REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno"

Transcript

1 REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento: 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Scopo dell esame La persona candidata all esame professionale per specialisti in vendita dimostra di possedere le capacità a tutto campo e le conoscenze necessarie per soddisfare elevate esigenze professionali nel campo della vendita. L attestato professionale federale di specialista in vendita deve dare la certezza che il/la suo/a titolare si sia distinto/a per quanto concerne le conoscenze teoriche, le capacità pratiche nonché l impegno professionale. Possedendo la necessaria esperienza pratica, lo/la specialista in vendita può affrontare molteplici sfide in una posizione dirigenziale nella vendita, nel marketing o nella pubblicità Specialisti in vendita con la specializzazione servizio interno: Gli specialisti in vendita con la specializzazione servizio interno sono capaci di gestire, sulla base degli obiettivi aziendali e delle premesse di marketing, in modo efficace ed efficiente tutti i settori della vendita nel servizio interno ed esterno nonché nel key account management. Gestiscono la vendita in modo professionale e sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono in grado di svolgere, nel loro settore di lavoro, compiti di economia aziendale nonché attività di pianificazione e di coordinamento. Fa parte dei loro compiti seguire completamente clienti chiave. Sono in grado di abbozzare un concetto di pianificazione e di gestione delle vendite, di ponderare correttamente gli strumenti di marketing nonché di applicare i settori rilevanti della contabilità in situazioni decisionali dell azienda nell ambito del proprio campo d attività. Conoscenze di base dell economia aziendale e politica danno agli specialisti in vendita la possibilità di valutare correttamente il loro ambiente circostante Specialisti in vendita con la specializzazione servizio esterno: Gli specialisti in vendita con la specializzazione servizio esterno dimostrano di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per soddisfare elevate esigenze professionali nelle diverse funzioni della vendita attiva. Fanno parte della vendita attiva tra l altro le seguenti funzioni: Consulente di vendita nel servizio esterno (vendita sul campo) Vendita presso fiere, vendita di gruppo Vendita telefonica Ingegnere di vendita Servizio alla clientela Key account manager Agenti di vendita Consulente di vendita nel servizio sul posto (vendita nel negozio)

2 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina 2 Sono capaci di gestire, sulla base degli obiettivi aziendali e delle premesse della direzione di vendita, in modo efficace ed efficiente tutti i settori della vendita attiva. Gestiscono la vendita in modo professionale e sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi. Anche seguire completamente clienti chiave fa parte dei loro compiti di key account manager. Sono in grado di occuparsi completamente di un area di vendita e/o di un gruppo di clienti e di fornire la relativa consulenza nonché di concludere positivamente trattative di vendita. Le ampie conoscenze nella vendita attiva permettono loro di valutare correttamente i mercati e il comportamento dei concorrenti nonché di realizzare le relative strategie di mercato e di elaborazione dei clienti. 1.2 Organo responsabile Le seguenti organizzazioni professionali costituiscono l organo responsabile: SWISS MARKETING (CMS) Vendita Svizzera SIC Svizzera Fair Fédération des Agents Indépendants et Représentants L organo responsabile è competente per tutta la Svizzera. 2. ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione della commissione d esame Tutti i compiti relativi al conferimento dell attestato professionale sono affidati a una commissione d esame, composta da 6 membri. Ne fanno parte 3 rappresentanti di Swiss Marketing CMS, 1 della Vendita Svizzera, 1 della SIC Svizzera e 1 di Fair. Sono eletti dall organo responsabile per la durata di 3 anni SWISS MARKETING designa la presidente o il presidente della commissione d esame e la direzione d esame La commissione d esame si autocostituisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello della presidente o del presidente è determinante.

