ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Datore di lavoro (Rettore) Servizio di Prevenzione e Protezione Sorveglianza sanitaria Servizio di Radioprotezione Dirigenti RLS Preposti Lavoratori DEFINIZIONI: 1. DATORE DI LAVORO 2. DIRIGENTI RESPONSABILI STRUTTURA RS RESPONSABILI DELL ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI RICERCA RADR 3. PREPOSTI 4. LAVORATORI LAVORATORI STRUTTURATI LAV LAVORATORI EQUIPARATI LAV-EQ STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI OSPITI OSPITI STRUTTURATI OSPITI NON STRUTTURATI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 1/8
Ai sensi del D.R. 462 del 7.01.2000 REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO : 1. DATORE DI LAVORO (ai sensi dell art. 1 del D.R. 462/2000) 1. Il Rettore, quale Rappresentante legale dell Università, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell art. 1 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell art. 2, 1 comma, del DM 363/98, così come deliberato dal Consiglio d Amministrazione dell Ateneo in seduta del 30.9.99. 2. Il Rettore ha poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento, nonché disciplinari nei riguardi dei Responsabili delle Strutture, così come individuate all art. 5. 3. Spetta comunque al Rettore l alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell aggiornamento tecnico e normativo dei Responsabili delle Strutture e del personale universitario. 4. Il Rettore, previa consultazione, ove prevista dalla normativa, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: a. nomina il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di seguito denominato Responsabile del Servizio e, su proposta del Direttore Amministrativo, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini degli artt. 4, 4 comma e 8, 2 comma D. Lgs. 626/94 e del seguente art. 17 del presente Regolamento; b. nomina il Medico competente, ai sensi dell art. 4 D. Lgs. 626/94; c. nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge, di cui all art. 4 D. Lgs 626/94; d. elabora il documento di cui all art. 4, 2 comma D. Lgs. 626/94, in collaborazione con il Responsabile delle attività (di cui al successivo art. 6), con i Responsabili delle Strutture, con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio, e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell ambito delle loro attribuzioni; e. aggiorna, in occasione di modifiche significative delle attività, ai fini della sicurezza e della salute degli operatori, il documento di cui alla precedente lettera d); f. emana le normative di esecuzione e le ulteriori disposizioni attuative, anche su proposta del Responsabile del Servizio e sentito il parere del Direttore Amministrativo; g. vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure di tutela contenute nel documento di cui alla precedente lettera d); h. vigila sulle attività di formazione ed informazione dei Responsabili delle Strutture, dei Responsabili delle attività e del personale docente; i. cura l avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e degli studenti, per l adozione dei rispettivi provvedimenti, ai sensi del successivo art. 8; j. vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con l Università, venga garantita la sicurezza e la salute del personale universitario; Il Rettore quale presidente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo: k. assicura il coordinamento delle attività dei Servizi di Prevenzione e Protezione (dell Università e dell Azienda Policlinico) e l effettuazione, almeno una volta all anno, delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall art. 3 DM 363/98. l. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt 3 e 4 del D. Lgs 626/94 tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall art. 3 DM 363/98. 5. Il Rettore, ai fini dell esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli Uffici dell Amministrazione universitaria, cui può anche affidare di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 2/8
2. DIRIGENTI (ai sensi dell art. 7 del D.R. 462/2000) I Dirigenti sono stati individuati nei responsabili delle Strutture in cui si articola l Università di Cagliari. Rivestono pertanto la qualifica di Dirigente, per quanto attiene all applicazione del Decreto legislativo 626/94, - il Direttore amministrativo, - i Direttori di Dipartimento, - i Direttori di Istituto (sino alla disattivazione), - i Direttori o Responsabili di Biblioteca, - i Direttori dei Centri ed i Presidi di Facoltà; questi ultimi in particolare per le attività didattiche gestite direttamente dalle Facoltà. Si tratta quindi di figure precisamente definite, per le quali l assunzione di responsabilità in merito alla sicurezza è connessa in maniera biunivoca alla carica ricoperta, a prescindere dalla procedura utilizzata per la designazione. Rivestono inoltre la qualifica di DIRIGENTE i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio denominati RESPONSABILI Dl ATTIVITA, così come individuati nel precedente art. 6, e più precisamente: - il titolare dell insegnamento che utilizzi laboratori; - il soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell ambito delle attività universitarie; - il responsabile dell attività di assistenza o di servizio. I nominativi dei Responsabili delle attività dovranno essere forniti al Rettore dai Responsabili di Struttura, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 30.9.99. 