soccorritore 1 soccorritrice stradale



Documenti analoghi
1. Disposizioni generali Organizzazione Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi Svolgimento dell esame 6

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J (sistema modulare con esame finale)

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre ,

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

del.1 8 GEN 2016 (modulare, con esame finale)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Regolamento d esame per I esame?ro~ssiona1e di fiduciaria e fiduciario

Riferimenti normativi

Ordinanza del DFI

l'esame professionale superiore di fashion designer

Sezione 1: Oggetto e durata. del 4 febbraio 2014 (Stato 1 gennaio 2015)

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

Ordinanza del DFI

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

( D.R. n 142 del ) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

PROFESSIONALITÀ PER L INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO L AZIENDA SPECIALE UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Regolamento del personale


Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Ordinanza sulla formazione professionale di base

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. 939/A40 Frattamaggiore, 17/04/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. che il Piano prevede la Certificazione delle competenze acquisite dai corsisti;

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 3 INGEGNERI ISCRITTI ALL ALBO PER LA PARTECIPAZIONE PRESSO IL CERN

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI

Coordinatrice in medicina ambulatoriale indirizzo clinico/ Coordinatore in medicina ambulatoriale indirizzo clinico

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

Transcript:

Regolamento d esame relativo aii esame di professione di soccorritore / soccorrltrice stradale REGOLAMENTO D ESAME relativo aii esame di professione di soccorritore 1 soccorritrice stradale del 04 LUG 2013 Organo responsabile: Associazione promotrice RoadRanger

Regolamento d esame relativo all esame di professione di soccorritore / soccorritrice stradale Visto l articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professiona le, l organo responsabile di cui al punto 1.3 emana ii seguente regolamento d esame. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Profilo professionale Ambito di lavoro 1 soccorritori stradali forniscono servizi neil ambito dei trasporti, deil assistenza ai veicoli e della circola zione. 1 loro clienti sono conducenti o proprietari di veicoll che presentano problemi di funzionamento parziali o totali. Competenze pro- 1 soccorritori stradali sono in grado di: fessionall valutare correttamente i pericoli e gli eventuali altri danni sul silo deil incidente o del guasto, in parti colare per quanto conceme la sicurezza delle persone e dei beni presenti, nonch~ i pericoli per I ambiente, e adottare le misure ritenute necessarie; definire la procedura da seguire d intesa con 1 propri clienti, le compagnie di assicurazione e i rispet tivi committenti; fomire ai propri clienti consulenza in merito a tutte le questioni relative al guasto o all incidente e aiu tarli a riprendere ii viaggio. Con l indirizzo di approfondimento ~Autosoccorso stradale, sono inoltre in grado di: diagnosticare e risolvere i guasti ai veicoli, sia con una nparazione d emergenza sia con altri interventi, valutarne quindi correttamente le condizioni di guida e, ove possibile, ripristinarle. Con l indirizzo di approfondimento Pronto intervento sono in grado di: mettere in sicurezza, recuperare, rimuovere, custodire correttamente o provvedere a smaltire i veicoli; valutare la possibilitä di riprendere la marcia dopo un incidente di lieve portata. Con l indirizzo di approfondimento Pronto intervento e autosoccorso stradale come generalisti sono in grado di: diagnosticare e risolvere i guasil ai veicoli, sia mettere in sicurezza, recuperare, rimuovere, custodire correttamente o provvedere a smaltire i veicoll. Per questo profllo professionale i soccorritori stradali devono possedere competenze tecniche, mediche e sociali, nonch~ conoscenze nell ambito della sicurezza stradale. 1 soccorritori stradali svolgono attivitä amministrative in maniera corretta e affidabile. Esercizio della 1 soccorritori stradali lavorano a tempo pieno oppure su nchiesta, parallelamente alla loro regolare attivi professione t~ professionale. Si recano sul luogo dell incidente o del danno, dove fomiscono i propri servizi. In caso di guasti lavorano per lo piü da soli. In caso di incidente, in genere non raggiungono per primi il sito deil incidente, bensi vi si recano dopo le organizzazioni di pronto intervento, alle quali prowedono a pre stare assistenza. 1 soccorritori stradali operano per 10 piü sul sito dell evento, spesso in Iocalit~ ad alta densit~ di traffico (ad esempio in autostrada). Sia in questo tipo di situazione, sia sul sito di incidenti de vono essere in grado di lavorare in condizioni difficili (stress, pericoli). Svolgono inoltre parte del loro la voro in officina o in ufficio. Fomiscono i loro servizi principali 24 ore su 24 e in particolare eseguono gli interventi all esterno in qualsiasi condizione atmosferica. Sono dotati di abilitä tecniche e doti comunicative a livello pratico, scritto e orale, che consentono Ioro di comunicare in maniera ottimale con tutti 1 soggetti coinvolti. Per l esercizio di questa eterogenea attlvitä un elemento imprescindibile ~ costituito dalle competenze sociali. 1 soccorritori stradali collaborano direttamente con le organizzazioni di pronto intervento. NelI ambito del la Ioro attivitä, fanno parte di una complessa rete costituita da diversi atton: persone coinvolte in guasti e incidenti, vittime di incidenti, committenti, polizia, vigili del fuoco, personale di soccorso sanitario, com pagnie di assicurazione, autoritä, ecc. Ne conoscono gli interessi e possono tenere conto delle loro esi genze nell esercizio della propria attivitä lavorativa a seconda delle circostanze. Contributo della 1 soccorritori stradali fanno uso in modo professionale dei propri veicoli, ossia guidano in maniera eco professione alla nomica, sanno utilizzare gli strumenti di Iavoro e conoscono le attrezzature. Conoscono le attuali dispo societ~, sizioni di legge e le norme di sicurezza. NeIl ambito delle loro attiviffi sul luogo del guasto o deil incidente aii economia, al- prestano particolare attenzione alla tutela deil ambiente e della natura. la natura e aila Dal loro lavoro traggono beneficio gli utenti della strada grazie alla maggiore sicurezza, le persone biso cultura gnose di aiuto che ricevono assistenza medica, le organizzazioni di pronto intervento per la collabora zione ottimale, l ambiente grazie alla prevenzione di danni ambientali indiretti, le compagnie di assicura zione grazie ai minori danni indiretti durante la riparazione dei guasti, ii recupero e il trasporto dei veicoli. pagina2di9

