COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PROVINCIA DI RIMINI



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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PROVINCIA DI RIMINI ALLEGATO A CAPITOLATO D ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E DEL CIMITERO COMUNALE PIANVENTENA PER IL PERIODO dal 01/05/2011 al 31/12/2016. Art. 1. Oggetto d appalto Il Comune di San Giovanni in Marignano, in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, concede in esclusiva l esercizio e la manutenzione dell impianto elettrico per lampade votive del cimitero comunale capoluogo e del cimitero comunale Pianventena, ammontanti complessivamente a n 3.000 circa. La concessione si estende automaticamente in favore della società concessionaria anche per futuri ampliamenti che saranno eventualmente attuati nei cimiteri stessi. Art. 2. Durata dell appalto La durata della concessione del servizio è stabilita in anni 5 (cinque) e 8 (otto) mesi a far data dal 01/05/2011 fino al 31/12/2016 con consegna formale che dovrà avvenire mediante redazione di apposito verbale. Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta. Art. 3. Manutenzione ed esercizio La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nei cimiteri di San Giovanni in Marignano, di seguito denominati tombe. L attività avrà ad oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione ed accensione a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi punto dei cimiteri dietro pagamento delle seguenti tariffe, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 20/10/2007: Allaccio 8,40 Spostamento o sistemazione non dovuta a normale usura 4,75 Abbonamento annuo 10,50 Abbonamento per il solo mese di novembre 2,10 Si precisa che tali importi sono da intendersi comprensivi di IVA e di eventuali altri oneri. Il concessionario è obbligato ad applicare tali tariffe determinate dall amministrazione comunale. Tali tariffe potranno essere adeguate in aumento ogni due anni, a giudizio insindacabile dell amministrazione comunale, sulla base di apposita istruttoria condotta dal responsabile del servizio interessato che tenga conto della variazione percentuale dell indice ISTAT intervenuta nel periodo considerato e dell eventuale aumento dei costi di gestione. Quando si verifica un aumento delle tariffe, gli utenti avranno facoltà di disdire l abbonamento anche al momento della richiesta di pagamento senza che la società concessionaria possa avanzare richieste di rimborsi o penali. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario. Art. 4. Versamenti al Comune La ditta concessionaria si impegna a versare annualmente entro il 31 dicembre al Comune un canone pari a quello indicato dal concessionario nell offerta presentata in sede di gara. Art. 5. Fornitura lampade Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario che provvederà anche alla sostituzione via via che queste si bruceranno o comunque si consumeranno. Art. 6. Rapporti con l ENEL Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell energia elettrica direttamente dall ENEL ed a sottoscrivere il relativo contratto. L onere di pagamento di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio.

Art. 7. Destinazione degli impianti alla scadenza del contratto Allo scadere del contratto tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti torneranno automaticamente in possesso del Comune senza alcuna formalità e senza che nulla sia dovuto al concessionario per eventuali lavori o migliorie eseguite. Art. 8. Gestione del servizio Lo svolgimento del servizio avverrà sotto l osservanza delle seguenti modalità: a) fornitura dell energia elettrica, per tutto l anno oppure per il solo mese di novembre, a chiunque ne faccia domanda per l uso di illuminazione delle tombe, purchè il richiedente accetti le condizioni previste nel presente Capitolato e con tariffe per il servizio di illuminazione cimitero di cui all art. 3; b) costruzione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a cura e spese del concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati con cavi, entro canaline in PVC o tubazioni interrate nel sottosuolo o poste nelle murature, comunque non in vista, osservando le vigenti normative in materia; c) estensione dell impianto in qualsiasi punto dei cimiteri, secondo le necessità del servizio, previa autorizzazione dell Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. I lavori dovranno essere realizzati esclusivamente entro tubazioni in PVC, interrate o poste nelle murature; d) custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto da parte del concessionario, con obbligo della messa in sicurezza degli impianti obsoleti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, e con obbligo del rilascio della certificazioni di conformità se dovute; e) garanzia da parte del concessionario di immissione di corrente nell impianto per tutte le 24 ore della giornata, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi dal Comune; f) Il concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d interruzione dell erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dell ENEL e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della ditta Appaltatrice; g) per i sepolcri di nuova costruzione la ditta concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese agli eventuali lavori di completamento necessari per l allaccio della lampada votiva e ad ogni altro onere per poter eseguire l allacciamento degli utenti al servizio. Art. 9. Subappalto - Cessione E' vietato subappaltare il servizio tutto od in parte ad altra ditta ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione. Art. 10. Cauzione Il concessionario dovrà costituire garanzia fidejussoria nella misura del 10% stipulata secondo il disposto dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.M. n. 123/2004 la quale potrà, a scelta dell aggiudicatario, essere presentata mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà avere una durata pari a quella dell appalto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957 comma 2 del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla tesoreria dell ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. Ai sensi dell art. 40 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50%. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell affidamento e l aggiudicazione dell appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell appalto e cessa di avere effetto alla scadenza dell appalto. La cauzione viene prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all appaltatore rispetto al servizio erogato, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l eventuale maggiore spesa sostenuta per garantire il regolare espletamento del servizio in oggetto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

