Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.



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Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.) Quanto si paga Quando si paga Come si paga Rimborsi Sanzioni Ravvedimento operoso (creare segnalibro ogni voce) Questo tributo, istituito dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 commi da 24 a 38, si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Il tributo è dovuto dal gestore della discarica. Per ogni discarica il gestore deve presentare una dichiarazione con le quantità di rifiuti conferiti. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento alla Regione Marche ed alla Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino. Con la Legge Regionale Marche n. 15/97 lo stesso Ente ha disciplinato tale materia delegando alle Province tutte le funzioni concernenti la riscossione del tributo. La Regione destina il gettito di tale tributo al finanziamento di interventi a favore dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio e ne devolve il 10% ai sensi del c. 27 dell art. 3 della L. 549/97 più il 5% per la delega delle funzioni (c.4 art. 3 L.R. 15/97) alle Province. Quanto si paga L'ammontare dell'imposta (Legge Regionale n 15/97 e ss.mm.ii.) è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti, espresso in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate: - 0,005 euro ogni chilogrammo di Rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti - 0,00517 euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi; - 0,010 euro ogni chilogrammo di Rifiuti inerti da costruzione e demolizione smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi; - 0,010 euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi e per rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi; - 0,022 euro ogni chilogrammo di Rifiuti speciali non pericolosi e per rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi; - 0,020 euro ogni chilogrammo di Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (si applica quando il valore percentuale della raccolta differenziata coincide esattamente con l obiettivo di legge); - 0,025 euro ogni chilogrammo di rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi; 1

- 0,004 euro ogni chilogrammo di Scarti, nonchè i rifiuti urbani stabilizzati e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica (20% dell'ammontare di cui al c.1 lett. f) (applicabile esclusivamente previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà come da schema Allegato C della DGRM n. 1829 del 15/12/2008) http://www.norme.marche.it/delibere/2008/dgr1829_08.pdf (vedi anche successiva DGRM di modifica n. 798/2010 http://www.norme.marche.it/delibere/2010/dgr0798_10.pdf); - 0,004 euro ogni chilogrammo di Rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia (20% dell'ammontare di cui al c.1lett. f); - 0,002 euro ogni chilogrammo di Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio e riciclaggio nonché i fanghi anche palabili (20% dell'ammontare di cui al c. 1 lettere c), d) ed e)) (applicabile esclusivamente previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà come da schema Allegato C della DGRM n. 1829 del 15/12/2008 e successiva di modifica come da link precedenti); - 0,024 euro ogni chilogrammo di Rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi per i quali è stata applicata l'addizionale del 20% sull'ammontare del tributo determinato all'art.2 c 1 lett f); - 0,0048 euro ogni chilogrammo di Scarti, nonché rifiuti urbani stabilizzati e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica per i quali è stata applicata l'addizionale del 20% sull'ammontare del tributo determinato dall'art. 2 c. 2; Con l Art. 2-bis della Legge 15/97 e s.m.i., al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la Regione Marche ha stabilito di modulare la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) di 0,020/Kg., in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, raggiunto nell'anno precedente dai singoli Comuni (fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995), secondo la tabella seguente: Riduzione del tributo statale per superamento del limite minimo del livello di RD previsto dalla normativa (art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l anno precedente a quello di versamento per i Rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale agli urbani ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi : Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale Riduzione del tributo: da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento 30 per cento 0,014 euro/kg da 10 per cento 40 per cento 0,012 euro/kg da 15 per cento 50 per cento 0,01 euro/kg da 20 per cento 60 per cento 0,008 euro/kg. da 25 per cento 70 per cento 0,006 euro/kg Il risultato ottenuto dal calcolo dei quantitativi per la rispettiva aliquota deve sempre essere arrotondato al centesimo di euro. 2