3 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina Compiti della commissione d esame La commissione d esame a) emana le direttive relative a questo regolamento d esame e le aggiorna periodicamente; b) fissa le tasse d esame in base alla regolamentazione degli emolumenti del dell Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); c) fissa la data e il luogo d esame; d) definisce il programma d esame; e) predispone la preparazione dei compiti d esame e cura lo svolgimento dell esame stesso; f) nomina e impiega le perite ed i periti e fornisce loro la formazione per i compiti affidati; g) decide l ammissione all esame secondo il punto 3.3 come pure l eventuale esclusione dallo stesso; h) decide il rilascio dell attestato professionale; i) tratta le domande e i ricorsi; j) si occupa della contabilità e della corrispondenza; k) conferma il conto annuale; l) decide il riconoscimento completo o parziale di altri titoli e prestazioni; m) riferisce alle istanze superiori e all UFFT sulla propria attività; n) provvede allo sviluppo e alla garanzia di qualità, in particolare all aggiornamento periodico del profilo di qualifica secondo le esigenze del mercato di lavoro La commissione d esame assume la direzione e può delegare i compiti amministrativi a un segretariato d esame, a commissioni interne, a singoli membri della commissione o a persone e organizzazioni esterne. 2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza L esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d esame può concedere delle deroghe L UFFT viene invitato tempestivamente all esame e riceve la relativa documentazione. 3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 3.1 Pubblicazione L esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle 3 lingue ufficiali.

4 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina La pubblicazione deve perlomeno indicare: a) le date d esame; b) la tassa d esame; c) il recapito per l iscrizione; d) il termine d iscrizione; e) lo svolgimento dell esame. 3.2 Iscrizione L iscrizione include: a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli (vedi punto 3.3) e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all esame; c) l indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati; d) la copia di un documento d identità con fotografia. 3.3 Ammissione È ammesso all esame: a) chi ha superato l esame d ammissione MarKom o un esame equipollente durante gli ultimi 5 anni, possiede un esperienza professionale di almeno 2 anni nei settori vendita, marketing, marketing diretto, relazioni pubbliche o pubblicità/comunicazione di marketing e può provare di aver conseguito uno dei seguenti titoli: un attestato federale di capacità di una professione con una formazione professionale di base almeno triennale; il diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Confederazione; il diploma di una scuola media specializzata riconosciuta dalla Confederazione, dalla durata di almeno 3 anni; un certificato di maturità (tutti i tipi); il certificato di una scuola professionale superiore, di una scuola universitaria professionale o di un università, riconosciute dalla Confederazione; il diploma di un esame professionale superiore per professioni commerciali; l attestato professionale per specialisti in marketing, pianificatori di comunicazione, specialisti in relazioni pubbliche o specialisti in marketing diretto; b) oppure chi ha superato l esame d ammissione MarKom o un esame equipollente durante gli ultimi 5 anni e possiede un esperienza professionale di almeno 3 anni nei settori vendita, marketing, marketing diretto, relazioni pubbliche o pubblicità/comunicazione di marketing; c) chi ha versato la tassa d esame secondo il punto 3.4 entro il termine richiesto L UFFT decide l equipollenza dei certificati e diplomi conseguiti all estero Le persone candidate che hanno conseguito con successo un esame professionale che attualmente richiede l'esame d'ammissione MarKom, non devono ripetere quest'ultimo esame.

5 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina La decisione in merito all ammissione all esame è comunicata alla persona candidata per iscritto almeno 3 mesi prima dell inizio dell esame. Una decisione negativa indica la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l autorità di ricorso e il termine per la presentazione del ricorso. 3.4 Costi La persona candidata versa la tassa d esame con l iscrizione. La tassa per la stesura dell attestato professionale e per l iscrizione del nominativo della persona titolare nel registro nonché un eventuale copertura per spese di materiale sono richieste separatamente. Detta tassa è a carico della persona candidata La tassa d esame per le persone candidate dispensate dalle parti d esame 1-5 secondo il punto 5.1 (pianificazione di vendita, promozione di vendita/pubblicità, distribuzione, marketing, contabilità aziendale/controlling), si riduce, per ogni materia, del 10 % dell importo dovuto per l esame completo A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall esame per motivi validi, sarà rimborsato l importo pagato, dedotte le spese causate Il mancato superamento non dà diritto al rimborso della tassa d esame L ammontare della tassa d esame per le persone candidate ripetenti, viene fissato di volta in volta dalla commissione d esame considerando l ampiezza dell esame Le spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione durante l esame sono a carico delle persone candidate. 4. SVOLGIMENTO DELL ESAME 4.1 Convocazione L esame viene svolto in lingua tedesca, se vi sono 25 persone candidate in lingua francese, se vi sono 8 persone candidate in lingua italiana, se vi sono 3 persone candidate che adempiano alle condizioni d ammissione La persona candidata riceve la convocazione per iscritto almeno 30 giorni prima dell inizio dell esame scritto e almeno 15 giorni prima dell inizio dell esame orale. La convocazione comprende: a) il programma d esame con le indicazioni del luogo, della data e dell ora dell esame come pure dei mezzi ausiliari che la persona candidata può e deve portare con sé. I mezzi ausiliari non menzionati espressamente nella convocazione non sono ammessi; b) i nomi delle perite e dei periti dell esame orale.

