LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI CAMPERS E ROULOTTES. Relazione di Maurizio Marchi, Comandante Corpo P.M. Gambettola



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LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI CAMPERS E ROULOTTES Relazione di Maurizio Marchi, Comandante Corpo P.M. Gambettola

Sommario A. La classificazione dei veicoli B. Autocaravan e accessori C. La circolazione e la sosta di autocaravan e caravan D. I sistemi di ritenuta ed il trasporto di persone E. La patente di guida necessaria F. I sistemi di ritenuta ed il trasporto di persone G. Il traino di caravan o di altri veicoli: dispositivi retrovisori laterali H. Il traino ed i limiti massimi di velocità I. Il traino di caravan o di altri veicoli: la targa ripetitrice J. Il traino di caravan o di altri veicoli: l assicurazione K. Le ipotesi di infrazioni L. Normativa e circolari 1. articolo 185 codice della strada 2. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni - aree 3. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni - segnaletica 4. Decreto Ministeriale13 marzo 2006 - Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan - Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2006 - Ministero Infrastrutture e Trasporti 5. Decreto Ministeriale 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.) - G.U. n. 160 del 9.7.1985 6. Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 401 (G.U. n. 241 del 13.10.1992) - Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan 7. Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie - (G.U. n. 95 del 24.4.2006) Ministero Infrastrutture e Trasporti 8. Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli sull Isola del Giglio - (G.U. n. 122 del 27.5.2006) Ministero Infrastrutture e Trasporti 9. DIRETTIVE 24 ottobre 2000. (G.U. n. 301 del 28.12.00). "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. " 10. Circolare 28 marzo 1985 protocollo CIRCOLARE N. 983/85 - Circolazione e sosta delle "AUTO- CARAVAN" - Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale Circolazione e Traffico 11. circolare 17 giugno 1985 protocollo n. 2238/4120(0) - D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.) D.C. IV n. A068 - Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC IV Direzione Centrale Divisione 41 12. circolare 15 luglio 1986 protocollo n. 2495/4120(0) - Posti letto stabilmente installati nelle autocaravan - Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC IV Direzione Centrale Divisione 41 13. circolare 21 gennaio 1987 protocollo n. 4735/4120(0) - B007 Classificazione autocaravan Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC IV Direzione Centrale Divisione 41 14. Circolare 15 dicembre 1988 - Traino di rimorchi con autocaravan - 15 dicembre 1988 - Prot. n. 2994/4335 Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile Divisione 43 15. circolare 4 novembre 1993 - protocollo n. 390/4120/(0) - D.C. IV n. A112 - CIRCOLARE N. 209/93 - Sbalzo posteriore della caravan Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC IV Direzione Centrale Divisione 41 16. risposta a quesito anno 2005 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale della Motorizzazione - Esposto circa divieti di transito e sosta per autocaravan nel Comune di Roccaraso (prot. n.1132/2005) 17. REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54 - (G.U. 3a s.s. n. 16 del 19.4.1997) - Regolamento del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti. 1

2 A La classificazione dei veicoli Per quanto concerne la classificazione si distinguono nelle seguenti categorie: autoveicoli ad uso Sono autoveicoli classificati ad uso speciale utilizzabili esclusivamente abitazione per l alloggio di persone senza prescrizioni costruttive da rispettare salvo quelle inerenti i limiti di sagoma e massa di cui agli articoli 61 e 62 codice della strada, nonché dalle normative comunitarie Rimorchi attrezzati per uso abitazione Vale quanto specificato per gli autoveicoli ad uso abitazione. Quello che cambia è il solo fatto di essere trainato con le conseguenze in merito all obbligo dei dispostivi di frenatura, targatura ed eventuali dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi nel veicolo trainante qualora la sagoma del rimorchio ecceda in larghezza quella della motrice Autocaravan Sono autoveicoli classificati dall 54 comma lettera m) come veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 protocollo n. 2851/M362 emessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato italiano, esiste la possibilità di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) Da rilevare che la normativa comunitaria definisce invece gli autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere adibiti all alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette, attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli. Da ricordare inoltre che nei primi anni ottanta, a seguito di alcune modifiche legislative, l allora direzione generale della motorizzazione civile dispose l adeguamento del parco circolante dei veicoli al fine di regolarizzarlo con quanto previsto dalle nuove disposizioni; per il controllo su strada il problema praticamente non si pone in quanto il veicolo, dall epoca ad oggi, è stato senza dubbio stato sottoposto a più di una revisione periodica ai sensi dell articolo 80 codice della strada Questo tipo di veicolo è caratterizzato dalla presenza permanente di una carrozzeria coibentata contenente mobili, tavolini, cucina, elettrodomestici, servizi igienici, ecc Per effetto delle direttive 98/14/CE (recepita in Italia con DM 4 agosto 1998) e 2001/116 (recepita in Italia con DM 20 giugno 2002) è previsto che nelle autocaravan siano presenti almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette (si possono ottenere anche ribaltando i

