COMPARAZIONE ARTICOLI (CDL)



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COMPARAZIONE ARTICOLI (CDL) VERSIONE ORIGINALE ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 2. Al termine di cui al precedente c.1, la presente Convenzione si intende risolta a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta. a. Fermo restando quanto alla successiva lettera b., il termine di cui sopra al comma 1 deve intendersi come momento dal quale decorreranno gli effetti della nuova organizzazione del servizio idrico integrato nel territorio dell ATO (piano ed organizzazione da approvarsi preventivamente da parte dell AATO), rispetto all attuale assetto deliberato con la deliberazione assembleare AATO n. 16 del 28.09.2007. b. Fermo quanto al precedente capoverso a., AATO e GESTORE si danno reciprocamente atto del permanere in essere dei contratti di servizio in essere tra GESTORE e singoli Comuni, relativamente alla durata degli affidamenti tra GESTORE e singoli Comuni sui quali il servizio è svolto, nonché delle previsioni che debbano ritenersi non abrogate con l approvazione della c. Qualora la durata di cui sopra sub b. fosse inferiore a quella della presente convenzione, la stessa durata di cui sopra sub b. si intende parificata a quella della ART. 9 RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI PER INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI, FINANZIAMENTI, ACCADIMENTI A FINE AFFIDAMENTO 1. Ferma la proprietà in capo al GESTORE delle reti, impianti dotazioni idriche di cui lo stesso è titolare alla data di decorrenza di cui all art.3, c.1, alla stessa data ogni Comune VERSIONE AGGIORNATA ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 2. Al termine di cui al precedente c.1, la presente Convenzione si intende risolta a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta. ART. 9 RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI PER INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI, FINANZIAMENTI, ACCADIMENTI A FINE AFFIDAMENTO 1. Ferma la proprietà in capo al GESTORE delle reti, impianti dotazioni idriche di cui lo stesso è titolare alla data di decorrenza di cui all art.3, c.1, alla stessa data ogni Comune

mantiene la proprietà delle reti, impianti, dotazioni idriche di cui il Comune è titolare, come pure la titolarità delle relative fonti di finanziamento, salvo quanto previsto al precedente art.8, c.3. 2. Anche in relazione a quanto previsto al precedente art.7, c.2, il GESTORE si obbliga ad effettuare in propria titolarità, per la durata di cui all art.3, c.1, tutti e soli gli investimenti previsti nel programma di investimenti in immobilizzazioni tecniche per tempi ed oggetti di cui all Allegato B (Piano Stralcio). Il piano stralcio, ove necessario, è aggiornato ad ogni 31 Dicembre e 30 Giugno, con formale deliberazione dell AATO, anche in rapporto alle relazioni di cui al successivo c.5 ed all art.10, c.3. GESTORE ed AATO si danno reciprocamente atto del fatto che l attuazione del Piano Stralcio non influisce negativamente dell equilibrio economico finanziario del GESTORE stesso. Investimenti deliberati autonomamente e realizzati dal GESTORE, al di fuori di quanto in Allegato B, non debbono riguardare il ciclo idrico integrato, e non comportano alcun effetto sulla tariffa di quest ultimo. 3. Fermo restando quanto al comma precedente, vale quanto segue. a. I lavori in corso in titolarità dei Comuni alla data di mantiene la proprietà delle reti, impianti, dotazioni idriche di cui il Comune è titolare, come pure la titolarità delle relative fonti di finanziamento, salvo quanto previsto al precedente art.8, c.3. Le immobilizzazioni materiali, già iscritte a bilancio dal gestore salvaguardato alla data di decorrenza della presente Convenzione, saranno oggetto di rimborso al termine della stessa (comunque in tutti i casi previsti al precedente art. 3, c. 1), a favore dell attuale gestore salvaguardato (se uscente) ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal gestore salvaguardato stesso), per un ammontare determinato ai sensi dell art. 24 TU 2578/1925. Il rimborso non potrà essere inferiore all ammontare determinato come differenza tra il valore lordo delle immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi di ammortamento. 2. Anche in relazione a quanto previsto al precedente art.7, c.2, il GESTORE si obbliga ad effettuare in propria titolarità, per la durata di cui all art.3, c.1, tutti e soli gli investimenti previsti nel programma di investimenti in immobilizzazioni tecniche per tempi ed oggetti di cui all Allegato B (Piano Stralcio). Il piano stralcio, ove necessario, è aggiornato ad ogni 31 Dicembre e 30 Giugno, con formale deliberazione dell AATO, anche in rapporto alle relazioni di cui al successivo c.5 ed all art.10, c.3. GESTORE ed AATO si danno reciprocamente atto del fatto che l attuazione del Piano Stralcio non influisce negativamente dell equilibrio economico finanziario del GESTORE stesso. Investimenti deliberati autonomamente e realizzati dal GESTORE, al di fuori di quanto in Allegato B, non debbono riguardare il ciclo idrico integrato, e non comportano alcun effetto sulla tariffa di quest ultimo. 3. Fermo restando quanto al comma precedente, vale quanto segue. a. I lavori in corso in titolarità dei Comuni alla data di

