Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE Preliminare analisi giuridica dei bandi anomali rilevati tra l 1 il 7 aprile 2013 (c.r.416_iii) Roma, 9 aprile 2013
COMUNE DI FILATTIERA Avviso per l'affidamento dell incarico per la redazione del regolamento urbanistico del comune di Filattiera ai sensi della l.r. 1/2005 (scadenza 22 aprile 2013) Il bando non chiarisce i criteri di determinazione dell importo a base d asta e non si conforma alle procedure prescritte dall art. 267 DPR 207/2010 per gli incarichi di progettazione d importo inferiore ai 100.000 ******************* Per quanto concerne la cauzione del 10% occorre precisare quanto segue. L art. 268 DPR 207/2010 esclude l obbligo della cauzione per le attività connesse alla redazione del progetto, senza tuttavia specificare se in esse sia ricompresa anche la progettazione urbanistica. Non vi è dubbio che la progettazione urbanistica sia attività tecnica di cui all all. IIA (cat 12) tuttavia la norma di cui all art.268 DPR 207/2010 va circoscritta alle sole progettazioni (ed altre attività indicate) di lavori per due ordini di ragioni: 1) L art. 268 fa riferimento ai servizi di cui all art. 252 del DPR 207/2010 che, a sua volta, richiama l art. 90 (comma 6), che concerne la progettazione inerente ai lavori; 2) La ratio che legittima l esclusione della cauzione risiede nel fatto che il progettista deve essere titolare, fin dal momento dell affidamento dell incarico, di una polizza professionale che svolge la medesima funzione della cauzione. Tuttavia, come specificato dall art. 111 DLGS 163/2006, detta garanzia opera la progettazione dei soli lavori, mentre per quanto concerne i servizi (nel cui ambito rientra la progettazione urbanistica l obbligo scatta per i soli incarichi d importo pari o superiore al 2
milione di Euro e con le modalità prescritte dal regolamento all art. 280 DPR 207/2010). Ne consegue, in definitiva, che non essendo prevista la garanzia assicurativa, per la gara in oggetto è corretto prevedere la cauzione. *************** Il bando confonde i requisiti di qualificazione (ammissione procedura) con quelli di valutazione dell offerta tecnica (aggiudicazione dell appalto). In particolare, a tale ultimo proposito, il bando prevede fra i requisiti di valutazione dell offerta tecnica la qualifica professionale, le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, nella gestione di procedure amministrative in materia di pianificazione urbanistica ; detti requisiti si confondono con quelli richiesti, ai fini della qualificazione dall art.5, lett. a) del bando (aver redatto nell ultimo decennio, in qualità di progettista o consulente coordinatore, almeno un totale di 4 atti, calcolati tra piani urbanistici territoriali a livello comunale). ************* Per quanto concerne l offerta economica non appare legittima la limitazione al ribasso percentuale prescritta dal bando (massimo ribasso 25%) così come illegittima è l equiparazione di punteggio (max 10 punti) per i ribassi percentuali compresi fra il 20% ed il 25%; si tratta di offerte distinte, alle quali dovranno essere assegnati punteggi distinti. ****************** Da segnalare l incompetenza di un geometra a svolgere gli incarichi di RUP (per quanto nel bando non si faccia cenno alla pur obbligatoria figura) nella procedura in esame. 3
COMUNE DI TRESANA Avviso pubblico per l individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata per il conferimento di un incarico professionale (scadenza 4 aprile 2013) L art. 2 del bando di gara riserva la gara ai concorrenti che rivestano la qualifica di architetto abilitato, esperto in discipline urbanistiche, con comprovata esperienza nella redazione di strumenti urbanistici ai vari livelli : dalla pianificazione territoriale agli atti di governo del territorio. Sarà titolo preferenziale la conoscenza del territorio comunale e dello stato di attuazione del quadro di pianificazione vigente.. La competenza alla progettazione urbanistica non è esclusiva della categoria professionale degli architetti, ma appartiene anche a quella degli ingegneri che siano chiaramente in possesso di titolo di studio e professionale idonei a tal fine (Cons. Stato Sez. II, 19-01-2005, n. 797). Del tutto generica è l affermazione, riportata nel bando, di esperto in discipline urbanistiche. ****************** Per quanto concerne la cauzione del 10% occorre precisare quanto segue. L art. 268 DPR 207/2010 esclude l obbligo della cauzione per le attività connesse alla redazione del progetto, senza tuttavia specificare se in esse sia ricompresa anche la progettazione urbanistica. Non vi è dubbio che la progettazione urbanistica sia attività tecnica di cui all all. IIA (cat 12) tuttavia la norma di cui all art.268 DPR 207/2010 va circoscritta alle sole progettazioni (ed altre attività indicate) di lavori per due ordini di ragioni: 4