Regolamento d esame relativo all esame di professione di soccorritore / soccorritrice stradale 1.2 Scopo deli esame 1 soccorritori stradali possiedono conoscenze basilari di diritto assicurativo e conoscenze approfondite delle norme della circolazione stradale. Seguono programmi di formazione con~nua sia nel settore della tecnica automobiiis~ca sia nei campi della sicurezza, della comunicazione, della circolazione stradale, della viabilit~ e del pronto soccorso. L esame di professione consente di verificare se ii candidato o Ja candidata possiede le conoscenze e le capacit~ professionali per poter operare in qualit~ di soccorritore / soc corritrice stradale con indirizzo di approfondimento Autosoccorso stradale o Pronto in tervento. 1.3 Organo responsabile 1.31 L associazione promotrice RoadRanger costituisce l organo responsabile. 1.32 L organo responsabile ~ competente per tutta la Svizzera. 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualitä 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio deil attestato professionale sono assunti da una commis sione per la garanzia della qualit~ (commissione GQ), composta di almeno cinque membri e nominata dall organo responsabile per un periodo di tre anni. 2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa puö deliberare se ~ presente Ja maggio ranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parit~ di voti, ~ determinante quello del presidente. 2.2 Compiti della commissione GQ 2.21 La commissione GQ a) emana le direttive inerenti al regolamento d esame e le aggiorna regolarmente; b) fissa le tasse d esame; c) fissa Ja data e ii luogo dell esame finale; d) definisce ii programma d esame; e) predispone la preparazione delle prove d esame e conduce I esame finale; f) sceglie i periti, Ii forma per le loro funzioni e Ii impiega; g) decide dell ammissione all esame finale come pure deii eventuale esclusione dallo stesso; h) definisce i contenuti dei moduli e i requisiti per la conclusione dei moduli; i) verifica i certificati di fine modulo, valuta I esame finale e decide circa ii rilascio dell attestato professionale; j) gestisce le domande e i ricorsi; k) controlla periodicamente l attuaiit~ dei moduli, ne dispone I aggiornamento e fissa la durata della validitä dei certificati di fine modulo; 1) decide in merito al riconoscimento o all accredito di altri titoli o prestazioni; m) rende conto della sua attivitä alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI); n) prowede alb sviluppo e alla garanzia della quaiit~, in particolare al regolare aggior namento del profilo di qualificazione in base alle esigenze del mercato del lavoro. 2.22 La commissione GQ puö delegare mansioni amministrative a un segretariato. pagina 3 di 9

