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Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Helvetia Multirischi Uffici Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all ufficio, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1MRU Ed. 12/2010) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. mod. FI/1MRU Ed. 12/2010 Proteggi ciò che ti sta a cuore

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI - MULTIRISCHI UFFICI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto MULTIRISCHI UFFICI, assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all ufficio, abbinabili a scelta del Contraente. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 74,6 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 183,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con tacito rinnovo (ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall art. 8 Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato in forma modulare ed i moduli di seguito descritti sono prestabili: a) singolarmente per quanto riguarda il Modulo 1) Antincendio o, in alternativa b) in abbinamento al predetto modulo con l aggiunta di altro/i modulo/i, quale/i : Modulo 2) Antifurto Modulo 3) Portavalori Modulo 4) Responsabilità civile L offerta è completata dalla garanzia accessoria Helvetia Assistance. Si riportano di seguito le caratteristiche di ciascun modulo e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 1 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Modulo 1 ) Antincendio Il modulo uno antincendio prevede la possibilità di assicurare, a scelta del Contraente, il Fabbricato, il Rischio Locativo, il Contenuto dell Ufficio e il Ricorso terzi. Fabbricato o porzione di esso Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. limitazione all operatività della garanzia : l assicurazione è prestata per l ufficio situato in un fabbricato adibito per almeno 3/4 a civili abitazioni e/o uffici, edificato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili; solai d interpiano nonché strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. Tale dichiarazione è rilevante ai fini dell applicazione di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile. Rischio Locativo In alternativa al Fabbricato o porzione di esso, è possibile prestare la garanzia Rischio Locativo per i casi di responsabilità dell Assicurato nella sua qualità di locatario dell immobile a termini degli artt. 1588 1589 1611 del codice civile, nel limite della somma assicurata indicata in polizza. Contenuto dell ufficio Sono indennizzabili, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal Contenuto dell ufficio (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. Ricorso Terzi Nei casi di responsabilità dell Assicurato/Contraente l assicurazione vale, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è prestata esclusivamente a valore intero (quindi con applicazione della regola proporzionale prevista all art. 1907 del codice civile) ad eccezione del ricorso terzi prestato, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza del massimale di polizza. Garanzie Prestate: le principali garanzie prestate con il modulo 1) Antincendio coprono i danni causati da: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fumo, caduta di aeromobili e satelliti o loro parti o cose da essi trasportate, caduta meteoriti e corpi celesti, onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica, urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'assicurato/contraente; 2) rottura lastre; 3) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi; 4) colpa grave dell Assicurato/Contraente; 5) danni al contenuto dell'ufficio e/o al fabbricato conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori; 6) danni agli effetti personali ed indumenti di familiari, di dipendenti e di terzi, da sinistro indennizzabile a termini del presente modulo; 7) guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito; 8) spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, trasporto e ricollocamento del contenuto; 9) danni indiretti; 10) spese peritali e onorari consulenti eventualmente sostenute dall'assicurato/contraente; 11) oneri di urbanizzazione; 12) sviluppo di fumi, gas, vapori. Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate): 1) Valore a nuovo; 2) Eventi atmosferici; 3) Danni acque e ricerca guasti; 4) Fenomeni elettrici. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione antincendio, alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 1) antincendio ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni del modulo 1) antincendio, sono riportate all Art 22 delle Norme che regolano l assicurazione antincendio mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le stesse sono elencate all interno di ogni singola clausola. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 2 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 23 Norme che regolano l assicurazione antincendio. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia e/o condizione aggiuntiva prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta di seguito il seguente esempio: Tipologia di evento : Fenomeno elettrico ed elettronico Importo del danno : 4.000,00; Importo franchigia : 156,00; Limite di indennizzo : 3.640,00 Importo liquidato : 3.640,00 (così determinato: 4.000,00 156,00 = 3.844,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall Art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 19 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni ai moduli ). Sono inoltre previste, all interno del modulo di polizza, specifiche limitazioni, espresse in somma ed in percentuale della somma assicurata, in relazione a particolari tipologie di beni (ad esempio vedi il limite percentuale per carte valori e titoli di credito in genere, gioielli e preziosi). Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato e del contenuto, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : 200.000,00 Valore assicurato in polizza : 100.000,00 Importo del danno : 50.000,00 Importo liquidato : 25.000,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 15%. Per il dettaglio sul funzionamento della regola proporzionale si rinvia all art. 25 Regola proporzionale delle Norme che regolano l assicurazione antincendio. Modulo 2) Antifurto Il modulo due antifurto prevede la possibilità di assicurare il contenuto dell ufficio. Contenuto dell ufficio Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal contenuto (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. L assicurazione furto è prestata esclusivamente nella forma a primo rischio assoluto (ovvero senza applicazione della regola proporzionale prevista all art.1907 del codice civile). Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con il modulo 2) Antifurto sono le seguenti: 1) furto, cioè la sottrazione di cosa mobile all'interno dell'ufficio, contro la volontà di chi la detiene, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto; Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 3 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia la garanzia è estesa ai furti commessi: - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le porte-vetrate purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'esercizio; 2) rapina, cioè sottrazione di cosa mobile all'interno dell'ufficio, mediante violenza o minaccia anche a persone diverse da quelle che detengono i beni assicurati, anche se iniziata all esterno dei locali; 3) estorsione, cioè costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia; la garanzia vale in quanto l'estorsione sia posta in atto all'interno dell'ufficio; 4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di eventi garantiti a termine del presente modulo, siano essi consumati o tentati; 5) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati; 6) spese peritali ed onorari dei consulenti; 7) danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti. Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate): 1) Valore a nuovo; 2) Furto da persone dipendenti - Furto con destrezza; 3) Protezioni di sicurezza; 4) Aumento dei limiti; Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione antifurto, alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 2) antifurto ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Condizioni per l operatività della garanzia; 2) Esclusioni; 3) Limiti di indennizzo; 4) Scoperti; 5) Sospensioni di garanzia. Le condizioni per l operatività della garanzia sono riportate all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione antifurto e sono relative alle caratteristiche minime del fabbricato e dei mezzi di protezione e chiusura necessari per la piena operatività della garanzia. Il fabbricato deve essere di normale costruzione muraria, le cose assicurate possono essere riposte anche in locali non comunicanti tra di loro se ubicati nell ambito del medesimo fabbricato o di un unica area delimitata. Le principali esclusioni del modulo 2) antifurto sono contenute nell Art. 22 Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione antifurto mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le stesse sono elencate all interno di ogni singola clausola. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 23 Norme che regolano l assicurazione antifurto. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Si segnala che sono previste all interno del modulo di polizza specifiche limitazioni espresse in somma e in percentuale della somma assicurata in relazione a particolari tipologie di beni (ad esempio vedi il limite percentuale per denaro, carte valori e titoli di credito in genere). E bene precisare che, a differenza di quanto avviene per l incendio, i limiti previsti per le garanzie furto rappresentano vere e proprie somme assicurate, a cui il danno viene ricondotto prima dell applicazione dello scoperto o della franchigia. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 4 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Al fine di chiarire le modalità di applicazione di scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : guasti cagionati dai ladri Importo del danno : 2.000,00; Importo franchigia : non prevista ; Limite di indennizzo : 1.040,00; Importo liquidato : 1.040,00 Relativamente ai limiti di indennizzo, si segnala che, salvo il caso previsto dall art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 19 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni ai moduli ). Il Modulo 2 Antifurto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. Pertanto vale quanto previsto dall Art. 27 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione antifurto che prevede, in caso di sinistro, la riduzione delle somme assicurate e dei relativi limiti d indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive) per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. Per quanto riguarda le sospensioni di garanzia, è prevista una sospensione delle garanzie tutte di cui al modulo 2) antifurto, nel caso di mancanza di custodia dei locali. A tal proposito si rinvia al contenuto dell Art. 22 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni punto I) Mancanza di custodia delle Norme che regolano l assicurazione antifurto. Modulo 3) Portavalori Il modulo tre portavalori prevede la possibilità di assicurare i valori (intendendosi per tali: denaro, carte valori, titoli di credito ed altri valori, esclusi i preziosi) trasportati dalle persone assicurate nominate, nell esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno. Portavalori Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i valori trasportati dalle persone nominativamente indicate nel Modulo 3 Portavalori - nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello stato della Città del Vaticano - a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. Le persone assicurate nominate (e gli eventuali sostituti) devono avere età compresa tra i 18 e i 70 anni, non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori ed essere collaboratori di fiducia del Contraente od il Contraente stesso L assicurazione furto è prestata esclusivamente nella forma a primo rischio assoluto (ovvero senza applicazione della regola proporzionale prevista all art.1907 del codice civile). Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con il modulo 3) Portavalori sono le seguenti: 1. furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; 2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; 3. furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 4. rapina ed estorsione e cioè sottrazione dei valori assicurati con violenza, minaccia o costrizione verso la persona assicurata. Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate): 1) Estensione oraria; 2) Abrogazione scoperto; 3) Estensione alberghi. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione portavalori, alla voce garanzie prestate del modulo 3) portavalori ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 5 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Condizioni per l operatività della garanzia; 2) Esclusioni; 3) Limiti di indennizzo; 4) Franchigie e scoperti; 5) Sospensioni di garanzia. Le condizioni per l operatività della garanzia sono riportate all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione portavalori nonché alla voce delimitazioni del frontespizio del modulo 3 portavalori e sono relative all efficacia della copertura assicurativa. Le principali esclusioni del modulo 3) portavalori sono contenute nell Art. 22 Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione portavalori mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare espressamente, sono elencate all interno di ognuna di esse. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto dell Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell Art. 23 Norme che regolano l assicurazione portavalori. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Si segnala che sono previste all interno del frontespizio del modulo di polizza specifiche limitazioni espresse in somma, in termini orari di servizio oppure delle modalità di trasporto valori (ad esempio l assicurazione vale soltanto durante l orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21). E bene precisare che, a differenza di quanto avviene per l incendio, i limiti previsti per le garanzie furto rappresentano vere e proprie somme assicurate, a cui il danno viene ricondotto prima dell applicazione dello scoperto o della franchigia. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : rapina subita dal portavalori all esterno Importo del danno : 2.000,00; Importo scoperto : 20% ; Somma assicurata : 5.000,00; Importo liquidato : 1.600,00 (. 2.000 20%). Relativamente ai limiti di indennizzo, si segnala che, salvo il caso previsto dall art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 19 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni ai moduli ). Il Modulo 3 Portavalori è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. Pertanto vale quanto previsto dall Art. 27 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione antifurto che prevede, in caso di sinistro, la riduzione delle somme assicurate e dei relativi limiti d indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive) per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. Per quanto riguarda le sospensioni di garanzia, è prevista una sospensione delle garanzie tutte di cui al modulo 3) portavalori, nel caso di trasporto dei valori al di fuori dell orario di servizio. A tal proposito si rinvia alla voce Delimitazioni del frontespizio del modulo 3 portavalori. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 6 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Modulo 4) Responsabilità Civile Il modulo quattro responsabilità civile prevede la possibilità di assicurare, la responsabilità civile dell assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi e, in aggiunta, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti o lavoratori parasubordinati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio dell attività, per la quale è stipulata la polizza. Responsabilità civile verso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dall assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. E comunque esclusa ogni responsabilità inerente all attività professionale o commerciale. Garanzie Prestate Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi dell ufficio, le principali garanzie prestate con il modulo 4) coprono i danni causati da: 1) proprietà e conduzione dei locali dell esercizio; 2) da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna; 3) dalla proprietà e manutenzione d insegne, cartelli pubblicitari; 4) dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati; 5) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di documenti in genere; 6) dal possesso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; 7) dal possesso di cani ed armi da difesa; 8) dall uso di biciclette e ciclofurgoncini senza motore; 9) dai rischi derivanti dal parcheggio di pertinenza dell ufficio; 10) dal servizio della mensa aziendale; 11) dalla partecipazione a riunioni, congressi, simposi e stages. Relativamente alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro le principali garanzie prestate con il modulo 4) coprono i danni derivanti da: 1) Rivalsa INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività, per le quali è prestata l assicurazione; 2) Azione degli aventi diritto ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 e D. Lgs. 23/02/2000 n 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.l assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa spedite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa dell INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali. Condizioni Aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate): 1) R.C.T. per fatto dei familiari collaboratori non dipendenti; 2) Infortuni subiti dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL; 3) R.C. del committente (ex art. 2049 del Codice Civile). Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 21- Rischio assicurato- delle Norme che regolano l assicurazione responsabilità civile, alla voce garanzie prestate del frontespizio del modulo 4) responsabilità civile ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 7 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni del modulo 4) Responsabilità Civile sono elencate nell art. 22 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni Norme che regolano l assicurazione responsabilità civile mentre, relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di ogni singola clausola. Si segnala la presenza di franchigie, limiti di indennizzo e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : danno a terzi da spargimento d acqua conseguente a rottura accidentale Importo del danno : 1.500,00; Importo franchigia : 52,00; Importo liquidato : 1.448,00. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto dell Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 23 Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile. Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata sulla base del numero di addetti come definiti nel Glossario, pertanto, per ottenere un indennizzo per i danni da responsabilità civile, è necessario aggiornare costantemente il numero degli addetti, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Numero addetti al momento del sinistro : 10 Numero addetti dichiarato in polizza : 5 Importo del danno : 50.000,00 Importo liquidato : 25.000,00 (pari al rapporto esistente tra il numero di addetti al momento del sinistro e quello dichiarato in polizza). Garanzia assistenza Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni offerte da tale garanzia, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo sono i seguenti: Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro scoperto Franchigia o minimo Invio di un idraulico per interventi d'emergenza. 260,00 == == Interventi di emergenza per danni da acqua. 500,00 == == Invio di un elettricista per interventi di emergenza. 260,00 == == Invio di un fabbro per interventi di emergenza. 260,00 == == Invio di un serrandista per intervento di emergenza. 260,00 == == Invio di un artigiano per interventi ordinari Costo a carico dell assicurato == == Invio di un sorvegliante. 260,00 == == Rientro anticipato. 520,00 == == Spese di albergo. 