La Cina irrompe sullo scenario finanziario internazionale. Transfer-pricing, operazioni cross-border, accordi swap.

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Avv. Giampaolo Naronte La Cina irrompe sullo scenario finanziario internazionale. Transfer-pricing, operazioni cross-border, accordi swap. Indice 1. Normativa cinese delle attività cross-border p. 2 2. Il RMB trade settlement agreement del 2009 p. 6 3. Le Linee Guida del SAFE e gli accordi swap con l Unione Europea p. 10 4. Considerazioni conclusive p. 11 Abstract Il presente lavoro analizza le novità nel settore bancario per mezzo delle quali la Cina si sta imponendo sulla scena internazionale come mercato finanziario di primario interesse. L ambizioso obiettivo del Governo di Pechino di liberalizzare la valuta cinese rendendola moneta di scambio internazionale sta procedendo con celerità e determinazione: lo dimostrano la circolare di fine luglio 2013 con cui l Autorità Cinese (SAFE) ha iniziato l epocale processo di liberalizzazione dei pagamenti di denaro verso l estero seguita dai recentissimi accordi swap che la Banca Centrale Cinese ha concluso con l Europa.

(1) Normativa cinese per le attività cross-border nel settore M&A. Acquisizione di società domestiche da parte di investitori esteri 1. Le operazioni di fusione/acquisizione realizzate in Cina da investitori esteri Negli ultimi due lustri la Repubblica Popolare Cinese ha registrato un aumento significativo nel numero e nel valore delle operazioni di M&A ( 1 ) e di Private Equity ( 2 ) realizzate da investitori stranieri o cinesi (industriali e finanziari) sia in società cinesi a capitale interamente statale o di proprietà privata, sia in società cinesi a capitale parzialmente (o totalmente) estero ( 3 ). Le politiche legislative e economiche cinesi della Porta Aperta, dapprima, e della Crescita Sostenibile, poi, hanno gettato le basi per la creazione del moderno diritto cinese favorendo il florilegio di norme primarie, secondarie e regolamentari il cui trait d'union è rappresentato dalla volontà del Governo cinese di rendere sempre più appetibile il mercato interno per gli investitori stranieri. Negli ultimi anni la Cina ha registrato un incremento quasi esponenziale del valore dei FID (Foreign Direct Investment) realizzati con operazioni di Private Equity o di M&A, a discapito degli investimenti «green fields». Nel 2004 la Cina è divenuto il Paese beneficiario del maggior flusso mondiale di FID e fino al 2005 ha registrato una crescita media annua delle operazioni di M&A pari al 30%. ( 1 ) Il termine M&A (merger and acquisition) comprende il vasto complesso a fasi consequenziali nonché le operazioni in base alle quali due, o più, entità giuridiche possono associare (o unire) economicamente e giuridicamente le proprie strutture e/o attività per raggiungere determinati obiettivi strategici. ( 2 ) Secondo AIFI (Associazione Italiana del PE e del VC) il termine private equity indica «l'attività di investimento nel capitale di rischio di imprese non quotate con l'obiettivo di valorizzare la impresa oggetto di investimento ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio-lungo termine ( 3 ) Alle SOE (State owned enterprise) ed alle POE (Private owned enterprises), società cinesi di proprietà, rispettivamente, statale e privata si contrappongono le EJV (equity joint venture) nonché le WOFE (wholly owned foreign enterprise) società a capitale parzialmente o interamente estero. Le EJV e le WOFE, insieme ad altri veicoli societari tipizzati dal diritto cinese, rientrano nella più ampia categoria delle società di diritto cinese a capitale straniero (FIE acronimo di foreign investment enterprise) a cui si applica la particolare disciplina del «diritto degli investimenti esteri».

