVV. MANIERI) 17) RICHIESTA 29.5.11 SIG. * (RELATORE AVV. MANIERI) 18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 19) QUESTIONI PRATICA 20) RATIFICA O.D.C. 21) OPINAMENTI 22) VARIE ED EVENTUALI Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri. Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all ordine del giorno. 1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE Letto il verbale della seduta precedente (7.4.11), il Consiglio l approva. 2) ISCRIZIONI CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO Non vi sono domande di iscrizione.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente rende noto che a- è pervenuta dall avv. * lettera con allegati sentita la relazione del Presidente, di inviare al Presidente del Tribunale la segnalazione dell avv. *. -Esce il Cons. Avv. Febbob- nella riunione del 24.3.11 il Consiglio, considerate le difese svolte dall avv. * nell atto di impugnazione della sentenza del 2 dicembre 2010/11 febbraio 2011, ha to di rinviare ad una prossima seduta per ogni decisione in ordine alla costituzione ed alle frasi offensive; -Torna a partecipare alla seduta il Cons. Avv. Febboc) e-mail del GOT avv. Patrizia Franceschelli + altri Il Consiglio di riscontrare la e-mail del GOT avv. Patrizia Franceschelli inviando la adottata da questo Consiglio nella seduta del 10.3.11 sulla scorta della proposta della commissione all uopo nominata. d) Osservatorio sulle espropriazioni mobiliari (relatore avv. COLITTI) Il Consiglio di rinviare la trattazione dell argomento alla prossima seduta. 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - esaminate l istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08.04.2011 e la anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. - esaminate l istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08.04.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, di concedere un termine di 20 gg. per l integrazione con i dati reddituali dell ultima dichiarazione, in quanto quelli offerti sono del 2008, ai sensi dell art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. - esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 11.04.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. - esaminate l istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11.04.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni del divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. - esaminate l istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11.04.2011 e la anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. - esaminate l istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12.04.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge *da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. anticipata e provvisoria, relativamente al decreto ingiuntivo per pagamento alimenti in favore dei figli

minori, da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento avente ad oggetto ordinanza ex art. 75 T.U.L.S. promosso dalla Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. - riesaminate l istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25.03.2011 e la documentazione fornita a corredo in data 13.04.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, di rigettarla perché allo stato non vi sono elementi che consentano di valutare la non manifesta infondatezza dell iniziativa giudiziale. - riesaminate l istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25.03.2011 e la documentazione fornita a corredo in data 13.04.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, di rigettarla perché allo stato non vi sono elementi che consentano di valutare la non manifesta infondatezza dell iniziativa giudiziale. - considerato che, in occasione dell esame di talune istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha preso visione della carta intestata utilizzata dagli avv.ti ** del Foro di *; - ritenuto che la stessa reca in epigrafe la dicitura CODACONS ABRUZZO ; - posto che si ravvisa la necessità di accertare se l utilizzo di tale dicitura si ponga in contrasto con i canoni deontologici; di trasmettere al COA di * copia delle note 13.4.11 prot. * e * a firma dell avv. *. - riesaminate l istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29.03.2011 e la documentazione fornita a corredo in data 12.4.2011, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell art. 94 II comma e 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI RICONOSCIMENTO CREDITI RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO A) ESONERI esaminate le rispettive domande, : di dispensare dall obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell art. 