COMUNE DI MONTIGNOSO SERVIZIO BIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO DI GARA CIG Art. 1 FINALITA DEL SERVIZIO Il presente servizio ha per oggetto l affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del servizio biennale di brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato Broker ), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP. L affidamento del servizio di brokeraggio concerne nell assistenza all Amministrazione nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi mediante: a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l Ente riterrà di sottoporre; b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'amministrazione; c) assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate; d) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico del Comune, indicati nelle polizze; e) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori. f) assistenza nello svolgimento delle gare per i contratti assicurativi, con assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolato d oneri, bandi di gara, lettere di invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi; g) Assistenza nell applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell osservanza del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.; Il Broker con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire al Comune di Montignoso, ogni qualvolta necessario ed in accordo con il personale dell Ente, gli interventi per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Art. 2) SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MONTIGNOSO Premesso che il Comune di Montignoso - ha n. 70 dipendenti e che la retribuzione annua ammonta ad 1.969.995,14. - Km 52 di strade comunali e n. 14 edifici di proprietà comunale
Le polizze assicurative del Comune di Montignoso, attualmente in corso sono le seguenti: Polizza RCT/RCO; Polizza RCA LIBRO MATRICOLA Polizza Infortuni Polizza Incendio; Polizza RC Patrimoniale Polizza Kasko. I premi annui imponibili pagati dal Comune di Montignoso per i contratti assicurativi in essere, alcuni dei quali di prossima scadenza, ammontano complessivamente ad Euro 134.000,00. Poiché il servizio è a titolo non oneroso per la Stazione Appaltante, il valore presunto del presente appalto è stato calcolato considerando una media del 10% delle provvigioni richieste e riferite ai premi relativi alle polizze assicurative in essere presso il Comune di Montignoso. Tale importo stimato intorno ai 13.400,00 Euro annui, quindi per un importo sicuramente inferiore ai 40.000,00, è determinato ai soli fini dell assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod.C.I.G.). Art. 3- DURATA DELL'INCARICO Il presente incarico ha durata di anni 2 a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, con possibilità di proroga tecnica, nelle more dell indizione di nuova gara. Art. 4 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO L aggiudicazione del servizio avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all interno del presente capitolato d appalto e del relativo bando di gara. Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55, comma 5 D.Lgs. 12/04/2006 n 163 e s.m.i. Il criterio di aggiudicazione dell appalto è quello a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all articolo 83 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163/2006 e s.m.i., valutabile in base ai seguenti elementi: 1) Offerta tecnica max. pp. 60/100 così composta: Progetto tecnico operativo Il punteggio a disposizione verrà attribuito sulla base del giudizio espresso in funzione del Progetto presentato, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri: Punto A) Modalità operative e tecniche di espletamento del servizio oggetto della gara a.1) criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, al fine di garantire l economicità e l efficacia del Programma assicurativo..max punti 10 a.2)descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestione dei sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o messe a disposizione del Comune di Montignoso. max punti 10 a.3 Il supporto e l assistenza agli Uffici anche nelle fasi di gara con il monitoraggio del mercato assicurativo finalizzato all individuazione del grado di affidabilità ed efficienza delle Compagnie di assicurazione. max. punti 10 TOTALE max pp. 30/100
L attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi a ciascuno dei sub-criteri a.1)a.2)a.3) Proposta eccellente fino ad un max di pp.10 Proposta buona fino ad un max di pp 8 Proposta sufficiente fino ad un max di pp.5 Proposta insufficiente fino ad un max di pp.0 Punto B) Le modalità organizzative e operative concrete che si intenderanno adottare per l espletamento del servizio. b.1) L assetto organizzativo della società di brokeraggio che sarà impiegato per l espletamento del servizio con indicazioni delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato, con specifica della figura del Referente del servizio. max punti 8 b.2.) Metodologie di gestione dei sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione. max punti 8 b.3) Proposte migliorative volte ad ottimizzare i processi gestionali e i flussi documentali con l obiettivo di rendere equi i risarcimenti e riduzione dei tempi di liquidazione. max punti 8 TOTALE max pp. 24/100 L attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi a ciascuno dei sub-elementi b.1)b.2)b.3) Proposta eccellente fino ad un max di pp 8 Proposta buona fino ad un max di pp 6 Proposta sufficiente fino ad un max di pp.4 Proposta insufficiente fino ad un max di pp.0 Punto C) Servizi aggiuntivi offerti. Tali servizi, da prestare a favore del Comune, senza alcun onere a carico dello stesso, dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Non saranno considerati eventuali servizi che esulano dalle competenze proprie del Broker max pp. 6/100 L attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice attribuendo con proprio insindacabile parere i seguenti punteggi Proposta eccellente fino ad un max di pp.6 Proposta buona fino ad un max di pp 5 Proposta sufficiente fino ad un max di pp.2 Proposta insufficiente fino ad un max di pp.0 2) Offerta economica max pp. 40/100 Provvigioni richieste dal Broker e poste a carico della Compagnia. In sede di offerta il broker dovrà indicare le percentuali offerte per ogni singola polizza. Ai fini della valutazione dell offerta si terrà conto della polizza di maggior peso economico per il Comune, ossia della Polizza RCT, attribuendo il punteggio in base alla seguente griglia di valori: Fino ad un massimo del 6% Punti 40 Oltre 7% e fino ad un massimo del 8% Punti 35 Oltre 9% e fino ad un massimo del 10% Punti 30 Oltre 10% e fino ad un massimo del 12 Punti 25
Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica. Si procederà all aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio pari a 100 punti. Art. 5 COMMISSIONE ESAMINATRICE La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione aggiudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile del Procedimento. Art. 6- COMPENSI PROFESSIONALI Per le prestazioni fornite dal broker di assicurazione nessun onere sarà posto a carico del Comune di Montignoso, in quanto l opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze. La provvigione viene calcolata applicando la percentuale indicata dal Broker in sede di offerta ai premi richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Art. 7 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker. Il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Montignoso i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Non sono imputabili all Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione delle garanzie assicurative. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Montignoao, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate. Art. 7/bis TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., pena la risoluzione di diritto del contratto. Art. 8 -OBBLIGHI Il Broker, nell espletamento del servizio si impegna a: Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. A tenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all articolo 1176 del Codice Civile. Art. 9 SVOLGIMENTO DELL INCARICO E esplicitamente convenuto che restano in capo all Ente l assoluta autonomia decisionale, la
piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado d impegnare in alcun modo l Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Art. 10 REFERENTE DEL BROKER Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest ultimo. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest ultimo, che dovrà anch egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa Art. 11 RESPONSABILITA DEL BROKER Il Broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell incarico di cui al presente Capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14.. Art. 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI a) L ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal Dlgs 209 del 07.09.2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker; b) nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'amministrazione potrà stabilire la revoca del mandato, con preavviso da inoltrarsi con invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90 giorno successivo alla data di ricevimento. Sono a carico del broker a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico; b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. In caso di scadenza anticipata del contratto, il Broker, su richiesta dell Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o al Comune medesimo. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta
l immediata risoluzione del contratto. Art. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Art. 14 FORMA DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato per iscritto. Art. 15 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Massa. Art. 16 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente capitolato.