LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE



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LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE D I S P E N S A M O N O G R A F I C A

Sommario 1. Fonti normative 2. Tutela delle lavoratrici madri in genere 3. Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi o pregiudizievoli 4. Permessi per lavoratrici gestanti 5. Valutazione dei rischi 6. Misure di sicurezza. 1. Fonti normative Norme giuridiche COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA Art. 37 (Rapporti economici) CODICE CIVILE Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) Art. 3 (Norme protettive) Art. 30 (Disposizioni varie, vigilanza e penalità) Art. 31 (Disposizioni varie, vigilanza e penalità) DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) Art. 5 (Tipologia dei lavori, decorrenza del divieto, pericolo di contagio) Art. 14 (Contenuto essenziale del certificato medico di gravidanza e conseguenze della sua irregolare compilazione) Art. 16 (Obblighi del datore di lavoro connessi alla produzione della documentazione certificativa) Art. 17 (Facoltà di richiedere la visita medica di controllo al ricevimento della certificazione) Art. 19 (Obblighi particolari di certificazione per le lavoratrici a domicilio) 2

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) Art. 3 (Divieto di esposizione) Art. 4 (Valutazione e informazione) Art. 5 (Misure di protezione e di prevenzione) Art. 7 (Esami prenatali) Interpretazione ed istruzioni amministrative MINISTERO LAVORO circolare 6 maggio 1997, n. 66 (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva n. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento") 2. Tutela delle lavoratrici madri in genere Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Nei periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice pertanto: è legittimata ad assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo stabilito dalle leggi, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità; ha diritto ad un trattamento economico previdenziale a carico dell'inps (generalmente anticipato dal datore di lavoro) ovvero, in mancanza o ad integrazione dello stesso, a trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva; ha diritto al computo del periodo di assenza per le cause anzidette nell'anzianità di servizio. Campo di applicazione della tutela 3

Le norme legislative con le quali è stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro e dalle società cooperative anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici a domicilio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9 della L. n. 1204/1971 (si veda al riguardo quanto esposto in materia di astensione obbligatoria, divieto di licenziamento e trattamento economico - previdenziale). Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano invece le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8 e 9 della L. n. 1204/1971 (si veda quanto esposto in materia di astensione obbligatoria, facoltativa e trattamento economico - previdenziale). Tutto ciò salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti e ogni altra disposizione. 3. Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi o pregiudizievoli Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto: è vietato adibire le lavoratrici al trasporto, sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strade o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. E' inoltre vietato adibire le lavoratrici ai lavori pericolosi, faticosi o insalubri, intendendosi per tali quelli: previsti dagli artt. 1 e 2, D.P.R. n. 432/1976 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti); indicati nella tabella allegata al D.P.R. n. 303/1956 (tabella delle lavorazioni industriali che espongono a sostanze nocive): che espongano alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. n. 1124/1965; che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 230/1995; 4

di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali; agricoli, che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame; che comportano il rischio di esposizione al piombo ed ai suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possano essere assorbiti dall'organismo umano; sotterranei di carattere minerario. Per il solo periodo di gestazione il divieto si applica anche a (cfr. art. 3 e all. II al D.Lgs. n. 645 del 1996): lavori in atmosfera di sovrappressione elevata (ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea); lavori che espongono al toxoplasma o al virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la gestante è protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione). Il divieto si estende fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro per: i lavori su scale e impalcature mobili e fisse; i lavori di manovalanza pesante; i lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obblighino ad una posizione particolarmente affaticante; i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga uno sforzo notevole; i lavori di monda e trapianto del riso; i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto. Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza. Tale certificato deve essere presentato il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi comportino per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti. 5

Variazione di mansioni Durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto le lavoratrici possono essere addette ad altre mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte. Lo spostamento ad altre mansioni può essere altresì disposto per quelle lavoratrici che, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, prestano la loro opera in condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la loro salute. Tale spostamento può essere disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa che su istanza della lavoratrice, con provvedimento definitivo. Il periodo per il quale è prevista la possibilità di spostamento ad altre mansioni può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili su disposizione dell'ispettorato del lavoro. L'Ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche qualora vi sia pericolo di contagio derivante alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodo di epidemia. Le lavoratrici adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e la qualifica originale. Nel caso in cui le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori hanno diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta (ex art. 2103 cod. civ.). Divieto di lavoro notturno Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne a lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino. 4. Permessi per lavoratrici gestanti 6

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi in parola le lavoratrici devono presentare al datore di lavoro apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. 5. Valutazione dei rischi Il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 4, primo comma, del D.Lgs. n. 626 del 1994, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, e valuta in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di seguito esposte: Agenti 1. Agenti fisici : gli agenti fisici allorché vengano considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazioni manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all interno sia all esterno dello stabilimento, fatica mentale fisica e altri disagi fisici connessi all attività svolta dalle lavoratrici di cui all articolo 1. 7

2. Agenti biologici : agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell articolo 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell allegato II. 3. Agenti chimici : gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell allegato II; b) agenti chimici che figurano nell allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivanti; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. Processi Processi industriali che figurano nell allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Condizioni di lavoro Lavori sotterranei di carattere minerario. Tale elenco non è da considerarsi esauriente (All. I, D.Lgs. n. 645/1996). 8

6. Misure di sicurezza Obbligo di informazione L'obbligo di informazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626 del 1994 comprende quello di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza dei risultati della valutazione dei rischi che le riguardano e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione. Misure di prevenzione Qualora i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento fino al settimo mese, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 9