N. 07322/2015 REG.PROV.COLL.



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N. 07322/2015 REG.PROV.COLL. N. 06531/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6531 del 2014, nonché sui motivi aggiunti, proposti da Fabrizio Martora e Gerardo Napodano, rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, Via Taranto, 18; 1

contro L Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Francesca Latino, Marianna Di Carlo; per l'annullamento - del diniego di trasferimento dei ricorrenti agli anni successi al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso dall Università Vasile Goldis di Arad in Romania all Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro; - del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 12 del 30.12.2013; - delle note prot. n. 12769 del 25.11.2013 e prot. n. 13126 del 2.12.2013 del Responsabile della Segreteria Studenti; 2

- del regolamento dell Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con decreto rettoriale n. 517 del 18.6.2012 in parte qua; e per l accertamento del diritto dei ricorrenti a ottenere il trasferimento agli anni successivi al primo del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l Università degli Studi di Catanzaro. Quanto ai motivi aggiunti per l annullamento previa sospensiva: la delibera del Senato accademico del 17.12.2013, con cui non si autorizza il trasferimento; la nota dell Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. 1775 del 16.2.2014 e la nota dello Scuola di Medicina e Chirurgia dell'università Magna Graecia di Catanzaro prot. n. 3 del 9.1.2014; la circolare del MIUR n. 602 del 18.05.2011. (a seguito di riassunzione dal T.AR. Calabria, sede di Catanzaro, o.c. n. 684/14 r.g. n. 201/14). Visti il ricorso e i relativi allegati; 3

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, iscritti al secondo anno di corso in medicina in lingua inglese presso l Università Vasi Le Gordis di Arad in Romania, impugnano il diniego di nulla osta al trasferimento presso l Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro chiedendo contestualmente di essere ammessi con riserva, nelle more del giudizio ai corsi richiesti del C.D.L. in presso l Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Il Consiglio della scuola di Medicina e Chirurgia, con verbale n. 12 del 30.01.2013, ha espresso parere non favorevole per gli studenti provenienti da Università non italiane, poiché non esiste un apposita convenzione tra l Università straniera di appartenenza e l UMG di Catanzaro. Tale 4

parere è stato successivamente comunicato con note del Responsabile della segreteria studenti rispettivamente, prot. n. 12769 del 25.11.2013 e prot. n. 13126 del 2.2.2013. Deduce vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere: 1. Violazione e falsa applicazione dell art. 10-bis, L. 241/1990. In via preliminare e assorbente, il rigetto della domanda di trasferimento è illegittimo in relazione dell'art. 10-bis, L. 241/1990. Il diniego non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi con fissazione di un termine agli istanti per controdedurre. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 Cost., 21 (ex art. l8 del TFUE), 165 (ex art. 149 del TFUE), Eccesso di potere per presupposto erroneo, illogicità. Irragionevolezza, abnormità. III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 Cost. e 21 Cost. ex art. 18 del TFUE), 165 (ex articolo 149 del TFUE) del trattato sul funzionamento dell'unione Europea, Raccomandazione del Consiglio d Europa del 28 giugno 2011. IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 Cost., 21 (ex art. 18 del TCE, art. 65 (ex articolo 149 del TCE) del Trattato) del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, Eccesso di potere, Irragionevolezza, Illogicità. V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 Cost.; 21 ex art. 18 TCE, 165 (ex art. 149 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell Unione europea, Eccesso di potere per presupposto erroneo, Illogicità, Irragionevolezza, Abnormità. 5

VI. Violazione dell art. 2 del regolamento di Ateneo, Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, Incompetenza. Successivamente alla notificazione del ricorso è stata comunicata la delibera del Senato accademico del 17.12.2013 con cui si dispone che non si autorizza il trasferimento. Avverso tale deliberato e avverso la circolare del MIUR n. 602 del 18.05.2011 (avente ad oggetto le norme per l accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari), i ricorrenti hanno notificato e depositato motivi aggiunti di ricorso. I ricorrenti dichiarano di avere peraltro superato, nelle more, i test di ammissione l 8.04.2014 (pag. 16 motivi aggiunti). Essendo stata impugnata la citata circolare, il T.A.R. Catanzaro in data 8.5.2014 ha depositato l ordinanza collegiale n. 684/2014 dichiarando la propria incompetenza territoriale ai sensi dell art. 13, comma 4 bis, del CPA, individuando nel T.A.R. Lazio, sede di Roma, il giudice competente a decidere la controversia. La causa è stata pertanto riassunta presso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell art. 16 comma 2 C.P.A. Si è costituita l amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti nel merito. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2014 è stata accolta l istanza cautelare con il provvedimento collegiale n. 2784/2014: ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che nel caso di specie non vi è ragione di discostarsi dall indirizzo della Sezione di cui alle sentenze n. 255 e n. 256/2013 e da ultimo del 24 gennaio 2014, n. 885, per cui l Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia 6