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007: - l avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 12.02.2013, data di compimento del terzo anno di età del bimbo B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - Letta ed esaminata la richiesta dell Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata de L Aquila e della Fondazione F.A. di accreditamento del convegno su Giusto processo e abuso del processo che si terrà a Pescara il giorno 13 maggio 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.30, il COA di attribuire all evento n.5 crediti formativi. - Il COA : - letta ed esaminata la richiesta dell avv. * di autorizzazione allo svolgimento di attività di studio in autonomia nell ambito della propria organizzazione professionale, - atteso che l istanza è priva di alcuni dei requisiti richiesti dal regolamento integrativo per la formazione permanente di questo Consiglio, segnatamente della relazione illustrativa, dell indicazione della data degli incontri, dei curricula dei relatori, delle modalità di rilevazione delle presenze, così come pure non è indicato se è stato previsto un qualche pagamento dei partecipanti; - invita l avv. * ad integrare l istanza ex art. 18 del richiamato regolamento integrativo per la formazione permanente. C) RICONOSCIMENTO CREDITI - Letta ed esaminata la richiesta della dott.ssa * di riconoscimento crediti per partecipazione al convegno nel 2010 a Chieti e per la partecipazione al corso di preparazione all esame di avvocato nel 2010 per il triennio 2011-2013, il COA rigetta l istanza, atteso che la partecipazione agli eventi indicati è avvenuta nel triennio formativo 2008-2010 - Letta ed esaminata la richiesta dell avv. * il COA rigetta l istanza, poiché non sono caricabili sul sistema RICONOSCO né eventi non preventivamente pubblicati, né i provvedimenti di esonero totale e/o parziale dal conseguimento dei crediti formativi. 6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI a) Esposti: Il Consiglio passa all esame dei seguenti esposti:

- N. * proposto da * nei confronti della dott. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, acquisita ed esaminata la sentenza N. * del * del Tribunale di *, di aprire il procedimento disciplinare a carico della dott. * per i seguenti capi di incolpazione: A) per il reato p. e p. dall'art. 642, 2 co. cp. perché con la condotta di cui al capo B), al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, precostituiva elementi di prova o documentazione relativi al sinistro occorso all'autovettura * targato *, intestata alla ditta del marito, *, ed in uso esclusivo alla stessa, richiedendo alla Compagnia di Assicurazioni * il risarcimento dei d a n n i asseritamene provocati all'autovettura dall'autore del furto del veicolo, il quale, dopo aver sottratto l'auto, sarebbe finito fuori strada andando ad urtare, da solo, il palo luce * della via *, abbandonando successivamente il veicolo. B) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2) e 367, c.p., per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo A), con denuncia diretta all'autorità giudiziaria o ad altra. Autorità che a quella ha l'obbligo di riferire, affermato falsamente essere avvenuto un reato, in particolare, per aver sporto presso il Commissariato di P.S. *, in data, *, denuncia di furto dell'autovettura * targato *, intestata alla ditta del marito, * ed in uso esclusivo alla stessa, dichiarando inoltre di non conoscere la persona che, telefonicamente, presso la propria abitazione, l ' aveva notiziata che la predetta autovettura, da lei regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, era stata coinvolta in un incidente in via * e di non conoscere il conducente della stessa con il quale, appena giunta in luogo, si intratteneva a parlare rassicurandosi che non avesse riportato lesioni e ciò falsamente come risulta dalle dichiarazioni rese dall'indagata ai vigili, già presenti sul posto e che avevano assistito all'incidente, ai quali riferiva di essere la convivente del conducente il quale, successivamente, si allontanava restando anonimo. Commesso a * in data * Ai sensi dell art. 7 del Regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di Consigliere Istruttore l avv. Colitti. - N. *-* *-* proposto da * nei confronti dell avv. *. stante l assenza del Cons. delegato avv. Di Silvestre, di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall art. 5 del regolamento di attuazione, per cui la scadenza è differita al 26.6.2011. - N. * proposto da * nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, dopo ampia discussione e trattazione, letti gli atti, esaminata la fase pre-istruttoria dell esposto, vista l audizione personale dell esponente, preso atto della produzione documentale prodotta da quest ultimo in data 04.04.2011, ritenuto che nel caso di specie la competenza di codesto COA è esclusivamente quella di valutare eventuali violazioni di natura prettamente disciplinare dell iscritto (atteso che non esiste automatica equiparazione di queste a possibili forme di responsabilità civile del professionista il quale è destinatario di una obbligazione di mezzi e non di risultato), visto che nella fattispecie in questione non vi è stata revoca del mandato come specificato nell esposto ma rinuncia alla difesa (come da verbale di audizione del 28.02.2011), rilevato che (come dichiarato dall esponente in data 28.02.2011) all udienza del * dopo la rinuncia al mandato dell avvocato * il giudice della causa rinviava la stessa ad altra data per dare la