6 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina Le richieste di ricusa delle perite e dei periti degli esami orali devono essere presentate e motivate almeno 7 giorni prima dell inizio dell esame per iscritto alla commissione d esame. La commissione decide le disposizioni necessarie. 4.2 Ritiro Le persone candidate possono revocare la loro iscrizione fino a 30 giorni prima dell inizio dell esame. Le direttive contengono le informazioni relative ad eventuali rimborsi In seguito un ritiro dall iscrizione è possibile unicamente qualora ci siano motivi validi. Sono considerati tali in particolare: a) maternità; b) malattia, infortunio; c) lutto nella cerchia ristretta; d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto Il ritiro dev essere immediatamente comunicato e giustificato per iscritto al segretariato d esame. 4.3 Non ammissione ed esclusione Persone candidate che forniscono consapevolmente dati non corretti concernenti le condizioni d ammissione o che tentano di ingannare la commissione d esame in altro modo, non sono ammesse all esame È escluso dall esame chi: a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell esame; c) tenta di ingannare perite e periti L esclusione dall esame deve essere decisa dalla commissione d esame. Le persone candidate hanno il diritto di dare l esame con riserva fino al momento in cui la commissione d esame non ha preso la sua decisione. 4.4 Sorveglianza degli esami, perite e periti L esecuzione dei lavori d esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente che annota le proprie osservazioni La valutazione dei lavori d esame scritti è effettuata da almeno due perite o periti, che determinano la nota di comune accordo Almeno 2 perite o periti presenziano agli esami orali, annotano le osservazioni sul colloquio e sullo svolgimento dell esame, valutano le prestazioni e determinano le note di comune accordo Durante l esame, le perite e i periti sono ricusati se sono docenti nell ambito dei corsi di preparazione, se sono parenti, se sono o sono stati superiori nonché se sono collaboratrici o collaboratori della persona candidata.

7 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina Riunione conclusiva per l attribuzione delle note In seguito agli esami, la commissione d esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona di rappresentanza dell UFFT è invitata tempestivamente alla riunione I docenti dei corsi preparatori, i parenti, coloro che sono o sono stati superiori nonché le collaboratrici ed i collaboratori della persona candidata devono essere ricusati al momento della decisione dell attribuzione dell attestato professionale. 5. PARTI D ESAME E CONTENUTO 5.1 Parti d esame L esame è costituito dalle seguenti parti con la medesima ponderazione e dura: Specialisti in vendita con Specialisti in vendita con Genere Durata specializzazione servizio interno specializzazione servizio esterno d esame 1 Pianificazione di vendita Pianificazione di vendita scritto 180 min. 2 Promozione di vendita / pubblicità Promozione di vendita / pubblicità scritto 120 min. 3 Distribuzione Distribuzione scritto 120 min. 4 Marketing Marketing scritto 90 min. 5 Contabilità aziendale / controlling Contabilità aziendale / controlling scritto 90 min. 6 Statistica aziendale Diritto per venditori scritto 90 min. Totale scritto 11.5 ore 7 Tecnica di presentazione e di vendita / colloquio di vendita Retorica / presentazione della merce e merchandising orale 40* min. 8 Capacità personale di conduzione Gestione di sé stessi orale 25* min. 9 Ricerca di mercato Processo di vendita orale 25* min. Totale orale 1.5 ore Totale 13 ore *per l esame orale è ammessa una differenza della durata di +/- 3 minuti Ogni parte d esame può essere suddivisa in voci. La commissione d esame definisce questa suddivisione Chi ha superato, secondo il presente regolamento, l esame professionale per specialisti in vendita con specializzazione servizio interno o servizio esterno durante gli ultimi 6 anni, e desidera svolgere l esame professionale per specialisti in vendita con l altra specializzazione, è esonerato dallo svolgimento delle parti d esame 1-5 (pianificazione di vendita, promozione di vendita/pubblicità, distribuzione, marketing, contabilità aziendale/controlling), se le note di materia raggiunte sono almeno il 4.0.

