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COMUNE DI CARPI (Provincia di Modena) REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE di VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 24/11/2011 Dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata il 30/11/2011 ed esecutiva il 10/12/2011

INDICE Pag. ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ 3 ART. 2 - SEDE 3 ART. 3 AMMISSIONE AL GRUPPO 3 ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4 ART. 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 4 ART. 6 ADDESTRAMENTO 5 ART. 7 DIRITTI DEI VOLONTARI 5 ART. 8 - DOVERI DEI VOLONTARI 5 ART. 9 - INTERVENTI PERICOLOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D ADDESTARMENTO 5 ART. 10 - REMUNERAZIONE PERSONALE 5 ART. 11 - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO 6 ART. 12 - AUTONOMIA GESTIONALE 6 ART. 13 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 7 ART. 14 NORME TRANSITORIE 7 ART. 15 - GARANTI 7 2

ART. 1 COSTITUZIONE E FINALITÀ E costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Carpi, d ora in poi denominato Gruppo. Il Gruppo liberamente costituito senza fini di lucro, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione degli eventi calamitosi, unitamente alle componenti istituzionali e alle strutture operative di cui alle Legge 24 febbraio 1992 n.225. L organizzazione del Gruppo non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela e salvaguardia della popolazione dalle emergenze. ART. 2 SEDE Il Gruppo ha sede istituzionale e operativa provvisoria in Carpi (MO), Corso Alberto Pio civico n. 91, presso il palazzo municipale del Comune di Carpi. ART. 3 AMMISSIONE AL GRUPPO L ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco, in conformità al modello allegato al presente regolamento (allegato A). Al Gruppo possono aderire i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Carpi o non residenti purchè interessati a svolgere la propria attività di volontariato a vantaggio della comunità locale. Possono aderire inoltre, previa assunzione di responsabilità da parte dell esercente la potestà genitoriale, coloro i quali hanno superato il sedicesimo anno di età, che saranno impiegati esclusivamente in attività di formazione teorica e nell ambito dell attività amministrativa del Gruppo. L ammissione al gruppo è subordinata altresì al possesso di condizioni psicofisiche idonee e compatibili con la tipologia del servizio a cui si può essere destinati, da accertarsi tramite autodichiarazione del volontario al momento dell adesione al gruppo; il volontario s impegna a comunicare tempestivamente al Coordinatore del Gruppo, ogni variazione dello stato di salute che potrebbe inficiare la propria idoneità al servizio. La qualifica di volontario viene attribuita agl iscritti che abbiano partecipato ad un corso base di protezione civile, organizzato nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Emilia- Romagna, in particolare il Decreto n.259 del 18/11/2010 Regolamento in materia di volontariato di protezione civile dell Emilia Romagna e che abbiano partecipato con sufficiente continuità e impegno alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e siano ritenuti idonei ad insindacabile degli Organi del Gruppo, come definiti nel successivo art. 5. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile, in conformità al modello allegato al 3

presente regolamento (allegato B). Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate. Il Comune individua inoltre le forme più opportune per incentivare l adesione dei cittadini al Gruppo. Tutte le prestazioni degli aderenti al Gruppo si intendo offerte a titolo gratuito. Il Comune di Carpi crea le condizioni necessarie affinchè i volontari appartenenti al Gruppo Comunale possano svolgere in sicurezza le attività di Protezione Civile, assicura i medesimi contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della Legge 266/91. ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il Gruppo recepisce nei contenuti del regolamento e delle norme d organizzazione, le direttive emanate in materia dal Dipartimento della Protezione Civile sul servizio di volontariato, in applicazione delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il combinato disposto delle vigenti Leggi dello Stato in materia d emergenze e pubbliche calamità, con particolare riferimento agli art.li 11, 15, 18 della Legge istitutiva del servizio nazionale di protezione civile n 225 del 24.2.1992, alla Legge Regione E.R. 7 febbraio 2005, n 1 ed al Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile n. 1 del 25/11/2010. ART. 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA GLI ORGANI DEL GRUPPO SONO: Il Sindaco Il Coordinatore Il Vice-coordinatore La segreteria Le funzioni operative Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo e nomina fra i suoi componenti sulla base di criteri attinenti la competenza, la professionalità e la continuità, un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso. Ovvero il Sindaco può accogliere la proposta di un nominativo da parte dell Assemblea dei volontari, per lo svolgimento della funzione di Coordinatore del Gruppo. Il Coordinatore del Gruppo Comunale rimane in carica per un periodo di anni tre, con eventuale possibilità di riconferma per ulteriori due mandati. Il Coordinatore ha la responsabilità del gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al gruppo medesimo ed è esercitata a totale titolo gratuito e per spirito di servizio. Il Referente Comunale di Protezione Civile, ovvero il Responsabile della Funzione 3 del Centro Operativo Comunale (COC), svolge il ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo. Il Gruppo viene attivato con le modalità e le competenze previste dal Piano di Emergenza Comunale (PEC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n 113 del 10/07/2008 ed autorizzato all utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione. 4