Quando si paga Il tributo deve essere versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento, e con la seguente cadenza: rifiuti conferiti in gennaio, febbraio e marzo entro il 30 aprile rifiuti conferiti in aprile, maggio e giugno entro il 31 luglio rifiuti conferiti in luglio, agosto e settembre entro il 31 ottobre rifiuti conferiti in ottobre, novembre e dicembre entro il 31 gennaio L Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha predisposto una scheda riepilogativa da allegare all attestazione di versamento trimestrale. Per informazioni: Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Ambiente Agricoltura Energia e sviluppo fonti rinnovabili e pianificazione ambientale Viale Gramsci, 4 61121 PESARO Tel. 0721 3592714 Fax 0721 33781 email: uff.ambiente@provincia.ps.it Come si paga Il tributo deve essere versato sul c.c. 06701000001S Tesoreria Provinciale S:Paolo Banca dell Adriatico S.p.A. Ag. 1 di Pesaro causale: Tributo speciale deposito in discarica (indicare il trim.) Trimestre (indicare l anno). Rimborsi (art. 8 della Legge Regionale Marche 20-1-1997 n. 15 e s.mi.) Il contribuente che si accorge di aver effettuato un pagamento non dovuto deve presentare richiesta di rimborso, in carta semplice, alla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio Ambiente, Via Gramsci, 4 61121 PESARO e, per conoscenza, alla Regione Marche. Il contribuente deve presentare richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sanzioni La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 31 a 38 prevede una sanzione amministrativa nei seguenti casi: IMPIANTI DI DISCARICA 3

- gestore che presenta dichiarazione infedele: sanzione da 103 a 516 euro; - gestore che non presenta la dichiarazione: sanzione da 103 a 516 euro; - gestore che ha omesso o registrato infedelmente delle operazioni di conferimento in discarica: sanzione dal 200 al 400% del tributo relativo all'operazione; - gestore che versa il tributo dopo la scadenza: sanzione pari al 30% del tributo pagato in ritardo (art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti, del DLgs 471/97 Art. 13 e art. 6 della L.R. n.15/97 e s.m.i.). Ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare eventuali irregolarità nei versamenti effettuati;, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione. Al ravvedimento sono ammessi solo i gestori di discarica autorizzata. Non può utilizzare l'istituto del ravvedimento chi esercita l'attività di discarica abusiva e chi abbandona, scarica, deposita in modo incontrollato rifiuti. Le regole cui attenersi per un corretto utilizzo del ravvedimento (con l applicazione di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile) che permette di sanare eventuali irregolarità nei versamenti effettuati, sono dettate dall art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., come modificato dall art. 1 comma 20 e 22 della Legge 13/12/2010 n. 220 di stabilità (Finanziaria) 2011 (pubblicazione G.U. n. 297 del 21/12/2010). Tabella esplicativa: VIOLAZIONE Omesso versamento (totale o parziale del tributo) Omessa presentazione della Dichiarazione TERMINI Chi paga il tributo entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del pagamento deve versare: Chi paga il tributo oltre i trenta giorni, ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno nel quale doveva essere effettuato il pagamento deve versare: Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione SANZIONI FINO AL 31/01/2011 DAL 01/02/2011 il tributo + 2,50% del 1/12 rispetto al 30%) (*) il tributo + 3,00% del 1/10 rispetto al 30%) (*) Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (*) il tributo + 3,00% del 1/10 rispetto al 30%) (*) il tributo + 3,75% del 1/8 del 30%)(*) Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (*) 4

(*) L importo del versamento deve comprendere il tributo non versato, la sanzione più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (c.2 art. 13 Dlvo 472/97). Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul conto di tesoreria intestato Amministrazione Provinciale c/o Banca dell Adriatico, Ag. 2 Via Giolitti, 22 61100 Pesaro IBAN: IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10B causale: Tributo speciale deposito in discarica con ravvedimento - Trimestre (anno). Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido. La Provincia, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 30% del tributo o, della parte di tributo non versato, tenendo conto di quanto già pagato (vedi disposizioni regionali Marche art. 6 c. 2 della L. R. 20-1-1997 n. 15). IB/ib R:\Uzone\UAMBI\IND2014\AUTORIZZAZIONI\WEB\Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.doc 5