STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: MODELLI UNICO 2016 e 730/2016 ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI 1. PREMESSA In vista dei prossimi adempimenti dichiarativi delle persone fisiche per l anno 2016, si comunica l elenco degli oneri e delle spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni dalla imposta IRPEF sui redditi dell anno 2015. Per una tempestiva gestione di tali adempimenti, si raccomanda alla gentile clientela di far pervenire presso il nostro studio la relativa documentazione giustificativa in originale entro e non oltre: il 30 aprile 2016 per quanto concerne il modello 730; il 10 maggio 2016, per quanto concerne il modello Unico. Entro lo stesso termine si invita la gentile clientela a comunicare tutte le variazioni concernenti terreni e fabbricati intervenute rispetto all anno precedente (es: modifiche a contratti di locazione, compravendite, donazioni, successioni), per consentire allo Studio di effettuare i corretti calcoli IMU- TASI. 2. PRINCIPALI NOVITA Sono state ampliate rispetto al periodo d imposta 2014 le informazioni contenute nel 730 precompilato; in particolare; a decorrere dal periodo d imposta 2015, vengono inseriti nel modello precompilato i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza dei corsi universitari, i dati relativi alle spese funebri e i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente; a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2016, è prevista la possibilità di destinare il due per mille dell IRPEF in favore di un associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; è stato innalzato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre alla formazione del reddito complessivo; è innalzato da 640 a 960 annuali l importo del bonus IRPEF destinato ai lavoratori dipendenti e alcune categorie assimilate con un reddito fino a 26.000;
Le principali novità in materia di detrazioni e deduzioni IRPEF rispetto allo scorso anno sono: riconoscimento di una detrazione del 19% sulle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dal vincolo di parentela con esse, per un importo non superiore a 1.550 per ciascuna di esse; riconoscimento di una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; riconoscimento di una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; sono state prorogate le detrazioni al 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione; sono prorogate le detrazioni al 65% per le spese relative a interventi finalizzati al risparmio energetico, all adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e per l acquisto e la posa in opera di schermature solari e impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; viene innalzato da 2.065 a 30.000 l importo massimo di erogazioni liberali a favore delle ONLUS per cui è possibile fruire della detrazione del 26%; è riconosciuta la sostituzione dell IRPEF, come già previsto per l IMU, anche per l IMI e l IMIS. 3. ONERI DETRAIBILI I) Oneri che danno diritto alla detrazione del 19% (o del 26%) A) Spese sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico: 1 - spese sanitarie: si ricorda che le spese per farmaci sono detraibili solo se documentate da scontrino fiscale con codice fiscale del contribuente o del familiare a carico, non sono detraibili le spese per i parafarmaci, le prestazioni svolte da esercenti professioni sanitarie non riconosciute (es. osteopata, chiropratico, etc.) sono detraibili solo se oltre alla fattura o ricevuta è allegata la prescrizione del medico curante; 2 - spese per i mezzi necessari per l accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; 3 - spese per l acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; 4 - spese per l acquisto di cani guida;
5- spese di istruzione per la frequenza delle scuole d infanzia, scuola primaria e secondaria; 6 - premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000; 7 - premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001; 8 - spese per l istruzione universitaria; 9 - spese per attività sportive praticate da ragazzi; 10 - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; 11 - spese sanitarie sostenute nell interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta da questi ultimi dovuta; 12 - spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nell interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti; 13 erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; 14 - i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. B) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: 1 - spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica; 2 - interessi per mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale (rientrano nell importo degli interessi detraibili anche le spese accessorie quali l onorario del notaio per la stipula del mutuo, spese di perizia, di istruttoria etc.); 3 - interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili stipulati fino al 31/12/1992; 4 - interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 5 - interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale; 6 - interessi per prestiti o mutui agrari; 7 - spese funebri sostenute per la morte di persone; 8 - spese per intermediazione immobiliare per l acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; 9 - erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle società di mutuo soccorso, a favore delle associazioni di promozione sociale, a favore della società di cultura La Biennale di Venezia, per attività culturali ed artistiche, a favore di enti operanti nello spettacolo, a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, a favore delle istituzioni dell alta formazione artistica, musicale e coreutica, e delle università e alle erogazioni finalizzate all innovazione universitaria; 10 erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici; 11 - spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; 12 - spese veterinarie;
13 - spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi. II) Spese che danno diritto alla detrazione del 36%, del 41% o del 50% 1 1 - spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo; 2 - spese per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. La detrazione si applica anche agli interventi di ricostruzione/ripristino dell immobile danneggiato a seguito degli eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione 2. Si rammenta che le suddette detrazioni sono ripartite in 10 quote annuali di pari importo, senza alcuna distinzione. III) Spese che danno diritto alla detrazione del 55% o del 65% 1 - spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; 2 - spese per interventi sull involucro degli edifici esistenti; 3 - spese per l installazione di pannelli solari; 4 - spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La detrazione del 55% è elevata al 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Si rammenta che le suddette detrazioni sono ripartite in 10 quote annuali, senza alcuna distinzione. IV) Detrazioni per canoni di locazione 1 - detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale; 2 - detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale; 3 - detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l abitazione principale; 4 - detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. V) Altre detrazioni 1 - detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida; 2 - Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 1 Si rammenta che l importo massimo per ogni singola unità immobiliare sul quale calcolare la detrazione del 50% è di euro 96.000, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. 2 Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
3 - Detrazione per le donazioni all ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova. 4 - Investimenti in start-up Alle persone fisiche che, nel quadriennio 2013-2016 investono nel capitale di una o più start-up innovative (direttamente ovvero per il tramite di organismi intermediari che investano prevalentemente in start-up innovative) è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% della somma investita, sino ad un massimo di 500.000 euro annui di investimento per periodo d imposta. La detrazione sale al 25% se l investimento è in una start-up a vocazione sociale o in una start-up che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico 3. In caso di investimento diretto, occorre comunicare il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento, allegando copia dell atto notarile di sottoscrizione delle quote, nonché della contabile bancaria del versamento col quale le quote sono state liberate. In caso di investimento indiretto, occorre indicare il codice fiscale dell organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative. 4. ONERI DEDUCIBILI Spese sostenute dal contribuente nell interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico 1 - contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Sono deducibili anche: i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto fondo casalinghe. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. 2 - contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; 3 - contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro. 3 L investimento deve obbligatoriamente essere mantenuto per almeno 2 anni; in caso di cessione anticipata, anche parziale, il contribuente decade dal beneficio ed è tenuto a restituire l importo detratto, maggiorato degli interessi legali.
4 - spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente; Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: 1 - assegni periodici corrisposti al coniuge; 2 - contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari; 3 - erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; 4 - erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (ONG); 5 - erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute; 6 - erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco; 7 - rendite, vitalizi, assegni alimentari. Note: Spese sostenute per i figli: se la spesa è sostenuta per i figli l agevolazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se il cliente intende ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa dovrà annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell altro, ai fini del calcolo dell agevolazione, quest ultimo può considerare l intero ammontare della spesa. Spese sostenute dagli eredi: gli eredi hanno diritto alla detrazione d imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso. *** *** *** Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 18 aprile 2016 STUDIO DPM