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Scuola Paritaria D.D. 29.12.2000 legge 62/2000 Circolare n. 79 del 05 aprile 2011 A TUTTI I DIPENDENTI Oggetto: Attestazioni di malattia: indicazioni sulle nuove modalità di trasmissione. Si allega il comunicato di servizio n. 4. IL PRESIDE Prof. Giuseppe Polistena Via Rubattino, 6-20134 Milano tel. 02 21 50 449 02 21 54 790-02 26 41 60 78-02 26 41 60 84 fax 02 26 41 22 16 Cod. Fisc. 01199250158 E-mail: fsp.giovanimanzonirubattino@comune.milano.it Via Lamennais, 20 20153 Milano tel. 02 48 20 47 64-02 48 20 32 07-02 48 20 50 49-02 48 20 50 92 fax 02 45 25 270 Cod. Fisc. 01199250158 E-mail: fsp.giovanimanzonilamennais@comune.milano.it

Settore Amministrazione Risorse Umane Servizio Amministrazione P.G. n. 242739/2011 COMUNICATO DI SERVIZIO N. 4 Milano, 31 marzo 2011 A TUTTI GLI UFFICI OGGETTO: e p.c Al SINDACO Attestazioni di malattia: indicazioni sulle nuove modalità di trasmissione. Al VICE SINDACO Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AGLI ASSESSORI Al CAPO DEL GABINETTO DEL SINDACO Al DIRETTORE GENERALE Al VICE DIRETTORE GENERALE Al SEGRETARIO GENERALE AI VICE SEGRETARI GENERALI LORO SEDI A TUTTI GLI UFFICI Il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, così come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 (c.d. D. Lgs. Brunetta), prevede all art. 55 septies la trasmissione in via telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 1. BREVE DESCRIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI INVIO Le disposizioni normative susseguitesi nell ultimo periodo per la definizione e l attuazione del c.d. invio on line dei certificati attestanti la malattia, prevedono l obbligo per il medico curante di inviare telematicamente ad INPS gli attestati di malattia che giustificano l assenza dal servizio del proprio assistito che, in quanto affetto da uno stato morboso, non è in condizione di svolgere la propria attività lavorativa e dunque si è assentato - o si assenterà - dal servizio per il periodo che il medico indica nell attestazione / certificazione medica. L Amministrazione riceve quindi gli attestati di malattia relativi al proprio personale dipendente direttamente da I.N.P.S. che ne cura l invio quotidiano presso un apposita casella di posta elettronica 1 / 4

certificata, dedicata al ricevimento dei certificati di malattia, gestita da incaricati della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione. Il sistema informativo approntato dal Comune di Milano fa sì che i certificati di malattia inviati da INPS presso la predetta casella di posta elettronica certificata vengano, mediante un sistema automatizzato, resi disponibili per gli incaricati degli staff / uffici del personale della Direzione di appartenenza del dipendente che, quindi, provvederanno a qualificare (quindi giustificare) l assenza del dipendente indicata nell attestazione del medico quale assenza per malattia. L invio telematico del certificato a cura del medico soddisfa l obbligo del lavoratore di inviare al proprio datore di lavoro l attestazione di malattia. Ne discende che il lavoratore non è più tenuto, fatti salvi i casi indicati al successivo paragrafo 2, ad inviare l attestazione/certificato di malattia. 2. CASI DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO / ATTESTATO DI MALATTIA IN FORMATO CARTACEO A CURA DEL DIPEDENTE Permangono alcuni casi, qui di seguito elencati, nei quali il dipendente provvede - o deve provvedere alla presentazione del certificato cartaceo, osservando i termini e le modalità indicate nel documento sulla gestione delle assenze che, come noto, è pubblicato sulla rete intranet e aggiornato a cura del Settore Amministrazione Risorse Umane. 2.1 Omesso invio da parte del medico Nel caso in cui il medico non proceda all invio on line ma rilasci la certificazione e l attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a presentare l attestazione di malattia nei termini e con le modalità previste nel documento sulla gestione delle assenze pubblicato sul portale: in mancanza di presentazione dell attestato di malattia cartaceo l assenza verrà considerata quale assenza ingiustificata. 2.2 Certificato rilasciato da Strutture Ospedaliere (compresi i Pronto soccorso) o da Guardia Medica. In ambito ospedaliero permangono criticità organizzative tali per cui i Ministeri competenti hanno definito il permanere, fino al superamento di tali criticità organizzative, del rilascio cartaceo dei certificati e degli attestati di malattia/ricovero ospedaliero con conseguente onere per il dipendente di provvedere alla loro trasmissione nei termini e con le modalità previste nel documento sulla gestione delle assenze pubblicato sul portale: in mancanza di invio dell attestato di malattia/ ricovero ospedaliero cartaceo l assenza verrà considerata quale assenza ingiustificata 2.3 Certificati attestanti terapie salvavita In questa prima fase di messa a regime del sistema non risulta previsto nei certificati on line un campo ove possa essere riportata la dichiarazione che il dipendente è sottoposto a terapia salvavita (od altre terapie assimilabili secondo quanto previsto nel ccnl e indicato nel documento sulla gestione delle assenze). Ne consegue che il dipendente, sottoposto a terapia salvavita, che intenda avvalersi delle norme di miglior favore (quali l art. 21 co. 7 ccnl 1994/1997 o il D.P.C.M. 206/2009) poste a tutela di tale specifica situazione, avrà l onere di produrre, anche nel caso in cui il medico abbia provveduto all invio on line dell attestazione di malattia, il certificato cartaceo nel quale sia presente la dichiarazione riguardante la terapia salvavita. 2 / 4