2. Il quadro normativo delle operazioni di M&A in Cina Il diritto societario cinese impone all'investitore estero di operare in Cina attraverso veicoli societari tipici, tutti ricompresi nelle FIE (Foreign Investment Company, società di diritto cinese il cui capitale è posseduto, del tutto o in parte, da un soggetto estero) che per effetto delle riforme realizzate negli anni Novanta oggi ruotano attorno a tre sole figure: la società per azioni (public limited company), la società a responsabilità limitata (limited liability company) e la società di persone (partnership). Per realizzare un operazione di M&A consistente nell acquisto di una società cinese target, l investitore straniero deve preliminarmente costituire una FIE (in una delle forme sopra indicate), uniformandosi alla relativa disciplina. Il secondo passaggio consiste nel seguire la procedura di acquisizione disciplinata dalle Takeover Regulations del 2006, dalla PRC Anti-Monopoly Law del 2007 e, da ultimo, dalle Working Guidelines del 2009. Purtroppo il Legislatore Cinese del 2007 non ha abrogato le Takeover Regulations del 2006 con la conseguenza che le due normative si sovrappongono parzialmente e la procedura di approvazione alla realizzazione dell operazione di M&A si svolge, contestualmente, davanti a due diverse autorità cinesi di controllo (il Ministero per il Commercio Estero, in base alle Takeover Regulations del 2006, e la Anti-Monopoly Authority secondo la Anti-Monopoly Law del 2007). Questa circostanza, come vedremo nei successivi Paragrafi, non solo appesantisce la procedura sotto il profilo burocratico, ma rischia altresì di creare una pericolosa situazione di stallo nell ipotesi (non puramente scolastica) in cui le due autorità controllanti emettano, in relazione alla stessa operazione, due pareri opposti (uno favorevole ed uno sfavorevole). 2.1 Le Takeover Regulations del 2006 Le Regulations regarding the Acquisition on Domestic Enterprises for Foreign Investors (più note come Takeover Regulations) del 8 Agosto 2006 ruotano sui seguenti punti: (i) il pregnante controllo esercitato dal Ministero Cinese per il Commercio Estero (d ora in poi MofCom) che autorizza o rifiuta la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione societaria, fusione e acquisizione investitori esteri sul mercato cinese, (ii) possibilità di intervento di un autorità di controllo diversa dal MofCom nel caso in cui sia realizzata una particolare operazione di M&A: ad esempio la China Securities Regulatory Commission (CSRC) monitora e controlla le operazioni su società quotate (listed companies) realizzate mediante scambio azionario mentre lo State Administration of Foreign Exchange (SAFC) interviene se gli azionisti di una società estera acquistino partecipazioni di una società cinese target attraverso uno scambio azionario o un aumento di capitale; (iii) attribuzione anche alle persone fisiche cinesi del diritto ad acquistare una quota societaria di una FIE (partecipazione comunque soggetta a limiti temporali e subordinata alla preventiva autorizzazione governativa cinese).

In base alle Takeover Regulations un operatore estero può investire in una società di diritto cinese utilizzando una delle seguenti tecniche operative: (A) acquisto di parte o dell'intero capitale sociale; (B) acquisto dei beni di un ramo di azienda (C) fusione societaria. La scelta tra le forme sopra indicate dipende da vari fattori, tra cui le condizioni finanziarie della società oggetto dell'investimento, i requisiti di approvazione societari e governativi, le conseguenze fiscali. Dallo schema successivo emerge che nel quinquennio 2005-2010 il mercato cinese delle operazioni di investimento estero è stato caratterizzato per almeno 2/3 da acquisto di beni aziendali (65%) seguito a distanza (9%) dalle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza e dalle operazioni di fusione (9 e10%) mentre le acquisizioni di minoranza rappresentano solo l uno per cento del mercato totale. Tecnica operativa Valore (in milioni dollari) % sul totale Numero di operazioni Acquisto beni aziendali 132,740 65 2.959 Fusioni 20.174 10 210 Acquisizioni di maggioranza 17.360 9 430 Acquisizioni parziali 29.956 15 692 Acquisizioni di minoranza 3.155 1 196 Le difficoltà insite nel concludere con successo un'operazione di M&A in Cina derivano in gran parte dal fatto che l'investitore estero si deve districare in una rete di controlli e approvazioni spesso lasciate alla discrezionalità del controllante. 2.2 La PRC Anti Monopoly Law del 30 giugno 2007 in vigore dal 1 Agosto 2008 Il 1 agosto 2008 è entrata in vigore la Legge Cinese per la tutela della concorrenza e del mercato. La rubrica della Legge - 本 法 规 定 的 垄 断 行 为 包 括 cioè Anti-Monopoly Law, d ora in poi AML è inesatta dal momento che il monopolio non esaurisce le condotte lesive della concorrenza e del mercato (ad essa infatti si aggiungono l abuso di posizione dominante e la concentrazione di imprese). La disciplina di dettaglio della AML è rimessa alle Implementing Rules che il Consiglio di Stato ha pubblicato con il nome di Working Guidelines il 12 Gennaio 2009. La AML si apre con le General Provisions, dedica tre Capi alle condotte anti-concorrenziali (intese, abuso di posizione dominante e concentrazione di imprese) descrive il funzionamento della neo-costituita Autorità Anti-Monopolio (d ora in poi AAM) e si conclude con le Suplementary Provisions.

