Capitolato Speciale di Appalto ART.1 - OGGETTO DELL APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TRM S.p.A. intende affidare l appalto del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Il servizio ha indicativamente per oggetto: a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui TRM S.p.A. è soggetta; b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di organico programma assicurativo che ricomprenda le c.d. Assicurazioni del Progetto ; c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di TRM S.p.A.; e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e nello svolgimento delle gare medesime (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara); f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di TRM S.p.A. con controllo sull emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativocontabile; g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di TRM S.p.A. e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all analisi del mercato assicurativo e alle innovazioni proposte dalle Compagnie Assicuratrici; h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze trimestrali, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti). ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL APPALTO La durata dell appalto del servizio di consulenza e assistenza assicurativa è pari ad anni cinque dalla data di stipulazione del contratto. L appalto sarà da intendersi risolto ex art. 1353 c.c. nel caso in cui venga meno l iscrizione al RUI del broker, oppure il broker sia soggetto a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005. L aggiudicazione decadrà di diritto a tutto danno e rischio dell aggiudicatario qualora questi non abbia stipulato la polizza di RC Professionale di cui al successivo art. 7. 1
L appalto sarà da intendersi altresì risolto ex art. 1353 c.c. nel caso in cui il broker non mantenga la polizza di RC Professionale per tutto il periodo di validità contrattuale con un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00. ART.3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per TRM S.p.A. alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui TRM S.p.A. non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d assicurazione ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara ferma, in quest ultimo caso, l eventuale responsabilità del Broker per la mancata aggiudicazione della copertura in caso di accertata negligenza. ART.4 SVOLGIMENTO DELL APPALTO È esplicitamente convenuto che restano in capo a TRM S.p.A. l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al comma precedente, TRM S.p.A. autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di TRM S.p.A., né è in grado di impegnare TRM S.p.A. se non previa esplicita autorizzazione. ART.5 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI E TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI TRM S.p.A. provvede al pagamento dei premi assicurativi, entro i termini contrattualmente previsti, tramite il Broker. Quest ultimo dovrà trasmettere a TRM S.p.A. i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell art. 1901 del codice civile. Il Broker si impegna a rilasciare a TRM S.p.A. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all avvenuto pagamento del premio. 2
Nel caso in cui il Broker non provveda al trasferimento del premio alla Compagnia assicuratrice, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e segnatamente quanto statuito nella determina n. 4/11 della AVCP, la quale al punto 4.10 asserisce: Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto dedicato ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale. Il broker aggiudicatario è titolare del seguente conto corrente bancario separato di cui all art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,: Banca - IBAN... - che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con TRM S.p.A.. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:... Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati. ART.6 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il Broker si impegna a: eseguire l incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell offerta tecnico-economica presentata in sede di gara con diligenza e nell esclusivo interesse di TRM S.p.A.; garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; mettere a disposizione di TRM S.p.A. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; sottoscrivere la broker letter of undertaking o eventuale altro documento di analogo contenuto in favore dei soggetti Finanziatori di TRM S.p.A., nonché a prestare la collaborazione richiesta dal consulente assicurativo dei predetti soggetti Finanziatori; TRM S.p.A. si impegna a: 3
non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker; rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di TRM S.p.A. con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso; indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l incarico. ART.7 POLIZZA ASSICURATIVA Prima della stipulazione del contratto di appalto del servizio di consulenza e assistenza assicurativa, il Broker dovrà consegnare a TRM S.p.A. copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere un massimale di almeno Euro 5.000.000,00. L aggiudicazione decadrà di diritto a tutto danno e rischio dell aggiudicatario qualora questi non abbia stipulato la polizza di RC Professionale di cui al presente art. 8. In tal caso TRM S.p.A. avrà facoltà di affidare al soggetto risultato secondo (e via via per i successivi) nella graduatoria la prestazione del servizio, in danno all aggiudicatario inadempiente al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi sostenuti. ART.8 RESPONSABILITÀ DEL BROKER Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare a TRM S.p.A.; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di TRM S.p.A., suoi dirigenti e funzionari. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell appalto di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnicoeconomica offerta in sede di gara, sarà facoltà di TRM S.p.A. risolvere il contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1662 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. 4
ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003. ART. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il broker aggiudicatario ha l obbligo di comunicare a TRM S.p.A. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o la rappresentanza della stessa. Qualora la l.148/11 e la l.183/11 producano effetti sul contratto di appalto del servizio di consulenza e assistenza assicurativa in essere, il concorrente presta fin d ora il proprio consenso alla cessione del contratto da parte di TRM S.p.A. all eventuale cessionario. ART. 13 DISPOSIZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA PREMESSA Il 24 maggio 2005, con Deliberazione di Consiglio Provinciale è stato affidato alla Società Trattamento Rifiuti Metropolitani, TRM S.p.A. l incarico della progettazione, realizzazione e gestione esclusiva dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti previsto dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, compresa la viabilità di accesso all'impianto stesso, da localizzare nella zona Sud del territorio provinciale e degli impianti strumentali e connessi, inclusa la discarica di servizio. TRM S.p.A. è una Società di capitale totalmente pubblica e partecipata statutariamente da Enti Pubblici. Tale fisionomia è coerente con i requisiti normativi di cui all art. 113/4 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., relativi all affidamento diretto di servizi pubblici di rilevanza economica. La Società si configura come una società di scopo, costituita per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di trattamento e smaltimento rifiuti a servizio del bacino di utenza, rappresentato dagli Enti Pubblici associati. Il capitale sociale di TRM S.p.A. ammonta a 68.694.220,00 (deliberato) e a 51.694.220,00 (versato). In accordo con gli obiettivi di massima riduzione dell intervento diretto da parte dei Soci in termini di capitale sociale, prestiti-soci e garanzie, è stato deciso il ricorso al credito e individuato nel project financing lo strumento più adatto al finanziamento del Progetto. Il gruppo (il Finanziatore) composto da BNP Paribas (individuato mediante procedura a evidenza pubblica) e dalla Banca europea per gli investimenti, avvalendosi del proprio consulente assicurativo, ha determinato i 5
contenuti e la configurazione del Programma assicurativo al servizio del Progetto, riservando al proprio consulente funzioni di certificazione di conformità del Programma stesso. Il contenuto del Programma assicurativo di TRM S.p.A. è direttamente funzionale alle due fasi Construction e Operational ed è parte integrante del Contratto di Finanziamento. La prima fase è iniziata con la consegna del cantiere all Appaltatore [ATI Constructions Industrielles de la Mediterranée CNIM (capogruppo) Coopsette s.c. (mandante) Unieco s.c. (mandante)]e terminerà con l ultimazione dei lavori (approssimativamente, primi mesi del 2013) e, comunque, non prima dell avvio dell anno di Esercizio provvisorio. Le coperture assicurative della fase Construction (essenzialmente, polizze RC del Progettista libero professionista, EAR e Indennitaria decennale) sono state poste a carico dell Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. L Appaltatore si avvale dei servizi di brokeraggio assicurativo di un proprio consulente assicurativo. La polizza EAR dell Appaltatore contiene le clausole di manutenzione estesa e di garanzia di fornitura per il periodo di trentasei mesi a decorrere dall ultimazione dei lavori. La seconda fase inizia immediatamente a valle dell ultimazione dei lavori con l Esercizio provvisorio e prosegue nell Esercizio definitivo dell impianto. La presente gara ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula e la gestione delle coperture assicurative necessarie a decorrere dall avvio della fase Operational. Le fonti del Programma di TRM S.p.A. sono: i. la normativa sugli appalti di lavori pubblici applicabile al contratto di appalto concorso avente ad oggetto la realizzazione del Termovalorizzatore, ossia il d.p.r. n. 554/1999 s.m.i., il d.m. 123/2004, il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.; ii. allegato 17.13 Assicurazioni del Progetto del Contratto di Finanziamento, elemento essenziale ai fini della bancabilità. IL CONSULENTE ASSICURATIVO E/O IL BROKER DEL FINANZIATORE Per le ragioni sopra indicate è preclusa per ragioni di conflitto di interessi la partecipazione alla gara delle Società di brokeraggio che, alla data del termine ultimo previsto nel bando di gara per la presentazione delle offerte per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di TRM SpA, prestino servizi di consulenza e/o brokeraggio assicurativo in favore del soggetto-gruppo Finanziatore (BNP Paribas e Banca europea per gli investimenti). Del pari, in presenza di ragioni di conflitto di interessi, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto ex art.1353 c.c. (clausola condizionale risolutiva) qualora la Società di brokeraggio appaltatrice della presente gara inizi a prestare servizi di consulenza e/o brokeraggio assicurativo in favore del soggetto-gruppo Finanziatore (BNP Paribas e Banca europea per gli investimenti), con incarico conferito in data successiva alla stipulazione del contratto di appalto oggetto della presente gara. 6
IL CONSULENTE ASSICURATIVO E/O IL BROKER DELL APPALTATORE Per le ragioni sopra indicate è preclusa per ragioni di conflitto di interessi la partecipazione alla gara delle Società di brokeraggio che, alla data del termine ultimo previsto nel bando di gara per la presentazione delle offerte per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di TRM SpA, prestino servizi di consulenza e/o brokeraggio assicurativo in favore della ATI Constructions Industrielles de la Mediterranée CNIM (capogruppo) Coopsette s.c. (mandante) Unieco s.c. (mandante). Del pari, in presenza di ragioni di conflitto di interessi, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto ex art.1353 c.c. (clausola condizionale risolutiva) qualora la Società di brokeraggio appaltatrice della presente gara inizi a prestare servizi di consulenza e/o brokeraggio assicurativo in favore dell ATI Constructions Industrielles de la Mediterranée CNIM (capogruppo) Coopsette s.c. (mandante) Unieco s.c. (mandante), con incarico conferito in data successiva alla stipulazione del contratto di appalto oggetto della presente gara. ART. 14 CONTROVERSIE Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 163/06, sono devolute esclusivamente al tribunale civile di Torino. ART. 15 RINVIO Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al D. Lgs. 209/2005, alle altre norme applicabili in materia e, in subordine, al codice civile. 7