possibilità all esponente di continuare a difendersi tanto che successivamente il nuovo legale di quest ultimo continuava nell istruzione probatoria della controversia facendo probabilmente acquisire al relativo fascicolo la produzione documentale oggetto della odierna lamentela disciplinare, considerato che allo stato non sembrano essere stati pregiudicati i diritti e/o gli interessi dell esponente e che non siano stati arrecati pregiudizi in capo a quest ultimo conseguenzialmente alla rinuncia difensiva dell iscritto, osservato che tra la documentazione riferita dall esponente in data 28.02.2011 e quella prodotta in data 04.04.2011 sembra non esservi perfetta corrispondenza (atteso che in quest ultima si evince una parziale imputazione ex art. 181 D.Lvo 42/04, un presumibile estratto circa i rilievi fonometrici dell * di una relazione senza alcuna intestazione ed una ordinanza di restituzione in pristino del Comune di * ma nulla è segnalato circa il provvedimento di sequestro penale a carico della controparte dell esponente e del permesso a costruire in sanatoria), rilevato che dalle dichiarazioni dell esponente scritte in epigrafe alla sua produzione documentale del 04.04.2011 emerge come l avvocato * non volesse in effetti omettere la produzione documentale in questione bensì la volesse solo produrre integralmente così però contrastando la volontà della cliente che ne voleva depositare solo una parte per focalizzare il problema solo su punti ben precisi, considerato che una tale situazione relativa al rapporto tra avvocato e parte assistita non possa affatto integrare violazione di canoni disciplinari come nella specie quelli astrattamente sussumibili ex artt. 8 e 38 CDF, atteso infine che la condotta dell avvocato * nella fattispecie in questione non assume rilevanza disciplinare tale da essere violativa di precetti in tal senso residuando semmai possibili margini di responsabilità del proprio operato professionale in altra sede e comunque tutti semmai da dimostrare sotto il profilo del rapporto causa-effetto di eventuali pregiudizi arrecabili o arrecati al proprio cliente, di archiviare l esposto nr. *. - N. * proposto da * nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Squartecchia, considerato che non sussistono elementi di rilevanza disciplinare, in quanto come risulta dagli atti acquisiti, la procedura esecutiva c/o * è stata ritualmente attivata presso la Pretura di *, mentre, nonostante la richiesta di chiarimenti, nulla è emerso circa la generica deduzione dell esponente in ordine alla causa in corso contro un tale *, di archiviare l esposto. - N. * proposto da avv. * nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall art. 5 del regolamento di attuazione, per cui la scadenza è differita al 14.6.2011.

- N. * proposto da avv. * nei confronti dell avv. *. stante l assenza del Cons. delegato avv., Torino-Rodriguez, di rinviare l esame dell argomento ad altra seduta. - N. * proposto da avv. * nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, di rinviare l esame dell argomento ad altra seduta. - N. * proposto da Tribunale di * nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti ritenuto che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l istituto della rinuncia tacita/implicita all incarico, desunta unicamente da facta concludentia, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato; che, -in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 cod. proc. pen,- non compete all'autorità giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio; che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa; che non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono della difesa ai sensi dell art.105 cpp.; che il 1 canone dell art.38 cd impone la comunicazione dell assenza all Autorità procedente soltanto nel caso dell impedimento a comparire; che pertanto la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sè violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe giovarsi di tale condotta processuale; che non risultano pervenute doglianze da parte dell assistito, non luogo a provvedere in relazione all esposto, che viene archiviato. -Si allontana il Cons. Avv. Stramenga- - N. * proposto da Ordine Avvocati Pescara nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Mancinelli, di aprire il procedimento disciplinare a carico dell avv. * con il seguente capo di incolpazione: violazione dell art. 5 del Codice Deontologico perché OMISSIS. preso atto della pendenza del procedimento penale N. * a carico dell avv. * relativo ai medesimi fatti di cui al capo di incolpazione, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. Ai sensi dell art. 7 del regolamento di attuazione della L. 241/90 assume le funzioni di consigliere Istruttore l avv. Filomena Mancinelli. -Torna a partecipare alla seduta il Cons. Avv. Stramenga- - N. * proposto da Ordine Avvocati Pescara nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, di prorogare di gg. 30 il termine previsto dall art. 5 del regolamento di attuazione, per cui la scadenza è differita al 27.5.2011. - N. * proposto