SCHEMA DI CONVENZIONE PER VERSAMENTO INCREMENTI TARIFFARI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 52/2001 UTENZE INDUSTRIALI DA POZZO AUTONOMO
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- Cosimo Bellucci
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1 Allegato n. 2 alla delibera n. 11 del SCHEMA DI CONVENZIONE PER VERSAMENTO INCREMENTI TARIFFARI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 52/2001 UTENZE INDUSTRIALI DA POZZO AUTONOMO..., con sede in.., Codice Fiscale e partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese di. (di seguito, «la Società»), in persona del suo.., nato a., il, domiciliato per la carica ricoperta ai fini del presente atto presso. e l Assessore all Ambiente e alle risorse idriche della Provincia di Milano, Bruna Brembilla, nata a..il., Codice Fiscale n nella sua qualità di Presidente della Conferenza d Ambito dell A.T.O. Provincia di Milano (di seguito, «l Autorità d Ambito»), domiciliata per la carica ricoperta ai fini del presente atto presso.. PREMESSO CHE - l art. 141, comma 4, della legge 388/00 (finanziaria 2001), in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del D. Lgs. 152/1999, demanda alle Autorità d Ambito, la predisposizione e l attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello indicato dall art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994 (ossia con gli stessi effetti del Piano d Ambito); - per il parziale finanziamento dei programmi stralcio del Piano d Ambito di cui all art. 141 della legge n. 388/00, con delibera CIPE n. 52/01, è stato previsto, nell arco del quinquennio , un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20% (con limite annuale massimo nella misura del 5%); - tali incrementi, decorrenti dal 1 luglio 2001, si applicano sulla quantità d acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali; - l aumento tariffario di cui ai punti precedenti, con riferimento alla quantità d acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili, viene riscosso, secondo le disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 52/01 e all art. 15, comma 2, della legge 36/94, dal gestore del servizio di depurazione, il quale deve porre «le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stralcio del Piano d Ambito»; - ex delibera CIPE n. 52/01 l aumento tariffario di cui sopra si applica anche alle gestioni in economia; - gli aumenti tariffari di cui sopra sono stati approvati dall Autorità d Ambito con decreti presidenziali n. 1 del (BURL n. 1 del ); n. 9 del (BURL n. 14 del e BURL n. 46 del ); n. 8 del (BURL n. 46 del ); - il 1 luglio 2005 si è esaurito il quinquennio previsto per l aumento del 20% delle tariffe di fognatura e di depurazione; - con deliberazione n. 7 del 6 luglio 2005, l Autorità d Ambito ha approvato il Piano d Ambito per l A.T.O. Provincia di Milano; - l Autorità d Ambito, al fine di attuare in modo efficiente ed economicamente sostenibile il programma degli investimenti a stralcio del Piano d Ambito in materia di fognatura, collettamento e depurazione, intende razionalizzare e stabilizzare gli introiti ad essa riservati, derivanti dall aumento tariffario del 20% di cui ai punti precedenti; - la Società gestisce il servizio di depurazione nei Comuni di cui all Allegato A ; pagina 1 di 5
2 CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 Oneri a carico della Società La Società accrediterà, ogni anno solare, presso la Tesoreria provinciale sul rapporto n..., un importo complessivo a titolo di acconto su quanto sarà incassato nell anno solare medesimo, relativo agli incrementi tariffari dovuti all Autorità d Ambito, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera CIPE n. 52/01. Tale importo complessivo a titolo di acconto viene determinato per l anno successivo, entro e non oltre il 30 SETTEMBRE, come il 60% degli incrementi tariffari fatturati dalla medesima Società alle utenze INDUSTRIALI dei Comuni di cui all Allegato A nell anno solare precedente dedotte note di accredito ed eventuali storni, con riferimento ai servizi di depurazione e fognatura e comunicati all autorità d Ambito secondo quanto previsto dall articolo 2 comma 1. L importo a titolo di acconto verrà versato ogni anno in DUE rate di pari importo, secondo le modalità e le scadenze stabilite nell Allegato B. 2 - La Società, entro e non oltre il 30 MARZO di ogni anno, sulla base di quanto effettivamente incassato ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera CIPE n. 52/01 nel periodo 1 gennaio 31 dicembre dell anno precedente, determinerà l importo da versare all Autorità d Ambito ad integrazione di quanto versato complessivamente a titolo di acconto PER l anno precedente. Tale importo dovrà essere versato in UN UNICA SOLUZIONE, così come specificato nell Allegato B. 3 - Qualora l importo da versare a saldo all Autorità d Ambito, ai sensi del comma precedente, dovesse risultare negativo, la Società sottrarrà tale importo negativo dalla rata di acconto di cui al comma 1, programmata per il successivo mese di giugno. 