CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PRONTO SOCCORCO IN CASA



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CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO L a cassetta del pronto soccorso raccoglie il materiale che è necessario ad un primo sommario trattamento di un infortunato, detto primo soccorso. Un minimo di attrezzatura per il primo soccorso è indispensabile in casa, in automobile, nel luogo di lavoro e dovunque si svolge un attività anche solo saltuariamente. Negli ambienti sportivi, le dotazioni sono regolate da precise normative. A mio avviso una buona crema per le ustioni è il presidio più importante da non dimenticare nella cassetta del pronto soccorso. PRONTO SOCCORCO IN CASA Una bottiglia di soluzione fisiologica o soluzione salina sterile per il lavaggio della ferita. Un flacone di antisettico di qualità farmacologica (per esempio, ipoclorito di sodio elettrolitico allo 0,05%) per l antisepsi sicura della parte lesa e delle aree cutanee limitrofe. Salviettine imbevute di antisettico già pronte all uso. Un flacone di alcool etilico denaturato per la disinfezione rapida degli strumenti utilizzabili per la rimozione di detriti, schegge e frammenti della ferita (forbici, aghi, lamette, etc.). Una soluzione detergente antisettica per il lavaggio delle mani di chi esegue la medicazione. Cotone idrofilo sterile. Garza sterile medicata con antisettico (per esempio, ipoclorito di sodio) da utilizzare per confezionare la medicazione. Bende di 5cm di altezza per fasciare ferite già protette con garza sterile medicata e relative clip di fissaggio. Benda elastica di 10cm di altezza per fasciare ferite già protette con garza sterile medicata e relative clip di fissaggio. Uno o più scatole di cerotti di diversa forma e dimensione, preferibilmente medicati con composti ad azione antibatterica, da applicare direttamente sui tagli, abrasioni e lievi ustioni di dimensioni contenute. Un rotolo di cerotto di 2,5cm di spessore per fissaggio della medicazione o del bendaggio. Reti tubolari di diversa grandezza per fissaggio di medicazioni a livello di braccia, gambe e articolazioni. Una scatola di guanti sterili monouso per chi esegue la medicazione. Una confezione di antidolorifico (utile in caso di traumi modesti, senza sanguinamento; preferibilmente da usare soltanto dopo aver interpellato il medico e da evitare in caso di traumi alla testa). Un tubetto di pomata antistaminica, per ridurre prurito, l irritazione ed il gonfiore che compaiono in caso di puntura d insetto. Un flaconcino di ammoniaca per neutralizzare il veleno d api, vespe e calabroni. Un tubetto di pomata per ustioni lievi (evitarne l uso se sono presenti vescicole o piaghea meno che nn sia stato il medico a suggerirne l applicazione). Un paio di forbici sufficientemente taglienti per adattare garze, bende e cerotti alle dimensioni della ferita. Un paio di pinzette, lamette ed aghi sterili per asportare detriti, schegge e frammenti. Spray refrigeranti o sacchetti di ghiaccio istantaneo da utilizzare in caso di contusioni e distorsioni. Un termometro. Una scatola di siringhe (da utililizzare anche senza ago per il lavaggio accurato delle ferite aperte). Una torcia per garantire una buona visibilità della ferita anche se l illuminazione è ridotta o assente).

L attrezzatura contenuta nella casetta del pronto soccorso in casa è varia e dipende dal tipo di rischio prevalente, dal numero di persone presenti è dal tipo di soccorso che può essere necessario prestare. Se si tengono medicinali, aghi o altri oggetti pericolosi, l armadietto deve essere chiuso a chiave per evitare incidenti ai bambini. I medicinali hanno una validità limitata, sostituirli entro la data di scadenza. Non conservare mai nell armadietto di pronto soccorso avanzi di terapie che necessitano di prescrizione medica, ma soltanto farmaci di automedicazione. In caso di dubbio chiedere consiglio al farmacista o al medico curante. PRONTO SOCCORSO IN AUTOVETTURA Nell autovettura esistono dotazioni inerenti alla sicurezza che sono già obbligatorie, quali il triangolo di segnalazione catarifragente ed il gilet ad alta visibilità con bande riflettenti. Il decreto ministeriale 388/2003 prescrive per gli automezzi aziendali la necessità di dotarsi del pacchetto di medicazione, indicato come Allegato 2 Minimo. Nessuna prescrizione esiste al momento in Italia per gli utenti privati, ma sono vivamente consigliabili almeno: Un paio di guanti di movimentazione o da giardinaggio. Un paio di guanti monouso in lattice. Un estintore a polvere. Un coltello a lama retrattile. Una o più confezioni di compresse di garza sterile. Un telo sterile monouso. Uno o più rotoli di benda orlata di varie dimenzioni. Una torcia elettrica, preferibilmente a dinamo. PRONTO SOCCORSO IN AZIENDA Il possesso ed il mantenimento della dotazione della cassetta nelle aziende fanno parte delle responsabilità del datore di lavoro. Il Decreto Ministeriale 388/2003 regolamentare cosa è necessario fare all interno delle aziende per la tutela della salute dei lavoratori. La legge prevede una classificazione delle aziende in base ai rischi, assegnando in base alla classe un minimo di ore di formazione relativa al primo soccorso e il possesso di dotazione minima (ma non esaustiva vedi art. 2 e 4 del D.M. 388/2003), prevista in due differenti tipologie, indicate rispettivamente come Allegato 1 (per aziende con tre o più persone) ed allegato2 (per aziende fino a due persone e per automezzi aziendali). La cassetta deve essere facilmente accessibile e ben segnalata; il contenuto può variare a seconda dei rischi presenti nello specifico luogo di lavoro e deve essere sempre assicurata la completezza ed il corretto uso del materiale contenuto. Nel caso si lavori in luoghi isolati, lontani dalla sede in cui fisicamente si trova l azienda, è obbligo per il datore di lavoro fornire anche un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l azienda che renda possibile contattare rapidamente i soccorsi.

Estratto del: Decreto 15 luglio 2003, n.388 (D.M. 388/2003) Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Art. 1. Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A: I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato. Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso 1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente

individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; 3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. 4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche. 5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. 3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta. 4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto. 5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico. Art. 4. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. 2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile. Allegato 2 (D.lgs 388/2003) CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 1. Guanti sterili monouso (2 paia). 2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

7. Confezione di cotone idrofilo (1). 8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 11. Un paio di forbici (1). 12. Un laccio emostatico (1). 13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.