Art. 11. Obblighi del concessionario Il concessionario dovrà garantire la presenza nei cimiteri: a) per due giorni alla settimana nel cimitero comunale capoluogo per almeno 2 ore al giorno; b) per un giorno alla settimana nel cimitero comunale Pianventena per almeno 2 ore al giorno. La presenza settimanale complessiva ammonta quindi ad almeno 6 (sei) ore settimanali, fatto salvo un maggior numero di ore settimanali previste nel contratto (*). Le giornate e gli orari in cui dovrà essere garantita tale presenza in luogo saranno indicati dall amministrazione comunale. Il concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni, negli orari di apertura dei cimiteri. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito a cui gli utenti e l amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi. Nel periodo 20 ottobre 5 novembre di ogni anno il concessionario dovrà inoltre garantire per tutti i giorni la presenza giornaliera per almeno 2 ore presso il cimitero comunale capoluogo e per almeno 1 ora presso il cimitero comunale Pianventena. La presenza giornaliera complessiva, nel periodo 20 ottobre 5 novembre, ammonta quindi ad almeno 3 (tre) ore giornaliere, fatto salvo un maggior numero di ore giornaliere previste nel contratto (*). (*) Trattasi di elementi soggetti a miglioria in sede di offerta (relativa alla qualità del servizio) da parte dei concorrenti, le cui modalità saranno meglio definite nel bando di gara. Pertanto il concessionario sarà tenuto a garantire la presenza per il totale delle ore dichiarate in sede di offerta e riportate di conseguenza nel contratto. Art. 12. Polizza assicurativa Il concessionario sarà l unico responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso l Amministrazione committente che verso terzi, di tutti i danni di qualdìsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle pretstazioni stesse. Il concessionario è pertanto obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile e penale, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, che sollevi l Amministrazione, per tutta la durata dell appalto, dai danni a persone e/op a cose, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano soffero danni a cose o animali, per un massimale non inferiore a 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La polizza deve riportare la dichiarazione di vincolo a favore dell Amminiostrazione appaltante e deve ricoprire l intero periodo dell appalto sino alla fine del servizio; deve. Altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita all Amministrazione appaltante prima dell inizio del servizio. Art. 13. Penalità Salvo i casi di forza maggiore il concessionario incorrerà nella penale giornaliera di 30,00 da applicarsi in via definitiva nel caso di interruzione della corrente elettrica che si dovesse verificare in maniera continuativa oltre la durata di 24 ore. Nel caso di ritardo nel versamento della quota dovuta al Comune, si applicherà la penale di 50,00, salvo la dichiarazione di decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto di servizio qualora il ritardo dovesse protrarsi per più di trenta giorni. Le violazioni da parte del concessionario alle disposizioni del presente capitolato verranno contestate allo stesso dagli agenti comunali e comporteranno le seguenti sanzioni: 1) Per ogni utente, in regola con i pagamenti, che non venga allacciato entro i termini definiti nel contratto di servizio e decorrenti dalla richiesta, si applicherà una penale pari doppio di quanto dovuto come diritti di allaccio; 2) Per ogni lampada spenta e non riattivata senza giustificato motivo, entro i termini definiti nel contratto di servizio e decorrenti dalla segnalazione, si applicherà una sanzione si applicherà una penale pari all ammontare dell abbonamento annuo; 3) Per eventuali violazioni degli obblighi di cui all articolo 11 e degli altri obblighi definiti nel contratto sarà comminata una penale da 50,00 a 300,00 euro a seconda della gravità dell inadempimento. Le penalità saranno applicate dall amministrazione comunale sentite le controdeduzioni del concessionario che potrà fornire le proprie giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorso i quali, in assenza di adeguate motivazioni, le sanzioni saranno applicate mediante pagamento dell importo dovuto o mediante escussione parziale della cauzione definitiva. Indipendentemente dall applicazione delle penali grava sul concessionario il risarcimento del maggior danno causato al Comune.