Le Disposizioni Generali definiscono i concetti di operatore commerciale (business operator) e di mercato di riferimento (relevant market) che individuano, rispettivamente dal punto di vista soggettivo e oggettivo, lo spettro applicativo della. In particolare: A) l Art. 12, co. 2 AML definisce operatore commerciale ogni persona fisica o giuridica (legal person) che produca beni o offra servizi ( 第 十 二 条 本 法 所 称 经 营 者 是 指 从 事 商 品 生 产 经 营 或 者 提 供 服 务 的 自 然 人 法 人 和 其 他 组 织 ). In base all Art. 36 della General Principles of Civil Law del 1986 il termine legal person indica qualunque «persona o entità strutturata che può assumersi diritti e obblighi e compiere attività giuridiche, nel rispetto della legge e dei regolamenti cinesi». La legal person è quindi un entità distinta (sotto il profilo giuridico e della responsabilità) dalle persone fisiche che la compongono. B) Il mercato rilevante identifica e delimita lo scenario in cui le imprese devono confrontarsi rispettando le regole della fair competition. La definizione offerta dall'art. 12, comma 3 AML, secondo cui «il mercato rilevante è individuato in relazione al prodotto o al territorio entro cui l'operatore commerciale compete con altri soggetti per un determinato periodo di tempo, durante il quale vende beni o rende servizi a favore di terzi» ( 本 法 所 称 相 关 市 场 是 指 经 营 者 在 一 定 时 期 内 就 特 定 商 品 或 者 服 务 以 下 统 称 商 品 进 行 竞 争 的 商 范 围 和 地 域 范 围 ) riprende quella comunitaria e nazionale italiana. La AML protegge le società a capitale cinese interamente posseduto dallo Stato (le SOE, State owned enterprises) che operano in settori ritenuti strategici per lo sviluppo del Paese: in base all Art. 31 l investitore estero che intenda acquisire quote di una società cinese operante in settori di rilevanza statale soggiace, in aggiunta alle normali attività di verifica (cfr. Artt. 20 ss. AML), ad un «controllo sulla sicurezza nazionale condotto nel rispetto delle principali disposizioni della legge dello Stato cinese». Si segnala inoltre che la Anti Monopoly Law ha creato due nuovi organismi: la Anti Monopoly Commission (cfr. Art. 9, ora AMC) e la Anti Monopoly Authority (cfr. Art. 10, ora AMA) a cui spetta, rispettivamente, il compito di dettare le linee guida delle politiche per la tutela della concorrenza e del mercato e di assicurare l applicazione uniforme della AML sul territorio cinese. 3. Il potenziale contrasto tra TR e AML sul takeover di acquisto di una quota rilevante del mercato cinese Nel caso in cui il takeover concentri nelle mani dell investitore estero una «quota di mercato rilevante», l operazione dev essere preventivamente autorizzata dal MofCom (cfr. Art. 52 TR). La mancata abrogazione del Capo VI delle TR determina, per effetto dell entrata in vigore dell analoga procedura prevista nella AML, il rischio di una pericolosa sovrapposizione di competenze tra differenti autorità cinesi di controllo (il MofCom, in base alle TR e la Anti Monopoly Authority secondo la AML). Si pensi all investitore estero Alfa (che già possiede una quota di mercato cinese del 20%) che voglia acquistare la società cinese target Beta (a cui fa capo il 10% del mercato locale).

