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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE Approvato con delib. C.C. n. 35 del 30.09.2013. Pagina 1 di 7

I N D I C E Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 Forma di gestione del servizio Art. 3 Determinazione delle tariffe Art. 4 Settori competenti Art. 5 Modalità di fornitura del servizio Art. 6 Allaccio Art. 7 Canone annuale Art. 8 Omesso pagamento Art. 9 Riallaccio alla rete Art. 10 Variazioni nell'utenza Art. 11 Trasferimento salma Art. 12 Cessazione dell'utenza Art. 13 Divieti e obblighi Art. 14 Norme finali e transitorie Pagina 2 di 7

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO 1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero gestito direttamente dal Comune di Numana. 2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. 3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano: a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc; b) i rapporti tra l'ente e gli utenti del servizio; c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso; d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione. Art. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'amministrazione altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali. 2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale. Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. 2. Le tariffe del servizio sono articolate in: a) un contributo fisso da pagarsi una sola volta,al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina; b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 7, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica. 3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale. Art. 4 SETTORI COMPETENTI 1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in: Pagina 3 di 7

a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti. b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino. 2. Le competenze amministrative e tecniche sono espletate dai Servizi Tecnici. Le competenze contabili sono espletate dal Servizio Tributi. Art. 5 MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO 1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile. 2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza. 3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari. 4. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio. Art. 6 ALLACCIO 1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'ufficio Tecnico del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo. L'Ufficio Tecnico, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà ad attivare l'allaccio e a darne contestuale comunicazione all'ufficio Tributi, il quale provvederà alla bollettazione dalla data di decorrenza del servizio. 2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Numana o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica. Art. 7 CANONE ANNUALE 1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento in un'unica soluzione di un canone annuale come stabilito con deliberazione (vedi art.3, comma 1). 2. Il canone annuale deve essere pagato, di norma, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite versamento al Comune con le seguenti modalità: Pagina 4 di 7

a) su conto corrente postale intestato al Comune di Numana; ; b) direttamente alla Tesoreria comunale BPU Banca Popolare agenzia di Numana; c) mediante procedura POS Bancomat presso l'ufficio Tributi;. d) con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune; 3.L'ufficio Tributi provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, apposito modulo di versamento da utilizzare per il pagamento del canone annuale. 4. La mancata ricezione di tale modulo, per qualsiasi motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore Art. 8 OMESSO PAGAMENTO 1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione. 2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del modulo di pagamento, l'ufficio Tributi provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale effettuare il pagamento. 3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica. 4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica. Art. 9 RIALLACCIO ALLA RETE 1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento. Art. 10 VARIAZIONI NELL'UTENZA 1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare: a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino; b) il nominativo dell'intestatario del bollettino; c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro. 2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'ufficio Tecnico con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'ufficio stesso. 3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6. Pagina 5 di 7

ART.11 TRASFERIMENTO SALMA 1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente. Art. 12 CESSAZIONE DELL'UTENZA 1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.10 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso. Art. 13 DIVIETI E OBBLIGHI 1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. 2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso. 3. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso. 4. Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell'utente, quando questa venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'impianto. 5. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute. 6. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione. Art. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile. 2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati. Pagina 6 di 7

3. Per il recupero dell'annualità in corso e di quella precedente il termine di scadenza dei pagamenti è il 30 novembre 2013. 4. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione. Pagina 7 di 7