2.1 RESPONSABILI DI STRUTTURE (RS) (ai sensi dell art. 5 del D.R. 462/2000) 1. Ferma restando l autonomia gestionale ed organizzativa delle Strutture universitarie e dei Responsabili delle attività individuati nel successivo art. 6, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono ricomprese nelle Strutture universitarie: - L amministrazione Centrale; - le Presidenze di Facoltà; - i Dipartimenti; - gli Istituti; - le Biblioteche; - Centri di Servizi; - nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall Università, così come definita nello Statuto e così come individuate nell allegato A. 2. Qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni le stesse debbono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell ambiente. Il Rettore, sentite le strutture interessate, con apposita procedura individua il Responsabile della Struttura al quale affidare le competenza per la prevenzione, la protezione e il coordinamento, al fine della attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni. Qualora due o più strutture ritengano opportuno addivenire ad una gestione comune, le stesse propongono al Rettore il nominativo del Responsabile della Struttura, il quale provvederà alla designazione con apposita disposizione. Il Rettore può raggruppare le strutture per tipologia di rischio o per altre analogie al fine di promuovere una gestione comune. 3. Il Rettore può individuare, sentito il Direttore Amministrativo, eventuali Strutture comportanti rilevanti rischi, per le quali debba essere predisposto un apposito Servizio di prevenzione e protezione ovvero una propria particolare organizzazione per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi di legge e del presente Regolamento. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 3/8
A. I Responsabili delle Strutture individuate come sopra, sono tenuti all osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore. B. I Responsabili di Struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa. Essi sono tenuti all osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell attività della Struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. C. Ai Responsabili di Struttura possono essere trasferiti, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2 1 comma, i compiti delegabili del Datore di lavoro. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono dei fondi propri della Struttura, emanano, all occorrenza, disposizioni o ordini specifici ed hanno il potere di diffida e, ove necessario, possono interrompere l attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente. D. I Responsabili di Struttura debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio con il Medico competente, coi professionisti incaricati e con gli Uffici dell Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. E. Ai Responsabili di Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull applicazione delle normative nell ambito della propria Struttura e delle proprie competenze, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, un Preposto. F. In particolare ai Responsabili di Struttura compete di: a. attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera e) dell art. 1, 4 comma, fornendo al Rettore, al Responsabile del Servizio, al Medico competente ed ai professionisti eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all attività svolta; b. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; c. individuare nominativamente, dandone comunicazione al Rettore, gli addetti all emergenza, all evacuazione, alla lotta antincendio e al pronto soccorso, pubblicizzando il loro nominativo al personale della Struttura; d. individuare, di concerto con il Responsabile delle attività per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Responsabile del servizio; e. adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), q), dell art. 4 5 comma D. Lgs. 626/941, fatte salve quelle a carico del Responsabile delle attività, di cui al successivo articolo 6; f. prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico; g. provvedere al coordinamento delle attività di sicurezza, così come previsto dall art. 7 D. Lgs. 626/94, fatti salvi i lavori espressamente comandati e coordinati dall Ufficio Tecnico; h. richiedere i nulla osta sulle attività alle Autorità locali, previsti dalla normativa, per quelle attività di stretta competenza della Struttura stessa; i. effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e comunicarle nella medesima giornata all Amministrazione per la loro iscrizione nel registro infortuni; j. segnalare al Responsabile del Servizio gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza; k. segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi del successivo art. 8, 4 comma. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 4/8