da * nei confronti dell avv. *. udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, di prorogare di gg. 60 il termine previsto dall art. 5 del regolamento di attuazione, per cui la scadenza è differita al 16.06.2011. b) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI udita la relazione del Cons. Colitti, considerato che la Corte di Cassazione con la sentenza del * ha rigettato il ricorso proposto dalla dott. *, avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello * del *; ritenuto che il procedimento penale in relazione al quale il procedimento disciplinare n. * è stato sospeso, si può ritenere definito e che quindi è venuta meno la causa di sospensione; per tali motivi revoca il provvedimento del 20.1.2011 di sospensione del procedimento disciplinare n. * e manda alla segreteria per gli adempimenti di legge. 7) SEMINARI SULLA MEDIAZIONE (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO) Il Consiglio di rinviare l esame dell argomento ad altra seduta. 8) RICHIESTA 15.3.11 AVV. * - preso atto di quanto riferisce il Presidente in relazione all istanza con la quale l avv. *, per conto del *, ha chiesto allo stesso Presidente di nominare un arbitro ex art. 810 c.p.c. che faccia parte del Collegio arbitrale che dovrà decidere la controversia insorta tra lo stesso * e * - rilevato che il Presidente ha chiesto indicazioni in proposito; - ritenuto che il nominativo dell avvocato da nominare debba essere attinto dagli elenchi per l assegnazione di incarichi professionali di cui all art. 16 del regolamento di attuazione L. 241/90 e in particolare da quello relativo ai Diritti reali e delle Obbligazioni e Contratti e che lo stesso professionista debba avere anche una competenza in materia arbitrale;

di invitare il Presidente a nominare l Avv. * la quale risulta iscritta anche agli elenchi degli arbitri accreditati presso le C.C.I.A.A. di Pescara e di Chieti a seguito della frequenza di un corso riconosciuto dal COA di Pescara. 9) RICHIESTA O.U.A.: PAGAMENTO CONTRIBUTO 2011 di soprassedere e rinviare l argomento ad una prossima seduta. 10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI CAMPLI) L avv. *, cancellata su domanda dall Albo degli Avvocati il 16.11.2009 chiede il tipo di attività che un avvocato, cancellato, può svolgere letta la richiesta dell avv. * di incaricare il Cons. segretario di rispondere alla richiesta precisando che l unica attività che può essere svolta da avvocati cancellati dall albo è quella stragiudiziale, in quanto si tratta di attività al momento non riservata agli iscritti. 11) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Il Consiglio esaminata la richiesta dell avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, il non luogo a provvedere, rimandando ogni decisione in sede di formazione dell elenco per l anno 2012, delegando il cons. segretario di segnalare all iscritta che occorre l elenco dettagliato dei procedimenti trattati o in alternativa gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione come previsto dalla di questo Consiglio del 9.4.2005. esaminata la richiesta dell avv. * di inserimento negli elenchi dei difensori patrocinio a spese dello Stato, il non luogo a provvedere, rimandando ogni decisione in sede di formazione dell elenco per l anno 2012 12) DELIBERA ORDINE DI PISTOIA (RELATORE AVV. MANCINELLI) Il Consiglio, - viste le delibere 25/3/11 del COA di Pistoia e 18/01/11 del COA di Bolzano, che si intendono qui integralmente richiamate, - ritenuto giusto e necessario aderire alle iniziative a sostegno dell Avvocato iraniano Nasrin Soutdeh, Collega impegnata nella difesa dei diritti umani e, in ragione di tale attività, incriminata nel suo Paese di minaccia contro la sicurezza nazionale e appartenenza all Ordine dei Difensori dei Diritti umani, e condannata alla pena di undici anni di detenzione, di rivolgere appello al Ministro degli esteri Italiano affinchè venga svolta ogni azione utile ad ottenere la liberazione della Collega, simbolo degli Avvocati liberi che lottano per la difesa di coloro che sono oppressi e per il ripristino della legalità. 13) NOTIFICA RICORSO AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA) E stato notificato al Consiglio il ricorso alla Corte di Cassazione proposto dall avv. * avverso la decisione del C.N.F. Il Consiglio di rinviare l esame dell argomento alla prossima seduta. IL PRESIDENTE - Alle 20,40 si allontana il Cons. Avv. De Benedictis. Assume le funzioni di Presidente l Avv. Alba Febbo- 14) COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI PESCARA SU DIFFUSIONE POLIS WEB (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI) - udita la relazione del Cons. Avv. Cappuccilli, di dare notizia agli iscritti della comunicazione del Direttore amministrativo dell Ufficio esecuzioni immobiliari tramite lettera informativa 15) COMUNICAZIONE 14.3.11 MINISTERO GIUSTIZIA (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI) - udita la relazione del Cons. Avv. Cappuccilli, di incaricare il consigliere relatore di inoltrare al Ministero una lettera informativa sull attività del gruppo di lavoro sull avvio del processo civile telematico. 