per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI"

Transcript

1 REGOLAMENTO D'ESAME per l'esame federale di professione di guida turistica del (modulare con esame finale) Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d esame: 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Scopo dell'esame Con l esame federale di professione va stabilito se un candidato dispone delle conoscenze di base pratiche e teoriche conformi alla figura professionale nonché delle competenze necessarie per assumere le funzioni di responsabilità richieste dalla sua professione. 1.2 Profilo professionale 1.21 Campo d'attività Le guide turistiche offrono in Svizzera prestazioni di servizio professionali nel campo del turismo, della formazione e del tempo libero. I loro clienti sono singole persone e gruppi (famiglie, istituzioni, imprese, gruppi ad hoc ecc.). I loro datori di lavoro o partner sono organizzazioni turistiche, organizzatori di viaggi, eventi e congressi, tour operator, agenzie di viaggi in pullman e altre organizzazioni o clienti/viaggiatori individuali. Di norma, le guide turistiche collaborano inoltre con altri prestatori di servizi turistici, ad es. ristorazione, industria alberghiera, organizzazioni culturali quali organizzatori di concerti, musei, offerenti di trasporti/trasferimenti Principali competenze operative professionali Le guide turistiche sono responsabili della pianificazione, organizzazione, esecuzione e del controllo di visite guidate negli spazi urbani e nella mobilità dolce (gite a piedi, in bicicletta, segway, trottinette, carrozza ecc.) e accompagnano e commentano giri turistici. Accompagnano inoltre i loro clienti in viaggi di uno o più giorni. Dispongono di una buona comprensione degli aspetti fondamentali del turismo (ruolo e posizione della destinazione, partner, integrazione delle visite guidate nella catena di servizio) e tengono conto delle evoluzioni generali del settore turistico. Si servono delle più moderne tecnologie quali sistemi audio, ipad ecc.

2 - 2 - Le guide turistiche pianificano gite (visite guidate) concrete, dalla preparazione al controllo, facendo un uso oculato delle risorse nell'esecuzione delle gite impiegano una metodica e didattica adeguata sono responsabili della gestione dei rischi partecipano alla gestione della qualità e ambientale nonché all autogestione Esercizio della professione e ambiente di lavoro Le guide turistiche lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro o svolgono la loro attività sulla base di un rapporto di mandato. Alcune esercitano la loro attività lucrativa da indipendenti e lavorano su incarico dei partner succitati. Si adoperano per la tutela degli interessi dei loro datori di lavoro/committenti e clienti finali. Esercitano di norma la loro attività professionale a tempo parziale, qualche volta anche a tempo pieno. Sono indispensabili un elevata attitudine di base orientata al servizio e la volontà di apprendimento continuo. Le guide turistiche lavorano in un ambiente internazionale, per lo più multilingue. Devono saper gestire situazioni inconsuete, mantenere la calma ed essere aperte alle novità. Buone conoscenze linguistiche, un ampia cultura generale e la capacità di comprendere altre culture sono pertanto requisiti indispensabili Contributo della professione alla società, all economia, alla natura e alla cultura Le guide turistiche contribuiscono a vari livelli alla creazione di valore aggiunto e alla sostenibilità: trasmissione delle conoscenze e della cultura e del loro mantenimento: creando ponti di reciproca comprensione contribuiscono allo sviluppo culturale e sociale considerazione degli aspetti ambientali: sensibilizzano gli ospiti sui temi dell ambiente e sugli sforzi dei loro committenti a favore della sostenibilità, contribuendo così a uno sviluppo sostenibile promozione di un immagine positiva della città, della regione, del paese: agiscono da ambasciatori della relativa offerta e con il loro servizio ineccepibile contribuiscono alla soddisfazione dei clienti e con essa allo sviluppo economico. 1.3 Organo responsabile 1.31 L organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: Federazione svizzera del turismo (FST, segreteria) Associazione Svizzera delle Guide Turistiche (ASGT) ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali 1.32 L organo responsabile è competente per tutta la Svizzera. 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5 7 membri e nominata dall organo responsabile per un periodo di 4 anni La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le delibere richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è determinante il voto del presidente.