2.3 Svolgimento non pubblico 1 Vigilanza 2.31 L esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione e non ~ pubblico. In casi particolari, la commissione GQ puö concedere delle deroghe. 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente I invito aii esame finale e la relativa documentazione. 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 3.1 Pubblicazione 3.11 L esame finale ~ pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio neue tre lingue uffi ciali. 3.12 La pubblicazione indica almeno - le date d esame; - la tassa d esame; - l ufficio di iscrizione; - il termine d iscrizione; - le modalit~ di svolgimento dell esame. 3.2 lscrizione All iscrizione devono essere allegati a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta; b) le copie degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all esame; c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza; d) indicazione della lingua d esame; e) f) copia di un documento d identit~ con fotografia; indicazione dell indirizzo di approfondimento; g) indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS). 3.3 Ammissione 3.31 ~ ammesso all esame finale chi: a) possiede un attestato federale di capacit~ per una formazione professionale di base di almeno tre anni nel settore automobilistico, della carrozzeria, delle macchine agri cole o motociclistico e ha maturato un esperienza pratica professionale in questi set ton di almeno due anni nonch~ ha esercitato per almeno un anno la funzione di soc corritore/soccorritrice stradale nel settore di approfondimento scelto, oppure b) possiede un attestato federale di capacitä o un certificato equipollente e ha maturato un esperienza pratica nei settori professionali di cui alla lettera a di almeno tre anni nonch~ ha esercitato per almeno un anno la funzione di soccorritore/soccorritnice stradale nel settore di approfondimento scelto, oppure c) ha esercitato per oltre sette anni la funzione di soccorritore/soccorritrice stradale nel settore di approfondimento scelto, e d) dispone dei certificati di fine modulo o delle dichiarazioni di equipollenza necessarie. ~ fatta riserva del pagamento della tassa d esame entro i termini fissati al punto 3.41. pagina4di9

