COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E PER IL SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL OBBLIGO E DELL INFANZIA Licenziato dalla V^ Commissione nella seduta del 23 luglio 2007 1
INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Finalità Oggetto del Regolamento Metodo Contributivo Tariffa Base Tariffa Completa Esenzioni Totali Esenzioni Parziali Fasce di tariffazione Modalità di ottenimento delle Esenzioni Totali e Parziali Modalità di gestione - Controlli Pagamento del Contributo Mensa Pagamento del contributo scuolabus Licenziato dalla V^ Commissione nella seduta del 23 luglio 2007 2
Articolo 1 FINALITA 1. I servizi di mensa e di trasporto scolastico sono istituiti come interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio. 2. Il servizio di mensa scolastica persegue l'obiettivo di favorire la socializzazione fra i bambini durante la consumazione del pasto e di educarli ad una corretta alimentazione, fornendo loro una dieta studiata nel rispetto di una corretta igiene alimentare. 3. Il servizio di trasporto scolastico persegue l obiettivo di agevolare il raggiungimento degli istituti scolastici ai bambini residenti in località poste fuori dal centro abitato e lungo il litorale e nel contempo di educare i bambini all utilizzo del mezzo pubblico. 4. I servizi sono destinati agli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell obbligo e dell infanzia della città e sono attivati a domanda individuale. Articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento adottato nell esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria stabilita dall art.52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n 446 ed in applicazione degli articoli 10 e 11 della L.R. 25 giugno 1984 n 31 disciplina il metodo contributivo degli utenti che usufruiscono del servizio mensa nella scuola dell obbligo e dell infanzia e del servizio di trasporto scolastico per l attività ordinaria e per le attività parascolastiche. 2. Disciplina inoltre le esenzioni parziali e totali della contribuzione Articolo 3 METODO CONTRIBUTIVO 1. Il metodo contributivo per i servizi indicati nell art. 2 si basa sul sistema della tariffa base e della tariffa completa, quest ultima rapportata alle diverse fasce di utenza derivanti dall Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dal numero dei figli che accedono al servizio. 2. A ciascuna fascia di contribuzione, con esclusione della 1^ fascia, così come definita dal successivo art. 7, corrisponde la tariffa completa diminuita percentualmente in relazione al numero dei figli che accedono a ciascun servizio. Le tariffe suddette vengono determinate annualmente e con proprio atto, dalla Giunta Comunale prima dell approvazione della proposta di bilancio di previsione al Consiglio Comunale. Articolo 4 TARIFFA BASE 1. E stabilita la tariffa base che tutti gli utenti, accedenti ai servizi devono corrispondere quale corrispettivo all Amministrazione Comunale. L importo della tariffa base non può mai superare il 30% della tariffa completa. Licenziato dalla V^ Commissione nella seduta del 23 luglio 2007 3
2. Sono esclusi dall applicazione del presente articolo gli utenti che ricadono nelle esenzioni dettate dall art. 6 del presente regolamento. Articolo 5 TARIFFA COMPLETA 1. La tariffa completa dei servizi di mensa e di trasporto scolastico, per la scuola dell obbligo e dell infanzia è applicata nella sua interezza agli utenti appartenenti a famiglie il cui valore ISEE è superiore a Euro 13.000,00 Articolo 6 ESENZIONI TOTALI 1. I servizi sono gratuiti per gli utenti che si trovano in una delle seguenti condizioni particolari riconosciute per legge: a) utente indicato dall art. 3 commi 3 e 4 della Legge 104/92. b) utente in affido familiare. c) utenti che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio economico per il quale fruiscano di assistenza da parte dei servizi sociali. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le esenzioni totali non si estendono agli altri figli fruitori del servizio. Articolo 7 ESENZIONI PARZIALI - FASCE DI TARIFFAZIONE i. I FASCIA : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE non supera Euro 4.500,00, i servizi sono prestati tramite pagamento della sola tariffa base, stabilita nei modi previsti dall art. 4 del presente regolamento. ii. II FASCIA : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra Euro 4.501,00 ed Euro 8.000,00 è applicata la sola tariffa completa diminuita: del 25 % nel caso di un figlio del 40 % nel caso di due figli del 55 % nel caso di tre o più figli iii. III FASCIA : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 13.000,00 è applicata la sola tariffa completa diminuita: del 15 % nel caso di un figlio del 30 % nel caso di due figli del 45 % nel caso di tre o più figli 4. IV FASCIA : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE supera Euro 13.000,00 è applicata la sola tariffa completa, che è pagata per intero. 5. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti utenti di cui ai punti a) e b), comma 1 dell art.6, che già godono dell esenzione totale, questi vengono esclusi dal computo del numero dei figli per l applicazione delle fasce e relative tariffe. Licenziato dalla V^ Commissione nella seduta del 23 luglio 2007 4