decorrenza della presente convenzione, di cui all art.3, c.1, restano di proprietà dei Comuni stessi anche una volta entrati in esercizio. b. Gli interventi direttamente realizzati dal lottizzante o a qualsiasi altro titolo, a scomputo di oneri di urbanizzazione e / o a fronte di oneri determinati in convenzioni urbanistiche o simili, restano di proprietà comunale (AATO e GESTORE si attivano presso i Comuni qualora, a seguito di successive modifiche allo strumento di programmazione urbanistica locale, opere precedentemente realizzate a scomputo di oneri o a fronte di oneri in convenzione si dimostrino insufficienti rispetto al servizio da erogare in relazione a nuove urbanizzazioni, originariamente non previste; i finanziamenti dei relativi investimenti di adeguamento sono e restano a carico del Comune). Nei casi di cui sub a) e b) sopra, il GESTORE assume formale ruolo in sede di approvazione dei progetti e dei collaudi, ai fini della presa in carico come da art.2, c.2. L AATO approva formalmente gli atti di cui al capoverso precedente. 4. Tutti gli investimenti e gli acquisti del GESTORE dovranno essere realizzati nel rispetto dell applicabile normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di lavori pubblici, servizi, forniture, sicurezza ed ambiente. 5. Fermo restando quanto al precedente art.9, c.2 ed al successivo art.10, c.3, il GESTORE ove del caso trasmette con il massimo anticipo all AATO una relazione motivata circa il possibile mancato rispetto di quanto in Allegato B (Piano Stralcio), e / o di intervenuta necessità di variazione del programma di cui all Allegato B, ai fini della relativa eventuale approvazione da parte dell AATO, con riferimento ad eventi e / o evoluzioni che lo stesso GESTORE individui come rilevanti, ai fini delle valutazioni dell AATO quest ultimo e di quanto decorrenza della presente convenzione, di cui all art.3, c.1, restano di proprietà dei Comuni stessi anche una volta entrati in esercizio. b. Gli interventi direttamente realizzati dal lottizzante o a qualsiasi altro titolo, a scomputo di oneri di urbanizzazione e / o a fronte di oneri determinati in convenzioni urbanistiche o simili, restano di proprietà comunale (AATO e GESTORE si attivano presso i Comuni qualora, a seguito di successive modifiche allo strumento di programmazione urbanistica locale, opere precedentemente realizzate a scomputo di oneri o a fronte di oneri in convenzione si dimostrino insufficienti rispetto al servizio da erogare in relazione a nuove urbanizzazioni, originariamente non previste; i finanziamenti dei relativi investimenti di adeguamento sono e restano a carico del Comune). Nei casi di cui sub a) e b) sopra, il GESTORE assume formale ruolo in sede di approvazione dei progetti e dei collaudi, ai fini della presa in carico come da art.2, c.2. L AATO approva formalmente gli atti di cui al capoverso precedente. 4. Tutti gli investimenti e gli acquisti del GESTORE dovranno essere realizzati nel rispetto dell applicabile normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di lavori pubblici, servizi, forniture, sicurezza ed ambiente. 5. Fermo restando quanto al precedente art.9, c.2 ed al successivo art.10, c.3, il GESTORE ove del caso trasmette con il massimo anticipo all AATO una relazione motivata circa il possibile mancato rispetto di quanto in Allegato B (Piano Stralcio), e / o di intervenuta necessità di variazione del programma di cui all Allegato B, ai fini della relativa eventuale approvazione da parte dell AATO, con riferimento ad eventi e / o evoluzioni che lo stesso GESTORE individui come rilevanti, ai fini delle valutazioni dell AATO quest ultimo e di quanto