2.2 RESPONSABILE DI ATTIVITÀ (RADR) (ai sensi dell art. 6 del D.R. 462/2000) Il Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, di assistenza e di servizio, denominato - Responsabile delle attività -, ai sensi degli artt. 2, 5 comma, e 5 del DM 363/98 è individuato tra i lavoratori di cui al successivo art. 10, ed in particolare: - nel titolare dell insegnamento che utilizzi laboratori; - nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell ambito delle attività universitarie; - nel responsabile dell attività dì assistenza o di servizio. E assimilato al Responsabile delle attività: - il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna. 1. Ai Responsabili delle attività possono essere trasferite, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2, 2 comma, i compiti delegabili del Datore di Lavoro. Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi possono disporre dei fondi propri e, ove necessario, devono interrompere l attività propria o dei propri collaboratori, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell ambiente. 2. I Responsabili delle attività, nell ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Responsabile di Struttura, il Responsabile del Servizio, il Medico competente, i professionisti incaricati e con gli Uffici dell Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. 3. Al Responsabile delle attività spetta comunque di: a. eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile della Struttura ove si svolga l attività stessa; b. attivarsi perché il documento di cui alla lettera d) dell art. 4, venga elaborato e successivamente aggiornato in occasione di modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori; c. informare e formare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare; d. fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali; e. rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti; f. adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere b), c), d), e), f), h), i), I), m), n), q) dell art. 4, 5 comma D. Lgs. 626/9421; g. coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l attuazione delle misure di prevenzione e protezione; h. collaborare con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi; i. individuare tutti i soggetti esposti a rischio e, ove indicato dal Responsabile del Servizio, dame comunicazione al Responsabile della Struttura e, per il suo tramite, al Rettore all inizio di ogni Anno Accademico ovvero prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività; k. attivarsi per attuare quanto disposto dal DM 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici; l. sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il Responsabile dell attività ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione; m. segnalare al Responsabile di Struttura le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall art. 10.2; n. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, prioritariamente a quelli organizzati dall Amministrazione e solo in caso di legittimo impedimento a quelli organizzati da altri Enti. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 5/8
I Presidi di Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Laurea ed i Direttori dei Corsi e di Scuola si attivano nei confronti dei Responsabili delle attività di didattica e vigilano affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 3. PREPOSTI (ai sensi dell art. 8 del D.R. 462/2000) I Preposti vengono identificati nei responsabili di articolazioni nelle quali si ritenga opportuno suddividere determinate Strutture, in base a criteri di dislocazione topografica, di tipologia di attività o di dimensioni. I Dirigenti individuano l esigenza della suddivisione della loro Struttura in più articolazioni e propongono al Rettore la nomina dei relativi Preposti. La figura del Preposto non è quindi automaticamente connessa ad una determinata carica ma è il risultato di un esigenza specificamente individuata. In tal senso, ad esempio, il Direttore amministrativo definisce quali uffici o sottostrutture necessitano di una gestione distinta delle problematiche inerenti alla sicurezza, mentre i Direttori di Dipartimento valutano quali Sezioni o gruppi di Sezioni svolgano attività di tipologie distinte, o localizzate in sedi distinte, ed individuano i relativi Preposti. Il Preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, all occorrenza, sono incaricati formalmente di sovrintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul personale e che rispondono del loro operato ai soggetti che hanno funzioni di direzione, ed in particolare al Responsabile della Struttura e al Responsabile delle attività (vedi art. 5, lett. E). Al Preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 4. LAVORATORI: I lavoratori sono sia i lavoratori strutturati (LAV) sia i lavoratori equiparati (LAV-EQ): 4.1 LAVORATORI (LAV) (ai sensi dell art. 10 del D.R. 462/2000) La tradizionale distinzione dei dipendenti universitari in personale docente ed in personale tecnicoamministrativo-ausiliario, legata a sostanziali differenze di stato giuridico, non sussiste per quanto attiene alle problematiche della sicurezza ed all applicazione del Decreto legislativo 626/94. Oltre al personale docente-ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall Università, si intende per lavoratore anche quello individuato dall art. 2, 4 comma, del DM 363/98. 1. Tutti i lavoratori operanti nell Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall art. 5 del D. Lgs 626/94, dalla normativa vigente e da quella emanata dal Rettore, dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività. 2. Il lavoratore designato per l attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione, si sottopone ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall Amministrazione ed è tenuto alla attuazione delle misure di tutela previste a suo carico. Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall art. 5 del D. Lgs 626/94, all accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 6/8