Dal momento che il takeover comporta l acquisizione, in capo ad Alfa, di una quota complessiva pari al 30%, l operazione è soggetta alle speciali procedure di controllo esaminate nei precedenti paragrafi. La situazione sopra descritta rientra nell ambito applicativo sia dell'art. 51 TR sia dell'art. 20 n. 2 AML per cui: (i) il MofCom (in base al combinato disposto degli Artt. 51-52 TR) chiede all investitore straniero un report in base al quale decidere se autorizzare, o meno, l operazione di acquisizione; (ii) ai sensi dell Art. 21 AML l investitore straniero deve depositare anche la concentration declaration alla AMA, a cui spetta decidere se autorizzare (o meno) l operazione o chiedere ulteriore documentazione per svolgere un ulteriore attività di indagine. Il MofCom e la AMA adoperano parametri diversi per valutare l ammissibilità della stessa operazione: infatti il primo verifica se la concentrazione lede gli interessi dello Stato mentre la seconda si focalizza sulla tutela della concorrenza e del libero mercato. Ne consegue che il MofCom e la AMA potrebbero emettere due decisioni opposte e si verrebbe a creare in tal caso una situazione di stallo, dal momento che la Legge Cinese non prevede uno strumento per risolvere il conflitto apparente di norme. 4. Le Working Guidelines approvate il 12 Gennaio 2009 Il 12 gennaio 2009 il MofCom ha pubblicato le Working Guidelines (ora WG) per approfondire gli aspetti più oscuri della procedura amministrativa che dev essere seguita per ottenere l autorizzazione all'operazione di acquisizione straordinaria di una società cinese target da parte di un investitore straniero. L'art. 5 WG arricchisce l'elenco dei documenti che devono corredare la richiesta di autorizzazione che la società straniera deve presentare al MofCom. La norma in rassegna presta il fianco a due critiche principali: 1) non è condivisibile la scelta di "appensatire" ulteriormente una procedura di controllo di per sé già connotata dal formalismo; infatti l'art. 5 WG prevede che in aggiunta alla documentazione indicata dall'art. 23 LCM, la società straniera debba allegare all'istanza di autorizzazione un due diligence report, le internal analisys (di entrambe le società coinvolte nella operazione), il feasibility study nonché le principali informazioni concernenti le società collegate all'investitore straniero; 2) dal momento che le WG si riferiscono esclusivamente alla procedura di verifica che si svolge davanti al MofCom, si ritiene che esse non si possano applicare per analogia all'iter che si svolge davanti alla AAM, anche se in tal modo si allarga la sfasatura tra le due forme di controllo.

(2) Prestazione di servizi ed attività cross-border. Il Cross-Border Settlement Trade del 2009 1. Le banche straniere in Cina Dal 2003 ad oggi il Governo cinese ha favorito la presenza di banche straniere sul mercato cinese; nel Novembre 2006 il Consiglio di Stato cinese ha promulgato la nuova normativa sulle Foreign Invested Banks (le Regulations on the Administrations of Foreign funded Banks del 11 Dicembre 2006) che presenta numerose ed importanti novità rispetto al corpo normativo del 2001. In base alla Legge del 2001 le banche straniere operanti sul mercato cinese possono assumere una delle seguenti forme: 1 la WOFE bank: banca a capitale interamente detenuto da stranieri; la Riforma del 2006 prevede che l'investitore straniero possa operare nella qualità di commercial bank; 2 la JV bank: è costituita tra un'istituzione finanziaria straniera ed una società cinese; 3. Le Foreign Bank Branch ed i RO of a foreign bank sono state create nel 2006: prima di allora alle banche era precluso l esercizio di profit activities e potevano unicamente aprire un ufficio di rappresentanza sul territorio cinese. Le principali novità apportate dalla riforma del 2006 si possono compendiare nei seguenti punti: a. il capitale minimo registrato richiesto per le WOFE bank e le JV bank è stato innalzato a 1 miliardo di RMB (contro i 300 milioni richiesti dalla legge del 2001) mentre la soglia minima di capitale per le Foreign Bank Branch è salito a 200 milioni di RMB; b. le banche straniere possono operare senza limiti sulle tipologie di operazioni ed aree geografiche (prima della riforma alle banche straniere era concesso di operare solamente nelle 20 principali metropoli cinesi); c. le WOFE banks e le JV banks possono condurre operazioni di wholesale e retail nella divisa cinese; inoltre è stato abolito il limite per cui ogni deposito in valuta straniera ottenuto da una banca ad investimento estero non deve eccedere il 70% dei suoi assets in valuta straniera complessivamente detenuti in Cina. Il tetto massimo di partecipazione al capitale di banche cinesi da parte di banche straniere è stato innalzato al 20% mentre la partecipazione del singolo investitore è pari al 25%. Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva integrazione tra le banche cinesi e quelle straniere: diciannove investitori esteri hanno acquistato partecipazioni in sedici banche

