Incentivi all efficienza energetica: verso il nuovo conto termico e i nuovi certificati bianchi Enrico Biele, FIRE Terza convention annuale SECEM Bologna, 23 maggio 2016
Cos è la FIRE? La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. www.fire-italia.org La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM. 2
La compagine sociale Alcuni dei soci FIRE: A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. - Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d Italia - Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP S.p.a. - Consul System S.r.l. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.a. - FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. - Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. - Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. - RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. - Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park - Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova - Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a. 445 associati, di cui 228 persone fisiche e 217 organizzazioni. La compagine associativa comprende sia l offerta di energia e servizi, sia la domanda. 3
Progetti e collaborazioni Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta. Il Ministero dell Ambiente, l ENEA, il GSE, l RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Schneider Electric, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni. Guide FIRE www.fire-italia.org 4
SECEM SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024. SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull esperienza di FIRE con gli energy manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. www.secem.eu SECEM inoltre riconosce corsi di formazione sull energy management, su richiesta dell ente erogatore. 5
Il D.Lgs. 28/11 Il Decreto Legislativo n.28 del 2011 (prodotto in attuazione della Direttiva n.28/ce del 2009) ha introdotto un nuovo schema di incentivazione per la promozione degli interventi di piccole dimensioni nei settori dell efficienza energetica e delle rinnovabili termiche e ha confermato l importanza dei certificati bianchi. Le due misure dovrebbero agire in maniera complementare. 6
Quadro evolutivo del conto termico D.Lgs. 28/11 Regole applicative GSE D.M. 28 dicembre 2012 D.Lgs. 102/14 Legge 164/14 D.M. 16 febbraio 2016 Regole applicative GSE (maggio-luglio 2016) 7
Risultati del conto termico (fonte GSE) 8
Risultati del conto termico (fonte GSE) 9
D.Lgs. 102/14: novità per il conto termico 6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: «intesi» ad: «agrario,» sono soppresse; b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d)»; d) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «immediatamente esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE». 10
Legge 164/14: novità per il conto termico Art. 22 (Conto termico) 1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari. 11
Consultazione MiSE sul conto termico Termine invio osservazioni scaduto il 28/02/15. Il MiSE e il MATTM, anche tenendo conto delle osservazioni ricevute, hanno prodotto un apposito decreto interministeriale per rendere operative le novità. 12
Nuovo decreto 16 febbraio 2016 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/02/16a01548/sg 13
Soggetti attuatori Il soggetto responsabile dell attuazione e della gestione del conto termico è il GSE. L'ENEA (UTEE in particolare) coadiuva il GSE per i rapporti di monitoraggio, per le azioni di verifica e controllo (art.14), per le misure di accompagnamento (art. 16). L AEEGSI aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo per la richiesta degli incentivi e a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti provvede alla compensazione degli stessi per la parte non coperta dall'art. 17 (art.11); inoltre irroga sanzioni in caso di irregolarità (art.14). 14
Soggetti ammessi 1. Sono ammessi al conto termico: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all articolo 4 (ossia efficienza energetica e rinnovabili termiche); b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all articolo 4, comma 2 (ossia rinnovabili termiche). 2. Ai fini dell accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, possono avvalersi dell intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014. 3. Ai fini dell accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, possono avvalersi dell intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all allegato II del decreto legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all articolo 8, comma 2. 4. Decorsi 24 mesi dall entrata in vigore del decreto legislativo 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtù di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto. 15
Art. 6 accesso all incentivo 1. Ai fini dell accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico. 2. Per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art.2, comma 1, lettera c), è prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3. Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica per interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, conformi ai requisiti tecnici previsti dal presente decreto. Per apparecchi relativi ad interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 4, comma 2, lettera a), lettera b), lettera d) e lettera e), la potenza termica utile nominale dell'apparecchio e' inferiore o uguale a 35 kw. Con riferimento a interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la superficie solare lorda del collettore o del sistema solare è inferiore o uguale a 50 m2. 16
Art.7 Ammontare e durata dell incentivo 1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi di cui all'art.4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A (slide successiva), secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto. 2. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata. 3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all art.12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'art. 3. 17
Art.7 Tipologia di interventi e durata 18
Art.7 Tipologia di interventi e durata 19
Art. 14 Verifiche e controlli 1. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche sugli interventi per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate nell anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza, tra cui l ENEA. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi. 20
Art. 16 Misure di accompagnamento 1. Il GSE promuove la conoscenza delle opportunità offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni, gli enti locali per il tramite dell'anci e con la Consip S.p.A., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica. 2. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2014, l'enea dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi dal presente decreto con particolare riferimento alle opportunità per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese. 3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale. 21
Tabella interventi di efficienza energetica 22
Tabella interventi di efficienza energetica NZEB 23
Risultati GSE aggiornati al 1 aprile 2016 fonte: GSE 24
Quadro evolutivo del meccanismo dei certificati bianchi.. Decreti Letta-Bersani, DD.MM. 24 aprile 2001 DD.MM. 20 luglio 2004 Linee guida AEEGSI (delib. 103/03) Nuove linee guida AEEGSI (EEN 9/11) D.M. 21 dicembre 2007 D.M. 28 dicembre 2012 D.Lgs. 115/08 D.Lgs. 28/11 D.Lgs. 102/14 Nuove linee guida 25
Consultazione MiSE-MATTM sui certificati Il termine per l invio di osservazioni era il 30/09/15. www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/proposte_aggiornamento_meccanismo_cb.pdf 26
Le ragioni per le nuove linee guida Il MiSE nel documento di consultazione cita i seguenti aspetti critici: conteggio risparmi futuri a causa del tau non garantibili; corresponsabilità degli operatori e degli utenti finali; criteri di definizione della baseline più chiari; mancata considerazione dell evoluzione tecnologica nel corso della vita tecnici degli interventi. E i seguenti obiettivi: aggiornare i ruoli degli operatori di settore; eliminazione dei rischi di sovraremunerazione; premiare le tecnologie più efficienti; armonizzare maggiormente gli schemi di incentivazione esistenti; rivedere il coefficienti di durabilità; definire criteri di corresponsabilità o definire in modo diverso i ruoli dei proponenti; precisare meglio le dinamiche dei controlli. 27
Interrogazione parlamentare decreti EE.. 28
Revisione del meccanismo dei TEE 29
Revisione del meccanismo dei TEE 30
Revisione del meccanismo dei TEE 31
Revisione del meccanismo dei TEE 32
Certificazioni da conseguire Il Decreto legislativo 102/14 stabilisce per le certificazioni di ESCO ed EGE il termine in due anni a decorre dall entrata in vigore del Decreto stesso. Pubblicati i nuovi schemi di certificazione per EGE, ESCO e SGE www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2032684-decreto-direttoriale-12- maggio-2015-schemi-di-certificazione-ed-accreditamento-di-esco-ed-esperti-in-gestione-dell-energia 33
Grazie! Nome relatore, FIRE www.facebook.com/fireenergy.manager www.linkedin.com/company/fire-federazione-italianaper-l'uso-razionale-dell'energia www.twitter.com/fire_ita