Maternitàe congedi parentali. Studio Legale Beraldo - Associazione Professionale Varese, Via Staurenghi n. 28 - Tel. 0332.289697



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Maternitàe congedi parentali Studio Legale Beraldo - Associazione Professionale Varese, Via Staurenghi n. 28 - Tel. 0332.289697

La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla nostra Costituzione e si è andata sviluppando attraverso leggi finalizzate a favorire il rapporto fra vita familiare e attività professionale. Art. 31 Costituzione «La Repubblica protegge la maternità l infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» Art. 37 Costituzione «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La conciliazione fra vita familiare e attività professionale è riconosciuta come diritto fondamentale anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea Art. 33 Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea «Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto ad un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l adozione di un figlio»

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità») disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.

I soggetti tutelati dal Testo Unico sono: la madre lavoratrice, sia essa lavoratrice dipendente, autonoma o professionista; il padre lavoratore i figli naturali, adottivi e in affidamento L ambito di applicazione del Testo Unico è stabilito dall art. 1 e consiste in: congedi riposi permessi tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori sostegno economico alla maternità e alla paternità

Tutela della sicurezza e salute nel D.Lgs 151/2001 Il D.Lgs 151/2001 dedica l intero capo secondo alla tutela della sicurezza e salute della lavoratrice durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. La tutela si applica anche alla lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento. Il divieto in ogni caso è valido per tutto il periodo della gravidanza e sino al settimo mese di età del bambino. E fatto obbligo alle lavoratrici di informare il datore di lavoro sul proprio stato, non appena accertato; ne consegue che, in assenza di comunicazione, nessuna responsabilità grava sul datore di lavoro.

Lavori vietati (art. 7 D.Lgs 151/2001 art. 5 D.P.R. 1026/1976) L art. 7 del D.Lgs 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi ed insalubri. L allegato A riporta l art. 5 del D.P.R. 1026/1976 nel quale sono elencati i lavori ritenuti faticosi pericolosi ed insalubri.

ALLEGATO A I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A)quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

, G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Sanzioni La violazione delle disposizioni previste a tutela della salute delle lavoratrici madri è punita con l arresto fino a sei mesi.

Esposizione a radiazioni ionizzanti Le donne, durante la gravidanza e sino a sette mesi di etàdel bambino non possono essere esposte a radiazioni ionizzanti. Il divieto persiste anche durante il periodo di allattamento. Interpello n. 26/2008 Ministero del Lavoro «il periodo di allattamento non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei c.d. permessi di allattamento di cui agli artt. 39 e ss del D.Lgs 151/2001. Il periodo di un anno per usufruire di tali permessi èinfatti giustificato da una cura anche affettiva nei confronti del nascituro (Corte Cost. sent. N. 1/87), mentre l interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio di contaminazione èlegata, evidentemente, all effettivo allattamento del bambino».

Controlli prenatali L art. 14 del D.Lgs 151/2001 riconosce alle lavoratrici gestanti il diritto a permessi retribuiti per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l orario di lavoro. Per fruire dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la documentazione giustificativa attestante la data e l orario di effettuazione degli esami.

Lavoro notturno (art. 53 D.Lgs 151/2001 art. 11 D.Lgs 66/2003) Divieto assoluto E vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esonero facoltativo (dal lavoro notturno) Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/1992.

Le madri lavoratrici o i padri lavoratori che, secondo la legge, possono rifiutarsi di svolgere lavoro notturno devono darne comunicazione, in forma scritta, al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti al previsto inizio della prestazione. (Art.66 del D.Lgs 66/2003 - Ministero del Lavoro circolare 3 marzo 2005 n. 8). «La presentazione tardiva della comunicazione legittima il rifiuto del datore di lavoro, ma al di fuori di questa ipotesi la richiesta formulata dal lavoratore deve essere accettata». (Tribunale di Busto Arsizio Sez. lavoro Ordinanza 12.06.2009). I genitori separati o divorziati che abbiano i figli in affidamento condiviso possono fruire alternativamente tra di loro del diritto di astenersi dal lavoro notturno per assistere il figlio di età inferiore ai 12 anni; il periodo di astensione, ovviamente, deve coincidere con quello di convivenza con il minore. (Ministero del Lavoro interpello 8 agosto 2008 n. 29)

