COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE



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COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2015 1

INDICE ART. 1: Finalità ART. 2: Adozione ART. 3: Requisiti per l affidamento degli animali ART. 4: Incentivi per l affidatario ART. 5: Mantenimento dell animale ART. 6: Verifiche e controlli ART. 7: Inadempienze ART. 8: Accertamenti e Sanzioni ART. 9: Pubblicità ART. 10: Entrata in vigore 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Art. 1 Finalità 1. La finalità del presente regolamento è l incentivazione dell adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Palmariggi, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. Art. 2 Adozione 1. Il Comune di Palmariggi provvede a divulgare i dati relativi alle caratteristiche dei cani che possono essere adottati, anche mediante pubblicazione delle foto con anagrafica ed informazioni varie, sul proprio sito istituzionale. 2. Il personale specializzato della struttura di ricovero è a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell aspirante all adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso. 3. Se gli incontri vanno a buon fine può essere chiesta l adozione. In tal caso il cane, attraverso la registrazione all anagrafe canina diventa di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assume tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché dal presente regolamento del quale riceverà una copia, all atto dell affido. 4. I soggetti residenti e non nel Comune di Palmariggi disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato devono rivolgere apposita istanza al Comune con la quale ne richiedono l affidamento, come da modello allegato A) al presente regolamento, completa dei dati informativi del richiedente. 5. L istanza non può essere accolta nei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero assenza di uno dei requisiti di cui al successivo art. 3. 6. L affido viene disposto: - in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dalla cattura del cane. In questo caso gli affidatari devono impegnarsi a restituire l animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro il suddetto termine; - in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura ed il proprietario non abbia reclamato l animale. In entrambi i casi l affido è disposto mediante compilazione della scheda di affidamento cani randagi, redatta secondo il modello allegato B) al presente atto, che deve poi essere trasmessa alla ASL a cura degli uffici competenti. In ogni caso, dal momento dell affido sono trasferiti all adottante tutti gli obblighi e le responsabilità attribuite al proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. Art. 3 Requisiti per l affidamento degli animali 1. I cani randagi catturati nel comune di Palmariggi possono essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati: - compimento del 18 anno di età ovvero atto di assenso sottoscritto dell esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente; - possibilità di garantire un adeguato trattamento al cane adottato, con impegno al mantenimento dell animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in 3

relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza assicurando altresì le previste vaccinazioni e cure veterinarie; - assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali; - consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, da parte degli uffici comunali competenti per territorio allo scopo di accertare la corretta custodia dell animale. Art. 4 - Incentivi per l affidatario 1. Il Comune di Palmariggi, riconoscendo la funzione sociale e di risparmio di risorse pubbliche rappresentate dall affidamento di cani randagi, da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarlo con un contributo economico. 2. Il contributo economico è determinato in complessivi euro 400,00. Alla scadenza del primo semestre dall affido, sarà riconosciuto un contributo di euro 200,00. Successivamente, al compimento del 18 mese dal ritiro dell animale, l adottante riceverà un ulteriore contributo di Euro 200,00. 3. In caso di decesso o smarrimento, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione dei giorni di affido. 4. L incentivo riconosciuto per ogni cane di proprietà del Comune dato in affidamento, viene erogato per sostenere spese relative ad alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni ovvero per acquisto di prodotti per il benessere dell animale. Art. 5 Mantenimento dell animale 1. L adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa autorizzazione rilasciata dall ufficio di Polizia Municipale e segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip. Art. 6 - Verifiche e controlli 1. Gli Uffici comunali preposti provvedono a verificare periodicamente, anche con l ausilio della Polizia Municipale, le condizioni di detenzione del cane. Nel caso venga accertato il maltrattamento dell animale si provvede ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata. 2. L affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell animale, ha l obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora venga riscontrato che il decesso sia avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l affidatario deve immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell ASL. 3. L affidatario è tenuto altresì a comunicare, in caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest ultimo, il quale deve a sua volta sottoscrivere la scheda di affido. Art. 7 Inadempienze 1. In caso di inadempienza all obbligo di custodire e di mantenere l animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto nella misura già erogata. 2. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione) o altri problemi (allergie, nascita di bambini etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/ residenza deve trovare una idonea sistemazione all animale presso altro soggetto adottante previo assenso dell ufficio comunale preposto. Art. 8 Accertamenti e Sanzioni 4

1. In caso di maltrattamento o abbandono si provvede agli adempimenti di legge, nonché alla revoca dell affido disponendo il ricovero dell animale presso la struttura convenzionata, con obbligo da parte dell affidatario di rimborso del contributo erogato. 2. In caso di smarrimento o decesso deve esserne data comunicazione al servizio veterinario e all Ufficio di Polizia Municipale, secondo i tempi e modalità previste dalla normativa vigente. Art. 9 Pubblicità 1. Il Comune di Palmariggi adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web) per favorire l affidamento dei cani ricoverati presso il proprio canile convenzionato. Art. 10- Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all avvenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione. 5