4 Nel calcolo di quanto effettivamente incassato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 si computano le eventuali somme recuperate, relative a fatturazioni insolute degli anni pregressi. Articolo 2 Comunicazioni. 1 - La Società, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, trasmetterà alla Segreteria Tecnica dell Autorità d Ambito documento attestante gli incrementi tariffari complessivi fatturati nel precedente anno solare alle utenze industriali di ciascun Comune di cui all Allegato A e le note di accredito e gli eventuali storni emessi. Tale documento, per ciascun Comune, dovrà altresì contenere le seguenti indicazioni: - quota tariffaria applicata; - importo fatturato; - periodo di consumo - importo note di accredito e storni emessi Entro e non oltre il 31 maggio la Società invierà inoltre estratto conto, conforme alle scritture contabili ufficiali, dei debiti verso l Autorità d Ambito alla data del 31 dicembre dell anno precedente. 2- La Società, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, trasmetterà alla Segreteria Tecnica dell Autorità d Ambito documento attestante le somme effettivamente incassate nell anno solare precedente, evidenziando separatamente le somme recuperate di cui al comma 4 dell articolo 1. pagina 2 di 5
3 3 - La trasmissione dei tabulati di cui ai commi precedenti e di ogni altro documento di attuazione della presente convenzione avverrà, fra la Società e l Autorità d Ambito, tramite via telematica, agli indirizzi di posta elettronica riportati nell Allegato C. Articolo 3 Penalità. 1 - Nel caso di omesso e/o ritardato pagamento delle somme dovute dalla Società all Autorità d Ambito nei termini e secondo le modalità di cui all articolo 1 e all Allegato B, la Società dovrà corrispondere all Autorità d Ambito gli interessi di mora, calcolati sull importo dovuto in misura pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. 2 - Qualora l omesso e/o ritardato pagamento si protragga oltre i dodici mesi, in aggiunta agli interessi di mora di cui al comma precedente, la Società dovrà altresì corrispondere all Autorità d Ambito una penale pari al 10% dell importo dovuto. Articolo 4 Oneri a carico dell Autorità d Ambito 1 - L Autorità d Ambito rinuncia: - agli interessi sulle dilazioni di trasferimento di quanto dovutole dalla Società secondo le modalità indicate all articolo 1 della presente Convenzione; - a ritenere somme dovute gli interessi richiesti ed ottenuti dall utenza in caso di ritardato pagamento da parte degli utenti. Articolo 5 - Garanzie. La Società è disponibile a verificare con l Autorità d Ambito le più opportune forme di garanzia sul versamento delle somme dovute all Autorità stessa, fermo restando che gli eventuali oneri finanziari connessi alle garanzie eventualmente richieste, resteranno a carico dell Autorità e saranno dedotti dall importo dovuto a titolo di saldo delle somme effettivamente incassate in ogni anno solare e di conseguenza dell importo complessivo dovuto di cui all articolo 1 comma 5. Articolo 6 Durata. 1 - La presente convenzione ha durata di anni 25 e decorre dal 1 gennaio Gli obblighi della Società derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione verranno trasferiti al soggetto erogatore del servizio così come individuato dalle delibere della Conferenza d Ambito n. 7 del 16 giugno 2003 e n. 4 e 5 del 9 febbraio In ogni caso gli obblighi della Società derivanti sottoscrizione della presente convenzione faranno comunque parte del contratto di servizio sottoscritto dall Autorità d Ambito con il soggetto deputato all erogazione del servizio idrico ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale pro tempore in vigore. Articolo 7 Registrazione. 1 - La Società e l Autorità d Ambito convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, comma 2, del DPR n. 131/86 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 3 di 5
4 ALLEGATO A ELENCO COMUNI SERVITI. COMUNI pagina 4 di 5
5 ALLEGATO B VERSAMENTI E SCADENZE VERSAMENTI Prima rata di acconto Seconda rata di acconto VALUTA VERSAMENTO 31 marzo 30 giugno Versamento saldo 30 dicembre ALLEGATO C RECAPITI AUTORITA D AMBITO SOCIETA pagina 5 di 5
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