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura, il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria. ART. 6 - ADDESTRAMENTO I Volontari sono addestrati a cura della Regione Emilia-Romagna, della Prefettura di Modena, della Provincia di Modena e del Comune di Carpi, tramite tecnici appartenenti a detti Enti o ad altri Organismi facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile e dei servizi preposti alla tutela del territorio. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo. ART. 7 DIRITTI DEI VOLONTARI Il volontario partecipa all attività del Gruppo nel pieno rispetto del Regolamento e dell Organizzazione. Tutti i volontari, nell appropriata sede determinata dalle norme regolamentari hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto. ART. 8 DOVERI DEI VOLONTARI Il volontario s impegna a partecipare liberamente alle attività del Gruppo attenendosi ai criteri di diligenza, senso di lealtà e responsabilità, spirito di Gruppo e correttezza nei confronti di tutti gli altri volontari. Il volontario non potrà svolgere alcuna attività contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui all art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. ART. 9 INTERVENTI PERICOLOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D ADDESTRAMENTO Il volontario, nell espletamento dell attività d istituto, in addestramento o in operazione potrà rifiutarsi di eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento il volontario non si ritenga adeguatamente preparato in base al competente livello d addestramento. L eventuale manifestazione del rifiuto non potrà in alcun modo influenzare la propria appartenenza futura al Gruppo, salvo i limiti imposti dalla violazione delle Leggi penali e dell omissione di soccorso. ART. 10 REMUNERAZIONE PERSONALE E fatto divieto al volontario di accettare qualsiasi remunerazione per la propria opera. 5

Al volontario, nell espletamento dell attività d istituto, possono essere rimborsate le spese sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dagli organi del Gruppo. Sono fatte salve le norme relative ad altri servizi convenzionati per i quali siano previste, secondo le vigenti leggi. ART. 11 GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO Nel rispetto della normativa che regola le attività del Volontariato ed in particolare ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n 194, e del Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile n. 1 del 25/11/2010, ai volontari sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego nell ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento e simulazione d emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in interventi di protezione civile o in attività addestrativa, previo accordo col proprio datore di lavoro, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro; Mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente. Copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato nelle attività di cui all art.1, da assicurazione infortuni e responsabilità civile stipulata dal Comune di CARPI. Rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante, per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale di protezione civile; tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore. ART. 12 - AUTONOMIA GESTIONALE SONO ENTRATE DEL GRUPPO: a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, della Regione e d ogni altro Ente pubblico o privato; b) i contributi previsti per le incentivazioni delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell art. 18 L. 225/92, del Regolamento di cui al DPR 8.2.2001 n 194 e della L.R. 7.2.2005 n. 1; c) gli apporti dei singoli volontari del Gruppo; d) le donazioni, legati, eredità e lasciti destinati espressamente al Gruppo; e) le donazioni e le pubbliche raccolte di fondi di cui viene richiesta regolare autorizzazione governativa. 6

Le entrate di cui ai punti b), c), d), e) serviranno per finanziare ulteriori attività del gruppo complementari a quelle previste dai capitoli del bilancio comunale per la Protezione Civile. A tal fine il Gruppo provvede all apertura di un C/C postale/bancario su cui far affluire le eventuali entrate, il cui legale rappresentante è il Sindaco e con delega di firma al Coordinatore e al vice Coordinatore pro-tempore. L utilizzo di tali fondi è disposto dal Sindaco e dal Coordinatore pro-tempore, in accordo con il Referente Comunale di Protezione Civile. A fine anno, il Coordinatore pro-tempore provvederà a presentare al Comune una rendicontazione delle somme introitate e delle spese effettuate. ART. 13 - ACCETTAZIONE L accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore, e l eventuale espulsione dal Gruppo; in ogni caso è ammesso il ricorso al Sindaco. Tutti i provvedimenti dovranno essere motivati e comunicati per iscritto. ART. 14 NORME TRANSITORIE Per un periodo stabilito di anni uno a decorrere dalla data di costituzione del Gruppo, coincidente con l approvazione del presente regolamento dal parte del Consiglio Comunale, le funzioni di Coordinatore e Vice-Coordinatore del gruppo verranno svolte, sulla base di specifico atto d incarico a cura del Dirigente del Settore A3, rispettivamente dal Responsabile e Vice-Responsabile della Funzione F3 Volontariato, prevista nella struttura organizzativa del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) così come approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 193 del 27/10/2008. ART. 15 - GARANTI Il Sindaco e il Coordinatore del Gruppo sono garanti del rispetto del presente regolamento. ******************** 7