Ambito di applicazione Il D.Lgs 151/2001 è applicabile alla generalità dei lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza; ciò vale anche per l art. 53, comma 2, lett.a del citato D.Lgs che prevede la facoltà di esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del figlio. (In questo senso Tribunale di Busto Arsizio sez. Lavoro Ordinanza 15.05.2009)

Sanzioni (art. 18 bis D.lgs 66/2003) La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle ore 6 dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino è punita con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrice e lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), dell articolo 11, comma 2 (la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni) sono adibite a lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

Congedo di maternità (Astensione obbligatoria capo III D.Lgs 151/2001) Il congedo di maternità consiste nel diritto/dovere della lavoratrice madre di astenersi dal lavoro e di percepire un indennità economica, in occasione della nascita del figlio e per un determinato periodo di tempo. E conseguentemente vietato adibire le donne al lavoro nei seguenti periodi: -durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; -ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto; -durante i tre mesi dopo il parto; -durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Il periodo di astensione va determinato senza includere la data presunta del parto (Cassazione 1401/2001 - Mess. INPS n. 18311 del 12.07.2007

1)Data presunta parto (indicata sul certificato di gravidanza) 2) Data parto coincidente con la data presunta 15 agosto Congedo ante partum dal 15 giugno Se il parto avviene il 15 agosto Congedo post partum: fino al 15 novembre 3) Data parto successiva alla data presunta 4) Data parto antecedente alla data presunta Se il parto avviene il 20 agosto Se il parto avviene il 10 Agosto Congedo post partum: fino al 20 novembre Congedo post partum (fino al 10 novembre + i gg non goduti prima del parto, ossia il numero dei giorni dall 11 al 15 agosto, per un totale di 5 gg) fino al 15 novembre

Parto prematuro «E incostituzionale l art. 16 comma 3 D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui non consente, nell ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso a far tempo dalla data d ingresso del bambino nella casa familiare»(corte Costituzionale 07.04.2011 n. 116). «Qualora la lavoratrice madre partorisca prematuramente, il periodo di astensione dal lavoro post partum deve essere calcolato aggiungendo ai tre mesi di astensione obbligatoria oltre ai due mesi di astensione obbligatoria non goduta precedentemente i giorni di ricovero del figlio; esso deve inoltre decorrere dal giorno di dimissione del figlio dall ospedale, con il suo ingresso nella casa familiare»(tribunale di Arezzo, 08.03.2011).

Estensione del divieto L art. 17 del D.lgs 151/2001 prevede che l astensione obbligatoria è anticipata: -A tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli; l anticipazione è disposta dal Servizio ispettivo della DPL competente; -Su disposizione del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, a seguito di accertamenti medici da parte dei componenti ASL, può essere disposta l anticipazione dall inizio del periodo di gravidanza e sino all inizio dell astensione obbligatoria per i seguenti motivi: a) gravi complicanze della gravidanze o preesistenti forme morbose che la gravidanza potrebbe aggravare; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando le lavoratrici addette a lavori faticosi, pericolosi o insalubri non possono essere spostate ad atre mansioni.

Il temporaneo spostamento della lavoratrice a mansioni non vietate può avvenire anche al di fuori dell unità produttiva in cui la stessa era inserita ma con alcune limitazioni. In particolare, applicando analogicamente e comunque, nel rispetto del generale principio di favor per il lavoratore le disposizioni stabilite dall art. 56 in materia di rientro al lavoro dopo i congedi per maternità e paternità, la lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui all art. 17, comma 2, del predetto decreto legislativo potrà essere spostata ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, purchéubicata nello stesso comune e previo consenso dell interessata. (Ministero del Lavoro Parere 19.07.2006)

Interruzione della gravidanza L interruzione della gravidanza spontanea o volontaria (nei casi ammessi dalla legge 194/1978) è considerata a tutti gli effetti come malattia. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltàdi riprendere il qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute (art. 16, comma 1-bis aggiunto dall art. 2 D.Lgs 119/2011). Prima del 180 giorno l interruzione della gravidanza da luogo all applicazione delle norme sulla malattia.