3 sedili), attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli Per la trasformazioni di un autoveicolo in autocaravan è necessaria visita e prova: in difetto sanzione di cui all articolo 78 codice della strada Caravan Rimorchi adibiti a spettacolo viaggiante sono classificati fra i rimorchi con tutto quanto ne consegue in merito alle prescrizioni relative all agganciamento, massa, sagoma, dispostivi di frenatura, illuminazione, ripetizione della targa, dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi, ecc. Trattasi di veicoli utilizzati prevalentemente (e pertanto non esclusivamente) per essere utilizzati a fini ricreativi con alloggio delle persone a veicolo fermo Possono circolare su strada solamente con una speciale autorizzazione valida un anno rinnovabile a seguito di visita e prova. Non rientrano nella classificazione di rimorchi. Devono ovviamente rispettare le prescrizioni inerenti agganciamento, dispostivi di frenatura, illuminazione, ripetizione della targa, dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi, ecc. Non possono essere utilizzati come abitazione o come caravan e pertanto l eventuale annotazione riportata sulla carta di circolazione che consenta la presenza saltuaria degli accessori tipici dell abitazione deve essere considerata non più valida L eventuale installazione di una cellula abitativa sul veicolo deve essere considerata come una cosa trasportata Recentemente, la materia è stata disciplinata dal Decreto Ministeriale 13.3.2006 del Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2006 - Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan che ha: adeguato le caratteristiche tecniche e costruttive di autocaravan e caravan al progresso tecnico conformemente alle vigenti norme comunitarie o ai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti e nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 e UNI EN 1645 armonizzato le procedure di omologazione nel rispetto delle norme comunitarie previsto che restano salve le omologazioni gia' emanate ed e' consentito il rilascio delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' piu' possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal decreto.

4 B Autocaravan e accessori Possono essere installati: strutture portabiclette nella parte posteriore del veicolo strutture portasci nella parte posteriore del veicolo strutture portabagagli nella parte posteriore del veicolo Struttura nella parte posteriore per trasporto oggetti Struttura nella parte posteriore per trasporto ciclomotori Struttura nella parte posteriore per trasporto motocicli Istallazione di impianto GPL di tipo combinato: cioè con possibilità di alimentare sia il motore del veicolo che i servizi di bordo Non occorre visita e prova purchè si tratti di struttura leggera di tipo amovibile omologabile quale unità tecnica indipendente Non occorre visita e prova purchè si tratti di struttura leggera di tipo amovibile omologabile quale unità tecnica indipendente Non occorre visita e prova purchè si tratti di struttura leggera di tipo amovibile omologabile quale unità tecnica indipendente Occorre visita e prova Occorre visita e prova Occorre visita e prova Occorre visita e prova L installazione dell impianto può essere effettuata, come previsto dalla legge 122/1992, solamente dalle imprese iscritto nel registro delle imprese di autoriparazione nelle sezioni di meccanica e motoristica o di elettrauto

5 C Le ordinanze di divieto di sosta Con la "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. " pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28.12.2000 sono state fatte alcune precisazioni importanti: Ferma restante la necessità di rendere noti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione medianti i prescritti segnali è indispensabile emettere l ordinanza prevista solamente dopo un adeguata istruttoria. Ne consegue che un ordinanza che nella premessa riporti solamente i riferimenti agli articoli di legge non è corretta Le carenze istruttorie più frequenti riguardano la poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimento, oppure la mancanza di opportune indagini, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che possono essere mosse in sede di ricorso Emergono spesso casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale: è il caso tipico del divieto di sosta per sole autocaravan per favorire la presenza di autoveicoli che possano portare clientela ad esercizi pubblici o negozi in genere la direttiva cita il caso di ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7: come ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini In sostanza sono viziate tutte quelle ordinanze che stabiliscono un divieto generico per caravan ed autocaravan senza precise argomentazioni e giustificazioni In pratica può essere effettuata la sosta purchè: non si tratti di zona per la quale è previsto il divieto di sosta per i veicoli in genere se è prevista una regolamentazione a disco orario deve essere rispettata nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona l autoveicolo non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l ingombro proprio dell autoveicolo medesimo qualora vengano rispettate le summenzionate condizioni, è lecito pernottare all interno dell autocaravan in sosta il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d intransitabilità lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all uso pubblico, dotati di sbarra orizzontale che impedisce l accesso a veicoli con altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono legittime solo qualora all interno dell area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di veicoli di tali dimensioni e mai quando rendano inopinatamente impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei summenzionati mezzi: per esempio alberi con rami bassi, arredo urbano particolare, lampioni, ecc si ha campeggio invece ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta sopra ricordate: per esempio l aver appoggiato uno scalino per terra, che permetta un più agevole accesso all autocaravan, integra già un ipotesi di campeggio e non di sosta da ricordare che ai sensi dell articolo 158 comma 3 nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione

6 D La patente di guida necessaria Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata NON SUPERIORE a 3,5 T Non traina Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata SUPERIORE a 3,5 T Non traina Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata NON SUPERIORE a 3,5 T TRAINA CARRELLO APPENDICE Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata SUPERIORE a 3,5 T TRAINA CARRELLO APPENDICE Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata NON SUPERIORE a 3,5 T TRAINA RIMORCHIO LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata non sup. a 750 kg) Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata SUPERIORE a 3,5 T TRAINA RIMORCHIO LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata non sup. a 750 kg) Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata NON SUPERIORE a 3,5 T TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg) CON MASSA DEL COMPLESSO A PIENO CARICO NON sup. a 3,5 T Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata NON SUPERIORE a 3,5 T TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg) Categoria B Categoria C Categoria B Categoria C Categoria B Categoria C Categoria B purchè la massa compl. autorizzata del rimorchio non superi la tara della motrice Categoria B+E CON MASSA DEL COMPLESSO A PIENO CARICO sup. a 3,5 T Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata NON SUPERIORE a 3,5 T TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg) Categoria B+E CON MASSA DEL COMPLESSO A PIENO CARICO NON sup. a 3,5 T, ma con massa complessiva autorizzata del

