MARANELLO PATRIMONIO SRL



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MARANELLO PATRIMONIO SRL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORARIO approvato con determina dell Amministratore Unico nr. 15 del 13/12/2012 e modificato con determina dell Amministratore Unico nr.4 del 10/02/2014 K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 1 27/02/2014 1

Premessa Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei dipendenti della Maranello Patrimonio s.r.l. ed è recepito, al fine di uniformare il più possibile la disciplina in materia, in conformità a quanto adottato dal Comune di Maranello con deliberazione della Giunta Comunale nr.155 del 30/12/2013. Art. 1 DEFINIZIONI 1. Per Orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare le funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l erogazione dei servizi all utenza; 2. Per Orario di lavoro: si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità dell orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria attività lavorativa nell ambito dell orario di servizio; 3. Per Orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell utenza; 4. Per Orario fuori flessibilità (fascia d obbligo) si intende il periodo di tempo in cui il dipendente deve giustificare l assenza al dirigente ovvero chiedere allo stesso l autorizzazione ad assentarsi temporaneamente. Art. 2 RILEVAZIONE PRESENZE Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare l orario di lavoro il rispetto del quale è accertato mediante controlli di tipo automatico. La presenza in servizio e l eventuale uscita dal luogo di lavoro per qualsiasi motivo deve essere opportunamente registrata da tutto il personale mediante l apposito sistema di rilevazione predisposto secondo modalità e disposizioni organizzative definite e comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze o dai Responsabili di riferimento. In caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica oppure in caso di omessa timbratura riconducibile esclusivamente a motivi di forza maggiore e/o di caso fortuito, la presenza dei dipendenti dovrà essere tempestivamente registrata secondo le modalità comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze. Ogni Responsabile di riferimento ha la gestione del personale assegnato ed è pertanto tenuto a far rispettare l orario di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari e contrattuali in materia di orario di lavoro. La violazione delle presenti disposizioni è disciplinarmente rilevante. Stante l obbligo provvedere alla timbratura, dall entrata in vigore del presente regolamento i dipendenti della Maranello Patrimonio Srl dovranno regolarizzare il proprio cartellino presenze entro e non oltre il 7 del mese successivo a quello di riferimento al fine di permettere la regolare elaborazione dei cartellini stessi. Il giorno che presenti timbrature incomplete e non regolarizzate nei modi e nei tempi di cui al comma precedente sarà considerato assenza e, come tale, sarà compensata seguendo, in ordine decrescente, le seguenti regole: con ore presenti nel Monte ore Flessibilità ; con ore della Banca ore ; con ferie K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 2 27/02/2014 1

con i permessi Federcasa Art. 3 ARTICOLAZIONE ORARI DI LAVORO A sei anni di distanza dall entrata in vigore della riorganizzazione degli orari di lavoro e dalla introduzione della banca delle ore, al fine di migliorare e rendere più efficace l'organizzazione del lavoro - nel rispetto della normativa di riferimento e salvaguardando il livello quali/quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza - con il presente regolamento si introduce un articolazione dell orario di lavoro su 5 giorni settimanali. In allegato viene riportata la tabella degli orari articolati su 5 giorni settimanali, in vigore dal 01.01.2013. Gli orari dei lavoratori part-time, vengono definiti dal dirigente di riferimento, con il coinvolgimento degli operatori interessati, conciliando il più possibile funzionalità del servizio con esigenze del lavoratore, nel rispetto dei principi del presente regolamento. Art. 4 FLESSIBILITA ORARIA 4.1 Definizione Al fine di migliorare la gestione del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, in armonia con i principi di cui all art. 41 del CCNL Federcasa del 13/02/2007, la distribuzione dell orario di lavoro ordinario è improntata a criteri di flessibilità. L orario di lavoro flessibile consiste nell anticipare o posticipare l orario di inizio e fine lavoro, limitando alla parte centrale dell orario di servizio (c.d. fascia d obbligo) la contemporanea presenza di tutto il personale addetto allo stesso ufficio od unità operativa 4.2. Applicazione dell istituto della flessibilità oraria: L orario di lavoro ordinario flessibile definisce la fascia oraria entro cui devono essere erogate le prestazioni professionali definite nel CCNL ( 36 ore su base settimanale per il personale a tempo pieno ovvero un diverso numero di ore settimanali per il personale part time). Le fasce di flessibilità sono di seguito riportate: dalle ore 07,30 alle ore 19,00 nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 07.30 alle 15,00 nella giornata di venerdì All interno di tali fasce di lavoro ordinario flessibile, il dirigente definisce l articolazione oraria di lavoro dei collaboratori entro cui devono essere erogate le prestazioni in base all orario contrattuale ed alla fascia oraria obbligatoria di compresenza dei dipendenti. Per l individuazione delle fasce di obbligo di compresenza (individuate dal Direttore Generale) si rinvia al profilo orario ivi allegato. 4.3 Limiti all utilizzo della flessibilità L utilizzo della flessibilità deve tenere conto della fascia oraria d obbligo che prevede la compresenza in servizio di tutti i dipendenti. K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 3 27/02/2014 1