3) L art. 268 fa riferimento ai servizi di cui all art. 252 del DPR 207/2010 che, a sua volta, richiama l art. 90 (comma 6), che concerne la progettazione inerente ai lavori; 4) La ratio che legittima l esclusione della cauzione risiede nel fatto che il progettista deve essere titolare, fin dal momento dell affidamento dell incarico, di una polizza professionale che svolge la medesima funzione della cauzione. Tuttavia, come specificato dall art. 111 DLGS 163/2006, detta garanzia opera la progettazione dei soli lavori, mentre per quanto concerne i servizi (nel cui ambito rientra la progettazione urbanistica l obbligo scatta per i soli incarichi d importo pari o superiore al milione di Euro e con le modalità prescritte dal regolamento all art. 280 DPR 207/2010). Ne consegue, in definitiva, che non essendo prevista la garanzia assicurativa, per la gara in oggetto è corretto prevedere la cauzione. *************** Non risultano specificati né le modalità di determinazione dell importo della commessa, né i criteri di aggiudicazione della gara 5
COMUNE DI MODENA Servizi di manutenzione e progettazione di eventuali espansioni del sistema integrato di videosorveglianza territoriale (scadenza 22 aprile 2013) Il contratto in questione riguarda servizi diversificati ed in particolare ricomprende anche servizi che non possono essere inquadrati come servizi di progettazione, quali la fornitura dei servizi di manutenzione hardware e software, programmata e correttiva del sistema integrato di videosorveglianza cittadino, nonché la fornitura di beni ed apparecchi di videosorveglianza (art. 8 capitolato). Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di un contratto misto di servizi e fornitura, nell ambito del quale sono richiesti anche servizi di progettazione. L amministrazione in questi casi deve (nel caso in esame: avrebbe dovuto) distinguere fra i servizi principali e secondari (argomento ai sensi dell art. 37, comma 2 DLGS 163/2006). Si precisa che, in difetto di detta distinzione il singolo professionista, che ad esempio non esegua anche attività di manutenzione di hardware e software non sarebbe in grado di partecipare alla gara in RTI verticale (associandosi con una impresa che fornisce i beni di cui sopra) Chiaramente i soli servizi di progettazione sono soggetti alla disciplina speciale di cui agli artt. 252 ss DPR 207/2010 ivi inclusi gli artt. 268 ss del medesimo regolamento sulle garanzie assicurative. Ai sensi dell art. 268 DPR 207/2010, le norme del codice sulle garanzie (75 e 113) si applicano anche agli incarichi di attività tecniche con le uniche eccezioni della redazione della progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento e delle attività di supporto al RUP per le quali dette garanzie non potranno essere richieste. Tuttavia le eccezioni 6
ivi citate riguardano essenzialmente il settore dei lavori pubblici (come si evince dal richiamo operato dall art. 252 del dpr 207/2010 all art. 90, comma 1 del DLGS 163/2006 (sul punto Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Bolzano 10/12/2008 n. 401) Nel caso di specie la progettazione prescritta non concerne lavori pubblici ed è, dunque, corretta la previsione di specifica cauzione Ciò detto, il capitolato non precisa (probabilmente le indicazioni più tecniche sono inquadrate nell allegato tecnico al predetto capitolato) dettagliatamente in cosa consista detta attività di progettazione se non precisando (art. 8 del capitolato) che appaltatore dovrà eseguire: i servizi di progettazione tecnico/economica di eventuali estensioni del sistema, e qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno ed economicamente congruo, fornire le attività ed i materiali necessari alla realizzazione delle estensioni stesse.. Dal capitolato, inoltre, non si evince quali siano (e soprattutto se siano previsti) gli specifici requisiti di qualificazione tecnico progettuale, né l importo specifico delle attività di progettazione (peraltro eventuali). 7
DIOCESI DI IGLESIAS Concorso di idee e affidamento della Progettazione e realizzazione dei poli liturgici della Cattedrale di Iglesias (scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione del bando) Per principio giurisprudenziale le diocesi non sono obbligate a rispettare le norme che disciplinano gli affidamenti di contratti pubblici, se non nei limiti in cui decidano spontaneamente di autolimitarsi in tal senso. È dunque chiaro che, un concorso di idee (art. 109 DLGS 163/2006) che preveda la fase di progettazione e (addirittura) quella di esecuzione non sarebbe assolutamente legittimo; esso dovrebbe essere inquadrato come appalto di progettazione ed esecuzione ex art. 53 DLG 163/2006. Tuttavia, alla luce di quanto sopra, circa la peculiare natura giuridica del soggetto appaltante, non possono segnalarsi particolari profili di illegittimità legati alla procedura. Di contro, deve evidenziarsi che ai sensi dell art. 2 del bando di gara: Possono partecipare al presente appalto i soggetti costituiti in gruppo multidisciplinare formato dalle seguenti figure professionali: - un progettista avente il titolo di architetto qualificato sezione A iscritto all ordine degli architetti da oltre dieci anni, con documentata esperienza. La norma sembra violare il riparto delle competenze professionali fra ingegneri ed architetti nella misura in cui non sembrerebbe consentire, anche, la possibilità di partecipare alla gara di un gruppo multidisciplinare che preveda un ingegnere in possesso del titolo di studio (ad es: laurea in ingegneria/architettura) e professionale (iscrizione alla relativa sezione dell albo professionale). 8