cinesi, determinando investimenti stranieri diretti nelle banche locali per un totale pari al 15% del loro patrimonio. L integrazione non riguarda solo le banche private bensì anche le quattro banche commerciali di Stato da alcuni anni hanno intrapreso un processo verso la privatizzazione e la quotazione sul mercato mobiliare. Per effetto della citata integrazione le banche straniere operanti in Cina possono commercializzare i loro prodotti e servizi con il segmento corporate, beneficiando della sempre più estesa rete di sportelli delle banche locali e, nel contempo, trasferiscono le loro conoscenze e tecnologie alle banche locali, ovviando alle problematiche legate all'arretratezza del sistema cinese di cui si è detto agli inizi del presente contributo. 2. Il RMB cross-border settlement trade del 2009 Una transazione cross-border implica l acquisto e la vendita di strumenti finanziari negoziati in mercati non domestici e/o la partecipazione di controparti residenti in Paesi diversi. Di conseguenza risulta necessario ricevere e consegnare strumenti finanziari situati in Paesi differenti ed effettuare e ricevere i relativi pagamenti. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento sia del numero che del volume delle transazioni cross-border. Tra i diversi fattori che hanno contribuito a questa crescita è possibile citare il progresso tecnologico e l aumento della dimensione dei mercati finanziari dovuto, da un lato, alla liberalizzazione dei movimenti internazionali dei capitali e, dall altro, alla deregolamentazione che ha portato ad un ampliamento della gamma di prodotti e servizi finanziari offerti. La crisi finanziaria che ha colpito molte monete occidentali, in primis il dollaro, ha indotto il Governo cinese ad introdurre alcune misure volte a regolamentare le transazioni crossborder realizzate utilizzando lo yuan (la moneta cinese). Il 03 Luglio 2009 sono entrate in vigore le Measures for the Administration of pilot RMB Settlement in cross-border trade e le Implementing Measures inizialmente applicate (in via sperimentale) solamente alle città di Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Zuhai e Dongguan. In base alle Measures le società pilota costituite nelle città sopra indicate sono autorizzate a concludere accordi commerciali cross-border con Hong Kong, Macao ed i paesi aderenti all ASEAN ( 4 ) utilizzando lo yuan come moneta di scambio. Le società cinesi pilota sono nominate dal governo provinciale della città in cui intendono operare; la nomina deve essere approvata da sei autorità, tra cui la People s Bank of China. ( 4 ) L Association of South East Asian Nations (ASEAN, fondata a Bangkok nel 1967 da Indonesia, Malaysia, Thailandia, Filippine e Singapore a cui si è aggiunto, nel 1984, il Brunei e, successivamente, nel 1995, Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar). Lo stock di capitali cinesi immobilizzati nelle attività produttive negli Stati che appartengono all ASEAN ha raggiunto recentemente la ragguardevole cifra di 1.037 miliardi di dollari, cifra superiore agli investimenti viceversa complessivamente eseguiti in Cina dai dieci paesi aderenti all ASEAN (pari a circa 34 miliardi di dollari, che pure costituisce una delle principali fonti di finanziamento estero per le attività produttive cinesi). La situazione è destinata a crescere ulteriormente, per effetto della decisione del Governo cinese di creare una zona di libero scambio (Free Trade Area, FTA) tra le Nazioni facenti parte dell ASEAN analogamente a quanto accade nell Unione Europea consolidando, in tal modo, il ruolo dell Asia Orientale come terzo blocco economico mondiale (dopo gli Stati Uniti e l Unione Europea). Nel Sud Est asiatico la Cina sta quindi giocando la sua partita più importante, essendo il primo Paese extra-asean ad essersi interessato del processo di implementazione della Free Trade Area.