3 Compiti della commissione GQ 2.21 La commissione GQ: a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d esame e le aggiorna periodicamente; b) stabilisce le tasse d esame; c) stabilisce la data e il luogo dell esame finale; d) definisce il programma d esame; e) predispone la preparazione dei compiti d esame e cura lo svolgimento dell esame finale; f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega; g) decide l ammissione all esame finale e l eventuale esclusione dallo stesso; h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo; i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l esame finale e delibera il conferimento dell attestato professionale; j) tratta le domande e i ricorsi; k) controlla periodicamente l attualità dei moduli, ne dispone l aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo; l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli e prestazioni; m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI); n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e la gestione a una segreteria. 2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione; non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere deroghe La SEFRI riceve tempestivamente l invito all esame finale e la relativa documentazione. 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 3.1 Pubblicazione 3.11 L esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali La pubblicazione indica almeno: - le date d'esame; - la tassa d'esame; - l'ufficio d'iscrizione; - il termine d'iscrizione; - le modalità di svolgimento dell'esame.

4 Iscrizione All'iscrizione devono essere allegati: a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all esame; c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza; d) l'indicazione della lingua dell'esame; e) la copia di un documento d'identità con fotografia; f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS) Ammissione 3.31 All esame finale è ammesso chi: a) è in possesso di un titolo di studio federale di livello secondario II 2 o almeno di un titolo di studio equipollente b) può attestare 3 anni di pratica professionale c) conosce almeno una lingua straniera (diploma di lingua, livello B1) o ha una comprovata pratica professionale nella lingua straniera d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza. È fatta riserva del pagamento della tassa d esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la consegna puntuale del lavoro di progetto completo Per l ammissione all esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo: pianificazione e controllo di una gita concreta metodica + didattica gestione della qualità autogestione conoscenze di base Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell organo responsabile (identificazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Tale descrizione è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse La decisione in merito all ammissione all esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell inizio dell esame finale. Una decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. 3.4 Spese 3.41 Il candidato versa la tassa d esame previa conferma dell ammissione. Le tasse di stampa dell attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall esame finale per motivi validi viene rimborsato l importo pagato, dedotte le spese sostenute Chi non supera l esame finale non ha diritto ad alcun rimborso La tassa d esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d esame da ripetere Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sostenute durante l esame finale sono a carico dei candidati. 1 La base legale per la rilevazione figura nell ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS ; n. 70 dell allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici. 2 Sistema di formazione livello secondario II (titolo di studio a livello di formazione professionale di base): attestato di capacità federale con o senza maturità professionale, maturità specializzata o maturità.

5 - 5-4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE 4.1 Convocazione 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d ammissione, o almeno tutti le tre anni I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco I candidati sono convocati almeno 6 settimane prima dell inizio dell esame finale. La convocazione contiene: a) il programma d esame con l indicazione precisa del luogo, della data e dell ora dell esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé; b) l'elenco dei periti La richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 3 settimane prima dell inizio dell esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie. 4.2 Ritiro 4.21 I canditati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane prima dell inizio dell esame finale Trascorso questo termine, il ritiro dev'essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi: a) maternità b) malattia e infortunio c) lutto nella cerchia ristretta d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi. 4.3 Mancata ammissione ed esclusione 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all esame finale È escluso dall esame finale chi: a) utilizza ausili non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell esame; c) tenta di ingannare i periti L esclusione dall esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo. 4.4 Sorveglianza degli esami, periti 4.41 La valutazione dei lavori d esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente I periti recedono dall incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. 4.5 Riunione conclusiva per l attribuzione delle note La commissione GQ delibera il superamento dell esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