3.32 Ai fini dell ammissione all esame finale devono risultare completati i seguenti moduli: - modulo Sicurezza - modulo Persone e - un modulo dell indirizzo di approfondimento (Autosoccorso stradale o Pronto intervento o Pronto intervento e autosoccorso stradale). II contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono definiti nella descrizione dei moduli alle gata alle direttive. 3.33 La decisione in merito all equipollenza di certificati e diplomi esteri spetta alla SEFRI. 3.34 La decisione in merito all ammissione all esame finale deve essere comunicata al candi dato per iscritto almeno tre mesi prima del suo inizio. La decisione negativa deve indica re la motivazione e l indicazione dei rimedi giuridici. 34 Spese 3.41 1 candidati versano la tassa d esame previa conferma della loro ammissione. Le tasse di stampa deii attestato professionale e d iscrizione nel registro dei titolari di attestato pro fessionale nonch~ l eventuale contributo alle spese di materiale sono a carico dei candi dati e vengono riscossi separatamente. 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano nei termini previsti o devono riti rarsi dall esame finale per motivi validi, sarä rimborsato l importo pagato, dedotte le spe se occorse. 3.43 II mancato superamento dell esame finale non dä diritto ad alcun rimborso. 3.44 La tassa d esame per i candidati ripetenti ~ fissata dalla commissione GQ, di caso in ca so, tenendo conto delle parti d esame da ripetere. 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l esame finale sono a carico dei candidati 4 SVOLGIMENTO DELL ESAME FINALE 4.1 Convocazione 4.11 L esame finale ha Iuogo se, dopo la pubblicazione, almeno 18 candidati rispondono ai requisiti di ammissione. 4.12 1 candidati possono essere esaminati in uns delle tre Iingue ufficiali: italiano, francese o tedesco. 4.13 1 candidati vengono convocati almeno cinque settimane prima deii inizio dell esame fina le. La convocazione deve menzionare: a) il programma d esame con l indicazione del Iuogo, della data e deli ora deli esame finale nonch~ degli strumenti ausiliari che i candidati sono autorizzati a usare e a portare con s~; b) l elenco dei periti. 4.14 Le eventuali domande di ricusazione dei periti devono essere motivate e presentate alla commissione GQ almeno tre settimane prima dell inizio dell esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie. pagina 5 di 9

4.2 Ritiro del candidato 4.21 Un candidato puö ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane dali inizio dell esame finale. 4.22 Decorso questo termine ii ritiro ~ ammesso solo per motivi validi. Sono considerati motivi validi: a) b) maternit~; malattia o infortunio; c) Iutto nella cerchia ristretta; d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto. 4.23 II candidato deve immediatamente comunicare per iscritto il suo ritiro alla commissione GQ, allegando i documenti giustificativi. 4.3 Mancata ammissione ed esclusione 4.31 1 candidati che, in relazione ai requisiti di ammissione, danno consapevolmente indica zioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terzi o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all esame finale. 4.32 ~ escluso dall esame finale chi: a) utilizza strumenti ausiliari non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell esame; c) tenta di ingannare i periti. 4.33 L esclusione dail esame deve essere decisa dalla commissione GQ. II candidato ha ii di ritto di sostenere l esame finale con riserva finch~ non ha deliberato al riguardo. 4.4 Sorveglianza deii esame, periti 4.41 Lo svolgimento delle prove d esame scritte deve essere sorvegliato almeno da una per sona competente nella materia d esame, la quale riporta per iscritto le proprie osserva zioni. 4.42 Le prove d esame scritte vengono valutate da almeno due periti, di cui al massimo un docente dei corsi propedeutici, i quali determinano la nota congiuntamente. 4.43 Gli esami orali si svolgono di fronte ad almeno due periti, di cui al massimo un docente dei corsi propedeutici, i quali prendono appunti sul colloquio e sullo svolgimento dell esame, valutano la prova e assegnano la nota congiuntamente. 4.44 1 parenti e coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato non pos sono prendere parte all esame in qualitä di periti. 4.5 Conclusione e riunione di attribuzione delle note 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell esame in una riunione al termine di quest ultimo. II rappresentante della SEFRI ~ invitato per tempo alla riunione. 4.52 1 docenti dei corsi propedeutici, i parenti, nonch~ coloro che sono o sono stati superiori o colleghi del candidato non possono partecipare alla delibera sul conferimento dell attestato professionale. pagina 6 di 9