Le società nominate sono inserite all interno di una white list. I principali requisiti richiesti per poter essere nominati sono l assenza di pendenze con le autorità bancarie e fiscali cinesi, avere integralmente versato il capitale sociale e possedere un interesse ad operare nell area delle città pilota. La società nominata può realizzare l operazione cross border solo per il tramite di una banca cinese presso cui deve aprire un conto oppure può concludere un cross-border RMB clearing, un accordo commerciale in virtù del quale le attività pagate tra una società pilota e una straniera (overseas enterprise) pagate in moneta cinese sono gestite da una clearing bank. La locuzione clearing bank indica un istituto bancario di Hong Kong o Macao che abbia ricevuto l approvazione da parte della People s Bank of China e dell Autorità Monetaria di Hong Kong (o di Macao) e sia membro del Large Value Payment System istituito presso la Bank of China. Tra questi istituti bancari attualmente ci sono la Bank of China Ltd di Hong Kong e la Bank of China Ltd Macau Branch. Le Implementing Measures stabiliscono che l attività di cross-border RMB clearing può anche essere realizzata da una banca cinese (detta domestic agent bank) che operi come agente di una banca straniera sulla base di un accordo scritto che specifichi in modo puntuale i reciproci diritti e doveri delle due banche, le condizioni per l apertura, la gestione e la chiusura del conto corrente in RMB. In ogni caso, la Legge Cinese stabilisce i seguenti requisiti minimi che devono essere contemplati e rispettati nell accordo scritto stipulato con la banca straniera. In particolare la banca cinese che opera come agente può: a. chiedere alla banca straniera un deposito minimo per l apertura del conto corrente che sarà utilizzato per eseguire le operazioni in RMB; b. effettuare acquisti o vendita di contante dalla banca straniera entro un tetto massimo stabilito dalla People s Bank of China. Le Measures stabiliscono precisi adempimenti anche in relazione alla tassazione ed allo scambio di moneta straniera realizzato con un operazione cross-border. In particolare: 1. le operazioni cross-border realizzate con moneta cinese NON sono soggette ad alcuna forma di tassazione; 2. l accordo stipulato da una società pilota per realizzare un operazione cross-border non è neppure soggetto ai dazi che normalmente si applicano agli scambi commerciali dall estero; 3. la responsabilità della banca cinese rispetto a quella straniera è regolata in base alla Legge Cinese che si applica e prevale sulla legislazione straniera. Gli istituti bancari e le organizzazioni cinesi che nominano le società pilota e concedono le autorizzazioni alle banche locali ad operare come agenti della banca straniera, sono gravati da specifici doveri di vigilanza sull operato dei soggetti ai quali hanno rilasciato l autorizzazione a realizzare operazioni cross-border. Le Measures prevedono che la People s Bank of China verifichi che il pagamento con moneta cinese sia riferibile ad un operazione lecita, non contraria alle Leggi e Regolamenti cinesi. La banca cinese che stipula l accordo con la banca straniera è tenuta ad eseguire le ragionevoli verifiche sull operazione realizzata con l intervento dell istituto bancario estero.

