XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI. dell Italia riguardo i tassi di occupazione femminile, rispetto agli altri Paesi occidentali: a tutt oggi



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XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge muove da due considerazioni. La prima attiene allo storico ritardo dell Italia riguardo i tassi di occupazione femminile, rispetto agli altri Paesi occidentali: a tutt oggi tale situazione si sta aggravando anche alla luce della recessione in atto e ha inevitabili conseguenze ed implicazioni negative sul reddito dei privati, così come sulla stabilità dei conti pubblici. La seconda considerazione prende le mosse dai profondi cambiamenti economici e sociali che negli ultimi decenni hanno attraversato il nostro Paese, con la necessità di rivedere le modalità di assistenza del neonato da parte di entrambi i genitori: questo per l esigenza inderogabile di condividere le responsabilità genitoriali, quanto mai fondamentali, a maggior ragione, nei primi giorni di vita del fanciullo. La scarsa natalità è da tempo il problema con cui l Italia è costretta a fare i conti; essa produce infatti conseguenze negative in due direzioni: da un lato frustra le ambizioni delle coppie, limitate nelle aspirazioni genitoriali da un sistema di welfare eccessivamente penalizzante per i lavoratori che hanno intenzione di costruire una famiglia; dall altro pesa sull economia nazionale, aggravando gli squilibri della spesa sociale sul fronte delle pensioni, a tutto svantaggio delle politiche attive per l occupazione. Negli ultimi mesi tale situazione sta emergendo con prepotenza in tutta la sua gravità e drammaticità: di fronte alla debolezza manifestata in entrata e uscita dal mercato del lavoro, si fatica a reperire le risorse necessarie per sostenere il reddito delle persone che perdono il lavoro e per rilanciare l occupazione.

Non solo: negli ultimi anni tutti i Paesi occidentali sono stati caratterizzati da una crescita dell occupazione femminile. In Italia il problema è differente e contrario. La presenza di uno Stato sociale modellato su esigenze non più rispondenti alla situazione attuale ha reso complicata la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. Nel corso degli anni il nostro Paese si è dotato di tutele, naturalmente da incentivare al fine di non collocare una nuova normativa in un sistema complessivamente anacronistico, a vantaggio delle madri e dei padri: prova ne è il congedo di maternità e di paternità, come previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151. La presente proposta di legge mira a potenziare il sistema dei congedi parentali previsto nel citato testo unico, con la consapevolezza che quanto fatto finora non è sufficiente a fornire una risposta adeguata alle questioni da affrontare. Attualmente il congedo di maternità si articola con le seguenti modalità: La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla Gestione separata dell Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ( astensione obbligatoria ) e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. La libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell indennità. Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.

Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della flessibilità e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. Nelle specifico la presente proposta di legge all articolo 1 sostituisce il comma 1 dell art.22 del testo unico 151/2001, elevando dall 80 al 100 per cento della normale retribuzione l indennità giornaliera spettante alle lavoratrici per tutto il periodo del congedo di maternità. Inoltre qui si interviene per ampliare di ulteriori 15 giorni il divieto di adibire le donne al lavoro, oggi previsto per i tre mesi successivi al parto, qualora il padre decida di usufruire del congedo di paternità. Inoltre, vengono aggiunti due commi all articolo 28 del testo unico, in merito al congedo di paternità. La normativa vigente prevede un diritto di astensione dal lavoro, specificando, che al comma 1 Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per poi chiarire, al comma 2, che Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi presentate. La presente proposta di legge attraversa poi il concetto di diritto per giungere a quello di obbligo, fissando così nei quattro giorni lavorativi successivi alla nascita del figlio il periodo di astensione dal lavoro. Il tutto dovrà avvenire previa comunicazione al datore di lavoro. L indennità prevista per questo periodo è posta a carico del datore di lavoro. La situazione, per ovvi motivi, cambia nella fattispecie in cui soggetto destinatario del beneficio è il lavoratore autonomo, con la conseguente indennità posta a carico del sistema previdenziale. Per tale periodo di quattro giorni il padre conserverà un indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

In ultimo vengono interamente previsti ed aggiunti ex novo due commi successivamente al comma 4 dell art. 32 del testo unico di cui sopra. La presente proposta di legge ha come ulteriore scopo, infatti, quello di prevedere la possibilità di istituire un meccanismo di congedo parentale orizzontale, sino ad ora sconosciuto in Italia, mediante il quale permettere al padre lavoratore e alla madre lavoratrice, nei primi tre mesi di vita del bambino, di usufruire di permessi frazionati dall attività di lavoro, ripartiti per numero di ore all interno di una stessa giornata, così da seguire costantemente la crescita del proprio figlio, condividendola, senza dover rinunciare a prestare la propria opera al rispettivo datore di lavoro. Misure di questo tipo consentirebbero di superare l attuale impostazione che vede le madri responsabilizzate maggiormente nei primi giorni di vita del figlio. Autorevoli studi internazionali attestano, inoltre, che la vicinanza del padre in questa fase contribuisce ad una crescita armonica del bambino. La copertura di queste misure sarà assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell economia e delle finanze per l anno 2009. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MOSCA Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Presentata il Art. 1 (Estensione e potenziamento della retribuzione durante il congedo di maternità) 1. Il comma 1 dell articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e` sostituito dai seguenti: «Art. 22. - (Trattamento economico e normativo). 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

1-bis. Il limite temporale di cui al comma 1, lettera c), dell articolo 16 del testo unico di cui al citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora padre decida di usufruirne. Art. 2 (Estensione e potenziamento dei congedi parentali. Istituzione del congedo di paternità obbligatorio). 1. Dopo il comma 2 dell articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, aggiungere i seguenti: : 2-bis. Il padre lavoratore e` tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, contestualmente alla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. L indennità prevista per tale periodo è a carico del datore di lavoro. Nel caso di lavoratore autonomo, la suddetta indennità è a carico del sistema previdenziale. 2-ter. Per il padre lavoratore che usufruisce del diritto di cui al comma 1 articolo 28 di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la retribuzione resta fissata al 100 per cento. 2-quater. Il limite temporale di cui all art, 16, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è ampliato di ulteriori quindici giorni. Per tale periodo la retribuzione è fissata all 80 per cento della retribuzione mensile spettante. Art. 3 (Congedi parentali orizzontali) 1. Dopo il comma 4 dell articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, aggiungere i seguenti: 4-bis. Stante il limite dei dieci mesi di cui al comma 1 dell articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nei primi tre anni di vita del figlio, il padre lavoratore e la madre lavoratrice hanno diritto di usufruire del congedo parentale orizzontale fino ad un massimo di 8 ore a settimana per ciascun genitore. 4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano avvalersi del diritto di cui al precedente comma, sono tenuti a presentare ai rispettivi datori di lavoro, al momento della presentazione dell istanza di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Art. 4 (Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.