COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Documenti analoghi
COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. ATTO N. 109 del 27/10/2014

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

COMUNE DI GAMBASCA PROV. DI CUNEO V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRETTORE GENERALE

CAPITOLATO D APPALTO

Allegato 1 ART. 1 1/6

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce)

DELIBERA DI GIUNTA COPIA

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Villa di Tirano

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI VEDANO OLONA Provincia di Varese

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)

DETERMINAZIONE N. 72/2014 del OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 1 (UNO). IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO. All. 1 CAPITOLATO TECNICO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA FINANZIARIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA FINANZIARIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI ALTOPASCIO

Monterosa 2000 S.p.A. Sede Legale: Frazione Bonda, Alagna Valsesia (VC) Sede Secondaria: Loc. Punta Indren Gressoney L.T.

COMUNE DI TRESANA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA PROVINCIA DI ENNA

DISCIPLINARE D INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

Comune di Bassano del Grappa

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2018

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino. Codice CIG: F8

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA SOCIETA ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.u.r.l.

ART. 1. In particolare l'incarico riguarda:

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

Parco Regionale del Serio

Area Tecnica. DETERMINAZIONE N. 138/II/2 del 24/06/2011 Rep. N. 315 del 26/07/2011

DETERMINAZIONE COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI AREA AMMINISTRATIVA C O P I A

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

AZIENDA DELLA MOBILITA AQUILANA AMA S.p.A. località Campo di Pile - L'Aquila

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Parco Regionale del Serio

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza. Determinazione del Responsabile di Area

COMUNE DI ROTA D IMAGNA Provincia di Bergamo

BOZZA DI CONTRATTO. tra

AVVISO PREVENTIVO AVVISA:

CITTÀ di AVIGLIANA. Provincia di TORINO. DETERMINAZIONE N. 201 del 19/06/2014. Proposta n. 201

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

di Argenta n. 84 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria

SCHEMA DI CONTRATTO Per

O P E R A R O M A N I

COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. ATTO N. 166 del 13/12/2013.

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

Deliberazione Giunta Comunale

CAPITOLATO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI COMMEZZADURA

D E T E R M I N A Z I O N E

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

***** COPIA***** UNIONE COMUNI MARMILLA Via Rinascita, Villamar (VS)

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

Disciplinare di conferimento dell incarico per pratica S.C.I.A. Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri (edificio

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Comune di Garlenda PROVINCIA DI SAVONA

AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE. Determinazione n 31 del 01/02/2013 Il Funzionario Responsabile

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

Art. 1 - OGGETTO DELL INCARICO

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

Unione Lombarda dei comuni Oglio - Ciria

COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SOCIOASSISTENZIALE, CULTURALE, SCOLASTICO E TRIBUTI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

CITTÀ DI AVIGLIANA VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 204 DEL 27/05/2015

Deliberazione N.: 716 del: 21/07/2015

COMUNE DI PERTICA ALTA Provincia di Brescia

COMUNE DI CASTILENTI Provincia di Teramo Cap Tel. 0861/ Fax 0861/ P.I CCP

COMUNE DI BADIA POLESINE

Transcript:

COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" Copia PROVINCIA DI LECCE AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REG. GEN.LE N. 130 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Servizio di Brokeraggio Assicurativo. Affidamento Il Giorno 11/03/2014, nel proprio ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 1 di 7

Il Responsabile del Settore Premesso: - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato alla società Broker GPA S.p.A. con sede in Milano, Via Melchiorre, n. 124, per anni tre, l' incarico di Brokeraggio ed assistenza per la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi nell' interesse del Comune di Presicce; - che con nota prot.n. 9601/2013 la Società ASSITECA S.p.A. informava l' Ente di avere sottoscritto un contratto di affitto di ramo d' azienda con la Società Veraconsult S.p.A. (già G.P.A. S.p.A.) con invito ad autorizzare e formalizzare il relativo subentro nel servizio in oggetto; - che, a seguito di tale comunicazione, il Comune di Presicce, con nota prot.n. 1994 del 10.03.2014, a sua volta significava alla Società ASSITECA S.p.A. la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell' art. 2558 c.c.; - che, attualmente, il Comune di Presicce è sprovvisto del servizio di brokeraggio assicurativo; Considerato: - che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l' area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; - che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall' art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; - che l' apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all' Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; - che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività; Considerato l' approssimarsi delle scadenze relative ai contratti assicurativi dell' Ente; Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l' interesse pubblico dell' Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; Rilevato che: - l' incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell' appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare intuitu personae basato sulla fiducia che l' Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l' esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l' attività del Broker; - si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d' opera professionale, ed il relativo contratto REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 2 di 7