8 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina Contenuto dell esame Il contenuto dettagliato delle materie d esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d esame La commissione d esame decide l equipollenza di parti d esame o di moduli di altri esami di livello terziario già conclusi nonché l eventuale dispensa dalle relative parti d esame previste dal presente regolamento. 6. VALUTAZIONE E NOTE 6.1 Disposizioni generali La valutazione dell esame e delle singole parti d esame è effettuata tramite note. Valgono le disposizioni secondo i punti 6.2 e 6.3 del regolamento d esame. 6.2 Valutazione Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto La nota di una parte d esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a una decimale, secondo la prassi commerciale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto La nota complessiva dell esame è data dalla media delle note delle singole parti d esame. Essa è arrotondata a una decimale, secondo la prassi commerciale. 6.3 Valori delle note Le prestazioni valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti. 6.4 Condizioni relative al superamento dell esame e all assegnazione dell attestato professionale L esame è superato se: a) la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0; b) non più di 2 delle 9 note d esame parziali sono inferiori al 4.0; c) nessuna delle 9 note d esame parziali è inferiore al 3.0.

9 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina L esame non è superato se la persona candidata: a) non si ritira entro il termine previsto; b) non si presenta all esame pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l inizio dell esame senza addurre motivi validi; d) dev essere esclusa dallo stesso La commissione d esame decide unicamente in base alle prestazioni fornite sul superamento dell esame. Chi ha superato l esame, riceve l attestato professionale federale La commissione d esame rilascia a ogni persona candidata un certificato d esame, dal quale risultano almeno: a) le note delle singole parti d esame e la nota complessiva; b) il superamento o meno dell esame; c) l indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l attestato professionale. 6.5 Ripetizione Chi non ha superato l esame può ripeterlo due volte La ripetizione dell esame riguarda unicamente quelle parti d esame nelle quali non è stata raggiunta almeno la nota Per l iscrizione e l ammissione si applicano le stesse condizioni valide per il primo esame. 7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA 7.1 Titolo e pubblicazione L attestato professionale federale è rilasciato dall UFFT su richiesta della commissione d esame e porta le firme della direttrice o del direttore dell UFFT e della presidente o del presidente della commissione d esame I titolari dell attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: Verkaufsfachmann / Verkaufsfachfrau mit eidg. Fachausweis, Vertiefungsrichtung Innendienst; Verkaufsfachmann / Verkaufsfachfrau mit eidg. Fachausweis, Vertiefungsrichtung Aussendienst. Spécialiste de vente avec brevet fédéral, spécialisation en service interne; Spécialiste de vente avec brevet fédéral, spécialisation en service externe. Specialista in vendita con attestato professionale federale, specializzazione servizio interno; Specialista in vendita con attestato professionale federale, specializzazione servizio esterno Quale traduzione inglese viene consigliato Sales Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training (Federal PET Diploma), Focus Inside Work and Sales Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training (Federal PET Diploma), Focus Field Service.

10 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina I nominativi dei titolari degli attestati professionali sono iscritti in un registro tenuto dall UFFT Le persone che hanno ottenuto l attestato professionale di Coordinatrice o Coordinatore di Vendita prima dell entrata in vigore di questo regolamento d esame, sono autorizzate a portare il titolo di Specialista in Vendita con attestato professionale federale, specializzazione servizio interno secondo il punto 7.1. Non viene rilasciato alcun attestato professionale nuovo. 7.2 Ritiro dell attestato professionale se te lo danno L UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente La decisione dell UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale amministrativo federale. 7.3 Rimedi giuridici Contro le decisioni della commissione d esame relative alla non ammissione all esame o al rifiuto di rilasciare l attestato professionale, può essere inoltrato ricorso presso L UFFT entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste e le motivazioni della persona ricorrente In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso il Tribunale amministrativo federale. 8. COPERTURA DELLE SPESE D ESAME QUANDO VA 8.1 Su richiesta della commissione d esame, l organo responsabile fissa le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione d esame nonché le perite e i periti. 8.2 L organo responsabile assume le spese d esame nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 8.3 Al termine dell esame, la commissione d esame invia un rendiconto dettagliato all UFFT secondo le disposizioni di quest ultimo. Su questa base, l UFFT stabilisce il contributo della Confederazione per lo svolgimento dell esame.

