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Transcript:

Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221d; Visto l art. 1 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220 recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", che sottopone alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ( già Ministero delle attività produttive) gli enti cooperativi, fra cui le SMS, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto ; Visto l art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che, oltre a modificare la citata legge n. 3818 del 1886, prevede l iscrizione delle SMS nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese ed integra il citato Decreto legislativo n. 220 del 2002 al fine di adeguare le disposizioni relative alla vigilanza alla specificità delle SMS; Visto l articolo 2517 (già 2512) del codice civile, che disciplina gli enti mutualistici, fra cui le SMS; Visto l art. 21, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in base al quale le disposizioni contenute nella medesima legge si applicano anche alle agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 ( ora 2517) del codice civile; Visto altresì il comma 4 dell art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per cui il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (oggi: Ministero dello sviluppo economico); Visto l art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per cui anche le SMS, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, mentre a quelle non aderenti si applica quanto disposto dal successivo art. 20 che prevede il versamento alle entrate dello Stato;

Visto il comma 8 dell art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per cui le funzioni di cui ai commi 4, e 7 dell art. 15 citato sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministero dello sviluppo economico) sono riservate alle Regioni a statuto speciale nell ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza. Visti i commi 4 e 5 del citato art. 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 per cui sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti e restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. Visto il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"; Visto il comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7 del citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che prevede, in relazione alle caratteristiche peculiari delle SMS l approvazione di modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria con decreto del Ministero dello sviluppo economico; Visto il D.M. 6 dicembre 2004, che definisce le modalità di effettuazione della vigilanza sugli enti cooperativi di cui all art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002; Visto il D.M. 18 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di determinazione e riscossione dei contributi di revisione degli enti cooperativi; Ritenuto, al fine di rendere organica l attività di vigilanza sulle SMS definire con il medesimo decreto le disposizioni che materia sono già previste per gli enti cooperativi applicabili alle SMS, comprese quelle relative ai fondi mutualistici, nonché i criteri per la determinazione del contributi di revisione; DECRETA Sezione I - LA VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO Art. 1 - Oggetto della Revisione Fermo restando quanto stabilito dall art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i

contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell oggetto sociale delle società di mutuo soccorso alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 quale integrata dall art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché la loro osservanza in fatto. La revisione si differenzia e resta distinta, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli. Art. 2 - Periodicità delle Revisioni La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1, dell art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la revisione ha cadenza annuale. II biennio per la esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari. Art. 3 - Soggetti abilitati alle Revisioni Per le società di mutuo soccorso, che aderiscono ad un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la revisione è svolta dall Associazione stessa. Per le società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'associazione settoriale, la revisione può essere effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le due Associazioni, conforme allo schema di cui all allegato A. Per tutte le altre società di mutuo soccorso la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello sviluppo economico. La revisione è effettuata esclusivamente dai revisori iscritti nell elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004. Sezione II - MODULISTICA ATTIVITA' DI REVISIONE Art. 4- Modulistica attività revisionale Sono approvati i seguenti modelli, relativi all'attività di revisione delle società di mutuo soccorso:

Verbale di revisione: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. 1); Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 2); Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. 3); Diffida a consentire lo svolgimento dell accertamento (all. 4); Relazione di mancata Revisione/Accertamento (all. 5); Certificazione di avvenuta revisione (all. 6); Attestazione di avvenuta revisione (all. 7); Richiesta di integrazione alla revisione, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del DM. 6 dicembre 2004 (all. 8); Supplemento di verifica (all.9). Sezione III - CONTRIBUTO DI REVISIONE E FONDI MUTUALISTICI Art. 5 - Parametri di riferimento del contributo di revisione, accertamento e riscossione II contributo di revisione per le società di mutuo soccorso è determinato sulla base del numero dei soci e dell'ammontare della raccolta dei contributi mutualistici. Nella determinazione del contributo tra i due parametri prevarrà quello riferibile alla fascia più alta. L'ammontare del contributo è stabilito con apposito decreto ministeriale all'inizio di ogni biennio revisionale. In caso di omesso o tardato versamento del suddetto contributo trovano applicazione le precisioni di cui al DM. 18 dicembre 2006. All'accertamento e riscossione del contributo di revisione, provvedono le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti e per quelle di cui alla convenzione prevista dal precedente art. 3, comma 2; mentre per le restanti società di mutuo soccorso provvede il Ministero dello sviluppo economico. Art. 6 Fondi mutualistici, accertamento e riscossione All'accertamento e riscossione del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 provvedono le Associazioni

nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti; mentre per le restanti società di mutuo soccorso provvede il Ministero dello sviluppo economico. La stipula della convenzione di cui all art. 3 del presente decreto, limitata alla sola effettuazione della revisione periodica, non rileva ai fini della individuazione dei destinatari del versamento del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e della devoluzione del patrimonio in base all art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, introdotto dall art. 23, comma 5 del decreto legge n. 179 del 2012. Sezione IV - ISPEZIONE STRAORDINARIA Art. 7 - Soggetti abilitati e modalità di svolgimento Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, anche nei confronti delle Società di mutuo soccorso associate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto. Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico iscritti nell elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004. Art. 8 - Modulistica per l attività ispettiva straordinaria Sono approvati i seguenti modelli, relativi all'attività di ispezione straordinaria presso le Società di mutuo soccorso: Verbale di ispezione straordinaria: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. 10); Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 11); Diffida a consentire lo svolgimento della ispezione (all. 12); Diffida a consentire lo svolgimento dell accertamento (all. 13); Relazione di mancata Ispezione/Accertamento (all. 14); Richiesta di integrazione all'ispezione (all. 15); Supplemento di verifica straordinaria (all. 16).

Sezione V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 9 - Norme compatibili In quanto compatibili si applicano gli articoli da 5 a 16 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 recante la disciplina della "Vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché gli artt. 2 e da 4 a 8 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006. Art. 10 - Disposizioni finali L'attività di revisione ordinaria sarà operativa a partire dal 1 gennaio 2015, mentre l attività ispettiva straordinaria sarà avviabile a partire dall entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 ottobre 2014 F.to IL MINISTRO (Federica Guidi) - Registrato presso la Corte dei Conti in data 4-12-2014 con il n. 4267. - Data comunicazione di emanazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6-02-2015, Serie generale n.30.