può essere ricondotto al contratto d' opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all' istituto dell' intuitu personae, poiché solo l' affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell' opera, l' infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara; - la tesi dell' intuitu personae non viene meno neppure se l' attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l' elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell' incarico svolto dalla persona fisica iscritta all' Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni; Dato atto che il servizio è reso a titolo non oneroso per l' Ente, in quanto la remunerazione è a totale carico delle Compagnie Assicurative e che, pertanto, può procedersi all' affidamento diretto dell' incarico in questione; Dato atto, inoltre, che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto; Vista l' offerta, con allegato disciplinare, presentata dalla Società GAVA Broker S.r.l., e, per essa, dall' ufficio Enti Pubblici, nella persona della consulente Sig.ra Tiziana Geusa;; Valutato che la società GAVA Broker S.r.l. ha una divisione specializzata per gestire i processi aziendali e le problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici, e che, la propria filiale di Lecce, assicura un proficuo e costante supporto all' Amministrazione comunale; Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all' affidamento diretto dell' incarico per l' espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo, alla Società GAVA Broker S.r.l., per anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare; Visti: - Il Decreto legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; - l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti ; - il Decreto Commissariale n.1/2013 con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del Settore del Settore Affari Generali e Culturali all'avv. Silvia Romano; - L'art.107 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o di servizio; - Il vigente Regolamento di Contabilità; - Il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori e forniture; DETERMINA 1. Affidare alla Società GAVA Broker S.r.l. - con sede legale in Brindisi, alla Via Danimarca, n.2, CF/PI 01988370746 - Agenzia di Lecce, l' incarico di Brokeraggio Assicurativo per il Comune di Presicce, per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto di cui al successivo punto del dispositivo; 2. Approvare lo schema di disciplinare d' incarico che, allegato al presente atto, ne forma parte REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 3 di 7

integrante e sostanziale, Allegato A); 3. Dare atto che l' incarico non comporta oneri finanziari a carico dell' Ente in quanto il corrispettivo spettante alla Società Gava Broker s.r.l. è a totale carico delle Compagnie Assicurative; 4. Disporre la trasmissione della presente Determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali". Il Responsabile del Settore (Avv. Silvia Romano) Visto: di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 151. comma 4. II Responsabile del Servizio Finanziario ( Rag. Vincenzo Marzo) Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo Tra Il Comune di con sede a.., Via.., codice fiscale.., partita IVA.., in persona del, e Il Broker GAVA Broker Srl.., con sede legale a Brindisi, Via Danimarca n.2, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000182564, codice fiscale e partita IVA 01988370746, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Signor Giovanni Semeraro, nel prosieguo denominato Broker, si conviene e stipula quanto segue. 1. Oggetto del servizio Il servizio ha per oggetto l' espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l' esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il --------------------------------, e comprende le seguenti attività specialistiche: a. analisi preliminare dei rischi in capo al --------------------, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative; b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del -------------------- in base alle sue effettive e molteplici esigenze; c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l' espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge; d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente disciplinare ; e. gestione per conto del -------------------- di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 4 di 7

f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il -------------------- venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare' ; g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al -------------------- la continuità della copertura assicurativa; h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto. L' elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del --------------------, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi. 2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall' IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell' incarico. 3. Divieti e obblighi a carico del broker Al Broker viene espressamente vietato: A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il -------------------; B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il -------------------- senza il suo preventivo, esplicito, consenso; C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto. D. Il broker dovrà svolgere l' incarico nell' interesse del -------------------- osservando tutte le indicazioni e richieste che l' ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l' obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all' espletamento dell' incarico, nonché i rischi connessi all' esecuzione dell' incarico stesso. F. Il -------------------- ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell' incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005. 4. Compensi del Broker I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal -------------------- al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. 5. Obblighi a carico del -------------------- Il --------------------, da parte sua, si impegna e obbliga a: a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker; b) inserire la clausola broker nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del ; c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio. 6. Prerogative del -------------------- Restano di esclusiva competenza del --------------------: a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 5 di 7

c) L' adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l' appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il --------------------; d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. 7. Pagamento dei premi Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell' incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del --------------------, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del -------------------- e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il -------------------- stesso. 8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi Il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne il -------------------- da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso --------------------. 9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata. Qualora l' incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il -------------------- si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r.. La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker. 10. Durata dell'incarico L' incarico viene affidato per la durata di anni 5 (CINQUE) e, precisamente, dal --/03-/2014 al --/03/2019. In caso di scadenza naturale o anticipata dell' incarico, il broker su richiesta dell' ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell' attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all' amministrazione, ovvero al nuovo broker. L' incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l' iscrizione nel R.U.I. di cui all' art.109 del D. Lgs.209/2005. 11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni. Infine, per consentire l' esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti 12. Foro competente Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di -------------. Luogo, data L' Ente Il Broker REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 6 di 7

Atto Num. 130 Del 11/03/2014 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25.9.1995, n. 77. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: AVV. ROMANO SILVIA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi. PRESICCE, lì L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO F.to: Maria Tonina COLETTA IL MESSO COMUNALE F.to: Salvatore BRIGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott.Roberto ORLANDO La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio PRESICCE, lì IL RESPONSABILE AA. GG. E SOCIO CULTURALI AVV. ROMANO SILVIA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 130 del 11/03/2014 - Pagina 7 di 7