6 - 6-5 ESAME FINALE 5.1 Parti dell'esame 5.11 L esame finale comprende i seguenti parti intermodulari e dura: Parte d'esame Tipo d'esame Durata Ponderazione 1 Lavoro di progetto scritto consegna prima dell'esame, coefficiente 3 cfr. convocazione 2 Presentazione del orale 20 min. coefficiente 2 lavoro scritto 3 Gioco di ruolo orale 20 min. coefficiente 2 4 Colloquio specialistico orale 20 min. coefficiente 1 Totale 60 min. Nelle quattro parti dell'esame ogni competenze trasmessi nei moduli sono testati secondo il profilo professionale. Parte d'esame 1: lavoro di progetto Documentazione di una gita (visita guidata) effettuata durante il periodo di formazione. La documentazione deve essere presentata entro il termine indicato nella convocazione all esame e viene valutata. Indicazioni dettagliate e condizioni generali concernenti questa parte d esame sono pubblicate sul sito web con il bando d esame. Parte d'esame 2: presentazione del lavoro di progetto scritto Il candidato presenta oralmente ai periti la documentazione relativa alla parte d'esame 1 e motiva l'iter procedurale adottato. Parte d'esame 3: gioco di ruolo Al candidato viene presentata una situazione realistica e assegnato un ruolo. Nello scambio con i periti egli sviluppa spontaneamente la situazione. Il gioco di ruolo è concepito in modo da poter verificare l'interazione tra diverse competenze nel contatto diretto con altre persone. Parte d'esame 4: colloquio specialistico Il colloquio specialistico si basa sulla sintesi delle competenze descritte nelle direttive e serve a verificare il livello delle conoscenze teoriche e della loro applicazione nella pratica Ogni parte d esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione. 5.2 Requisiti per l'esame 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d esame di cui al punto 2.21 lett. a La commissione GQ decide in merito all equipollenza di parti d esame o di moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e all eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti d esame previste dal presente regolamento.

7 - 7-6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE 6.1 Disposizioni generali La valutazione dell esame finale e delle singole parti d esame è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d esame. 6.2 Valutazione 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto La nota di una parte d esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d esame viene calcolata direttamente in conformità a quanto previsto al punto La nota complessiva dell esame finale è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d esame. Essa è arrotondata a un decimale. 6.3 Valori delle note Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori indicano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti. 6.4 Condizioni per il superamento dell esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale 6.41 L esame finale è superato se la nota complessiva è almeno 4.0 e a) nella parte d esame 1 (lavoro di progetto) viene raggiunta almeno la nota 4.0 e b) nelle parti d esame 2-4 non più di una nota è inferiore a 4.0 e nessuna nota è inferiore a L esame finale non è superato se il candidato: a) non annuncia il suo ritiro entro il termine previsto; b) non si presenta pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l inizio dell esame pur non avendo motivi validi; d) deve essere escluso dall esame La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l esame ottiene l attestato professionale federale La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d esame finale dal quale risultano almeno: a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza; b) le note delle singole parti d esame e la nota complessiva dell esame finale; c) il superamento o il mancato superamento dell esame finale; d) l indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell attestato professionale. 6.5 Ripetizione 6.51 Chi non ha superato l esame finale può ripeterlo due volte Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d iscrizione e d ammissione valide per il primo esame finale.

8 - 8-7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA 7.1 Titolo e pubblicazione 7.11 L attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme del direttore della SEFRI e del presidente della commissione GQ I titolari dell attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: Guida turistica con attestato professionale federale Reiseleiter/in mit eidgenössischem Fachausweis Guide touristique avec brevet fédéral Per la versione inglese si consiglia la formula: Tour Guide with Federal Diploma of Professional Education and Training 7.13 I nominativi dei titolari dell attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI. 7.2 Ritiro dell attestato professionale 7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica. 7.3 Rimedi giuridici 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all esclusione dall esame finale o al rifiuto di rilasciare l attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni La decisione sui ricorsi spetta in prima istanza alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica. 8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME 8.1 La commissione GQ fissa le tariffe in base alle quali vengono rimunerati i membri della commissione GQ e i periti. 8.2 L organo responsabile si fa carico delle spese d esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d esame, dal contributo federale o da altre fonti. 8.3 Al termine dell esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell esame.