520,00 == == Trasloco Costo a carico dell assicurato == == Pronto Travel (applicazione sconti) Costo a carico dell assicurato == == Informazioni fiscali immobiliari Servizio informazioni == == Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 8 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Si segnala che ciascuna prestazione non è fornita per più di tre volte per anno di validità della polizza. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione dedicata alla garanzia Helvetia Assistance Appendice a polizza Multirischi Uffici. Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla: Centrale Operativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia numero verde 800.016.910 telefonando dall estero numero di Milano 0039.(0)2.582.861.71 Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al paragrafo Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio Helvetia Assistance ed all interno della descrizione delle garanzie prestate di cui all Appendice a polizza Multirischi Uffici. Si segnala inoltre che: Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). Si evidenzia la circostanza che l Assicurato, che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo, come previsto all Art. 15 - Esagerazione Dolosa del danno- delle Norme che regolano l assicurazione in generale. E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all interno dell ufficio materiali pericolosi come infiammabili o esplosivi. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo. E facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 9 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi tabacchi, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all art. 14 Indicizzazione- delle Norme comuni ai Moduli. Relativamente alla sola garanzia di responsabilità civile non si effettueranno ulteriori adeguamenti dopo il superamento della somma assicurata di 2.080.000,00 come previsto dall art. 26 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. E previsto, infine, a norma dell art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resti sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprenda vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Relativamente al modulo 1) Antincendio, è prevista una rinuncia alla rivalsa, ai sensi dell art. 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. 8. Diritto di recesso La Società, dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, può recedere dal contratto, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve ottemperare a quanto indicato all art. 23 Obblighi in caso di sinistro presente nel retro di ciascuno dei moduli di poiizza. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all Art. 24 di ciascuno dei moduli di polizza, all Art.16 Procedura per la liquidazione del danno - delle Norme Comuni a tutti i moduli e all Art.17 Mandato dei periti - delle Norme comuni a tutti i moduli. Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 10 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745-06 42133353) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Addetti: Assicurato: Assicurazione: Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A): Assicurazione a valore intero (V.I.) : Centrale Operativa: Contenuto dell ufficio: i titolari, i soci, i loro famigliari coadiuvanti, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti e chiunque altro, a qualsiasi titolo, presti la propria opera nell ufficio. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall art. 1907 del Codice Civile. forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art. 1907 del Codice Civile. è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. L'assicurazione comprende: mobilio, attrezzature ed arredamento inerenti l'ufficio, comprese macchine elettriche ed elettroniche con relativi supporti informatici; impianti mobili in genere (quali ad esempio: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e trasporto); apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme; archivi, documenti, disegni, registri, stampati e cancelleria, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti e simili; indumenti comuni; tappeti, arazzi, quadri, sculture ed oggetti d'arte, esclusi preziosi, argenteria, il tutto costituente arredamento dell'ufficio; Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 11 di 12

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Contraente: Cose (vale solo per sezione RCT): Esplosione: Estorsione: denaro, carte valori e titoli di credito in genere; opere di abbellimento o utilità attuate nei locali, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili; il soggetto che stipula l assicurazione. sia gli oggetti materiali sia gli animali. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Fabbricato: tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico; impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in quanto considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, dipendenze, giardini e quant altro esistente negli spazi adiacenti anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato e per le rispettive quote se facenti parte di un condominio. Franchigia: Furto: Helvetia Assistance: Incendio: Implosione: Incombustibilità: Indennizzo: Modulo: Polizza: Premio : Prestazioni: Rapina: Scoperto: Scoppio: Sinistro: Società: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. sottrazione di cosa mobile, contro la volontà di chi la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. è il servizio di pronta assistenza organizzato dall Helvetia Assicurazioni in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A. combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. il cedimento violento delle pareti di corpo cavo sotto l azione di una pressione esterna superiore a quella interna. si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. sezione della polizza che attiva un evento garantito. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all Assicurato. sottrazione di cosa mobile, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. percentuale di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. C/31MRU Ed. 12/2010 Pagina 12 di 12

Helvetia Multirischi Uffici Condizioni di Assicurazione. Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1MRU Ed. 12/2010. Mod. B/9A Ed. 12/2010 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazione SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano tel. 02.53.51.1 (20 linee) telefax 02.53.51.461 e-mail: direzione@helvetia.it www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n d'ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo inerente la Polizza Helvetia Multirischi Uffici. Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in data 25/11/2010 n. 7505/3995 del suo repertorio.

Moduli di Polizza Mod. B/9A Ed. 12/2010 Pagina 1 di 12

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