Art. 14. Risoluzione del contratto In caso di reiterazione per due volte nel corso di un anno delle situazioni che hanno determinato l applicazione della penale di cui all art. 13, l Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale. L Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di: a) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora la Ditta Appaltatrice utilizzi personale assunto in difformità alla normativa vigente oppure non assicurato presso gli enti assistenziali e previdenziali; b) risolvere il contratto senza alcun preavviso e con riserva del risarcimento dei danni, nel caso di subappalto non autorizzato, delle prestazioni contrattuali ad altre imprese; c) risolvere anticipatamente il contratto, senza alcun preavviso, qualora intervengano a carico dei rappresentanti legali dell Impresa, procedimenti o provvedimenti per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 Legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e 10 quater Legge 31/05/1965 n.575 (Legge Antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni. In tutte le ipotesi di rescissione, si procederà all incameramento della cauzione definitiva,senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento per ulteriori danni. Art. 15. Controversie Tutte la controversie che potranno insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto, verranno risolte con ricorso innanzi al Giudice Ordinario, determinando in quest ultimo caso quale unico Foro competente, il Foro di Rimini con rinunzia ad altro Foro. Art. 16. Altri oneri a carico della Ditta compresi nell appalto Oltre agli oneri già specificati saranno a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti: I. L osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratto Collettivo (infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro; II. Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori; III. Il Concessionario si impegna inoltre ad attuare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, stipulato per la categoria durante lo sviluppo dei lavori. Il Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche se si verificherà la loro decadenza e fino a che non saranno sostituiti da nuovi contratti; IV. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; V. Resta stabilito che in caso di inadempienza grave accertata a mezzo di acquisizione di DURC con cadenza semestrale, l Amministrazione committente inviterà alla sua regolarizzazione, in assenza della quale potrà procedere a proprio insindacabile giudizio alla rescissione del contratto ed all incameramento della polizza di garanzia contrattuale. VI. L adozione in tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso d infortunio, ricadrà pertanto sull Concessionario, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale predisposto alla direzione e sorveglianza. VII. Di provvedere a che il proprio personale sia qualificato a svolgere le prestazioni di cui al presente Capitolato ed in numero sufficiente a soddisfare le norme di Legge vigenti in materia. VIII. Il Concessionario dovrà comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall Ispettorato del Lavoro, dall Istituito Nazionale per la prevenzione degli infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili. Ciò, ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento del servizio appaltato. Art. 17. Sottrazioni e danni materiali L Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati dall Impresa all interno del Cimitero, oggetto dei lavori, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, e per danni che fossero arrecati ai lavori eseguiti. I relativi risarcimenti saranno a carico del concessionario dei lavori.

Art. 18. Rinvio ad altre disposizioni Per quanto non disciplinato dal bando di gara, dal presente capitolato d oneri, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per la prestazione di servizi pubblici e, in quanto applicabili, a quelle vigenti per l esecuzione di lavori pubblici. Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute in leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, abbiano attinenza con l appalto. Il Responsabile del Servizio Claudio Battazza