COMUNE DI MUSSOMELI Provincia Regionale di Caltanissetta CONSIGLIO COMUNALE



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ORIGINALE. DELIBERAZIONE REG. N. 15 OGGETTO: Approvazione regolamento per l esercizio dell attività di agenzia di affari COMUNE DI MUSSOMELI Provincia Regionale di Caltanissetta CONSIGLIO COMUNALE L anno duemilaundici il giorno uno del mese di marzo, alle ore 18.40, in Mussomeli nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, giusta determinazione del Presidente del Consiglio ed a seguito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, in prosecuzione di seduta per continuare i lavori sospesi nella seduta del 28 febbraio 2011 per mancanza di numero legale. Presenti all appello i consiglieri: 1) D'Amico Mario Totuccio 11) Bullaro Francesco 2) Sorce Salvatore Giuseppe 12) Geraci Gianni 3) Morreale Antonino 13) Montagnino S. Domenico 4) Curiale Leonardo 14) Rizzo Giuseppe 5) Mistretta Pasquale 15) Alessi Angelo 6) Nigrelli Salvatore 16) Navarra Totuccio Angelo 7) Nigrelli Vincenzo 17) Blandino Domenico 8) Capodici Salvatore 18) Mancuso Giuseppe 9) Guadagnino Enzo 19) Mantio Salvatore 10) Munì Vincenzo Assente il consigliere Diliberto Salvatore.. Il Presidente del Consiglio Sig. D'Amico Mario Totuccio, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune D.ssa Nicastro Maria constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. OMISSIS Il Presidente comunica che è ora all esame del Consiglio Comunale l argomento in oggetto.

Premesso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive, è la struttura a cui l'imprenditore si rivolge per tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la vita della propria impresa e che rappresenta l'unico referente per la Pubblica Amministrazione; Considerato che, al fine di attuare le disposizioni normative che sono alla base dell'istituzione di tale struttura, è necessario codificare e stabilire, in modo chiaro, le procedure al fine di perseguire gli obbiettivi di trasparenza nei confronti dell'utenza, nonchè dotarsi di un "corpus" di norme regolamentari che garantiscano il corretto svolgimento delle funzioni nelle materie identificate dal legislatore di competenza dello Sportello Unico; Considerato che si rende opportuno che alcune discipline afferenti la struttura siano oggetto di regolamentazioni, anche in assenza di obblighi normativi, al fine di rendere trasparenti le procedure per l'ottenimento degli atti abilitanti all'esercizio delle connesse attività; Considerato che fra le attività da normare ci sono le "Agenzie d'affari" definite dall'art. 115 del R.D. 18/06/1931 n. 773 Testo Unico della leggi di Pubblica Sicurezza ; sia per offrire all'utenza linee guida in assenza di normative recenti, in considerazione delle molteplici attività che si ricomprendono in tale definizione, sia perchè a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 che ha delegato, fra l'altro, le funzioni autorizzatorie dalla Questura al Comune in materia di Agenzie d'affari, infine richiamato il D.P.R. 311/01 in materia di semplificazione delle autorizzazioni, le procedure devono essere ridefinite; Ritenuto opportuno pertanto adottare il regolamento che disciplina le Agenzie d'affari; Visto il D.P.R. 20/10/98 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. 7/12/2000 n. 440; Visto il D.Lgs. 31/03/98 n. 112; Visto il R.D. 18/06/31 n. 773; Visto il R.D. 06/05/40 n. 635; Visto il D.P.R. 311/01; Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; Vista la L.R. 03/12/1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05/07/1997; Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000; PROPONE 1) di approvare il Regolamento dell'agenzie d'affari allegato quale parte essenziale ed integrante del presente atto. 2) di stabilire che le disposizioni di cui al citato regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. Lgs. n 267/00. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la superiore proposta di deliberazione; VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, del Responsabile dell Area Urbanistica e Lavori Pubblici Ing. Carmelo Alba, responsabile del servizio interessato che così si è espresso: favorevole e del Responsabile dell Area Finanziaria D.ssa Castiglione Maria Vincenza che così si è espressa: Atto che non comporta impegno di spesa ; Effettuata la votazione il cui esito, il Presidente, assistito dagli scrutatori, così accerta e proclama:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 e cioè: 1) D'Amico Mario Totuccio 2) Sorce Salvatore Giuseppe 3) Morreale Antonino 4) Curiale Leonardo 5) Nigrelli Salvatore 6) Nigrelli Vincenzo 7) Capodici Salvatore 8) Guadagnino Enzo 9)Munì Vincenzo 10) Bullaro Francesco 11) Geraci Gianni 12) Rizzo Giuseppe 13) Alessi Angelo 14) Navarra Totuccio Angelo 15) Blandino Domenico 16) Mancuso Giuseppe 17) Mantio Salvatore CONSIGLIERI VOTANTI N. 17 VOTI FAVOREVOLI N. 17 DELIBERA 1) Approvare il Regolamento dell'agenzie d'affari allegato quale parte essenziale ed integrante del presente atto. 2) Stabilire che le disposizioni di cui al citato regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. Lgs. n 267/00.