Adozione Il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di 5 mesi. In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito: a) prima dell'ingresso del minore in Italia b) durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva c) entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. La durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice è certificata dall ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica. Il congedo non fruito prima dell ingresso del minore in Italia può essere goduto, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi successivi all ingresso.

«L eventuale esito negativo degli incontri di cui l ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui l abbinamento effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore non sembra condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all estero come periodo di congedo di maternità» (Ministero del Lavoro, Parere 5 novembre 2010).

Affidamento Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall affidamento per un periodo massimo di tre mesi.

Indennità economiche Durante l astensione obbligatoria dal lavoro compete alla lavoratrice l indennità giornaliera pari all 80% della retribuzione media globale giornaliera. La Contrattazione collettiva può prevedere un integrazione dell indennità sino al 100%; l integrazione è a carico del datore di lavoro. Il trattamento economico viene anticipato dal datore di lavoro. In caso di inadempienza da parte del datore di lavoro il lavoratore ha diritto di pretendere direttamente dall INPS la corresponsione dell indennità (Cassazione civile 2839/2000 Cassazione civile 639/1997). L indennitàèdovuta per tutto il periodo del congedo anche qualora il rapporto di lavoro si sia risolto, durante il periodo di astensione, per la cessazione dell attività aziendale, l ultimazione della prestazione cui la lavoratrice/lavoratore sono addetti, scadenza del termine apposto al contratto.

Part time «La lavoratrice il cui periodo di astensione obbligatoria coincide solo in parte con la fase lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all'indennità di maternità per l'intero periodo di astensione obbligatoria e non soltanto per il periodo del previsto svolgimento dell'attività lavorativa» (Cassazione civile, sez. Lav. 10.08.1998 n. 7839)

Il trattamento normativo del congedo di maternità I periodi di congedo di maternità vanno computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia o alle ferie. Gli stessi periodi sono considerati ai fini della progressione nella carriera come attività lavorativa quando i CCNL non prevedono particolari requisiti. Le ferie e le assenze spettanti alla lavoratrice non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo per maternità. Il trattamento previdenziale del congedo di maternità Le lavoratrici durante i periodi di congedo di maternità hanno diritto all accreditamento dei contributi figurativi. A tal fine non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa.

Congedo di paternità Il padre lavoratore ha diritto all astensione obbligatoria post partum «per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice» in caso di morte, di grave infermità, di affidamento esclusivo al padre o di abbandono della madre; il diritto èriconosciuto anche nei casi in cui la madre non è o non era lavoratrice (Corte Costituzionale ordinanza 16.04.1987 n. 144). Il padre adottivo o affidatario ha diritto al congedo di paternità nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è il medesimo previsto per la madre lavoratrice.

Documentazione Il riconoscimento del diritto al congedo di maternità/paternitàe del relativo trattamento economico è subordinato alla presentazione da parte della lavoratrice madre o del lavoratore padre di un apposita domanda da presentare sia al datore di lavoro che all INPS. La lavoratrice che intenda avvalersi della flessibilità del congedo di maternità è tenuta a presentare sia all INPS che al datore di lavoro apposita domanda corredata da documenti medici recanti una data non successiva al settimo mese di gravidanza e accertino l insussistenza di ragioni ostative.

Congedo parentale (astensione facoltativa) L art. 32 del D.lgs 151/2001 riconosce a ciascun genitore un periodo di astensione facoltativa dal lavoro da esercitarsi entro: -i primi otto anni di vita del bambino, per i figli biologici -i primi otto anni dall ingresso del minore in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età per i figli adottivi o in affidamento. L astensione complessivamente non può superare i limite di dieci mesi. Il limite è elevato a undici mesi nel solo caso in cui il padre eserciti il diritto di astensione per piùdi tre mesi. Nell ambito del suddetto limite il diritto compete: -alla madre lavoratrice, dopo il congedo di maternitàe per un periodo frazionato non superiore a 6 mesi; -al padre lavoratore, dalla nascita e quindi anche se la madre usufruisce del congedo di maternità, per un periodo anche frazionato superiore a sei mesi; il periodo è elevabile a sette mesi nel caso in cui eserciti il diritto per un periodo superiore a tre mesi; -al genitore solo per un periodo anche frazionato non superiore a dieci mesi.