Articolo 8 MODALITA PER L OTTENIMENTO DELLE ESENZIONI 1. Il genitore o chi ne fa le veci, interessato alle esenzioni totale o parziale delle tariffe previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento, in relazione al servizio richiesto, deve presentare, entro il termine stabilito dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, apposita domanda indirizzata al medesimo, utilizzando i moduli predisposti dagli uffici competenti. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari alla valutazione del diritto e del grado di esenzione (dichiarazione ISEE, certificato attestante la disabilità, certificato di affidamento familiare, ecc.). 2. La domanda di esenzione totale presentata dagli utenti che si trovino in condizioni di particolare disagio economico, per il quale fruiscano di assistenza da parte dei Servizi Sociali, deve essere corredata da idonea attestazione rilasciata dagli uffici dell Assessorato alle Politiche Sociali. 3. Qualora la situazione reddituale nel corso dell anno scolastico subisse notevoli modificazioni, sarà cura dell utente presentare apposita istanza - corredata della documentazione giustificativa - all ufficio pubblica istruzione del Comune, il quale provvederà di volta in volta alla valutazione del caso. Articolo 9 MODALITA DI GESTIONE E CONTROLLO 1. Il dirigente del settore Pubblica Istruzione dispone le esenzioni totali e parziali con apposita determinazione, ferma restando la facoltà di accertare l effettiva sussistenza delle condizioni necessarie per l esenzione e di chiedere il rimborso ai non aventi diritto. 2. Come previsto dal D.Lgs. 109/98, l Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, disponendo accertamenti a campione tramite gli enti preposti al controllo fiscale. 3. Qualora l'interessato, in sede di verifica della completezza della documentazione della situazione da lui stesso dichiarata, non produca la documentazione richiesta, verrà inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione. 4. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali, l Amministrazione Comunale si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo degli enti preposti ai controlli fiscali. 5. Qualora, sulla base degli accertamenti effettuati, emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il settore adotterà ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi e a recuperare le somme oggetto di agevolazione, gravate degli interessi previsti per legge. Articolo 10 PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 1. Il pagamento del contributo dovuto per la fruizione del servizio mensa deve essere effettuato mediante versamento nell apposito conto corrente intestato al Comune di Quartu Sant Elena, per un importo pari al numero dei buoni pasto richiesti e con causale indicante la scuola frequentata, il nome dell alunno e il numero dei pasti pagati. Licenziato dalla V^ Commissione nella seduta del 23 luglio 2007 5
2. Il versamento minimo consentito è stabilito dal controvalore di n 10 buoni pasto. Nel caso di mancato pagamento del contributo dovuto, il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione dispone il recupero coattivo dell eventuale credito vantato dall Amministrazione Comunale. Articolo 11 PAGAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 1. Il pagamento del contributo dovuto per la fruizione del servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato il giorno 5 (cinque) di ogni mese di fruizione del servizio, mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Comune di Quartu Sant Elena, con causale indicante la scuola frequentata e il nome dell alunno. 2. Per i mesi di Settembre e Giugno, corrispondenti all inizio e al termine dell anno scolastico, la tariffa assegnata all utente è rapportata ai soli giorni di attività scolastica, ovvero per i giorni in cui si usufruisce del servizio. 3. Nel caso di mancato pagamento del contributo dovuto, il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione dispone il recupero coattivo dell eventuale credito vantato dall amministrazione. Licenziato dalla V^ Commissione nella seduta del 23 luglio 2007 6