LE COLLABORAZIONI A PROGETTO



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LE COLLABORAZIONI A PROGETTO Un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esiste in quanto sussistano i requisiti di: continuità della prestazione; inserimento funzionale; personalità della prestazione. 2

IL PROGETTO La legge 92/2012 elimina la possibilità di ricondurre il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad un programma o fase di esso. È possibile il solo progetto che dovrà consistere in una attività collegata ad un risultato specifico - che può anche essere connesso all'attività principale dell'impresa - individuato dal committente secondo proprie valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive e svolto, in autonomia, dal prestatore d opera. 3

IL CONTENUTO DEL «PROGETTO» Dal 28 giugno 2013, il comma 1 dell art. 61 del DLgs. 276/2003 deve leggersi nel senso che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ben potrebbe, pertanto, l attività avere carattere esecutivo, purché privo di una ripetitività che porti ad escludere la possibilità di svolgerla con un ragionevole margine di autonomia. 4

LE CARATTERISTICHE Il Ministero del Lavoro nella circ. 1/2004 spiega che il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Secondo la citata circolare: il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa; l'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente, le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili. 5

DOPO LA LEGGE 92/2012 Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 6

LA FORMA DEL CONTRATTO L articolo 7 del DL "Lavoro" interessa la forma del contratto, che originariamente doveva contenere, «ai fini della prova» (art. 62 co. 1 DLgs. 276/2003), alcuni elementi, fra cui la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, la durata del progetto e il corrispettivo pattuito. È stato soppresso l inciso «ai fini della prova» e dunque l elencazione degli elementi che il contratto deve contenere diventa tassativa. 7

LE ESCLUSIONI DAL LAVORO A PROGETTO Il comma 1 dell articolo 61 del DLgs. 276/2003 esclude dall applicazione dello stesso art. 61 la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 8

CALL CENTER OUTBOUND Il DL 76/2013 chiarisce che l espressione vendita diretta di beni e di servizi deve essere interpretata del senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi. La disposizione relativa ai call center, esclusi dalla L. 92/2012 dai vincoli indicati nell art. 61 è resa percorribile con la firma il 1 agosto 2013 del contratto collettivo fra Assotelecomunicazioni-Asstel, Assocontact e i sindacati di categoria Slc CgiL, Fistel Cisl e Uilcom Uil, che stabilisce il compenso minimo garantito. 9

NON NECESSITANO DEL PROGETTO Le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del DLgs. 276/2003 (la L. 92/2012 precisa che, per gli iscritti ad un albo professionale, l esclusione opera in quanto l oggetto della collaborazione sia riconducibile ad una attività per la quale è richiesta l iscrizione a detto albo); i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. (art. 90 L. 27.12.2002 n. 289); i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, anche tecniche; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 10

LE COLLABORAZIONI DI NATURA OCCASIONALE Sono tali i rapporti: di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, nonché quelli instaurati nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, purché per una durata non superiore a 240 ore; che non comportano per il percettore un compenso complessivo superiore a 5.000 euro percepito nell'anno solare. Le condizioni devono verificarsi entrambe, altrimenti si rende applicabile la previsione del lavoro a progetto. 11

IL CORRISPETTIVO Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Dovrà basarsi sui «minimi salariali» applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati 12

IL RECESSO Il recesso prima della scadenza è possibile per giusta causa, come dispone il comma 2 dell art. 67 del DLgs. 276/2003. A ciò il comma 23 dell art. 1 della L. 92/2012 aggiunge un ulteriore periodo in base al quale il committente può recedere anche quando emergano profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. 13

IL RECESSO ANTICIPATO DEL COLLABORATORE Il comma 5 dell articolo 7 del DL 76/2013 estende ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché all associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la tutela di cui all art. 4 co. da 16 a 23 della L. 92/2012 in materia di contrasto del fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Pertanto la cessazione anticipata del contratto, consensuale o per iniziativa del collaboratore, deve essere confermata nelle forme previste per i lavoratori subordinati 14

RINUNZIE E TRANSAZIONI L'articolo 68 del DLgs. 276/2003 prevede che in sede di certificazione le parti possano rinunziare a diritti derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro a progetto o sottoscrivere transazioni. 15

DIVIETO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE «ATIPICI» I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'art. 61 co. 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 16

MANSIONI ANALOGHE I rapporti di lavoro a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dall origine quando l'attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; È ammessa la prova contraria a carico del committente. 17