Genitore solo Si fa riferimento ai casi di morte di un genitore, di abbandono del figlio da parte di un genitore, di affidamento del figlio ad uno solo genitore oppure di non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori risultante da un provvedimento formale. L INPS ha riconosciuto un ulteriore ipotesi consistente nel caso in cui uno dei genitori sia colpito da grave infermità (messaggio INPS 20.09.2007 n. 22911).

Congedo parentale usufruito dalla madre Congedo parentale usufruibile dal padre 1 mese 7 mesi 8 mesi 2 mesi 7 mesi 9 mesi 3 mesi 7 mesi 10 mesi 4 mesi 7 mesi 11 mesi 5 mesi 6 mesi 11 mesi 6 mesi 5 mesi 11 mesi Totale

Congedo parentale usufruito dal padre 1 mese 6 mesi 7 mesi 2 mesi 6 mesi 8 mesi 3 mesi 6 mesi 9 mesi 4 mesi 6 mesi 10 mesi 5 mesi 6 mesi 11 mesi 6 mesi 5 mesi 11 mesi 7 mesi 4 mesi 11 mesi

Congedo parentale frazionato Il congedo parentale può essere goduto anche in modo frazionato. Il frazionamento può essere a mese o a giorni; non essendo prevista una durata minima può riguardare anche una sola giornata. La frazionabilitàva comunque intesa nel senso che fra un periodo e l altro di congedo parentale deve esserci un effettiva ripresa dell attività lavorativa.

Parto Plurimo -Congedo di maternità la legge non prevede alcun diritto ad ulteriori periodi di astensione. -Congedo parentale il congedo spetta a ciascun genitore per ogni bambino nato; il beneficio viene moltiplicato in ragione del numero dei figli nati dallo stesso parto (messaggio INPS 27.06.2005 n. 569.

Trattamento economico Per i periodi di congedo parentale ai genitori èdovuta fino al terzo anno di vita del bambino un indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori per sei mesi. Per i periodi di congedo parentale successivi ai primi sei mesi complessivi fra madre e padre l indennità spetta solo se il reddito individuale è inferiore ad un importo fissato per l anno 2010 ad 14.981,52 secondo disposizioni INPS. Anche l indennità per il congedo parentale è anticipata dal datore di lavoro che provvede poi ad effettuare il conguaglio con l INPS. Trattamento previdenziale Il periodo di congedo parentale pari a sei mesi complessivi tra i due genitori entro i primi tre anni del bambino che da diritto all indennità pari al 30% della retribuzione, ècoperto da contribuzione figurativa purché questi siano in costanza di rapporto e quindi indipendentemente dall anzianità contributiva pregressa.

Congedo parentale in caso di adozione e affidamento I genitori adottivi ed affidatari possono fruire del congedo parentale indipendentemente dall etàdel bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età entro i primi otto anni dall ingresso del minore in famiglia. Il trattamento economico pari al 30% della retribuzione spetta per un periodo massimo complessivo di sei mesi fra i due genitori entro i tre anni dall ingresso del minore in famiglia, mentre i periodi successivi sono indennizzati solo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali.

Prolungamento del congedo parentale Particolari norme sono invece rivolte al genitori di minori disabili (L. 104/1992) ai quali l art. 33 del D.Lgs 151/2001 riconosce il diritto di prolungare sino a tre anni il periodo di astensione facoltativa o di usufruire, in alternativa, di un permesso giornaliero di due ore retribuite, sino all ottavo anno di etàdel bambino; èrichiesto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Tutele nel caso di contratto a tempo determinato L art. 24 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che alla lavoratrice madre ovvero al lavoratore padre che fruisca del congedo di paternità assunti con contratto a tempo determinato spetta il diritto a percepire l indennitàdi maternitàper tutta la durata del periodo di astensione obbligatoria sia nell ipotesi di scadenza del contratto in pendenza di detto periodo, sia nel caso di scadenza anteriore; ciò a condizione che tra la cessazione del rapporto di lavoro e l inizio del congedo sia trascorso un intervallo di tempo non superiore a sessanta giorni. Per quanto riguarda il congedo parentale, il lavoratore a termine ha gli stessi diritti di quello a tempo indeterminato fino a che il rapporto di lavoro è pendente.