7 rimorchio superiore alla tara della motrice Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata SUPERIORE a 3,5 T TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. a 750 kg) Ipotesi teorica per le argomentazioni esposte nel paragrafo inerente la classificazione dei veicoli Categoria C+E Categoria D AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 M3 Non traina Ipotesi teorica per le argomentazioni esposte nel paragrafo inerente la classificazione dei veicoli Categoria D AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 M3 TRAINA CARRELLO APPENDICE AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 M3 TRAINA RIMORCHIO LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata non sup. a 750 kg) AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 M3 TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO (cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg) Categoria D Categoria D+E Tenuto conto delle presumibili difficoltà che si possono a volte riscontrare in sede di controllo della categoria di patente necessaria per condurre un determinato veicolo, si ritiene utile riportare le seguenti considerazioni. Ancora prima di esaminare la tipologia di veicolo è necessario ricordare che qualora non sia sufficiente, in ragione del traino, la patente B, quella necessaria non è la C bensì la B+E, (ovviamente nell'ipotesi di patenti C+E oppure D+E la B+E è da ritenersi ricompresa) Per comprendere se in ragione del traino un veicolo necessita o meno di patente E, è necessario effettuare un accurato controllo, possibilmente munendosi di carta e penna e tracciando due colonne "come quelle della schedina" A questo punto esamineremo il veicolo motrice ipotizzando che in quel momento non stia trainando nulla. In pratica la domanda è la seguente: se non vi fosse nulla al traino, quale patente sarebbe necessaria per quel veicolo motrice? La risposta a questa domanda dovrà essere inserita nella prima colonna... e così, per esempio, indicheremo, in ragione della portata massima complessiva autorizzata della motrice la lettera B oppure C (oppure D qualora si tratti di veicoli con un numero di posti a sedere superiore a 8 + il conduente) Fatto questo passeremo all'esame di quanto trainato e così se al traino abbiamo: 1. un carrello appendice, nella seconda colonna indicheremo un trattino (in quanto il carrello appendice non ha alcuna ripercussione sulla categoria di patente di guida) 2. un rimorchio leggero, cioè di massa massima complessiva autorizzata (quindi non il peso del momento!) non superiore a 750 kg, nella seconda colonna indicheremo un trattino (in quanto il rimorchio leggero non ha alcuna ripercussione sulla categoria di patente di guida)

8 3. se invece quanto trainato è un rimorchio di massa massima complessiva autorizzata superiore a 750 kg, indipendentemente dalla classificazione o meno in TATS, faremo sempre riferimento per il controllo non la peso del momento, bensì alla massa complessiva ed a questo punto: se nella prima colonna era inserita una lettera C (patente C) nella seconda inseriremo SEMPRE la lettera E se nella prima colonna era inserita una lettera D (patente D) nella seconda inseriremo SEMPRE la lettera E se nella prima colonna era inserita una lettera B (patente B) per la seconda colonna sarà necessario effettuare ben DUE controlli: 1^ CONTROLLO: carte di circolazione alla mano si sommano le due masse massime complessive autorizzate. Se il risultato è superiore a 3,5 T, nella seconda colonna indicheremo la lettera E. Ne consegue che la patente necessaria sarà la B+E. ATTENZIONE: la C non sostituisce la B+E, al limite la C+E! 2^ CONTROLLO DA EFFETTUARE SOLAMENTE SE AL 1^ CONTROLLO LA SOMMA DEI DUE VALORI PREVISTI HA DATO RISULTATO NON SUPERIORE A 3,5 T: carte di circolazione alla mano si annota la massa massima complessiva autorizzata del rimorchio (pertanto non il peso al momento del controllo!), poi si annota la TARA della motrice. Se la complessiva del rimorchio supera la tara della motrice (indipendentemente dal superamento o meno nella somma di 3,5 T) ne lla seconda colonna si indica la lettera E In pratica con un controllo effettuato come sopra riportato, le due colonne tracciate su carta rappresentano idealmente il complesso veicolare. Una Volta indicata la lettera della categoria di patente sufficiente per condurre la motrice, questa non cambia più. Poi si faranno, come già visto, i controlli per verificare se è necessario aggiungere anche la lettera E E I sistemi di ritenuta ed il trasporto di persone Per quanto concerne modalità prescrizioni a carico del conducente e per il trasporto di passeggeri, sono applicabili integralmente le disposizioni di cui agli articoli 169 e 172 cds con le seguenti precisazioni: articolo 169 cds L'articolo 54 cds ed al comma primo classifica gli autoveicoli parlando di: - autovetture alla lettera A - autocaravan alla lettera M L'articolo 169 comma 5 è prevista la possibilità di due bambini in sovrannumero solamente sulle autovetture, Ne consegue pertanto che non è consentito il sovrannumero sugli autocaravan articolo 172 cds le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale M1 Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore

9 a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E, invece, consentito il trasporto senza l utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell art 172 C.d.S. I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (1). Per facilitare i controlli sulla strada dei predetti dispositivi, d intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si allega alla presente circolare (all. 4) una sintesi delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili durante la circolazione in Italia Secondo il comma 5 dell art. 172 C.d.S, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che l airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione di quest obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto di sanzioni amministrative da parte dell art. 172 C.d.S. Da ricordare inoltre l articolo 82 cds per quanto concerne il trasporto di persone sui caravan: in pratica sui caravan (sono quelli che vengono trainati e pertanto sono classificati come rimorchi) non possono prendere posto passeggeri durante la marcia ed in caso di violazione è necessario applicare la sanzione prevista dall articolo 82 comma 8 e 10 cds con sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (da 6 a 12 in caso di recidiva)

10 F Il traino di caravan o di altri veicoli: dispositivi retrovisori laterali Per gli autoveicoli è previsto l obbligo di: Dispositivo retrovisore interno Dispositivo retrovisore esterno sinistro Da ricordare però che: Il dispositivo retrovisore interno non è obbligatorio se non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo Il dispositivo retrovisore esterno sinistro è facoltativo, ma diventa obbligatorio se quello interno non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo, oppure se il retrovisore non consente una visibilità posteriore pari ad una larghezza di almeno 20 metri fino alla distanza di 60 metri alle spalle del conducente Nell ipotesi di traino di caravan oppure di TATS, se la parte del complesso veicolare trainata rende inefficaci i dispositivi retrovisori laterali del veicolo motrice, devono essere collocati due retrovisori esterni aggiuntivi (uno a dx ed uno a sx) in modo tale da essere regolabili, asportabili e che non sporgano per più di 20 centimetri dalla sagoma più ingombrante del complesso veicolare G Il traino ed i limiti massimi di velocità Premesso che debbono essere comunque rispettati i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica verticale o di centro abitato, nell ipotesi di traino di rimorchio (anche leggero), il complesso veicolare che si forma prende il nome di autotreno che, come previsto dall articolo 54 comma 1 lettera h è un complesso di veicoli costituito da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Per quanto attiene la velocità, come previsto dall articolo 142 comma 3 lettera h la velocità degli autotreni non può superare: 70 km/h fuori dei centri abitati 80 km/h sulle autostrade In caso di accertata violazione, ai sensi del comma 11 del citato articolo 142, le sanzioni sono raddoppiate H Il traino di caravan o di altri veicoli: la targa ripetitrice L articolo 100 prevede: al comma 3 l obbligo per i rimorchi (nel caso che interessa in questa relazione i caravan ) di essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione al comma 4 l obbligo per i rimorchi, quando sono trainati, di essere muniti posteriormente anche di una targa ripetitrice riportante i dati di immatricolazione del veicolo trainante (motrice) La mancanza di targa propria del rimorchio, o di targa ripetitrice configura la violazione di cui all articolo 100 comma 11 cds con pagamento in misura ridotta di Euro 71,00. La stessa sanzione è prevista qualora sia presente una targa ripetitrice di un altro veicolo: non si configura pertanto la più grave violazione prevista dal successivo comma 12, non trattandosi di targa non propria o contraffatta

11 I Il traino di caravan o di altri veicoli: l assicurazione Per quanto concerne la copertura assicurativa sono opportune alcune considerazioni: nel caso della copertura assicurativa per il traino, può essere trainato qualsiasi rimorchio, ferma restante la verbalizzazione di eventuali comportamenti per violazione alle norme di cui agli articoli 63 e 167 qualora il rimorchio trainato ecceda i limiti prescritti per il veicolo trainante e desumibili dalla carta di circolazione o dalla categoria del veicolo, il complesso veicolare sarà comunque munito di copertura assicurativa, spettando eventualmente alla compagnia assicuratrice un'eventuale rivalsa per la violazione delle norme contrattuali non è possibile richiedere l'esibizione ai sensi degli articoli 181 e 180 del contrassegno e del certificato assicurativo dei rimorchi quando agganciati alla motrice: proprio in ragione del fatto della non obbligatorietà della singola copertura la copertura assicurativa per i rimorchi è infatti prevista solamente quando il veicolo si chiama "rimorchio" (o semirimorchio), quando cioè è veicolo a sè stante staccato dalla motrice (cosiddetta assicurazione per rischio statico) per quanto concerne il controllo dei rimorchi (o semirimorchi) in sosta staccati dal veicolo che li traina, non vi è obbligo di esporre il contrassegno in quanto l articolo 181 cds lo prevede solo per gli autoveicoli ed i motoveicoli esclusi i motocicli J Le ipotesi di infrazioni 1. Autocaravan con struttura nella parte posteriore per trasporto oggetti senza visita e prova 2. Struttura nella parte posteriore per trasporto ciclomotori 3. Struttura nella parte posteriore per trasporto motocicli 4. Istallazione di impianto GPL di tipo combinato: cioè con possibilità di alimentare sia il motore del veicolo che i servizi di bordo 5. struttura nella parte posteriore del veicolo che, pur non essendo soggetta a visita e prova (oppure con regolare visita e prova), non è stata segnalata con il prescritto pannello quadrangolare rifrangente 6. struttura nella parte posteriore del veicolo che, pur non essendo soggetta a visita e prova (oppure con regolare visita e prova), copre la targa del veicolo Articolo 78/3 e 4 cds Pagamento misura ridotta Euro 357,00 Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione Articolo 78/3 e 4 cds Pagamento misura ridotta Euro 357,00 Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione Articolo 78/3 e 4 cds Pagamento misura ridotta Euro 357,00 Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione Articolo 78/3 e 4 cds Pagamento misura ridotta Euro 357,00 Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione Articolo 164/ 6 e 8 Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 Ritiro patente di guida e carta di circolazione fino al ripristino Articolo 164/1 e 8 cds Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 Ritiro patente di guida e carta di circolazione fino al ripristino 7. struttura nella parte posteriore del veicolo Articolo 164/1 e 8 cds

12 che, pur non essendo soggetta a visita e prova (oppure con regolare visita e prova), copre i dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva del veicolo 8. persone trasportate sul caravan durante la marcia (attenzione alla terminologia: il caravan è quello trainato!) 9. autocaravan che traina rimorchio senza i prescritti dispositivi retrovisori 10. autocaravan che traina rimorchio senza targa ripetitrice 11. caravan in sosta senza copertura assicurativa Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 Ritiro patente di guida e carta di circolazione fino al ripristino Articolo 82/8 e 10 cds Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (da 6 a 12 in caso di recidiva) Articolo 72/13 cds Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 Articolo 100/3 e 11 cds Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 Articolo 193 comma 2 cds Pagamento in misura ridotta Euro 761,00 Sequestro del veicolo 12. autocaravan (o caravan) che scarica residui organici su strade od aree pubbliche 13. Quale conducente di autocaravan dotato di apposito impianto interno di raccolta dei residui organici li scaricava sulla via.. al di fuori dell apposito impianto di smaltimento igienico sanitario insudiciando così la strada 14. Quale conducente di autocaravan dotato di apposito impianto interno di raccolta dei residui organici li scaricava su un area privata (prato) al di fuori dell apposito impianto di smaltimento igienico sanitario Articolo 185 comma 4, 5 e 6 cds Pagamento in misura ridotta Euro 71,00 L infrazione può concorrere con le ipotesi previste dall articolo 15 cds con obbligo di ripristino Articolo 15/1, lettera f) e 3 cds Pagamento in misura ridotta Euro 21,00 obbligo di ripristino dei luoghi Articoli 192 e 255 decreto legislativo n. 152/2006 Sanzione da euro 105,00 a 620,00 (se il rifiuto è immesso nelle acque superficiali o sotterranee o è pericoloso) pagamento in misura ridotta Euro 206,67 Sanzione da euro 25,00 a euro 155,00 negli altri casi pagamento in misura ridotta Euro 50,00 Ripristino stato dei luoghi 15. campeggiava in area vietata dal regolamento comunale (oppure legge regionale) Articolo comma regolamento comunale

13 16. occupava il suolo abusivamente Articolo 20/1 e 4 cds Pagamento in misura ridotta Euro 143,00 Obbligo della rimozione delle opere 17. sosta di caravan nel centro abitato Articolo 158/3 e 6 cds Pagamento in misura ridotta Euro 35,00 Sanzione accessoria della rimozione 18. Effettuava campeggio sulla carreggiata (ovvero su rampa, svincolo, area di servizio o altra pertinenza) autostradale Articolo 175/7 lettera d) e 14 cds Pagamento in misura ridotta Euro 35,00 L Normativa e circolari 1. Decreto Legislativo 285/92 codice della strada Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4.È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienicosanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e

14 l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. 2. Art. 378. - Impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 CdS) 1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le

15 disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale ( fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto ( fig. II.179 ) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

16 3. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. (omissis) TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo II 3 - LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 C.S.) D) SEGNALI DI INDICAZIONE Art. 136. - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 39 C.s.). (omissis) 11. Il segnale CAMPEGGIO (fig. II. 363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica. (omissis) 20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti. 4. Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2006 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 13 marzo 2006 Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285, recante il «Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 61, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive

17 modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce le specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan,caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive; Considerata la necessita' di adeguare al progresso tecnico le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan e di armonizzare le procedure di omologazione degli stessi con il quadro normativo comunitario; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi 2 e 3 ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' quello di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione degli stessi. Art. 2. Caratteristiche costruttive 1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le cuccette e gli armadi o ripostigli. 2. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti. 3. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».

18 Art. 3. Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione 1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in conformita' alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto 2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneita' alla circolazione. Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Restano salve le omologazioni gia' emanate ed e' consentito il rilascio delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine. 2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' piu' possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto. Art. 5. Norme abrogate 1. E' abrogato il decreto ministeriale: decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2006 Il Ministro: Lunardi 5. D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.) - G.U. n. 160 del 9.7.1985 Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive. IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico), con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale si stabiliscono le modalità di

19 recepimento delle direttive della Comunità Economica Europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica l'art. 26 del testo unico, già modificato dall'art. 2 della legge 5 marzo 1976, n. 313, alle lettere g), h), i) ed aggiunge la lettera l) che introduce tra gli autoveicoli la nuova categoria denominata "autocaravan"; Visto l'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica l'art. 28 del testo unico, con l'aggiunta, dopo la lettera d), delle lettere e) ed f) che introducono tra i rimorchi le nuove categorie denominate rispettivamente "caravan" e "rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive" (rimorchi T.A.T.S.); Ritenuto che le nuove tre categorie di veicoli, per le speciali caratteristiche funzionali, rispondono alle specifiche indicate rispettivamente alla lettera f) dell'art. 26 e d) dell'art. 28 del testo unico per i veicoli per uso speciale e per trasporti specifici; Rilevato che le disposizioni vigenti in materia, date con provvedimenti amministrativi ovvero con tabelle di normalizzazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sono state emanate allo scopo di fornire un complesso di disposizioni adeguate alle esigenze del momento, in attesa di nuovi provvedimenti legislativi atti a disciplinare - in via definitiva - la materia stessa; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983) che stabilisce le norme tecniche da applicare ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose ed autocaravan; Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie da applicare alle autocaravan, caravan e rimorchi T.A.T.S.; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto si applica ai veicoli definiti dal testo unico all'art, 26, lettera l) ed all'art. 28, lettere e) ed f), rispettivamente quali: - autocaravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente; N.B.: da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 protocollo n. 2851/M362 emessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato italiano, esiste la possibilità di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) - caravan: rimorchio stradale, ad un asse o due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo; - rimorchio T.A.T.S.: rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, che non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o a gare.