Spazio per numero e data di ricevimento a protocollo AAF/SAG/COMM. - Cat. 9.4 Spazio riservato all Ufficio Protocollo DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE (Artt. 126 e 128 T.U.L.P.S., Artt. 242 e 247 Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S.; Art. 19, comma 1, n. 18), D.P.R. 616/1977; Art. 17, (1) (12) comma 3, D.P.R. 469/1987) AL COMUNE DI ZOPPOLA (PN) Il/La sottoscritto/a: Cognome Nome C.F. data di nascita cittadinanza sesso M F luogo di nascita: Stato Provincia Comune residenza: Comune Via, Piazza ecc. N. Tel. Fax Cel. in qualità di: (barrare la voce che interessa) Titolare dell impresa individuale: C.F. P. IVA (se diversa da C.F.) con sede legale nel Comune di Provincia Via, Piazza ecc. N. CAP R.E.A. n. C.C.I.A.A. di Legale rappresentante della società Altro (specificare) C.F. P. IVA (se diversa da C.F.) denominazione o ragione sociale: con sede legale nel Comune di Provincia Via, Piazza ecc. N. CAP R.E.A. n. C.C.I.A.A. di 1
Recapito telefonico: (obbligatorio) Tel. Fax Cel. Dichiara, ai sensi dell art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.) (1), che intende esercitare il commercio di cose antiche o usate: [*] [**] (barrare la voce che interessa) AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO [SEZIONE A] NON AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO [SEZIONE B] Tipologia di vendita: (barrare la voce che interessa) PRESSO I LOCALI SITI A ZOPPOLA, FRAZIONE VIA/PIAZZA N. SU AREA PUBBLICA IN FORMA ESCLUSIVAMENTE ITINERANTE SUL POSTEGGIO N. PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI ZOPPOLA (MARTEDÌ) Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che i beni posti in vendita, oggetto della presente dichiarazione, sono di proprietà dell impresa individuale della società di cui il/la sottoscritto/a è titolare legale rappresentante. (13) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. (11) Data Firma del dichiarante (firma leggibile e per esteso) 2
Attività prevalente esercitata: Attività secondaria esercitata: IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE: (barrare la/le voce/i che interessa/interessano) SEZIONE A SEZIONE B QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO A Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. (11) Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Data Firma del dichiarante (firma leggibile e per esteso) NOTA BENE: [*] Il presente modello deve essere presentato integralmente (pagine 1 11), sbarrando completamente a penna con una linea obliqua le sezioni e gli allegati che non interessano. [**] Ai sensi dell art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.) la presente dichiarazione deve intendersi preventiva rispetto all effettivo inizio dell attività. 3
Allegati: Fotocopia valido documento di riconoscimento del dichiarante; (obbligatorio) N. fotocopie valido documento di riconoscimento del/dei socio/i; Registro delle operazioni giornaliere previsto dall art. 128 del T.U.L.P.S. e dall art. 247 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. per la successiva vidimazione; (1) (obbligatorio) N. 1 marca da bollo da 14,62 per la vidimazione del registro delle operazioni giornaliere; (obbligatorio) Altro (specificare) AAF/SAG/COMM./Dichiarazione preventiva commercio cose antiche o usate /Versione 01-2011 Data Firma del dichiarante (firma leggibile e per esteso) 4
SEZIONE A - OGGETTI AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di: titolare dell impresa individuale (oppure) legale rappresentante della società:, dichiara che: VIENE/VENGONO POSTA/E IN VENDITA LA/LE SEGUENTE/I CATEGORIA/E DI BENI DI CUI ALL ALLEGATO A AL D.LGS. 42/2004: (2) (barrare la/le voce/i che interessa/interessano) 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni (qualunque ne sia il valore) provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni (qualunque ne sia il valore). 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore) (con valore pari o superiore a 139.794,00). 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto (con valore pari o superiore a 27.959,00). 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto (aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore) (con valore pari o superiore a 13.979,50). 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore) (con valore pari o superiore a 13.979,50). 7. Opere originali dell arte statuaria o dell arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell originale, diverse da quelle della categoria 1 (aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore) (con valore pari o superiore a 46.598,00). 8. Fotografie, film e relativi negativi (aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore) (con valore pari o superiore a 13.979,50). 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore) (qualunque ne sia il valore). 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione (con valore pari o superiore a 46.598,00). 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni (con valore pari o superiore a 13.979,50). 5
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni (qualunque ne sia il valore). 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia (con valore pari o superiore a 46.598,00). 13. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali (con valore pari o superiore a 46.598,00). 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni (con valore pari o superiore a 46.598,00). 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni (con valore pari o superiore a 46.598,00). di essere a conoscenza degli ulteriori obblighi di cui all art. 63 (Obbligo di denuncia dell attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell acquisto di documenti) e di cui all art. 64 (Attestati di autenticità e di provenienza) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (3) di essere a conoscenza degli obblighi di cui al D.M. 15/05/2009, n. 95 (Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l annotazione nel registro di cui all articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche). (4) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. (11) Data Firma del dichiarante (firma leggibile e per esteso) 6
SEZIONE B - OGGETTI USATI Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di: titolare dell impresa individuale (oppure) legale rappresentante della società:, dichiara che: che non intende commerciare cose antiche o usate aventi valore storico o artistico così come definite dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali). (3) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. (11) Data Firma del dichiarante (firma leggibile e per esteso) 7
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di: titolare dell impresa individuale (oppure) legale rappresentante della società:, dichiara: 1. di non rientrare in alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 11 e 131 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); (5) 2. di aver ottemperato all obbligo di cui all art. 12 T.U.L.P.S.; (6) 3. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della L. 575/1965 (antimafia); (7) 4. di essere stato autorizzato all esercizio del commercio al dettaglio di generi non alimentari non alimentari a basso impatto nei locali siti a Zoppola, frazione via/piazza n. con autorizzazione n. rilasciata in data dal Comune di Zoppola oppure (barrare la voce che interessa) mediante presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presentata al Comune di Zoppola in data protocollo n. ; 5. di svolgere l attività di commercio all ingrosso di generi non alimentari generi non alimentari a basso impatto nei locali siti a Zoppola, frazione via/piazza n. e di essere iscritto per tale attività al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone; 8
6. di essere stato autorizzato all esercizio del commercio al dettaglio di generi non alimentari non alimentari a basso impatto sulle aree pubbliche: (barrare la voce che interessa) mediante l utilizzo del posteggio n. presso il mercato settimanale di Zoppola (martedì) in forma esclusivamente itinerante con autorizzazione n. rilasciata in data dal Comune di Zoppola oppure (barrare la voce che interessa) mediante presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presentata al Comune di Zoppola in data protocollo n. ; 7. (solo nel caso in cui la segnalazione venga presentata da un cittadino straniero extracomunitario) di essere in possesso del permesso carta di soggiorno n. rilasciata dalla Questura di in data per motivi di valido/a fino al ; 8. di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); (8) 9. di essere a conoscenza degli obblighi previsti dagli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.) e dagli artt. 16, 242 e 247 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.). (1) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. (11) Data Firma del dichiarante (firma leggibile e per esteso) 9
ALLEGATO A DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998 (9) Cognome Nome C.F. Cittadinanza Sesso M F Data di nascita: Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Provincia Comune Via, Piazza ecc. N. CAP DICHIARA - di non rientrare in alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 11 e 131 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); (5) - di aver ottemperato all obbligo di cui all art. 12 T.U.L.P.S.; (6) - che non sussistono nei proprio confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della L. 575/1965 (antimafia). (7) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000. (11) Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all art. 13 del D.Lgs. 196/2003. > Allegata fotocopia di un valido documento d identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). Data Firma (firma leggibile e per esteso) 10
AVVERTENZE: AI SENSI DELL ART. 126 T.U.L.P.S. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA O SPEDITA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. PREVENTIVAMENTE RISPETTO ALL EFFETTIVO INIZIO DELL ATTIVITÀ, PENA (1) (10) L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE POTRÀ ESSERE PRESENTATA SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (AL DETTAGLIO O ALL INGROSSO) REGOLARMENTE AUTORIZZATA. IN OGNI CASO L ATTIVITÀ POTRÀ ESSERE EFFETTIVAMENTE AVVIATA SOLO DOPO AVER EFFETTUATO LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE. (1) INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (PRIVACY) Desideriamo informarla che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell art. 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 2. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la sicurezza sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 3. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostituzione o indiretta mediante indicazione dell amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l impossibilità di dare corso all istanza/segnalazione/dichiarazione da Lei avanzata/presentata. 4. I dati potranno essere diffusi/comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo ai fini del rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento; 5. Il titolare del trattamento è il Comune di Zoppola, il responsabile del trattamento è il dott. Michele Sartor; 6. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Data Firma del dichiarante per presa visione (firma leggibile e per esteso) 11
Per consentire la consultazione immediata delle norme, si riporta di seguito, a titolo puramente informativo, il testo letterale degli articoli inerenti l oggetto della presente dichiarazione: (1) Si riporta il testo dell art. 126 (Commercio di cose antiche ed usate) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii.): Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all autorità locale di pubblica sicurezza. Si riporta il testo dell art. 128 (Obblighi dei fabbricanti, commercianti indicati nell articolo 126 e 127) del T.U.L.P.S.: I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall Amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di P.S. ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopra indicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorno dopo l acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all asta pubblica. Si riporta il testo dell art. 16 (Registri speciali) del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.): In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni. Si riporta il testo dell art. 242 (Dichiarazione per il commercio di cose antiche e usate) del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S.: La dichiarazione all autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l indicazione della sede dell esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. In caso di trasferimento o di trapasso dell azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati. Si riporta il testo dell art. 247 (Registro di cose antiche, usate, preziose) del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S.: Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell articolo 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Estratto dell art. 19 (Polizia amministrativa) del D.P.R. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382): Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: [...] 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all art. 126. [...] Estratto dell art. 17 (Polizia locale, urbana e rurale) del D.P.R. 469/1987 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia): [...] 3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616. (2) Si riporta il testo dell Allegato A al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali): A. Categorie di beni: 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1]. 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. (continua) 12
(continua) 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1]. 7. Opere originali dell arte statuaria o dell arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell originale [1], diverse da quelle della categoria 1. 8. Fotografie, film e relativi negativi [1]. 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1]. 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali (1) 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni. I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B. B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2) 13.979,50 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) 27.959,00 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 46.598,00 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti 5) 139.794,00 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. [1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all autore. (3) Si riporta il testo dell art. 63 (Obbligo di denuncia dell attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell acquisto di documenti) del D.Lgs. 42/2004: 1. L autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come Allegato A. 2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. 3. Il soprintendente verifica l adempimento dell obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionali della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell ispezione è notificato all interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. 4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l obbligo di comunicare al soprintendente l elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all articolo 13. (continua) 13
(continua) 5. Il soprintendente può comunque accertare d ufficio l esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l interesse storico particolarmente importante. Si riporta il testo dell art. 64 (Attestati di autenticità e di provenienza) del D.Lgs. 42/2004: 1. Chiunque esercita l attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l obbligo di consegnare all acquirente la documentazione che ne attesti l autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell opera o dell oggetto, e apposta su copia fotografica degli stessi. (4) Si riporta il testo del D.M. 15/05/2009, n. 95 (Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l annotazione nel registro di cui all articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell allegato A al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche): Articolo 1: Registro delle operazioni commerciali di cui all articolo 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni 1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel registro delle operazioni su cose antiche o usate, previsto dall articolo 128, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione. 2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all articolo 2, delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall articolo 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica. 3. Per descrizione dettagliata si intende l annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare: della tipologia di opera; della tecnica di esecuzione; del supporto materico; del soggetto rappresentato; delle dimensioni; dell autore, se conosciuto, della scuola o dell ambito culturale cui l opera stessa è riconducibile; dell epoca di realizzazione; dell expertise o della bibliografia, se esistenti. 4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, è consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2. Articolo 2: Limiti di valore 1. Le modalità di annotazione indicate all articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia: TIPOLOGIE 1. Reperti archeologici provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale. 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali. VALORI (ESPRESSI IN EURO) Qualunque ne sia il valore Qualunque ne sia il valore 12.500 5.000 12.500 5.000 (continua) 14
(continua) 7. Opere originali dell arte statuaria o dell arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell originale, diverse da quelle della categoria 1. 12.500 8. Fotografie, film e relativi negativi. 5.000 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione. Qualunque ne sia il valore 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. 5.000 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 5.000 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. Qualunque ne sia il valore 12.500 12.500 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 12.500 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni. 12.500 2. L uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l accertamento dell interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (5) Si riporta il testo dell art. 11 (Casi in cui sono negate le autorizzazioni di polizia) del T.U.L.P.S.: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.(1) Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Si riporta il testo dell art. 131 (Autorizzazioni di polizia) del T.U.L.P.S.: Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. (6) Si riporta il testo dell art. 12 (Obbligo di istruzione elementare dei fanciulli) del T.U.L.P.S.: Le persone che hanno l obbligo di provvedere all istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. (7) Estratto dell art. 10 della L. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia): 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; [ ] (8) Il Decreto Legislativo 3 aprile 2066, n. 152 ad oggetto: Norme in materia ambientale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 S.O. n. 96. Si richiama in modo particolare l attenzione sulle disposizioni di cui alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). 15
(9) Si riporta il testo dell art. 2 (Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia) del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia): 1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all interessato di utilizzare la comunicazione di cui all articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica. 2. I soggetti di cui all articolo 1, comma 1, d ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione. 3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all interessato: a) alle società; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. (10) Si riporta il testo dell art. 17 bis (Violazioni) del T.U.L.P.S.: 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni. (11) Si riporta il testo dell art. 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l autorizzazione all esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. (12) Si riporta il testo dell art. 11 (Autorizzazioni di polizia) del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S.: Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneità comunque definita, dei locali medesimi. Si riporta il testo dell art. 13 (Durata delle autorizzazioni di polizia) del T.U.L.P.S.: Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine. (13) Si riporta il testo dell art. 115 (Agenzie di prestito su pegno e altre agenzie d'affari) del T.U.L.P.S.: Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E ammessa la rappresentanza. Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. 16
Normativa in materia di protezione dei dati personali: Si riporta il testo dell art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Si riporta il testo dell art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.Lgs. 196/2003: 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. Si riporta il testo dell art. 9 (Modalità di esercizio) del D.Lgs. 196/2003: 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 17
Si riporta il testo dell art. 10 (Riscontro all interessato) del D.Lgs. 196/2003: 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro. Si riporta il testo dell art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) del D.Lgs. 196/2003: 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Si riporta il testo dell art. 13 (Informativa) del D.Lgs. 196/2003: 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 18