COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA



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COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA Regolamento Comunale per l utilizzo dei parchi e delle aree verdi comunali Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 27/4/2012

Art. 1 FINALITA Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi. Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, argini e scarpate di fossati non consortili, aree verdi attrezzate, area pic-nic presso il colle S.Giorgio, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde. Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di esse esistenti e a rispettare le indicazioni degli appositi cartelli posti all ingresso di ogni parco. Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque. Art. 4 GESTIONE DEL VERDE L ufficio tecnico coordina gli interventi di manutenzione e le segnalazioni e i suggerimenti in merito alla cura e la sorveglianza delle aree di cui all art. 2 del presente Regolamento da parte sia dei cittadini che da tutti gli organi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle aree verdi. Art. 5 FRUIBILITA Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni e le modalità contenute nel presente Regolamento. L Ufficio Tecnico verifica la corretta fruizione del verde in collaborazione con il personale della Polizia Locale. I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi. Il Responsabile dell Area Tecnica può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione e per motivi di sicurezza. Art. 6 DIVIETI All interno delle aree individuate all art. 2 sono vietati i seguenti comportamenti: - introdurre cani nei parchi e nelle aree verdi; - ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; - eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i tappeti erbosi; - fare rumori, schiamazzi e grida specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone (vedi Regolamento di Polizia Urbana) - raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole; - abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; - provocare danni a strutture e infrastrutture; - spostare le attrezzature e arredi presenti nelle aree; - inquinare il terreno;

- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; - l uso di qualsiasi veicolo. Nelle aree con doppio ingresso è consentito l attraversamento con biciclette condotte a mano e con l obbligo di precedenza ai pedoni; - realizzare scarichi o discariche non autorizzati; - servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo; - affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili; - scavalcare le transenne o le recinzioni posti a protezione delle strutture dell area verde; - accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni; - alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso; - depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali; - posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione; - soddisfare le necessità fisiologiche. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E pertanto vietato adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi. E vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell Amministrazione. Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi. Inoltre nelle acque di tutte le fontane presenti nel territorio comunale è vietato: - immettere i modellini miniaturizzati con motore a scoppio; - gettare sassi e/o oggetti vari; - ostruire o la deviare le acque; - alterare lle acque con versamento di qualsiasi sostanza; - lavare veicoli o parte di essi; - precare l acqua, servirsene per bagnare altre persone, lavarsi. Art. 7 ATTIVITA CONSENTITE E LIMITAZIONI D USO Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all ambiente naturale ed ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde. Il gioco del calcio è permesso solo nei parchi dove esiste l area appositamente attrezzata. Lo svolgimento di attività ed iniziative particolari all interno delle aree di cui al presente Regolamento dovranno essere preventivamente autorizzate come indicato al successivo art. 10. Art. 8 NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E vietato in particolare l uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori né alle vicine abitazioni. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 10, o in caso di interventi manutentivi da parte del Comune.

Art. 9 NORME PER LA TUTELA DELL AMBIENTE NATURALE I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato vedasi art. 6). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Le aiuole non sono calpestabili né da persone, né da animali. Art. 10 ATTIVITA PARTICOLARI NEI PARCHI Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo (compleanni, ecc.). L utilizzo di dette aree e delle attrezzature per pic-nic e feste di gruppo devono essere autorizzate ai sensi del successivo art. 11. L accesso alle aree senza utilizzo di attrezzature per il pic-nic, caminetto e barbecue è sempre concesso, nel rispetto del presente Regolamento. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nelle aree verdi. Il loro svolgimento all interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti. Potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, da parte del richiedente l utilizzo del parco, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali. In casi particolari potrà essere concesso l utilizzo del parco anche dopo l orario di chiusura. In qualsiasi caso il parco dovrà essere sgomberato entro le ore 24.00, eventuali strumenti musicali e/o di amplificazione della musica dovranno cessare alle ore 23.00. Va precisato che l utilizzo del parco al di fuori degli orari di normale apertura deve essere comunque autorizzato dagli uffici competenti. Per motivi di pubblico interesse o di necessità particolari potranno essere variati gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere espresso della Giunta Comunale. Art. 11 CONDIZIONI PER L UTILIZZO DELLE AREE PIC-NIC (COLLE S. GIORGIO, ECC.) L uso dell area e delle attrezzature (caminetto e barbecue) è subordinato all acquisizione di autorizzazione, previa presentazione di idonea richiesta al Comune. La richiesta per l uso dell area, che dovrà indicare il numero di persone che intendono accedere, deve essere presentata al Comune non prima di 20 giorni dalla data di utilizzo e l autorizzazione sarà rilasciata in base all ordine cronologico di presentazione delle istanze; pertanto non saranno accolte prenotazioni dell area presentate con un anticipo superiore a 20 giorni. Potranno essere concesse autorizzazioni per l utilizzo dell area fino ad un massimo di 100 persone con le seguenti modalità: - l autorizzazione per l accesso all area e per l uso delle attrezzature indicherà il numero di persone autorizzate e il suo rilascio avverrà alle seguenti condizioni: - residenti: fino a 50 persone gratuito oltre le 50 persone previo pagamento di 1,00 a persona (fino ad un massimo di 100 persone) - non residenti: previo pagamento delle seguenti tariffe, fino ad un massimo di 50 persone: da 0 a 10 persone 10,00 da 11 a 20 persone 20,00 da 21 a 30 persone 30,00 da 31 a 40 persone 40,00 da 41 a 50 persone 50,00 L accesso all area senza utilizzo di attrezzature per il pic nic, di caminetto e barbecue è sempre concesso, nel rispetto del presente Regolamento. Nell area pic-nic dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- è vietato accendere il fuoco al di fuori degli appositi caminetti e barbecue; - è vietato spostare tavoli e panche; - nessun rifiuto deve essere abbandonato sul posto dopo l utilizzo dell area; - i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti tramite il servizio del proprio comune di residenza. Art. 12 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E vietato l accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all art. 2 del presente Regolamento. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi: - di soccorso; - dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell Amministrazione Comunale. - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi; - di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate; - appartenenti al servizio di sorveglianza e/o alla chiusura apertura di parchi e/o giardini; - raccolta rifiuti. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap. Monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sugli appositi percorsi, condotti a velocità moderata, con l obbligo di precedenza ai pedoni. Art. 13 - AREE GIOCO Le attrezzature per il gioco per l infanzia devono essere usate solo dai bambini/ ragazzi con un età inferiore ai 12 anni o con età pari a quella indicata nell apposita segnaletica installata sul posto. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Art. 14 - VIGILANZA E SANZIONI L attività di vigilanza è esercitata dall Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 150,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze. In particolare, a ciascuna persona che sarà trovata priva di autorizzazione nei casi in cui la stessa è prevista, sarà applicata una sanzione di 25,00. Ferme restando: a) le possibilità da parte delle persone indicate all articolo 12) o appartenenti alle forze dell ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile; b) il diritto dell Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno; c) l applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul Verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 15 - FONTI NORMATIVE Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel: - Prescrizioni di massima di Polizia Forestale; - Codice Civile e Codice Penale; - Codice della Strada; - Regolamento di Polizia Urbana.