11 Esame professionale per Specialisti in Vendita, Regolamento pagina DISPOSIZIONI FINALI SE FUNZIONA 9.1 Abrogazione del diritto vigente I regolamenti del concernente l esame professionale per Coordinatrici e Coordinatori di Vendita nonché del concernente l esame professionale superiore per Consulenti di Vendita e Agenti sono abrogati. 9.2 Disposizioni transitorie Le persone ripetenti in base ai regolamenti previgenti del e del hanno la possibilità di ripetere l esame entro la fine del Entrata in vigore Il presente regolamento d esame entra in vigore con l approvazione da parte dell UFFT. EMISSIONE E APPROVAZIONE Olten, 24. marzo 2010 SWISS MARKETING (CMS): Uwe Tännler, presidente Vendita Svizzera: Bernard Gantner, presidente SIC Svizzera: Mario Fehr, presidente Fair Fédération des Agents Indépendants et Représentants Marc Schenker, presidente Il presente regolamento è approvato. Berna, UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA La direttrice: Dr. Ursula Renold

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI secondo il sistema modulare con esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto

Dettagli

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007 Regolamento dell esame professionale di specialista in HR Edizione 2007 Organizzatori dell esame HR Swiss SIC Svizzera Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale per la gestione

Dettagli

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2010 Organizzatori dell esame HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria del 22 agosto 2012 Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari REGOLAMENTO D ESAME per l esame federale di professione per redattrice /

Dettagli

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale) REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di Libraia / Libraio (sistema modulare con esame finale) Sommario 1 Disposizioni generali...3 1.1 Scopo dell esame...3 1.2 Organo responsabile...3

Dettagli

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale di Consulente finanziaria / Consulente finanziario con sistema modulare ed esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto l art. 28, cpv. 2 della

Dettagli

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2014 Organizzatore dell esame è HRSE. Sono membri di HRSE: HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Modifica del 2 2 FEB. 2012 Lorgano responsabile, visto Iarticolo 28 capoverso

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Regolamento d esame Dok Regolamento d esame attestato professionale Dat / Vers 26.09.2008 / 1.0 Status / Klass Regolamento d esame

Dettagli

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale, Regolamento d esame per I esame professionale superiore di Designer grafico diplomato / diplomata Modifica del 0 4 MAR. 2010 L organo responsabile, Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D'ESAME concernente il rilascio di un diploma quale Maestro/maestra tessile del Visto l'articolo 28 della legge federale del

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale) a ~ ~ c REGOLAMENTO D ESAME 11 GI~J 2012 Esame federale di professione di dichiarante doganale (sistema modulare con esame finale) Organo responsabile S P EDLOG SW 1 SS Segreteria SPEDLOGSWISS Associaziorie

Dettagli

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS REGOLAMENTO D'ESAME per l esame federale di professione di specialista del commercio al dettaglio del 20 octobre 2009 Visto l articolo 28 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice

Dettagli

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche Schweizerischer Public Relations Verband SPRV Association Suisse de Relations Publiques ASRP Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche ASRP Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio

Dettagli

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 REGOLAMENTO dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 versione 2 modificato traduzione 25.01.2010 Con riferimento all articolo 28 capoverso 2 della Legge Federale sulla Formazione

Dettagli

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Manager in Logistica con attestato professionale federale Esame professionale secondo il sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D ESAME per l'esame federale di professione di Manager in Logistica con attestato professionale federale Specializzazione Distribuzione

Dettagli

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale DACHVERBAND BEWEGUNGSBERUFE SCHWEIZ DBBS REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale del 26 febbraio 2010 (modulare

Dettagli

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

l esame professionale superiore di responsabile di formazione REGOLAMENTO per l esame professionale superiore di responsabile di formazione del 12 aprile 2010 (modulare con esame finale) Considerato l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

Sviluppare il mercato, promuovere il dialogo e gestire i processi di comunicazione

Sviluppare il mercato, promuovere il dialogo e gestire i processi di comunicazione Specialisti in marketing, specia - listi in vendita, pianificatori (ici) di comunicazione, redattori (ici) di testi pubblicitari, specialisti in relazioni pubbliche: tutti occupano posizioni importanti