9 - 9-9 DISPOSIZIONI FINALI 9.1 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento d esame del 20 marzo 2002 concernente l esame professionale per guida e conducente di pullman è abrogato. 9.2 Entrata in vigore Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI. 10 EMANAZIONE Berna, 15 maggio 2015 Federazione svizzera del turismo (su mandato dell organo responsabile) sig. Dominique de Buman Presidente sig. Barbara Gisi Direttrice Il presente regolamento d'esame è approvato. Berna, SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L INNOVAZIONE (SEFRI) Rémy Hübschi Capo della divisione Formazione professionale superiore

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI secondo il sistema modulare con esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto

Dettagli

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale) REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di Libraia / Libraio (sistema modulare con esame finale) Sommario 1 Disposizioni generali...3 1.1 Scopo dell esame...3 1.2 Organo responsabile...3

Dettagli

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria del 22 agosto 2012 Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale di Consulente finanziaria / Consulente finanziario con sistema modulare ed esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto l art. 28, cpv. 2 della

Dettagli

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2010 Organizzatori dell esame HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,

Dettagli

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2014 Organizzatore dell esame è HRSE. Sono membri di HRSE: HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing

Dettagli

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari REGOLAMENTO D ESAME per l esame federale di professione per redattrice /

Dettagli

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D'ESAME concernente il rilascio di un diploma quale Maestro/maestra tessile del Visto l'articolo 28 della legge federale del

Dettagli

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

l esame professionale superiore di responsabile di formazione REGOLAMENTO per l esame professionale superiore di responsabile di formazione del 12 aprile 2010 (modulare con esame finale) Considerato l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007 Regolamento dell esame professionale di specialista in HR Edizione 2007 Organizzatori dell esame HR Swiss SIC Svizzera Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale per la gestione

Dettagli

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Regolamento d esame Dok Regolamento d esame attestato professionale Dat / Vers 26.09.2008 / 1.0 Status / Klass Regolamento d esame

Dettagli

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Modifica del 2 2 FEB. 2012 Lorgano responsabile, visto Iarticolo 28 capoverso

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale) a ~ ~ c REGOLAMENTO D ESAME 11 GI~J 2012 Esame federale di professione di dichiarante doganale (sistema modulare con esame finale) Organo responsabile S P EDLOG SW 1 SS Segreteria SPEDLOGSWISS Associaziorie

Dettagli

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale DACHVERBAND BEWEGUNGSBERUFE SCHWEIZ DBBS REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale del 26 febbraio 2010 (modulare

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,

Dettagli

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS REGOLAMENTO D'ESAME per l esame federale di professione di specialista del commercio al dettaglio del 20 octobre 2009 Visto l articolo 28 capoverso

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

l'esame professionale superiore di fashion designer

l'esame professionale superiore di fashion designer REGOLAMENTO D'ESAME per l' del 12.1.2015 Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Direttive concernenti l esame professionale superiore Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Versione del 29 maggio 2015 Organo responsabile Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM) Segreteria

Dettagli

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre

Dettagli

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di bso - Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Associazione professionale di coaching, supervisione e consulenza in organizzazione) SCA - Swiss Coaching Association ASQ - Associazione

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale, Regolamento d esame per I esame professionale superiore di Designer grafico diplomato / diplomata Modifica del 0 4 MAR. 2010 L organo responsabile, Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Manager in Logistica con attestato professionale federale Esame professionale secondo il sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D ESAME per l'esame federale di professione di Manager in Logistica con attestato professionale federale Specializzazione Distribuzione

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista

Dettagli

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica Interessengruppe der Hotellerie auf Pflegestationen Società dell economia domestica aziendale Groupement romand des cadres d intendance Facility Management Svizzera H+ ospedali della Svizzera CURAVIVA.

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice

Dettagli

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure e e secondo la strategia di REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure (secondo il sistema modulare e con esame finale)

Dettagli

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. 1 ESAME PER DIPLOMA CANTONALE DI PODOLOGO Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino R E G O L A M E N T O concernente gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. In

Dettagli

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 REGOLAMENTO dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 versione 2 modificato traduzione 25.01.2010 Con riferimento all articolo 28 capoverso 2 della Legge Federale sulla Formazione

Dettagli

del.1 8 GEN 2016 (modulare, con esame finale)

del.1 8 GEN 2016 (modulare, con esame finale) die natur. unsere zukunft. la nature. notre avenir. la natura. ii nostro futuro. www.agri-job.ch dein beruf. ton mtier. la tua professione. REGOLAMENTO D ESAME per I esame di professione di contadina 1

Dettagli

811.112.243 Ordinanza del DFI

811.112.243 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto

Dettagli

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante

Dettagli

811.112.32 Ordinanza del DFI

811.112.32 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della

Dettagli

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a Stato al 5 novembre 2014 Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer

Dettagli

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria/ con attestato federale di capacità (AFC) del 13 novembre 2008 86911 Operatrice sociosanitaria AFC/ Operatore sociosanitario

Dettagli

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione

Dettagli

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1 del 1 dicembre 2005 (stato al 1 gennaio 2013) 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1,

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1, Regolamento d esame concernente I esame professionale di Capo officina e di montaggio metalconstruttore 1 Capo officina e di montaggio metalcostruttrice Modifica del 27. RZ. 2014 L organo responsabile,

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) 45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre

Dettagli

Coordinatrice in medicina ambulatoriale indirizzo clinico/ Coordinatore in medicina ambulatoriale indirizzo clinico

Coordinatrice in medicina ambulatoriale indirizzo clinico/ Coordinatore in medicina ambulatoriale indirizzo clinico REGOLAMENTO D ESAME per l esame federale per la professione di Coordinatrice in medicina ambulatoriale indirizzo clinico/ Coordinatore in medicina ambulatoriale indirizzo clinico Coordinatrice in medicina

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Falegname CFP Del 1 dicembre 2005 (stato: ) Proposte di modifica del 24.02.2012 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier

Dettagli

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 18110 Guardiana di animali AFC/Guardiano di animali AFC Tierpflegerin EFZ/Tierpfleger

Dettagli

811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Supply Chain Manager del 26.03.12 Organo responsabile GS1 Schweiz Segreteria HFP SCM Länggassstrasse 21 CH-3012 Bern Tel. 058 800 75 00 Fax 058

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI Via Collegio Gallarini, 1 28100 NOVARA (tel. 0321-31252 / 392629) Fax 0321 640556 E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler

Dettagli

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità Articolo 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, l attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi

Dettagli

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari REGOLAMENTO per l'esame di professione di Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e durata. del 4 febbraio 2014 (Stato 1 gennaio 2015)

Sezione 1: Oggetto e durata. del 4 febbraio 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Autista di veicoli leggeri con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 4 febbraio 2014 (Stato 1 gennaio 2015) 73305 Autista di

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Mod ifica del 1 7 LU G 2013 L organo responsabile, visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli Lavoro di Master of Science in formazione professionale Sommario Capitolo 1 Generalità Oggetto Capitolo 2

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 43906 Meccanica di macchine edili AFC/Meccanico di macchine edili AFC Baumaschinenmechanikerin

Dettagli

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze Commissione qualità Ufficio qualificazione INTERPRET c/o IDEA sagl Piazza Nosetto 3 6500 Bellinzona Tel. 091 858 02 15 Fax 091 840 11 44 qualification@inter-pret.ch Regolamento per l ottenimento degli

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe

Dettagli

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,

Dettagli

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche Schweizerischer Public Relations Verband SPRV Association Suisse de Relations Publiques ASRP Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche ASRP Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile Regolamento d esame per l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione del Pubblicato dall organo responsabile Pubblicità Svizzera PS e Fédération romande de publicité et de communication

Dettagli

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione

Dettagli