ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO



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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO VIA PIO VII N 9-10135 TORINO REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PRESSO L ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO (approvato con deliberazione n. 44 adottata dal Commissario Straordinario il 25/08/2004 modificato con deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio Direttivo il 15/09/2006 modificato con deliberazione n. 18 adottata dal Consiglio Direttivo il 19/12/2006 modificato con deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Direttivo il 29/02/2012) 1

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi in coerenza con l art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè con il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia emanato con il DPR 384/2001, per le parti tuttora in vigore. Resta ferma, per l esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al DPR 554/1999, come integrata e modificata dall art. 125 del D.Lgs. 163/2006 Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento Le procedure per l esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in applicazione dell art. 125, comma 9 e 10 del DLgs 163/2006, in via generale fino all importo della soglia comunitaria. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA). E fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento di spesa relativa ad una medesima fornitura di beni e servizi, ai sensi dell art. 125, comma 13, del D.Lgs. 163/2006. Art. 3 - Area delle forniture e dei servizi In attuazione alla previsione dell'art.2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, e dell art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione: A) Tipologie di forniture Cancelleria Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici dell Ente Beni per l igiene e la pulizia in genere di locali dell Ente Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) Apparecchiature informatiche Programmi informatici Beni alimentari Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni Carburanti e lubrificanti Materiale di ferramenta Farmaci e prodotti sanitari Materiali e strumentazioni per l elettricità e forme diverse di energia Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici dell Ente Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell Ente 2

Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile televisori registratori radio ecc. Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti dell Ente Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell Ente B) Tipologie di servizi Manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature dell Ente, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere Trasporto in genere Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa Prestazioni attinenti all informatica Servizi di natura intellettuale in genere Servizi attinenti all architettura ed alla paesaggistica Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi Servizi di collocamento e reperimento di personale Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi Servizi informativi e di stampa Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura Servizi di mensa e di ristorazione Servizi per la custodia e la sicurezza Allestimento di mostre e manifestazioni Allestimento di aree attrezzate per attività ricreative, educative e stagionali; Produzione di materiale propagandistico e promozionale Promozione, e servizi di didattica e educazione ambientale. Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività dell Ente. Art. 4 Forme della procedura in economia L acquisizione in economia può essere effettuata: a. in amministrazione diretta; b. a cottimo fiduciario. Art. 5 Procedura in amministrazione diretta L amministrazione diretta viene seguita essenzialmente nell acquisizione dei servizi. Il responsabile del servizio organizza ed esegue i servizi per mezzo del personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell Ente o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari. 3

I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva di 50.000,00 Art. 6 Affidamento con il sistema del cottimo Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. Per l esecuzione a cottimo fiduciario i responsabili dei servizi, quando l importo presunto della spesa è pari o superiore a 40.000,00 oltre IVA di legge, e fino alla soglia di cui all art. 2 del presente Regolamento, richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito, previa consultazione di altrettanti operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall Ente. L affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento individuati dall art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. Per le forniture e i servizi in economia di importo inferiore a 40.000,00, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi ed è consentito l affidamento diretto ai sensi dell art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Art. 7 Affidamento con modalità semplificata In tutti i casi in cui l importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 40.000,00 e fino all importo della soglia comunitaria si può procedere alla scelta del contraente previa richiesta di almeno cinque preventivi. L esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del procedimento. Alla sottoscrizione del contratto o della lettera di ordinazione provvede il Direttore. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte viene stabilito secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito. Art. 8 Altre regole per la procedura di cottimo La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. L'atto di affidamento deve fare riferimento, ove possibile, a un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizione più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri. Il capitolato d'oneri e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere: 1. l'elenco delle forniture e dei servizi; 2. i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo; 3. le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi; 4

4. il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura; 5. le modalità di pagamento; 6. le penalità in caso di ritardo; 7. il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell affidatario, in caso di inadempimento; 8. l obbligo per le ditte di dichiarare nelle offerte di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste, di uniformarsi alle norme vigenti e di riconoscere all Ente la facoltà di procedere all esecuzione dei servizi o delle forniture a rischio e pericolo del cottimista. Art. 9 Qualificazione delle imprese Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle imprese alle quali richiedere o affidare le forniture in economia si applicano, in via generale, le previsioni contenute all art. 125, comma 12, del D.Lgs. 163/2006. In particolare l affidatario dei servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente Art. 10 Criteri di aggiudicazione Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicato secondo i casi ed ai sensi dell art. 81 e ss. del D.Lvo. 163/2006, la migliore offerta e selezionata con criterio del prezzo più basso o con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'oneri la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi. Art. 11 Verifica della prestazione e pagamenti I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi sono effettuati previa verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il termine per adempiere alla verifica decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal responsabile del servizio. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 137.000,00 potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposito documento. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente e dovrà risultare sempre da apposito verbale; non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi. 5

Art. 12 Casi e situazioni particolari Ai sensi dell art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo della soglia comunitaria è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Art. 13 Stipulazione del contratto e garanzie I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'ente, a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso. Le ditte esecutrici sono tenute a presentare apposita fideiussione bancaria d importo pari al 2% del valore del contratto al netto degli oneri fiscali. La necessità della prestazione della garanzia deve comunque essere indicata nella lettera d invito. Art. 14 Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all art. 125 del D.Lgs. 163/2006, nonchè ai principi in tema di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 163/2006 stesso e dal successivo regolamento di attuazione. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguati in caso di intervenute modifiche legislative. Di tali adeguamenti si prenderà atto in occasione di apposite Deliberazioni adottate dai competenti organi dell Ente. Art. 15 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione. 6