Dettagli

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile Regolamento d esame per l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione del Pubblicato dall organo responsabile Pubblicità Svizzera PS e Fédération romande de publicité et de communication

Dettagli

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler

Dettagli

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Mod ifica del 1 7 LU G 2013 L organo responsabile, visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio

Dettagli

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure e e secondo la strategia di REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure (secondo il sistema modulare e con esame finale)

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer

Dettagli

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica Interessengruppe der Hotellerie auf Pflegestationen Società dell economia domestica aziendale Groupement romand des cadres d intendance Facility Management Svizzera H+ ospedali della Svizzera CURAVIVA.

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria/ con attestato federale di capacità (AFC) del 13 novembre 2008 86911 Operatrice sociosanitaria AFC/ Operatore sociosanitario

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Falegname CFP Del 1 dicembre 2005 (stato: ) Proposte di modifica del 24.02.2012 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier

Dettagli

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 21 aprile 2009 31604 Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer

Dettagli

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri IFCAM - Istituto svizzero per la formazione di capi-azienda nelle arti e mestieri Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe

Dettagli

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a Stato al 5 novembre 2014 Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a

Dettagli

811.112.243 Ordinanza del DFI

811.112.243 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre

Dettagli

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Direttive concernenti l esame professionale superiore Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Versione del 29 maggio 2015 Organo responsabile Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM) Segreteria

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

811.112.32 Ordinanza del DFI

811.112.32 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 43906 Meccanica di macchine edili AFC/Meccanico di macchine edili AFC Baumaschinenmechanikerin

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Supply Chain Manager del 26.03.12 Organo responsabile GS1 Schweiz Segreteria HFP SCM Länggassstrasse 21 CH-3012 Bern Tel. 058 800 75 00 Fax 058

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) del 12 giugno 2008 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico AFC Orthopädistin EFZ/Orthopädist EFZ

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558 INDICE Data di aggiornamento: Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Dicembre 2014 Articolo 2 CONDIZIONI GENERALI Articolo

Dettagli

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 18110 Guardiana di animali AFC/Guardiano di animali AFC Tierpflegerin EFZ/Tierpfleger

Dettagli

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1,

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1, Regolamento d esame concernente I esame professionale di Capo officina e di montaggio metalconstruttore 1 Capo officina e di montaggio metalcostruttrice Modifica del 27. RZ. 2014 L organo responsabile,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 22 agosto 2007 21806 Macellaia-salumiera AFC/Macellaio-salumiere AFC Fleischfachfrau EFZ/Fleischfachmann EFZ

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 6 dicembre 2006 Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47413 Installatrice elettricista AFC/Installatore elettricista AFC Elektroinstallateurin EFZ/Elektroinstallateur

Dettagli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Fabbro maniscalco con attestato federale di capacità (AFC) dell 11 novembre 2008 43703 Fabbro maniscalco AFC Hufschmiedin EFZ/Hufschmied EFZ Maréchale-ferrante

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1 del 1 dicembre 2005 (stato al 1 gennaio 2013) 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) dell 11 settembre 2007 80606 Addetta alla cura di tessili AFC/Addetto alla cura di tessili AFC Textilpflegerin

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 64404 Disegnatrice-metalcostruttrice AFC/ Disegnatore-metalcostruttore AFC Metallbaukonstrukteurin

Dettagli

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari REGOLAMENTO per l'esame di professione di Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Mugnaia/Mugnaio con attestato federale di capacità (AFC) del 4 novembre 2011 21005 Mugnaia AFC/Mugnaio AFC Müllerin EFZ/Müller EFZ Meunière CFC/Meunier

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC

Dettagli

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore con attestato federale di capacità (AFC) nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione del

Dettagli

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. 1 ESAME PER DIPLOMA CANTONALE DI PODOLOGO Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino R E G O L A M E N T O concernente gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. In

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai

Dettagli

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche presso la Facoltà di biologia e medicina dell Università di

Dettagli

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO D'ESAME per l'esame federale di professione di guida turistica del (modulare con esame finale) Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09. REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

Dettagli

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale DIRETTIVA sul regolamento dell'esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale di Maestra tessile/maestro

Dettagli

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società

Dettagli

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli