Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche"

Transcript

1 Schweizerischer Public Relations Verband SPRV Association Suisse de Relations Publiques ASRP Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche ASRP Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche del Visto l'articolo 28 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento: 1. Disposizioni generali 1.1 Scopo dell'esame Lo scopo dell'esame è quello di verificare se le persone candidate possiedono le ne cessarie competenze per gestire, nell'ambito delle relazioni pubbliche (PR), i propri compiti di consulenza e di conduzione, nella funzione di responsabile di un reparto o di un'agenzia di relazioni pubbliche, oppure quale responsabile di mandato in un re parto o in un'agenzia di relazioni pubbliche. Ciò significa in particolare: a) Sono capaci di percepire e di interpretare sia gli sviluppi nell'ambiente sociale, politico ed economico rilevante sia gli interessi pubblici e di realizzare su questa base strategie e misure. b) Sono capaci di cooperare in modo decisivo nella formulazione di una politica di comunicazione basata sulla missione e sulla strategia di un'azienda, un'istituzione, un'organizzazione senza scopo di lucro o di un ente pubblico, e di realizzarla in prima persona, quale mandante o dirigente attraverso i mezzi e le misure di relazioni pubbliche. c) Sono capaci di elaborare un concetto di comunicazione nel quale sono definiti gli obiettivi e i gruppi di dialogo da raggiungere, sono formulate le relative strategie e sono strutturate, preventivate e coordinate le scadenze delle misure di relazioni pubbliche, e che permette lo svolgimento di un controllo dei risultati. d) Sono capaci di assumere la responsabilità per la comunicazione interna nella funzione di consulente o di responsabile di relazioni pubbliche. e) Sono capaci di fornire la consulenza relativa alla comunicazione nell'ambito di situazioni di crisi, di assumere la conduzione e di implementare le misure necessarie di relazioni pubbliche. f) Sono capaci di elaborare, per il proprio settore, profili delle esigenze per posizioni di lavoro e di selezionare, istruire, motivare e condurre collaboratori qualificati, nonché di assumere in generale la funzione di superiore.

2 pagina 2/ Inoltre, l'esame ha lo scopo di creare un titolo protetto nella formazione professionale superiore per operatori di relazioni pubbliche (PR) attivi in una funzione dirigenziale e che in quest'ambito hanno acquisito le necessarie conoscenze teoriche e capacità pratiche Per ottenere un diploma federale, una persona candidata deve possedere le conoscenze e le capacità professionali descritte dettagliatamente nelle direttive inerenti al regolamento d'esame. Il contenuto dell'esame si basa sulle qualifiche richieste per esercitare questa attivi tà professionale. 1.2 Organo responsabile L'organo responsabile è costituito dall'associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche ASRP (fino al "Sociétà Svizzera di Relazioni Pubbliche", l'associazione professionale degli operatori in relazioni pubbliche) L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera. 2. Organizzazione 2.1 Composizione della commissione d'esame Tutti i compiti relativi all'assegnazione del diploma sono affidati a una commissione d'esame. È composta da una presidente o da un presidente e da almeno 6 membri, ed è eletta dall'organo responsabile per la durata di 3 anni La commissione d'esame si auto costituisce. Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello della presidente o del presidente è determinante. 2.2 Compiti della commissione d'esame La commissione d'esame a) emana le direttive inerenti a questo regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente; b) fissa le tasse d'esame in base alla regolamentazione degli emolumenti del emessa dall'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); c) fissa la data e il luogo d'esame; d) definisce il programma d'esame; e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso; f) nomina e impiega le perite e i periti, e fornisce loro la formazione per i compiti affidati; g) decide l'ammissione all'esame secondo il punto 3.3 come pure l'eventuale esclusione dallo stesso; h) decide il rilascio del diploma; i) tratta le domande e i ricorsi;

3 pagina 3/11 j) si occupa della contabilità e della corrispondenza; k) organizza la revisione esterna e la conferma del conto annuale; l) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli; m) riferisce alle istanze superiori e all'ufft sulla propria attività; n) provvede allo sviluppo e alla garanzia di qualità dell'esame, e soprattutto all'aggiornamento periodico del profilo delle qualifiche in sintonia con le esigenze del mercato di lavoro La commissione d'esame può delegare la direzione e i compiti amministrativi a un segretariato d'esame, a commissioni interne, ai propri membri o a persone e organizzazioni esterne. 2.3 Notifica al pubblico / vigilanza L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe L'UFFT viene invitato tempestivamente all'esame e riceve la relativa documentazione. 3. Pubblicazione / iscrizione / ammissione / spese 3.1 Pubblicazione L'esame è pubblicato sul sito della ASRP ( almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle 3 lingue ufficiali La pubblicazione deve perlomeno indicare: a) le date dell'esame; b) la tassa d'esame; c) il recapito per l'iscrizione; d) lo svolgimento dell'esame; e) il termine d'iscrizione. 3.2 Iscrizione L'iscrizione include: a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli (vedi punto 3.3) e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame; c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati; d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

4 pagina 4/ Ammissione È ammesso all'esame a) chi possiede l'attestato professionale federale quale assistente o specialista in relazioni pubbliche oppure l'attestato professionale federale quale pianificatrice/pianificatore di comunicazione di marketing, ed è stato, in seguito all'ottenimento di questo titolo, attivo da almeno 2 anni quale consulente in relazioni pubbliche in una funzione dirigenziale oppure b) chi possiede un titolo di un'università, di una scuola universitaria professionale oppure un diploma federale riconosciuto (esame professionale superiore, scuola professionale superiore) in ambito commerciale ed è stato almeno 3 anni attivo nell'ambito della comunicazione aziendale o di marketing, di cui almeno 2 riguardanti l'attività quale consulente in relazioni pubbliche in una funzione dirigenziale oppure c) chi possiede almeno 4 anni di esperienza pratica nell'ambito della comunicazione aziendale o di marketing, di cui almeno 2 riguardanti l'attività quale consulente in relazioni pubbliche in una funzione dirigenziale; d) chi ha versato la tassa d'esame secondo il punto 3.4 entro il termine richiesto L'UFFT decide l'equipollenza degli attestati e dei diplomi conseguiti all'estero La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla persona candidata per iscritto almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa indica la motivazione e i rimedi giuridici. 3.4 Spese Con l'iscrizione, la persona candidata versa la tassa d'esame. Un'eventuale copertura per spese di materiale viene richiesta separatamente. Le tasse per la stesura del diploma e l'iscrizione nel registro delle persone titolari del diploma sono richieste separatamente A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese causate Il mancato superamento non dà diritto al rimborso della tassa d'esame L'ammontare della tassa d'esame per le persone candidate ripetenti, viene fissato individualmente dalla commissione d'esame considerando l'ampiezza dell'esame.

5 pagina 5/ Le spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione durante l'esame sono a carico delle persone candidate. 4. Svolgimento dell'esame 4.1 Convocazione L'esame viene svolto in lingua tedesca, se vi sono almeno 25 persone candidate in lingua francese, se vi sono almeno 8 persone candidate in lingua italiana, se vi sono almeno 3 persone candidate che adempiano alle condizioni d'esame Le persone candidate ricevono la convocazione per iscritto almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame scritto e almeno 15 giorni prima dell'esame orale. La convocazione comprende: a) il programma d'esame con le indicazioni del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che la persona candidata può e deve portare con sé. I mezzi ausiliari non menzionati espressamente nella convocazione non sono ammessi; b) i nomi delle perite e dei periti all'esame orale Le richieste di ricusa delle perite e dei periti degli esami orali devono essere presentate e motivate almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'esame per iscritto alla commissione d'esame. La commissione decide le disposizioni necessarie. 4.2 Ritiro Le persone candidate possono revocare la loro iscrizione fino a 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. Le direttive contengono le informazioni relative ad eventuali rimborsi In seguito un ritiro dall'iscrizione è possibile unicamente qualora ci siano motivi validi. Sono considerati tali in particolare: a) maternità; b) malattia, infortunio; c) lutto nella cerchia ristretta; d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto. Il ritiro dev'essere immediatamente notificato e giustificato per iscritto al segretariato d'esame. 4.3 Non ammissione / esclusione Persone candidate che forniscono consapevolmente dati non corretti concernenti le condizioni d'ammissione o che tentano di ingannare la commissione d'esame in altro modo, non sono ammesse all'esame.

6 pagina 6/ È escluso dall'esame chi: a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame; c) tenta di ingannare perite e periti L'esclusione dall'esame dev'essere decisa dalla commissione d'esame. Le persone candidate hanno il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione. 4.4 Sorveglianza degli esami / perite e periti L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno 1 persona competente. Ella annota per iscritto le proprie osservazioni Almeno 2 perite o periti valutano per ogni parte degli esami i lavori d'esame scritti e determinano le note di comune accordo Almeno 2 perite o periti presenziano per ogni parte degli esami alle prove orali, redigono un protocollo sul colloquio e sullo svolgimento dell'esame, valutano le prestazioni e determinano le note di comune accordo Durante l'esame, le perite e i periti sono ricusati se sono docenti nell'ambito dei corsi di preparazione, se sono parenti, se sono o sono stati superiori, nonché se sono collaboratrici o collaboratori della persona candidata. 4.5 Riunione conclusiva / attribuzione delle note In seguito agli esami, la commissione d'esame decide in merito al superamento degli stessi. Alla riunione è invitata la persona di rappresentanza dell'ufft I docenti dei corsi di preparazione, i parenti, coloro che sono o sono stati superiori nonché le collaboratrici e i collaboratori della persona candidata sono ricusati al momento della decisione dell'attribuzione del diploma.

7 pagina 7/11 5. Parti d'esame e contenuto 5.1 Parti d'esame L'esame è costituito dalle seguenti parti aventi la medesima ponderazione e dura: Parti d'esame Genere d'esame Durata Elementi fondamentali 1. Psicologia/comunicazione orale 30 minuti 2. Economia politica/economia aziendale/ scritto 3 ore marketing 3. Politologia/sociologia orale 30 minuti 4. Diritto orale 30 minuti Elementi integrativi 5. Relazioni con i media scritto 4 ore 6. Discipline speciali scritto 4 ore 7. Comunicazione di marketing orale 30 minuti 8. Relazioni pubbliche per organizzazioni senza orale 30 minuti scopo di lucro e per enti pubblici Lavoro di diploma / colloquio 9. Lavoro di diploma scritto 6 mesi 10. Presentazione del lavoro di diploma orale 20 minuti 11. Discussione del lavoro di diploma orale 20 minuti 12. Colloquio d'approfondimento orale 20 minuti Totale: 14 ore 30 minuti (escl. lavoro di diploma) Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione. 5.2 Contenuto dell'esame Il contenuto dettagliato delle materie d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame La commissione d'esame decide l'equipollenza di parti d'esame o di moduli di altri esami di livello terziario superati precedentemente nonché l'eventuale dispensa dalle relative parti d'esame previste dal presente regolamento. 6. Valutazione / note 6.1 Disposizioni generali La valutazione dell'esame e delle singole parti dell'esame è effettuata tramite note. Valgono le disposizioni secondo i punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

8 pagina 8/ Valutazione Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale secondo la prassi commerciale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene assegnata conformemente al punto La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale. 6.3 Valori delle note Le prestazioni sono valutate con note da 6.0 a 1.0. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti. 6.4 Condizioni relative al superamento dell'esame e all'assegnazione del diploma L'esame è superato se la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0, e 3 delle 4 parti d'esame «lavoro di diploma», «presentazione del lavoro di diploma», «discussione del lavoro di diploma» e «colloquio professionale» (parti d'esame 9 12 secondo il punto 5.1.1) hanno ricevuto almeno la nota 4.0; L'esame non è superato se la persona candidata a) non si ritira entro il termine previsto; b) non si presenta all'esame pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi; d) dev'essere esclusa dallo stesso; e) non consegna tempestivamente l'impostazione del lavoro di diploma o il lavoro di diploma stesso; f) non presenta il lavoro di diploma nello stesso anno in cui svolge l'esame degli elementi integrativi La commissione d'esame decide sul superamento dell'esame stesso unicamente in base alle prestazioni fornite. Chi ha superato l'esame, riceve il diploma federale La commissione d'esame rilascia a ogni persona candidata un certificato d'esame, dal quale risultano almeno: a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva; b) il superamento o meno dell'esame; c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

9 pagina 9/ Ripetizione Chi non ha superato l'esame può ripeterlo 2 volte La ripetizione dell'esame riguarda unicamente quelle parti d'esame nelle quali non è stata raggiunta almeno la nota 4.0 negli elementi fondamentali o la nota 5.0 negli elementi integrativi Chi ha ottenuto nel lavoro di diploma e nel colloquio (parti d'esame 9 12, secondo il punto 5.1.1) 2 o più note insufficienti, deve ripetere tutte le parti d'esame. In questo caso però, su richiesta, la ripetizione dell'esame non concerne le parti fondamentali e integrative, se in almeno 7 di queste parti è stata raggiunta una nota sufficiente Per l'iscrizione e l'ammissione si applicano le stesse condizioni valide per il primo esame. 7. Diploma / titolo / procedura 7.1 Titolo e pubblicazione Il diploma federale è rilasciato dall'ufft su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della sua direttrice o del suo direttore e della presidente o del presidente della commissione d'esame I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: «Consulente in relazioni pubbliche con diploma federale / Consulente in relazioni pubbliche con diploma federale» «PR Beraterin mit eidg. Diplom / PR Berater mit eidg. Diplom» «Conseillère en relations publiques avec diplôme fédéral / Conseiller en relations publiques avec diplôme fédéral» Quale traduzione inglese viene consigliato «Public Relations Consultant with Advanced Federal PET Diploma» (Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training) I nominativi dei titolari del diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'ufft, a disposizione del pubblico per la consultazione. 7.2 Ritiro del diploma L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente La decisione dell'ufft può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale amministrativo federale.

10 pagina 10/ Diritto di ricorso Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma, può essere inoltrato ricorso presso L'UFFT entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste e le motivazioni della persona ricorrente In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'ufft. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso il Tribunale amministrativo federale. 8. Copertura delle spese d'esame 8.1 Su richiesta della commissione d'esame, l'organo responsabile fissa le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione d'esame nonché le perite e i periti. 8.2 L'organo responsabile assume le spese d'esame nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 8.3 Al termine dell'esame, la commissione d'esame invia un rendiconto dettagliato all'ufft secondo le disposizioni di quest'ultimo. Su questa base, l'ufft stabilisce il contributo della Confederazione per lo svolgimento dell'esame. 9 Disposizioni finali 9.1 Abrogazione del diritto vigente Il regolamento del 15 gennaio 2003 concernente l'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche è abrogato. 9.2 Disposizioni transitorie Le persone ripetenti in base al regolamento previgente del 15 gennaio 2003 hanno l'ultima possibilità di ripetere l'esame nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. 9.3 Entrata in vigore Il presente regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione da parte dell'ufft.

11 pagina 11/11 EMISSIONE E APPROVAZIONE Zurigo, 29 agosto 2008 Società Svizzera di Relazioni Pubbliche SSRP Mireille E. Saucy Presidente Jean Marc Hensch Presidente commissione d'esame Il presente regolamento è approvato. Berna, 20 novembre 2008 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT La direttrice Dr. Ursula Renold

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza Modifica del 2 2 FEB. 2012 Lorgano responsabile, visto Iarticolo 28 capoverso

Dettagli

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D'ESAME concernente il rilascio di un diploma quale Maestro/maestra tessile del Visto l'articolo 28 della legge federale del

Dettagli

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI secondo il sistema modulare con esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria del 22 agosto 2012 Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6

1. Disposizioni generali 3. 2. Organizzazione 4. 3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi 5. 4. Svolgimento dell esame 6 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2010 Organizzatori dell esame HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale

Dettagli

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale Regolamento d esame Dok Regolamento d esame attestato professionale Dat / Vers 26.09.2008 / 1.0 Status / Klass Regolamento d esame

Dettagli

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale) REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di Libraia / Libraio (sistema modulare con esame finale) Sommario 1 Disposizioni generali...3 1.1 Scopo dell esame...3 1.2 Organo responsabile...3

Dettagli

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre

Dettagli

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007 Regolamento dell esame professionale di specialista in HR Edizione 2007 Organizzatori dell esame HR Swiss SIC Svizzera Unione padronale svizzera Swissstaffing Associazione professionale per la gestione

Dettagli

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014 Regolamento d esame per l ottenimento del Certificato di Assistente del personale Edizione 2014 Organizzatore dell esame è HRSE. Sono membri di HRSE: HR Swiss KV Schweiz Unione padronale svizzera Swissstaffing

Dettagli

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale - 1 - REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale di Consulente finanziaria / Consulente finanziario con sistema modulare ed esame finale Valido dal 9 ottobre 2008 - 2 - Visto l art. 28, cpv. 2 della

Dettagli

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio

Dettagli

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

l esame professionale superiore di responsabile di formazione REGOLAMENTO per l esame professionale superiore di responsabile di formazione del 12 aprile 2010 (modulare con esame finale) Considerato l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002

Dettagli

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale, Regolamento d esame per I esame professionale superiore di Designer grafico diplomato / diplomata Modifica del 0 4 MAR. 2010 L organo responsabile, Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari REGOLAMENTO D ESAME per l esame federale di professione per redattrice /

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,

Dettagli

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 REGOLAMENTO dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 versione 2 modificato traduzione 25.01.2010 Con riferimento all articolo 28 capoverso 2 della Legge Federale sulla Formazione

Dettagli

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari REGOLAMENTO per l'esame di professione di Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale)

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J 2012. (sistema modulare con esame finale) a ~ ~ c REGOLAMENTO D ESAME 11 GI~J 2012 Esame federale di professione di dichiarante doganale (sistema modulare con esame finale) Organo responsabile S P EDLOG SW 1 SS Segreteria SPEDLOGSWISS Associaziorie

Dettagli

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO concernente il rilascio del diploma federale quale Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato del 14

Dettagli

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile Regolamento d esame per l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione del Pubblicato dall organo responsabile Pubblicità Svizzera PS e Fédération romande de publicité et de communication

Dettagli

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione 40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.

Dettagli

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS REGOLAMENTO D'ESAME per l esame federale di professione di specialista del commercio al dettaglio del 20 octobre 2009 Visto l articolo 28 capoverso

Dettagli

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale DACHVERBAND BEWEGUNGSBERUFE SCHWEIZ DBBS REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale del 26 febbraio 2010 (modulare

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto Mod ifica del 1 7 LU G 2013 L organo responsabile, visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice

Dettagli

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. 1 ESAME PER DIPLOMA CANTONALE DI PODOLOGO Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino R E G O L A M E N T O concernente gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo. In

Dettagli

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure e e secondo la strategia di REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure (secondo il sistema modulare e con esame finale)

Dettagli

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1,

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 1, Regolamento d esame concernente I esame professionale di Capo officina e di montaggio metalconstruttore 1 Capo officina e di montaggio metalcostruttrice Modifica del 27. RZ. 2014 L organo responsabile,

Dettagli

l'esame professionale superiore di fashion designer

l'esame professionale superiore di fashion designer REGOLAMENTO D'ESAME per l' del 12.1.2015 Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente

Dettagli

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Manager in Logistica con attestato professionale federale Esame professionale secondo il sistema modulare con esame finale REGOLAMENTO D ESAME per l'esame federale di professione di Manager in Logistica con attestato professionale federale Specializzazione Distribuzione

Dettagli

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) 45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle

Dettagli

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a Stato al 5 novembre 2014 Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer

Dettagli

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del 26.03.12. per. Organo responsabile REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale superiore di Supply Chain Manager del 26.03.12 Organo responsabile GS1 Schweiz Segreteria HFP SCM Länggassstrasse 21 CH-3012 Bern Tel. 058 800 75 00 Fax 058

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali

Dettagli

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Direttive concernenti l esame professionale superiore Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento Versione del 29 maggio 2015 Organo responsabile Unione svizzera dei mestieri della moda (USMM) Segreteria

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ

Dettagli

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale DIRETTIVA sul regolamento dell'esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale di Maestra tessile/maestro

Dettagli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) 430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio

Dettagli

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze Commissione qualità Ufficio qualificazione INTERPRET c/o IDEA sagl Piazza Nosetto 3 6500 Bellinzona Tel. 091 858 02 15 Fax 091 840 11 44 qualification@inter-pret.ch Regolamento per l ottenimento degli

Dettagli

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica Interessengruppe der Hotellerie auf Pflegestationen Società dell economia domestica aziendale Groupement romand des cadres d intendance Facility Management Svizzera H+ ospedali della Svizzera CURAVIVA.

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL AMBIENTE NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA DI I LIVELLO A) ESAME DI LAUREA Art. 1 Ammissione Lo studente

Dettagli

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Piano di studio Animazione di corsi per adulti Piano di studio Animazione di corsi per adulti Formazione supplementare con certificato CAS 1 Basi legali 2 2 Obiettivi di studio 2 3 Ammissione 2 3.1 Condizioni di ammissione 2 3.2 Procedura di ammissione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) del 12 giugno 2008 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico AFC Orthopädistin EFZ/Orthopädist EFZ

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 21 aprile 2009 31604 Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

811.112.243 Ordinanza del DFI

811.112.243 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre

Dettagli

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva

Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Direttiva Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC Direttiva 9 luglio 2010 2 5 Direttiva Direttiva concernente l organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali per grafici del 9 luglio 2010 Vista

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria/ con attestato federale di capacità (AFC) del 13 novembre 2008 86911 Operatrice sociosanitaria AFC/ Operatore sociosanitario

Dettagli

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO D'ESAME per l'esame federale di professione di guida turistica del (modulare con esame finale) Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) I. NOME, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1. Con la denominazione Associazione dei Direttori Lavori della Svizzera Italiana (ADL) viene

Dettagli

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

811.112.32 Ordinanza del DFI

811.112.32 Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47413 Installatrice elettricista AFC/Installatore elettricista AFC Elektroinstallateurin EFZ/Elektroinstallateur

Dettagli

935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

935.121.41 Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del 18 giugno 2015 (Stato 1 agosto 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L assemblea generale della SCA, visto

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1 19.01.2008 OC 359 Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1 1. Obiettivo e oggetto del corso Il corso di rianimazione

Dettagli

Regolamento d'esame. per l'esame Professionale Superiore di. Tecnico di laboratorio in scienze naturali. Fachverband Laborberufe

Regolamento d'esame. per l'esame Professionale Superiore di. Tecnico di laboratorio in scienze naturali. Fachverband Laborberufe Fachverband Laborberufe Regolamento d'esame per l'esame Professionale Superiore di (modulare con esame finale) Organo responsabile scienceindustries Fachverband Laborberufe FLB Segreteria d'esame Verein

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 6 dicembre 2006 Tecnologa tessile AFC/Tecnologo tessile AFC Textiltechnologin EFZ/Textiltechnologe

Dettagli

Guida al regolamento 1 d'esame per l esame federale professionale per Consulente in disturbi della respirazione e tubercolosi.

Guida al regolamento 1 d'esame per l esame federale professionale per Consulente in disturbi della respirazione e tubercolosi. Guida al regolamento 1 d'esame per l esame federale professionale per Consulente in disturbi della respirazione e tubercolosi 1 Introduzione 1.1 Scopo della guida La Lega polmonare svizzera (LPS) e la

Dettagli

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di bso - Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Associazione professionale di coaching, supervisione e consulenza in organizzazione) SCA - Swiss Coaching Association ASQ - Associazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09. REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 18110 Guardiana di animali AFC/Guardiano di animali AFC Tierpflegerin EFZ/Tierpfleger

Dettagli

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri IFCAM - Istituto svizzero per la formazione di capi-azienda nelle arti e mestieri Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 43906 Meccanica di macchine edili AFC/Meccanico di macchine edili AFC Baumaschinenmechanikerin

Dettagli

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE La procedura per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per le classi terze inizia nel primo Consiglio di classe successivo agli scrutini di febbraio, con

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC

Dettagli

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,

Dettagli