La flessibilità è concessa ai dipendenti della Maranello Patrimonio nel limite della garanzia di apertura ordinaria degli uffici con contingenti adeguati di dipendenti, sia dal punto di vista numerico che professionale, sia in orari antimeridiani che pomeridiani. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali sono regolati dagli organi di governo. I dirigenti individuano i quantitativi minimi di personale che devono essere presenti nelle diverse fasce orarie sia per garantire l apertura al pubblico che la funzionalità dell ufficio. Il Direttore Generale potrà garantire l'apertura al pubblico anche con un sistema di prenotazione e/o appuntamento, mantenendo comunque almeno la metà dell'orario complessivo di apertura con la modalità dell'accesso libero. Qualora si riscontrasse la mancata apertura di un ufficio al pubblico sulla base degli orari fissati, ovvero l assenza del personale minimo garantito in ufficio durante gli orari di apertura al pubblico, il Direttore Generale provvede ad una immediata riorganizzazione degli orari di lavoro. La disciplina dell orario flessibile non si applica al personale che lavora a turni ed in altri servizi o gruppi di operatori specificamente individuati ovvero: Operai addetti alla manutenzione. 4.4 Modalità applicative dell istituto della flessibilità I debiti/crediti orari di flessibilità - che non possono superare le +/- 18 ore mensili - sono riepilogati mensilmente per ogni dipendente all interno del cartellino individuale mensile delle presenze alla voce: Monte ore flessibilità. Ogni periodo lavorativo registrato all interno della fascia oraria della flessibilità ( es. 07,30/19,00) contribuisce ad incrementare il Monte ore flessibilità con le seguenti precisazioni: l entrata antecedente al margine inferiore della flessibilità non viene conteggiata (es. inizio flessibilità ore 7,30 ed ingresso alle ore 7,00: la ½ ora dalla 7,00 alle 07,30 non viene conteggiata); l uscita successiva al margine superiore della flessibilità non viene conteggiata in flessibilità (es. fine della flessibilità alle ore 19,00 ed uscita alle ore 19,30: i 30 minuti successivi alle ore 19,00 non vengono conteggiati come flessibilità); Il cartellino mensile della flessibilità (Monte ore flessibilità) può chiudersi senza alcun intervento amministrativo, con un credito orario non superiore a 18 ore o con un debito orario non superiore a 18 ore. Il credito e il debito vengono riportati al mese successivo e si cumulano ai crediti/debiti del mese successivo stesso ( nel limite massimo di +/- 18 ore come sopra specificato). Se il credito mensile supera le 18 ore, la quota superiore alle 18 ore viene annullata. Se il debito mensile supera le 18 ore, l eccedenza viene compensata seguendo, in rigido ordine decrescente, le seguenti opzioni: con ore in banca delle ore, se presenti, altrimenti con ferie, altrimenti con riduzione di ore pagate in busta paga per la quantità che eccede il debito massimo di 18 ore; le ore da trattenere in busta paga si determinano dividendo per 156 la retribuzione di cui all art. 43, comma 8, del CCNL Federcasa 13/02/2007. K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 4 27/02/2014 1

In ogni caso la trattenuta in busta paga è un rimedio eccezionale per fare fronte a situazioni straordinarie. Reiterate prestazioni lavorative inferiori all orario di obbligo contrattuale, saranno segnalate dal Servizio Personale al Direttore Generale per l adozione dei provvedimenti, anche disciplinari, di competenza. Per l applicazione della flessibilità oraria degli operatori in part time si rinvia alle tabelle di profili orari ivi allegati. 4.5 Utilizzo monte ore flessibilità Le ore in eccesso fatte all interno della fascia di flessibilità non costituiscono ore di lavoro straordinario, non confluiscono nella banca delle ore e potranno essere utilizzate: per compensare debiti orari giornalieri (al massimo i 2/3 del dovuto giornaliero); per fruire di permessi brevi (al massimo i 2/3 del dovuto giornaliero). Non è consentito l utilizzo di ore dal monte ore flessibilità per il recupero di giornate intere. Art. 5 STRAORDINARIO 5.1 Nozione: Le prestazioni di lavoro straordinario sono volte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell orario di lavoro (infatti in tale ultima ipotesi la prestazione assume la forma di recupero per ritardi o permessi). 5.2 Disciplina: Per straordinario si intende ogni periodo lavorato non ricompreso nella fascia oraria della flessibilità (es. 07,30/19,00) e di almeno 30 minuti continuativi. Tutte le ore lavorate al di fuori della flessibilità e non autorizzate vengono azzerate alla fine del mese di lavoro. Una prestazione lavorativa straordinaria può essere autorizzata dal dirigente solo se esiste il budget per la copertura della spesa. Le ore autorizzate e riconosciute come straordinario, possono essere interamente liquidate o accantonate, su richiesta del dipendente in banca ore. La scelta dovrà essere comunicata entro il giorno 3 del mese successivo e non è ulteriormente modificabile. Stante la disciplina di cui sopra si riportano di seguito le seguenti eccezioni: le ore di straordinario rese sono sempre arrotondate ai 15 inferiori (uno straordinario di 55 viene riconosciuto come 45 ); il limite minimo di 30 è ridotto a 0 per eventi non prevedibili, eccezionali e di pronto intervento. Tali deroghe si applicano nel rispetto dell'arrotondamento a 15 di cui sopra; in casi eccezionali e non diversamente risolvibili, il dirigente può autorizzare come straordinario le ore prestate in flessibilità in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1. sia stato formalizzato preventivamente e per iscritto un dettagliato piano di lavoro straordinario; 2. il dipendente abbia raggiunto le 18 ore positive nel Monte ore flessibilità ; K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 5 27/02/2014 1

3. le ore chieste in pagamento o in banca ore siano solo quelle eccedenti sia le 36 medie settimanali sia le 18 di flessibilità positiva; Per quant altro non disciplinato in materia di lavoro straordinario si rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel tempo vigenti ed alla disciplina integrativa. 5.3 Modalità di liquidazione: In caso di accantonamento dello straordinario in banca ore il dipendente si vedrà liquidata mensilmente la sola maggiorazione oraria, diversamente il pagamento delle ore di straordinario (per le quali non è stato pertanto chiesto l accantonamento in banca ore), avverrà entro il mese successivo dall'effettuazione della prestazione. Art. 6 BANCA ORE Si intende come banca delle ore la somma di tutte le frazioni di tempo autorizzate come straordinario e di cui è stata richiesta dal singolo dipendente la liquidazione della sola maggiorazione. 6.1 Applicazione: L istituto è fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, con le eccezioni dei dirigenti e del personale inquadrato nell area Quadri Le ore presenti in banca ore possono essere utilizzate dal dipendente: per il godimento di riposi/recuperi; per fruire di permessi brevi (al massimo 2/3 del dovuto giornaliero); per ridurre il debito mensile di flessibilità; per giustificare l'assenza di una intera giornata. In questo caso é consentita la copertura del dovuto giornaliero esclusivamente con ore presenti in banca ore, mentre non é consentito l'utilizzo di giorni di ferie o recupero banca ore in modo alternato (es. ferie nei giorni lunghi e recupero nei giorni corti ). Le ore accantonate in banca ore, nel rispetto delle esigenze di servizio devono essere recuperate entro l anno successivo a quello di maturazione. Al termine di ogni anno l accantonamento di ore ed il conseguente recupero delle stesse può produrre un saldo complessivo di ore presenti nella banca ore non superiore a 150. Ai fini del rispetto del predetto limite se il dipendente non provvede autonomamente il dirigente colloca d ufficio il dipendete in recupero. 6.3 Lavoro domenicale In caso di lavoro prestato nella giornata di domenica, le ore lavorate generano riposo compensativo. In tale ipotesi, se il giorno prima (sabato) non è lavorato, il riposo compensativo generato dal lavoro domenicale può essere fruito anche per le sole ore lavorate e, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il termine del 31 dicembre dello stesso anno in cui sono effettuate. Art. 7 DIRIGENTI, PERSONALE INQUADRATO NELL AREA QUADRI" Per quanto concerne l orario settimanale, i Dirigenti e il personale inquadrato nell area Quadri sono tenuti ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato in relazione all incarico affidato e agli obiettivi da conseguire. In relazione a ciò gli stessi possono recuperare prestazioni rese in eccedenza con le modalità previste dall'art. 4 Flessibilità oraria. K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 6 27/02/2014 1

Art. 8 CAMBIO ORARIO LAVORO Il cambio dell orario di lavoro consiste nell adozione di un diversa articolazione oraria di lavoro rispetto a quella in uso (non riguarda la riduzione oraria part time- o ritorno a tempo pieno). I cambi di orario nell ambito dello stesso modulo sono disposti in ogni caso con decorrenza dall inizio della prima settimana intera del mese successivo alla richiesta e previa tempestiva comunicazione al Servizio Personale e Organizzazione per la modifica del tipo di orario ascritto a ciascun dipendente. Art. 9 RIPOSO ANNUALE - FERIE Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo annuale (ferie) in relazione alle previsioni contrattuali. Ad ogni lavoratore, annualmente, devono essere garantite almeno due settimane consecutive di ferie nel corso dell anno di maturazione, nel periodo giugno-settembre. Ogni Servizio dovrà provvedere alla redazione di un piano annuale di ferie che dovrà prevedere l utilizzo nel corso dell anno per ciascun lavoratore di almeno 4 settimane di ferie. E' compito di ogni Responsabile far rispettare il programma annuale di ferie predisposto. Nel caso in cui il dipendente non produca domanda di ferie, il dirigente, in applicazione dell'art. 2109 del c.c., provvederà a collocarlo in ferie d ufficio per detto periodo minimo. Per i dipendenti con un carico di ferie derivanti da anni precedenti superiore alle 36 giornate i Responsabili devono programmare un piano di rientro da svilupparsi entro i due anni successivi. Non è consentita la monetizzazione delle ferie annuali. Per tutti gli altri aspetti che regolano la specifica disciplina delle ferie, si demanda ai CC.NN.LL di lavoro vigenti ed alla normativa generale in vigore anche per i dipendenti degli enti locali. Art. 10 PAUSE Se l orario di lavoro giornaliero eccede le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa, non retribuita, non inferiore a 10 minuti, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche. Tale pausa deve essere smarcata. Nei giorni in cui l organizzazione del lavoro prevede la giornata c.d. spezzata la pausa deve essere almeno di 30 minuti, ma non superiore a 2 ore, e coincide con il momento di sospensione dell attività per la consumazione del pasto. Tale pausa (min. 30 minuti max 2 ore) deve risultare smarcata anche nel caso in cui il lavoratore non abbandoni il luogo di lavoro. Nelle giornate spezzate, cioé in cui è previsto il rientro lavorativo (martedì e giovedì), il dipendente che non effettua il rientro pomeridiano potrà lavorare continuativamente sino alle ore 15,29 senza subire alcuna detrazione oraria per pausa pasto. Art. 11 DIRITTO AL PASTO E SUA FRUIZIONE Il diritto al pasto viene riconosciuto al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato dalla Maranello Patrimonio. Tale diritto viene inoltre riconosciuto ai lavoratori interinali ed a coloro che effettuano stages o lavoro estivo guidato. Fatta eccezione per i servizi con orari particolari (art. 3.2), il pasto spetta in tutti i casi di giornata lavorativa c.d. spezzata, ossia : 1. quando il rientro pomeridiano é obbligatorio (di norma 2 giorni a settimana, fatta salva la possibilità che i nr. 2 rientri siano in giornate diverse indicate dal Dirigente); K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 7 27/02/2014 1

2. quando il rientro pomeridiano é preventivamente richiesto e autorizzato dal proprio Dirigente per svolgere: attività ulteriori (rispetto al dovuto individuale giornaliero) all interno della fascia di flessibilità; attività straordinaria. Si precisa che per poter maturare il diritto al pasto: - nel corso della mattinata la prestazione lavorativa deve essere in ogni caso non inferiore a 4 ore effettivamente lavorate; - il rientro pomeridiano deve sempre essere non inferiore a due ore (1 ora lavorativa a partire dalle 14,30) effettivamente lavorate, Per le attività che si svolgono fuori dall ambito territoriale, in tema di pasto si applica la disciplina delle missioni e trasferte. Nel rispetto delle fasce d obbligo la pausa pasto che dovrà avere comunque una durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore potrà essere fruita nel seguente orario: dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 21,30. Si precisa che per la fruizione del pasto: - la pausa pasto smarcata per una durata inferiore a 30 minuti genera comunque una detrazione per pausa pasto di mezzora; - la pausa pasto non smarcata o con una timbratura incompleta, con utilizzo del buono pasto, genera comunque una detrazione per pausa pasto di un'ora che non può essere regolarizzata con inserimento manuale di timbratura mancante di misura inferiore a un'ora; - in caso di servizio serale/notturno è necessario effettuare una pausa tra la prestazione lavorativa pomeridiana e il servizio serale/notturno non inferiore a 30 minuti e non superiore a 3 ore. Art. 12 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013 e verrà applicato in via sperimentale per la durata di 12 mesi, trascorsi i quali la Maranello Patrimonio si impegna a verificare insieme ai soggetti sindacali l'efficacia della nuova disciplina. K:\MARANELLO PATRIMONIO\Documenti società\determine dell'amministratore\2014\allegato- regolamento ORARIO 2014.doc 8 27/02/2014 1