Lavoratrici autonome Le lavoratrici autonome hanno diritto all indennità di maternità per due mesi prima del parto e per i tre mesi dopo la data effettiva del parto. L indennità è erogata dall INPS cui va presentata un apposita domanda in misura pari all 80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato. Il D.Lgs 115/2003 ha esteso il congedo parentale anche alle lavoratrici autonome limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Riposi Giornalieri (permessi per allattamento) Dopo il rientro in servizio e sino al compimento del primo anno di vita del bambino alla lavoratrice madre spettano due periodi retribuiti di riposo giornalieri. I periodi di riposo hanno la durata di un ora e sono cumulabili. Il riposo èdi una sola ora nel caso di orario di lavoro inferiore a sei ore. Se la lavoratrice fruisce dell asilo aziendale (asilo in azienda o nelle immediate vicinanze) i permessi sono di mezz ora ciascuno. In caso di parto plurimo i permessi sono raddoppiati. Nel caso di adozione e affidamento i permessi sono riconosciuti entro il primo anno dall ingresso del minore in famiglia (art. 45 T.U. e C.Cost. 01.04.2003 n. 104) Trattasi di permessi retribuiti; l indennità è a carico dell INPS.

Riposi giornalieri del padre Il padre ha il diritto di richiedere i permessi giornalieri nelle seguenti ipotesi tassativamente indicate dall art. 40 del D.Lgs 151/2001: 1. Nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre 2.In alternativa alla madre lavoratrice dipendente 3.Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente 4.In caso di morte o grave infermità della madre. Nel caso di madre casalinga il diritto ai permessi giornalieri spetta al padre durante il primo anno di vita del bambino senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l oggettiva impossibilità della madre di accudire il bambino (Consiglio di Stato 09.09.2008 n. 4293; Cassazione Civile, Sez. Lavoro 2.10.2005 n. n. 20234; Ministero del Lavoro, Circolare n. 118 del 25.11.2009).

Congedo per malattia del figlio E un periodo, non retribuito, di astensione facoltativa dal lavoro di cui può usufruire l uno o l altro genitore alternativamente in occasione della malattia del figlio.

Divieto di licenziamento Le lavoratrici non possono essere licenziate dall inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs 151/2001). ECCEZIONI Colpa grave che integri gli estremi del licenziamento per giusta causa Cessazione dell attività aziendale Esito negativo del periodo di prova Scadenza del termine Ultimazione della prestazione di assunzione

Il licenziamento intimato alla lavoratrice anteriormente al compimento di un anno di età del bambino in assenza di una delle suddette condizioni è NULLO. E altresìnullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore Il licenziamento nullo comporta l obbligo di reintegra. Durante il periodo per il quale opera il divieto di licenziamento sono inoltre vietati: -La sospensione dal lavoro della lavoratrice, salvo il caso che sia sospesa l attività dell azienda o del reparto cui essa è addetta; -La messa in mobilitàdella lavoratrice in conseguenza di licenziamento collettivo, salvo che ciò avvenga a seguito della cessazione dell attività aziendale.

Padre lavoratore Il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore che usufruisca del congedo di paternità, con le stesse regole e con le stesse eccezioni previste per la lavoratrice.

Interruzione della gravidanza Nel caso di interruzione della gravidanza successivamente al 180 giorno la donna usufruisce del congedo di maternità e dunque non può essere licenziata sino al termine dello stesso. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte. Dimissioni Le dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento sono valide solo se convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. La lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. Sono dovute le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento.

Il Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro Al termine del periodo di astensione (obbligatoria o facoltativa) dal lavoro la lavoratrice madre, che non vi rinunci espressamente, ha diritto a rientrare nella stessa unità produttiva ove era precedentemente occupata o in altra ubicata nel medesimo comune e di permanervi fino al compimento di un anno di vita del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti nonché di beneficare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti dalla legge o dai CCNL. Questi principi operano i tutti i casi di permesso e riposo disciplinati dal testo unico (D.lgs 151/2001). Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di adozione o di affidamento. Padre lavoratore Le disposizioni dettate per la lavoratrice madre si applicano anche al lavoratore dopo la fruizione del congedo di paternità.

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