REGIONE SICLIANA COMUNE DI MUSSOMELI PROVINCIA DI CALTANISSETTA Regolamento Comunale per l esercizio dell attività di Agenzia d Affari

I N D I C E Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Esclusioni Art. 3 Caratteristiche Art. 4 Requisiti soggettivi Art. 5 Denuncia di inizio attività Art. 6 Efficacia della denuncia di inizio attività Art. 7 Decadenza della denuncia di inizio attività Art. 8 Requisiti dei locali Art. 9 Trasferimento della sede dell attività o modifica sostanziale dei locali Art. 10 Cessazione dell attività

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 Regolamento per l esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza. L art. 163, comma 2, lettera b) e d) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie d affari ad esclusione di quelle relative all attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni che permangono nella competenza delle Questure. Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore. Per il rilascio della licenza, il Comune non intende avvalersi della facoltà dell art. 116 T.U.L.P.S. ART. 2 ESCLUSIONI Non rientrano nelle agenzie d affari, le imprese di spedizione e trasporto iscritte nel registro della Camera di Commercio, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n 1349 ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili. Sono inoltre escluse: - le agenzie di viaggi; - le agenzie di pegno e di recupero crediti; - le agenzie di pubblici incanti; - le agenzie matrimoniali; - le agenzie di pubbliche relazioni; - le agenzie immobiliari; - le agenzie di scommesse; - le agenzie di collocamento ART. 3 CARATTERISTICHE I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza: 1. che l attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione; 2. l offerta pubblica, cioè un offerta di prestazione rivolta a chiunque; 3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;

4. il fine di lucro, cioè l attività svolta a carattere imprenditoriale. ART. 4 REQUISITI SOGGETTIVI Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè: -1) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione. -2) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Può essere negato l esercizio di tale attività a coloro i quali: -1) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico; -2) hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all Autorità. ART. 5 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA Per poter esercitare l attività occorre presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive una dichiarazione autocertificativa abilitante all avvio dell attività da effettuarsi, su apposita modulistica. La dichiarazione autocertificativa da effettuarsi su apposita modulistica deve contenere: a) dati anagrafici del denunciante; b) dati dell impresa; c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.; d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi; e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta; f) nomina dell eventuale rappresentante. Devono essere allegati: a) planimetria in scala 1:100 dei locali; b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell esercizio superi i 400 mq.); c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune; d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare; e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull apposito stampato; f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l autorità che l ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri; g) tariffario in duplice copia di cui una in bollo; h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell ufficio; i) per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l orario da rispettare e lo stesso che per la vendita. ART. 6 EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA

Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell istanza, anche digitalmente. La denuncia di inizio attività diviene efficace trascorsi trenta giorni dall avvenuta presentazione. Ai sensi dell art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., entro 60 giorni dalla denuncia, gli uffici competenti possono eseguire le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge dichiarati dall interessato. In mancanza dei quali disporrà il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione degli effetti, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La denuncia ha carattere permanente, come disposto dall art. 11 del Regolamento al T.U.L.P.S., modificato dal D.P.R. n. 311/2001. ART. 7 DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all art. 4 del presente regolamento. ART. 8 REQUISITI DEI LOCALI L attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, ivi comprese quelle relative all agibilità e alla destinazione d uso definita dal Piano Regolatore e cioè: 1) direzionale o residenziale nel caso di attività di prestazioni di servizi; 2) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi. ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL ATTIVITA O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI Nel caso di trasferimento ad altra sede dell attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive attestante l esistenza dei requisiti dei locali prevista all art. 8 del presente regolamento. ART. 10 CESSAZIONE DELL ATTIVITA La cessazione dell attività, è sottoposta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive. La mancata comunicazione di cessazione dell attività, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da. 500,00 a. 3.000,00.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO Il Consigliere anziano Il Presidente Il Segretario Generale Sorce Salvatore Giuseppe D'Amico Mario Totuccio D.ssa Nicastro Maria =============================================================== IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 (art. 12, 2 com. art. 16 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO L.R. 3 dicembre 1991 n 44) Dalla Residenza Comunale, Il Segretario Generale ========================================================================= ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO Affissa all Albo Pretorio il Dalla Residenza Comunale, IL MESSO Defissa all Albo Pretorio il Dalla Residenza Comunale, IL MESSO =============================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all Albo Pretorio dal al, consecutivamente. Dalla Residenza Comunale, Il Segretario Generale