all art.7, c.2 in materia tariffaria. 6. Con riferimento al periodo dalla decorrenza al termine della presente convenzione di cui all art.3, c.1, gli investimenti realizzati dal GESTORE coerentemente con quanto previsto in Allegato B saranno, al termine della presente convenzione, oggetto di rimborso, a favore del GESTORE ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal GESTORE stesso), per un ammontare determinato ai sensi dell art.24 RD 2578 / 1925; il GESTORE utilizza obbligatoriamente il rimborso di cui al periodo precedente ai fini dell estinzione delle passività onerose assunte dal GESTORE stesso per il finanziamento degli investimenti di cui all Allegato B. 7. L eventuale gratuita devolvibilità ai Comuni di reti, impianti, dotazioni realizzate a fronte di contributi pubblici che prevedano detta devolvibilità sarà oggetto di regolamentazione al termine dell affidamento successivo a quello regolato dalla all art.7, c.2 in materia tariffaria. 6. Con riferimento al periodo dalla decorrenza al termine della presente convenzione di cui all art.3, c.1, gli investimenti realizzati dal GESTORE coerentemente con quanto previsto in Allegato B saranno, al termine della presente convenzione, oggetto di rimborso, a favore del GESTORE ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal GESTORE stesso), per un ammontare determinato ai sensi dell art.24 RD 2578 / 1925; il GESTORE utilizza obbligatoriamente il rimborso di cui al periodo precedente ai fini dell estinzione delle passività onerose assunte dal GESTORE stesso per il finanziamento degli investimenti di cui all Allegato B. 7. L eventuale gratuita devolvibilità ai Comuni di reti, impianti, dotazioni realizzate a fronte di contributi pubblici che prevedano detta devolvibilità sarà oggetto di regolamentazione al termine dell affidamento successivo a quello regolato dalla 8. Le immobilizzazioni immateriali (in via non esaustiva concessioni, avviamenti, migliorie su beni di terzi) iscritte nello stato patrimoniale del GESTORE saranno oggetto di rimborso al termine della convenzione (comunque in tutti i casi di cui all art. 3, c. 1), a favore dell attuale gestore salvaguardato (se uscente) ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal gestore salvaguardato stesso), tenendo conto dei normali valori di mercato, e comunque per un ammontare non inferiore al valore iscritto nel bilancio del gestore salvaguardato, al netto dei relativi fondi di ammortamento. 9. In ogni ipotesi di subentro di un nuovo GESTORE, l AATO in quanto soggetto affidante il servizio idrico integrato si impegna ad assicurare, nell impostazione ed attuazione delle future procedure di affidamento e tenuto conto delle normative per tempo vigenti, la tutela dei rapporti di lavoro afferenti il

personale direttamente impiegato dal GESTORE nello svolgimento del servizio stesso, sulla base dei seguenti principi: trasferimento dei rapporti di lavoro in capo al nuovo gestore subentrante; riconoscimento dei diritti giuridici ed economici maturati.