16) RICHIESTA 17.3.11 SIG. * (RELATORE AVV. MANIERI) Il sig. * chiede uno scarico completo di tutti i dati, già attualmente reperibili sul vostro sito web tramite singole interrogazioni, degli avvocati iscritti ritenuto che le motivazioni di cui all istanza non possano essere accolte in quanto la stessa non è finalizzata al raggiungimento di scopi istituzionali ed inoltre altre istanze simili non sono state accolte, di respingere la richiesta. 17) RICHIESTA 29.5.11 SIG. * (RELATORE AVV. MANIERI) -letta l istanza del 29.3.2011 del sig. *, - udita la relazione del Cons. Avv. Manieri, - di qualificare la suddetta come istanza in prevenzione 18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 Il Consiglio a. prende atto della richiesta dell Avv. * di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Migliorati, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell art. 1 del

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Migliorati a vidimare e numerare l apposito registro dell Avv. *; b. prende atto della richiesta dell Avv. * di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Campli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Campli a vidimare e numerare l apposito registro dell Avv. *; c. prende atto della richiesta dell Avv. * di rinnovo dell autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l apposito registro dell Avv. *. -Alle ore 21,05 si allontana dalla seduta il Cons. Avv. Mancinelli- 19) QUESTIONI PRATICA a)- - preso atto delle ripetute lamentele da parte dei praticanti iscritti alla scuola forense circa il ritardo nella correzione degli elaborati redatti nel corso delle esercitazioni; - considerato che tali ritardi comportano disguidi nello svolgimento della pratica forense e nell attività del Consiglio nella verifica della pratica; - considerato, infine, che tali ritardi comportano anche pregiudizio per l acquisizione del patrocinio da parte dei praticanti; di invitare la Fondazione Forum Aterni a prevedere il termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre di pratica per la consegna di tutti gli elaborati corretti al fine di consentire la redazione della scheda semestrale per l accesso al colloquio di verifica della pratica. b)- udita la relazione del Cons. Avv. Manieri, di accogliere l istanza del dott. * depositata il 7.4.2011, ritenendo per l effetto di riconoscere integralmente e senza soluzione di continuità, il III semestre di pratica forense che decorre dal 1.10.10 al 1.4.11 20) RATIFICA O.D.C. a) Il Consiglio ratifica la dell O.D.M. in data 31.3.11 nella parte relativa alle istanze di inserimento nell elenco dei Conciliatori dei seguenti nominativi: Auletta Rocca Maria Barbara Francesco Camerino Massimo Camplone Antonio D Onofrio Gianluca De Robertis Federica Di Ciano Marco Greco Marcella Pierfelice Maria Teresa Ricci Matteo Tavoni Cristina Teti Laura Viola Viviana b) nell elenco speciale dei mediatori esperti nella materia internazionale degli avv.ti Federica De Robertis e Marco Di Ciano; c) nell elenco speciale dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo dell Avv. Camerino Massimo. d) Il Consiglio prende atto del deposito dell attestato di partecipazione e superamento del corso per mediatore specializzato della durata di 10 ore, svolte dall Avv. Giovanna D Attanasio in conformità al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. Il Consiglio ratifica la dell O.D.M. in data 14.4.11 nella parte relativa alle istanze di inserimento nell elenco dei Conciliatori dei seguenti nominativi: De Amicis Daniela De Angelis Elena De Gregorio Felicetta Di Marco Emanuela Di Stanislao Ottavio Olivieri Flora Palucci Alessandro Rosa Emanuela Russomanno Giovanna esaminata l istanza dell Avv. Forte Daniela del Foro di Lanciano per l iscrizione nell elenco mediatori, ratifica l inserimento nella sezione dell elenco degli avvocati di Lanciano. 21) OPINAMENTI viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * - stragiudiziale 10.352,50 Avv. * per * - stragiudiziale 7.965,60 determinati giusta applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 5 tariffa civile DM 127/04 Avv. * per * - stragiudiziale 46.671,00 ( 25.182,00 + 21.489,00) -Si allontana il Cons. Avv. Squartecchia- Avv. * per * 4.128,00 (si liquidano onorari nella misura richiesta, per 1.908,00 per l'attività relativa al giudizio n. * RG Trib. * ed 2.220,00 per quella relativa al giudizio di opposizione all'esecuzione n. * RGE Trib. *) -Rientra il Cons. Squartecchia- Avv. * per * stragiudiziale 1.325,00 Avv. * per * stragiudiziale 1.420,00 il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale; 22) VARIE ED EVENTUALI Il Consiglio di ratificare la spesa di 3.000,00 per l acquisto dei tappeti per la sede della Camera di Conciliazione. Il Consiglio esaminata la comunicazione dell avv. * prende atto e ritiene di non avere nulla da osservare. Alle ore 21.20, esaurita la trattazione degli argomenti all ordine del giorno, la seduta viene sciolta. IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.