La banca cinese deve rispettare le disposizioni contro il riciclaggio del denaro sporco ed è pertanto obbligata a chiedere al proprio cliente di fornire precise informazioni sulla natura del denaro e dell operazione cross border che intende realizzare. L istituto bancario cinese deve tenere un libro in cui annota tutte le operazioni cross border che realizza e le generalità delle persone fisiche coinvolte. Infine la People s Bank of China è autorizzata ad utilizzare il Cross Border RMB Payment Information System per eseguire le opportune verifiche e controllare le operazioni crossborder realizzate utilizzando moneta cinese. (3) Le Linee Guida del SAFE e gli accordi swap del 2013 Un ulteriore, decisivo, passo verso il riconoscimento del RMB come valuta di scambio internazionale è stato compiuto nel 2013 quando il SAFE (State Administration for Foreign Exchange) ha pubblicato le Linee Guida (e le Regole di Attuazione) per realizzare la parziale liberalizzazione dei pagamenti dalla Cina all estero per importi non superiori a 50 mila dollari. Pochi mesi dopo il Governo di Pechino, tramite la Banca Centrale Cinese, ha concluso una serie di accordi swap con la Banca Centrale Europea e con singoli Paesi allo scopo di consolidare il ruolo dello yuan come valuta di riserva e ampliare nel contempo i mercati di sbocco con conseguente incremento degli investimenti da/per la Cina. Il 9 luglio 2013 lo State Administration of Taxation ( 务 总 ) insieme allo State Administration of Foreign Exchange ( 汇 ) hanno pubblicato congiuntamente un provvedimento (le Guidelines for Foreign Exchange Administration of Trade in Service, 务 贸 汇, ora le Linee Guida) che semplifica le procedure di pagamento dalla Cina verso l estero. L evoluzione degli scambi transnazionali, sempre più spesso relativi a beni immateriali (es. quote societarie, diritti di proprietà intellettuale), aveva reso improcrastinabile un intervento che snellisse le transazioni finanziarie: le Linee Guida soddisfano questa esigenza stabilendo che per effettuare pagamenti inferiori o pari a 50 mila dollari USA non sarà più necessario, come accadeva in passato, ottenere la preventiva autorizzazione del SAFE e della Banca emittente ma basterà depositare, unitamente alla richiesta, i documenti che giustificano il suddetto pagamento (es. il contratto, la fattura etc...). Sopravvive la preventiva autorizzazione per i pagamenti superiori a 50 mila dollari ma anche in questo caso (in virtù delle Regole di Attuazione alle Linee Guida entrate in vigore il 1 Settembre 2013) la procedura burocratica è estremamente snella, essendo richiesto che l interessato depositi solo il contratto e la fattura (o altro idoneo documento fiscale che giustifichi la richiesta di pagamento verso l estero). Negli ultimi mesi la Cina ha cambiato marcia, concludendo accordi swap con alcuni Paesi europei nonché con la Banca Centrale Europea.

Il currency swap è uno strumento finanziario finalizzato a raggiungere diversi obiettivi come la gestione di possibili problemi di liquidità e/o supportare gli scambi finanziari delle parti che lo sottoscrivono. Nello specifico gli accordi che la Banca Popolare Cinese ha concluso con l Ungheria (9 Settembre 2013) e con la Banca Centrale Europea (10 Ottobre 2013) obbligano le parti a scambiarsi, al momento della sottoscrizione, somme di denaro nelle rispettive valute con l impegno, alla scadenza dell accordo, di scambiarsi la stessa somma mantenendo inalterato il tasso di cambio. (4) Considerazioni conclusive Il sistema economico cinese ha raggiunto un livello di maturità tale da non poter più coesistere con le contraddizioni che ne hanno determinato, in parte, la fortuna (come la coesistenza tra un tasso di inflazione simile ad un Paese industrializzato ed un costo del lavoro simile ad un Paese del Terzo Mondo). Il passaggio a un modello economico più strutturato passa sicuramente attraverso la riforma delle Banche (cioè il progressivo affrancamento dal controllo statale) e il riconoscimento al RMB del ruolo di moneta utilizzabile negli scambi internazionali. In relazione al primo punto, bisogna riflettere sul fatto che la crisi del 2009 non ha quasi toccato la Cina proprio perché il sistema bancario era ancora tradizionale e non svolgeva rischiose attività di trading. In riferimento al secondo aspetto i currency swaps recentemente conclusi dalla Banca Centrale Cinese non mirano solo a implementare gli scambi commerciali tra la Cina e l Europa (che in tal modo consolida il ruolo di secondo partner commerciale del gigante asiatico) ma consentono allo yuan di acquisire sempre più peso sui mercati internazionali valutari e proporsi nel contempo come moneta di riserva più stabile rispetto alle fluttuazioni che caratterizzano le valute europee dei Paesi con cui sono stati stipulati tali accordi. Milano, 12 Ottobre 2013 Avv. Giampaolo Naronte gnaronte@gnlex.net 0039-339 - 2919617