4.2 LAVORATORI EQUIPARATI (LAV-EQ) I lavoratori equiparati sono: 4.2.1 STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI (LAV-EQ) (ai sensi dell art. 12 del D.R. 462/2000) Vengono considerati equiparati ai lavoratori, a tutti gli effetti connessi con l applicazione del D. Lgs. 626/94: - Gli studenti dei corsi di Laurea e di Diploma che frequentano un insegnamento comportante esercitazioni pratiche con uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. L equiparazione si estende per tutti i semestri in cui l insegnamento viene impartito. Nei confronti di tali studenti assume le responsabilità di Dirigente il Preside della Facoltà e quelle di Preposto il docente titolare dell insegnamento. Il Preside identifica gli insegnamenti in questione ed i rispettivi titolari identificano gli studenti effettivamente frequentanti. - Gli studenti dei Corsi di Laurea o di Diploma che seguono tirocini presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per il periodo di frequenza della Struttura. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - Gli studenti laureandi dei Corsi di Laurea che preparano tesi sperimentali presso Strutture scientifiche assistenziali. L equiparazione si estende dall inizio dell internato di laurea sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - Gli studenti dei corsi di Dottorato attivati presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per tutta la durata degli studi, sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - Gli studenti delle Scuole di Specializzazione attivate presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per tutta la durata degli studi, sino al conseguimento del titolo. La distribuzione delle responsabilità nei confronti di tali studenti coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. - I titolari di Borse di studio di qualsiasi tipo che svolgono la loro attività presso Strutture scientifiche o assistenziali. L equiparazione si estende per la delle rispettive Borse di studio. La distribuzione delle responsabilità nei confronti dei titolari di Borse di studio coincide con quella relativa agli altri lavoratori operanti nella Struttura. 4.2.2 OSPITI (LAV-EQ) (ai sensi dell art. 14 del D.R. 462/2000) Le attività proprie dell Università sono caratterizzate dall esigenza di scambi di conoscenze sia a livello didattico sia a livello di ricerca. Una parte sempre più importante di tali scambi avviene tramite la presenza nelle strutture dell Ateneo di ricercatori e docenti provenienti da altre sedi universitarie o da altre istituzioni pubbliche e private, nazionali o estere, o comunque facenti capo ad esse. Per quanto attiene alla gestione della sicurezza, tali ospiti vanno equiparati ai lavoratori dell Università, in modo che da un lato sia efficace la tutela della loro salute e del loro benessere, e dall altro sia chiaramente definita la loro posizione in merito ai problemi di responsabilità attiva e passiva. Da questo punti di vista si configurano due situazioni distinte, a seconda che tali ospiti risultino strutturati in una qualche istituzione italiana, e quindi facciano capo, già precedentemente alla loro presenza presso l Università di Cagliari, ad un Datore di lavoro chiaramente identificabile ai sensi del D. Lgs. 626/94, oppure che essi siano strutturati e quindi sia per essi identificabile un Datore di lavoro preesistente. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 7/8
4.2.2.1 OSPITI STRUTTURATI (LAV-EQ) (ai sensi dell art. 15 del D.R. 462/2000) Si tratta fondamentalmente di docenti e ricercatori di altre Università italiane che, in base a convenzioni formali oppure in base ad informali inviti da parte di singoli docenti, svolgono la loro attività per un periodo determinato presso Strutture dell Università di Cagliari. Gli ospiti strutturati vengono equiparati ai lavoratori dell Ateneo e, al fine di una univoca identificazione del Datore di lavoro, si procede alla stesura di un atto che trasferisca le competenze del Datore di lavoro originario al Rettore dell Università di Cagliari, per tutto il periodo della loro permanenza presso le Strutture dell Università di Cagliari. 4.2.3 OSPITI NON STRUTTURATI (LAV-EQ) (ai sensi dell art. 16 del D.R. 462/2000) Si tratta fondamentalmente di docenti e ricercatori provenienti dall estero, i cui datori di lavoro, quando esistono, non sono soggetti alla legislazione italiana, oppure di studiosi facenti capo ad altre istituzioni italiane pubbliche o private, per i quali non è identificabile un Datore di lavoro. Gli ospiti non strutturati vengono equiparati ai lavoratori, previa sottoscrizione di un atto formale di accettazione del nuovo status. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 8/8