Comune di Montecatini Terme (Provincia di Pistoia)



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Comune di Montecatini Terme (Provincia di Pistoia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, E AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO (In attuazione degli artt.14, 22, 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.92 del 29 ottobre 2013; in vigore dal 07.12.2013. 1

INDICE PARTE I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione e soggetti obbligati PARTE II COMPONENTI DI ORGANI POLITICI TITOLO I DOCUMENTI E INFORMAZIONI Articolo 2 - Documentazione e dichiarazione TITOLO II DICHIARAZIONI SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE Articolo 3 Dichiarazione di inizio mandato Articolo 4 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il 2 grado di inizio mandato. Articolo 5 Dichiarazioni successive Articolo 6 Dichiarazione di fine mandato e/o finale TITOLO III PUBBLICITA DEI DOCUMENTI E INFORMAZIONI E MODULISTICA Articolo 7 Compiti dell ufficio Articolo 8 Moduli di dichiarazione TITOLO IV PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO Articolo 9 Diffida ad adempiere Articolo 10 Integrazione e rettifica della dichiarazione Articolo 11 Sanzioni Articolo 12 - Soggetto deputato all accertamento Articolo 13 Contenuto del verbale di accertamento Articolo 14 Termini e modalità della contestazione 2

Articolo 15 Obbligo del rapporto Articolo 16 Contraddittorio e ordinanza ingiunzione Articolo 17 Opposizione all ordinanza ingiunzione Articolo 18 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria Articolo 19 Esecuzione forzata PARTE III ENTI PUBBLICI VIGILATI, ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI DIRITTO PRIVATO Articolo 20 Obblighi di pubblicazione Articolo 21 - Sanzioni PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22 Responsabile per la trasparenza Articolo 23 Responsabilità a carico del Responsabile della Trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari Articolo 24 - Disposizione transitoria di prima applicazione Articolo 25 Norma finale Articolo 26 Pubblicità 3

PARTE I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione e soggetti obbligati 1. Il presente regolamento disciplina il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di pubblicazione di documenti e informazioni dei componenti degli organi di indirizzo politico, ed il regime sanzionatorio in relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, ai fini della trasparenza, stabilendo le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per le eventuali violazioni dei correlati obblighi, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le disposizioni del presente Regolamento, per la parte relativa agli obblighi dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, si applicano al Sindaco, agli Assessori comunali ed ai Consiglieri comunali. 3. Le disposizioni del presente Regolamento, per la parte relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato, si applicano al Responsabile della pubblicazione. PARTE II COMPONENTI DI ORGANI POLITICI TITOLO I DOCUMENTI E INFORMAZIONI Art. 2 Documentazione e dichiarazione 1.I titolari di incarichi politici, ai sensi dell art. 14, 1^ comma, del D.lgs. 33/2013, entro 60 giorni dalla proclamazione, dalla surroga o dal provvedimento di nomina, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale il curriculum vitae ed una dichiarazione concernente: a) i dati relativi all assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; b) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l indicazione dei compensi spettanti. 2. L obbligo decorre: a) per il Sindaco dalla data di proclamazione della elezione; b) per i consiglieri dalla data della delibera di convalida o dalla delibera di surroga; c) per gli assessori dalla data di accettazione della nomina. 4

TITOLO II DICHIARAZIONI SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE Art. 3 Dichiarazione di inizio mandato 1.I titolari di incarichi politici, ai sensi dell art. 14, 1^ comma, lett. f), del D.lgs. 33/2013, nei tempi indicati dall articolo 2, sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale una dichiarazione concernente: a) i diritti reali su beni immobili e beni mobili, iscritti in pubblici registri, di cui sono titolari; b) le azioni di società possedute; c) le quote di partecipazione a società; d) le funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società. 2. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia dell ultima dichiarazione dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche, b) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive. 3. In relazione a quanto indicato alla lettera b) del precedente comma 2, resta salva anche la disciplina riportata nell articolo 36 Pubblicità delle spese elettorali del vigente Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 36 del 26 aprile 2004 e modificato con delibera consiliare n. 8 del 27 gennaio 2006 e successiva delibera consiliare n. 65 del 16 luglio 2013; 4. Alle dichiarazioni dovrà essere apposta la formula Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. Art.4 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado 1. I titolari di incarichi politici, di cui all articolo 1, devono altresì presentare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. 2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. a),b),c),d), 5

nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi. 3. I titolari di incarichi politici sono peraltro esonerati dall obbligo recato dal presente articolo nei confronti del coniuge non separato e/o dei parenti entro il secondo grado che non vi consentano. 4. Viene in ogni caso data evidenza sul sito ufficiale Web del Comune di Montecatini Terme al mancato consenso del coniuge non separato e/o dei parenti entro il secondo grado. Art. 5 Dichiarazioni successive 1. Annualmente, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, i titolari di incarichi politici di cui all articolo 1 devono produrre: - una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente; - copia della dichiarazione dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche. 2. I titolari di incarichi politici, entro il termine previsto dal comma 1, devono altresì presentare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell anno precedente e copia della situazione reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il 2^ grado, ove consentano. Art. 6 Dichiarazione di fine mandato e/o finale 1. Entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o altra causa, i titolari di incarichi politici sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata del soggetto interessato, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il 2^ grado, che vi abbiano consentito. 2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, i titolari di incarichi politici sono tenuti a presentare un attestazione dell ultima dichiarazione dei redditi IRPEF del dichiarante, nonchè del coniuge non separato e dei parenti entro il 2^ grado, ove questi ultimi consentano. 3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del Sindaco e del Consigliere comunale cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza e nel caso di conferma dell'assessore per un nuovo mandato amministrativo. 6

TITOLO III - PUBBLICITA DEI DOCUMENTI E INFORMAZIONI E MODULISTICA Art. 7 Compiti dell ufficio 1. Entro tre mesi dalla elezione o dalla di nomina del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori, l ufficio Segreteria Generale provvede alla pubblicazione dei seguenti dati e/o documenti: a) atto di nomina o di proclamazione con l indicazione della durata dell incarico o del mandato elettivo; b) curriculum vitae; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all assunzione della carica, gli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati comunicati dal titolare di incarico pubblico relativi all assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni e le attestazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale del titolare di incarico politico relative alla sua persona, nonché al coniuge non separato ed ai parenti entro il 2^ grado, ove questi ultimi consentano. 2. I dati e le informazioni di cui alle lettere a),b),c),d),e) del precedente comma 1 vengono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell incarico del titolare di incarico politico. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita, della dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado, ha termine alla cessazione dell incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 3. I documenti e le informazioni concernenti il titolare di incarico politico sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell articolo 68 del Codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall obbligo di citare la fonte e di rispettarne l integrità. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 non si applicano per i dati e le informazioni concernenti la situazione reddituale e patrimoniale dei soggetti diversi dal titolare di incarico politico. 5. Le dichiarazioni presentate all inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle successive. 7

Art. 8 Moduli di dichiarazione 1. La Segreteria Generale mette a disposizione dei singoli Amministratori comunali appositi modelli fac-simile di dichiarazioni. TITOLO IV PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO Art. 9 Diffida ad adempiere 1. Nel caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Affari Generali diffida l interessato ad ottemperare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l avvertimento che l eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l applicazione delle sanzioni, secondo la procedura prevista dagli articoli successivi. 2. L invito è comunicato, per conoscenza, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. 3. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Affari Generali comunica l avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. 4.Trascorso un ulteriore e successivo mese, senza che l interessato abbia ottemperato, viene attivato il procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinato dai successivi articoli. Articolo 10 Integrazione e rettifica della dichiarazione 1. Nell ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Responsabile del Servizio Affari generali invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare gli eventuali motivi ostativi all accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. 2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l inosservanza del predetto invito, il Responsabile del Servizio Affari Generali ne dà comunicazione al Responsabile della Trasparenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. 8

3. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, nel caso in cui non ritiene valido il motivo addotto per non integrare o rettificare la dichiarazione, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. 4. Qualora il motivo addotto non sia ritenuto valido a norma del comma 3, il titolare interessato è tenuto a presentare l integrazione o la rettifica della propria dichiarazione. Art. 11 Sanzioni 1.La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro cinquecento ad un massimo di euro diecimila, come previsto dall art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013. 2. E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 3. La Giunta Comunale, ai sensi del secondo comma dell art. 16, L. 689/1981, provvederà ad individuare l importo del pagamento in misura ridotta. Art. 12 Soggetto deputato all accertamento 1. All accertamento delle violazioni agli obblighi di cui al presente Regolamento provvede il Responsabile del Servizio Affari Generali. Art. 13 Contenuto del verbale di accertamento 1. Il verbale di accertamento deve contenere, oltre a tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, anche l indicazione del soggetto accertatore, del soggetto trasgressore, della norma violata e del fatto costituente violazione, l indicazione dell organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell articolo 16 Contraddittorio e ordinanza ingiunzione del presente Regolamento, la misura della sanzione applicata. 2. Nel verbale deve essere espressamente menzionata la facoltà di pagamento in misura ridotta, così come disciplinata dall articolo 11 Sanzioni del presente Regolamento. 9