dovrà disporre il richiesto trasferimento dei ricorrenti presso il corso di laurea in medicina e chirurgia del proprio Ateneo. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2014 la causa è stata spedita in decisione. 1. Il ricorso è da accogliere con riguardo alle prospettazioni contenute nel II, III, e in parte IV motivo di ricorso, con le quali i ricorrenti fanno valere la violazione delle norme della TCE sul riconoscimento dei titoli di studio superiore e quella secondo cui, partendo dall osservazione che l art. 31 del d.lgs. n. 206 del 2007 prevede l automatico riconoscimento in Italia del titolo di Laurea in odontoiatria ed in medicina e chirurgia conseguito in università europee e che la distribuzione sul territorio europeo dei professionisti segue i normali principi di regolazione del mercato, gli interessati notano che nel caso in specie non si pone neppure un problema di iscrizione al primo anno per il quale vi è il numero chiuso, ma di trasferimento, in cui l unico limite è dato dalla capienza dei corsi, su cui è sovrana l Università. 2. Deve, in primo luogo, essere rammentato che i contrasti giurisprudenziali sulla vicenda dei trasferimenti da Università di Paesi appartenenti all Unione Europea ed in particolare sulla tematica relativa alla precisa individuazione dei presupposti richiesti nell ordinamento vigente per il trasferimento di studenti iscritti in università straniere a corsi di laurea dell area medico-chirurgica (v. ord. 454/2014 C.G.A.R.S. di remissione della questione all Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), sono stati appianati dalla sentenza resa dall Adunanza Plenaria il 28.01.2015 n. 1, che ha confermato quanto già divisato da questa Sezione con le sentenze nn. 255 e 256 del 2013. 3. Sebbene l indirizzo rigoroso prescelto dal Ministero trovi certamente una giustificazione di opportunità nell esigenza di evitare da parte di taluni studenti i veri e propri aggiramenti dell obbligo preselettivo, mediante l iscrizione al primo anno e il superamento di pochi e a volte più semplici esami in altre università straniere, è lo stesso ordinamento interno a non prevedere, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a numero chiuso senza necessità di espletare un 7

test preselettivo, neppur quando nelle università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso. Infatti, la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari nel disciplinare il cd. accesso mediante numero programmato ad alcuni corsi di laurea ha riguardo soltanto alle iscrizioni al primo anno di corso. Lo stesso art.4, nel prevedere il contenuto degli esami di ammissione ai corsi, peraltro, non può essere interpretato se non con riferimento all accesso iniziale, sia in quanto conforme alla ratio complessiva della normativa (espressamente rivolta a disciplinare l accesso e non la frequenza per gli anni successivi al primo), sia in virtù dell espresso riferimento contenuto nel comma 2, ai sensi del quale: I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Tale impostazione, oltre che pienamente rispettosa della normativa nazionale, ad avviso del Collegio appare inoltre la più conforme al rispetto dell apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell istruzione e trova nelle norme del Trattato una tutela e una rilevanza applicativa autonoma, anche rispetto al principio espresso dall art. 149, n. 1, CE - divenuto art. 165 della Convenzione di Lisbona che, per quanto riguarda il contenuto dell insegnamento e l organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione, esclude qualunque forma di (necessaria) armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di "percorsi formativi", demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni. Al riguardo l ingresso nella Comunità Europea della Bulgaria e della Romania, - i ricorrenti hanno frequentato e svolto il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso un Università di quest ultima nazione - ha comportato il necessario adeguamento di tali ordinamenti al principio di libera circolazione e stabilimento, dei quali la scelta di studiare presso un determinato Paese della 8

Comunità Europea piuttosto che presso un altro è da considerarsi diretta estrinsecazione. A ciò si aggiunga che la questione non verte inoltre sulla iscrizione al primo anno, sottoposto come noto all accesso programmato, ma sul trasferimento che è sottoposto alla unica condizione della sussistenza dei posti per essi previsti nell ambito della programmazione di Ateneo, come correttamente rilevato nella terza censura proposta. 4. La prima doglianza con la quale gli interessati fanno valere la violazione di norme procedimentali quali la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela o la mancanza di idonea motivazione nel provvedimento di ritiro dell iscrizione effettuata resta assorbita dalla positiva valutazione delle altre due doglianze. Dovrebbe essere comunque respinta in base ai generali e noti principi per cui la motivazione dell atto di autotutela in ordine all interesse pubblico ed alla sua comparazione con l interesse del privato non sussiste in maniera pregnante dato il brevissimo tempo decorso tra l atto favorevole (d.r. Università de L Aquila 26 settembre 2009) e l atto di annullamento (d.r. Università de L Aquila 6 novembre 2009) (cfr. T.A.R. Lazio, sezione III, 16 giugno 2009, n. 5688 e T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 27 gennaio 2009, n. 406) ed è anche smentita in fatto dato il riferimento alla nota ministeriale che ha invitato l Università al riesame della concessa iscrizione, essendo oramai consentita la motivazione per relationem. Per le superiori considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti come sopra precisato e per l effetto vanno annullati gli atti in epigrafe indicati. 5. La novità delle questioni trattate e le contrastanti soluzioni giurisprudenziali adottate giustificano la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l effetto annulla i provvedimenti impugnati. 9

Compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Maria Cristina Quiligotti, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere, Estensore 10

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/05/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 11