2.4 Certificati di malattia attestanti situazioni per le quali è previsto l esonero dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Nel Comunicato di servizio n. 4/2010 si è evidenziato che per i dipendenti la cui assenza risulti dalla certificazione medica etimologicamente riconducibile a patologia grave che richieda terapie salvavita, a infortunio sul lavoro, a malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio, o, infine, a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, non sussiste l obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità (così come previsto dal D.P.C.M. 206/2009). Poiché, come già esposto al precedente pgf. 2.3, nei certificati on line non risulta, per ora, presente un campo ove possa esser riportata la dichiarazione del medico attestante tali situazioni, il dipendente che intenda avvalersi delle norme di miglior favore poste a sua tutela, avrà l onere di provvedere alla presentazione del certificato cartaceo completo della dichiarazione attestante una delle situazioni sopra riportate, anche nel caso in cui il medico abbia provveduto all invio on line dell attestazione di malattia. 2.5 Certificati di infortunio e certificati attestanti malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio Tanto il primo certificato medico di infortunio, quanto gli eventuali successivi certificati di continuazione dell infortunio, devono essere prodotti in formato cartaceo con le modalità indicate al capitolo 17 del documento sulla gestione delle assenze. Con riferimento ai certificati attestanti le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio vale quanto esposto ai precedenti pgf. 2.3 e 2.4 e, cioè, la necessità della loro presentazione in forma cartacea, anche nel caso in cui siano stati inviati on line dal medico, al solo fine di poter fruire degli istituti posti a tutela del lavoratore assente dal servizio per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio. 3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Così come previsto, da ultimo nella Circolare congiunta di Funzione Pubblica e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18.03.2011 n. 4, il lavoratore dovrà comunicare al medico l eventuale indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato se diverso da quello di residenza o di domicilio abituale comunicato all Amministrazione. Come già esposto al pgf.1, l invio telematico del certificato a cura del medico soddisfa l obbligo del lavoratore di inviare all Amministrazione l attestazione di malattia. A tal proposto si ritiene opportuno richiamare l attenzione sul permanere dell obbligo per il lavoratore di segnalare tempestivamente la propria assenza dal servizio per malattia comunicando contestualmente l indirizzo di reperibilità qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale conosciuti dall Amministrazione. Infine si segnala che il lavoratore ha l obbligo di chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica, e facoltà di domandargli il rilascio della copia cartacea del certificato e dell attestato di malattia o, in alternativa, l invio di copia di tali documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. 3 / 4

NOTE CONCLUSIVE Le indicazioni contenute nel presente comunicato hanno efficacia a decorrere dal corrente mese di Aprile, e verranno inserite in sede di adeguamento del Documento relativo alla Gestione delle assenze, presente sul portale Intranet nella sezione Modulistica. In qualità di responsabili della gestione del personale loro assegnato, gli Uffici del Personale delle singole Direzioni / Servizi sono competenti ad adottare le conseguenti eventuali iniziative gestionali e a fornire chiarimenti sul contenuto del presente Comunicato. Per ulteriori approfondimenti, è a disposizione l Ufficio Assenze per Malattia del Settore Amministrazione Risorse Umane : dott.ssa Mabini - tel. 02884.52331/52297/56136/52330/52327. Si invitano gli uffici in indirizzo a dare al presente comunicato la massima diffusione. Con riferimento a quanto previsto dalla Circolare n. 11/2006 in materia di pubblicazione di comunicazioni e circolari del Comune di Milano sul Portale Intranet, si invitano i Settori a voler predisporre le procedure idonee ad assicurare che la presente comunicazione pervenga anche al personale dipendente che non disponga di un Personal Computer o che, pur avendolo, non possa accedere ad Intranet. IL DIRETTORE DEL SETTORE (Dott. Claudio Bisi) IL DIRETTORE CENTRALE (dott. Luigi Draisci) 4 / 4