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa viene pubblicato sul sito Web istituzionale del Comune di Montecatini Terme, ai sensi dell art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013. Art. 14 Termini e modalità della contestazione 1. La violazione, quando è possibile, deve essere comunicata direttamente al trasgressore, mediante rilascio della copia del verbale di accertamento di cui all articolo 13 Contenuto del verbale di accertamento del presente Regolamento, al fine di metterlo in condizione di conoscere esattamente gli esatti termini del fatto addebitato, le modalità di estinzione dell obbligazione contratta con la perpetrazione dell illecito, avvalendosi delle facoltà del pagamento in misura ridotta, nonché le modalità di esercizio del diritto di difesa. 2. Se non è stata possibile la comunicazione diretta della violazione al trasgressore, il Responsabile del Servizio Affari generali trasmette il verbale ai messi comunali per la notificazione all interessato o, se necessario, provvede alla notificazione a messo posta, secondo le norme sulla notificazione a mezzo posta. 3.Gli estremi della violazione devono essere notificati all interessato entro il termine di novanta giorni dall accertamento. 4.L omessa notificazione, nel termine di cui al comma 3, estingue l obbligazione di pagamento della persona nei cui confronti si è verificata detta omissione. Art. 15 Obbligo del rapporto 1.Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Responsabile del Servizio Affari Generali che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 16 Contradditorio e ordinanza ingiunzione 1. Gli interessati possono presentare al Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, scritti difensivi, documenti, nonché richiesta di audizione. 2. Il Responsabile della Trasparenza, a seguito della richiesta di audizione, procede all adempimento, redigendo specifico verbale. 10

3. Il Responsabile della Trasparenza, esaminati gli eventuali scritti difensivi o documenti presentati e sentito l interessato che ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l accertamento, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione nei limiti previsti dall articolo 11 Sanzioni del presente Regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all autore della violazione; altrimenti emette, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Affari Generali. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati dall articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. 5. La notificazione dell ordinanza ingiunzione è eseguita dai messi comunali o, se necessario, a mezzo posta, secondo le norme per le notificazioni a mezzo posta. 6. L ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Art. 17 Opposizione all ordinanza ingiunzione 1.Contro l ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso avanti al Giudice di pace, ai sensi dell art. 6 comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 18 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria 1. Su richiesta dell interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Responsabile della Trasparenza può disporre, con ordinanza motivata, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l ordinanza ingiunzione venga pagata a rate mensili da 3 a 30. L importo di ciascuna rata non deve essere inferiore a euro 50. 2. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento. 3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nell ordinanza di cui al comma 1, l obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione. Art. 19 Esecuzione forzata 11

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procede mediante esecuzione forzata alla riscossione della somma dovuta, secondo la normativa vigente. PARTE III ENTI PUBBLICI VIGILATI, ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI DIRITTO PRIVATO Art. 20 Obblighi di pubblicazione 1. Il Comune di Montecatini Terme aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi 12

ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013. 4. Il Comune promuove l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa' di cui ai precedenti commi, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. Art. 21 Sanzioni 1. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all art. 20, comma 1, Obblighi di pubblicazione del presente Regolamento, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 20, comma 2, Obblighi di pubblicazione del presente Regolamento da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Le modalità applicative sono disciplinate dai precedenti art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del presente Regolamento. PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Responsabile per la trasparenza 1.A norma dell articolo 23 del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e Servizi il Segretario Generale è il soggetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 2.Il suddetto responsabile esercita un attività di monitoraggio sull attuazione del presente Regolamento, in relazione ai compiti attribuiti dalla L. n. 190/2012. Art. 23 Responsabilità a carico del Responsabile della Trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 13

1. L inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all immagine dell amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non è sanzionabile se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Art. 24 Disposizione transitoria di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione, le sanzioni previste nella parte II Componenti di organi politici del presente Regolamento si applicano a partire dal 181 giorno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013. 2. Per l inadempimento totale o parziale anche in fase di prima applicazione si applica la procedura prevista dagli articoli 9 e seguenti del presente Regolamento. Art. 25 Norma finale 1.Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si rinvia in ogni caso alle fonti di diritto gerarchicamente superiori ed alle deliberazioni della CIVIT. Art. 26 Pubblicità 1. La documentazione e le dichiarazioni previste dal presente Regolamento vengono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente. 14