5 ESAME FINALE 5.1 Parti deii esame 5.11 L esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e ha la seguente durata. Parte deii esame Tipo di esame Durata 1 Nozioni professionali scritto 1 h 2 Studio di caso scritto 1,5 h 3 Studio di caso orale 0,75 h 4 Colloquio specialistico orale 0,75 h Totale circa 4 h 5.12 Ogni parte deli esame puö essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce tale suddivisione. 5.2 Requisiti per I esame 5.21 Le disposizioni dettagliate sull esame finale sono riportate nelle direttive concernenti il regolamento d esame al punto 2.21 lett. a. 5.22 La commissione GQ decide circa l equipollenza di parti d esame gi~ superate e attestati di competenza di altri esami a Iivello terziario, nonch~ circa un eventuale esonero da de terminate parti d esame previste dal presente regolamento. 6 VALUTAZIONE E NOTE 6.1 Disposizioni generali La valutazione dell esame e delle singole parti d esame ~ espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d esame. 6.2 Valutazione 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3. 6.22 La nota di una parte d esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d esame ~ suddivisa. Se il metodo di valutazione non con templa note di voci, la nota della parte d esame viene calcolata direttamente in conformi tä al punto 6.3. 6.23 La nota complessiva dell esame finale ~ data dalla media delle note nelle singole parti d esame. Essa ~ arrotondata a un decimale. 6.3 Valore delle note Le prove sono valutate con note da 6 a 1. II 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammessi solo i mezzi punti. 6.4 Condizioni per ii superamento deli esame finale e per ii rilascio deii attestato pro fessionale 6.41 L esame finale ~ superato se tutte le note delle parti d esame corrispondono almeno a 4.0. pagina 7 di 9

6.42 L esame finale non ~ superato se ii candidato a) non si ritira entro ii termine previsto; b) non si presenta pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l inizio dell esame senza motivi validi; d) deve essere escluso dall esame. 6.43 La commissione GQ decide autonomamente, sulla base dei risultati delle prove, circa ii superamento dell esame finale. Chi supera l esame ottiene l attestato professionale fe derale. 6.44 La commissione GQ rilascia ai candidati un certificato relativo all esame finale, dal quale risultano almeno: a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza; b) le note delle singole parti d esame e la nota complessiva dell esame finale; c) l indirizzo di approfondimento; d) ii superamento o il mancato superamento dell esame finale; e) l indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l attestato pro fessionale. 6.5 Ripetizione 6.51 Chi non ha superato l esame finale puö ripeterlo due volte. 6.52 La ripetizione si limita alle parti d esame nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4. 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d iscrizione e d ammissione valide per il primo esame finale. 7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA 7.1 Titolo e pubblicazione 7.11 L attestato professionale federale viene rilasciato dalla SEFRI su proposta della com missione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commis sione GQ. 7.12 1 titolari dell attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: - Soccorritrice 1 Soccorritore stradale con attestato professionale federale - Secouriste de route avec brevet föderal - Strassenhelferin 1 Strassenhelfer mit eidg. Fachausweis La traduzione inglese consigliata ~: «On Road Assistant with Federal Diploma of Pro fessional Education and Training». 7.13 1 nominativi dei titolari dell attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI. 7.2 Ritiro dell attestato professionale 7.21 La SEFRI puö ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedere penali. 7.22 Contro la decisione della SEFRI puö essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale am ministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. pagina 8 di 9

Regolamento d esame relativo aii esame di professione di soccorritore 1 soccorritrice stradale 7.3 Rimedi giuridici 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all esclusione dall esame finale o al ri fiuto di rilasciare l attestato professionale puö essere presentato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente. 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Tale decisione puö essere impugnata presso ii Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 8 COPERTURA DELLE SPESE D ESA E 8.1 L organo responsabile fissa, su richiesta della commissione GQ, le tariffe in base alle quali vengono retribuiti i membri della commissione GQ e i periti. 8.2 L organo responsabile si fa carico delle spese d esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 8.3 Al termine dell esame la commissione GQ invia aila SEFRI, conformemente alle sue di rettive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell esame. 9 ENTRATA IN VIGORE II presente regolamento d esame entra in vigore con l approvazione della SEFRI. 10 EMISSIONE E APPROVAZIONE Zofingen,.~.. ~4~o1I Associazione promotrice RoadRanger Presidente deil ente res onsabile Anton Graf II presente regolamento d esame ~ approvato. Berna, Pc,~ Pj 0 Zo 13 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione ftfr... Jea -Pascal Luthi Capodivisione Formazione professionale di base e superiore pagina 9 di 9