Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2016 (OR. en)



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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2016 (OR. en) 7299/16 EF 55 ECOFIN 237 DELACT 45 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 18 marzo 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2016) 1372 final Oggetto: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 18.3.2016 sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 1372 final. All.: C(2016) 1372 final 7299/16 am DGG 1C IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.3.2016 C(2016) 1372 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 18.3.2016 sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento delegato della Commissione tratta, basandosi sul parere tecnico dell'autorità bancaria europea (ABE), delle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali o in caso di modifica delle clausole contrattuali a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito "BRRD" o "direttiva"). Detto articolo 76 prevede alcune tutele per determinati contratti in caso di cessione parziale di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione o in caso di modifiche contrattuali obbligate. Scopo della tutela è evitare che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono invece collegati in virtù di determinati accordi, fermo restando che una finalità legittima giustifichi un siffatto legame. La direttiva specifica che le tutele si applicano indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi siano conclusi per contratto o previsti dalla legge ovvero siano disciplinati del tutto o in parte dal diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo. Stabilisce inoltre la forma di tutela 1 adeguata a ciascuna classe di accordi e i relativi limiti 2. L'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare ulteriormente le classi di accordi che beneficiano delle tutele. L'ABE ha emesso un parere al riguardo, cui i servizi della Commissione si sono attenuti. A giudizio della Commissione, con il regolamento delegato si dovrebbe adottare una serie di norme e definizioni più dettagliata di quella già contenuta nella BRRD ma non elencare gli accordi tutelati, perché un elenco esauriente di tutti i tipi di accordi tutelabili ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Per le specifiche classi di accordi il regolamento delegato dovrebbe piuttosto rimandare alle definizioni contenute nella BRRD, o, in loro assenza, alle definizioni previste in altri atti dell'ue, aggiungendovi elementi o ove necessario stabilendo condizioni per l'applicazione della tutela. In quest'ottica il regolamento delegato introdurrebbe precisazioni su una data classe di accordi solo nei casi in cui la BRRD non è sufficientemente dettagliata. Il regolamento delegato dovrebbe seguire un approccio differenziato per definire l'ambito delle tutele e applicarle alle classi di accordi previsti all'articolo 76 della BRRD. Alcune classi di accordi dovrebbero essere tutelate per loro stessa natura (ad esempio, garanzia in caso di cessione a pieno titolo), in quanto per esse l'applicazione delle tutele è chiara e lineare. Una tutela illimitata di altre classi di accordi definite in termini più generici e vaghi nella BRRD rischierebbe tuttavia di compromettere l'uso dello strumento della cessione parziale e potrebbe persino renderlo impossibile. Ad esempio, nel termine onnicomprensivo di "accordo di compensazione" potrebbero rientrare tutte le passività reciproche tra le parti dell'accordo: se queste fossero così genericamente tutelate, l'autorità di risoluzione non sarebbe in grado di separare le attività, i diritti e le passività di una parte da quelli dell'altra, anche se non fossero collegati o anche se provenissero da fonti diverse, come ad esempio i contratti finanziari, da 1 2 Articoli da 77 a 80. Articoli da 68 a 71. IT 2 IT

un lato, e le obbligazioni semplici, dall'altro. Questo inciderebbe considerevolmente sulla fattibilità di una cessione parziale e, quindi, sull'efficacia della risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto applicare le tutele previste all'articolo 76 della BRRD limitatamente a determinate classi di accordi scelte in base a criteri supplementari. Il regolamento delegato dovrebbe stabilire quali classi di accordi (in particolare nei casi in cui, come per gli accordi di compensazione, la BRRD presenta definizioni generiche) debbano essere scelte per l'applicazione selettiva delle tutele e in base a quali criteri debbano essere scelte. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Il 28 luglio 2014 la Commissione ha chiesto all'autorità bancaria europea (ABE) un parere tecnico nell'ambito del potere conferitole dall'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che attribuisce all'abe il compito di fornire pareri alle istituzioni dell'unione. Nell'elaborare l'atto delegato, i servizi della Commissione si sono strettamente attenuti al parere tecnico dell'abe. Il presente regolamento delegato non comporta nuove considerazioni politiche al di là di quelle della direttiva 2014/59/UE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'articolo 1 stabilisce le definizioni applicabili. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione. Gli articoli da 3 a 7 stabiliscono le condizioni relative ai vari tipi di accordi. L'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato. IT 3 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 18.3.2016 sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio 3, in particolare l'articolo 76, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere alla tutela di determinate classi di accordi nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione. La stessa tutela è necessaria quando l'autorità di risoluzione impone modifiche delle clausole di un contratto di cui è parte l'ente posto in risoluzione. La tutela è volta a impedire che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono collegati tra loro in virtù di detti accordi. (2) Per ottenere una corretta applicazione della tutela è necessario individuare con esattezza i tipi di accordi che rientrano in ciascuna delle classi previste dalla direttiva 2014/59/UE. Il metodo più adatto a tal fine è stabilire norme e definizioni particolareggiate che vadano ad aggiungersi a quelle previste dalla direttiva 2014/59/UE. Questa soluzione è preferibile alla stesura di un elenco degli specifici accordi ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri, perché un siffatto elenco sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Il presente regolamento dovrebbe precisare e ove necessario circoscrivere l'ambito d'applicazione delle diverse forme di tutela previste dalla direttiva 2014/59/UE per ciascuna classe di accordi. (3) Il livello di dettaglio che accompagna le diverse classi di accordi previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è variabile: in alcuni casi la classe è precisata con esattezza, in altri è indicata in termini più vaghi. Inoltre, alcune classi fanno riferimento a un unico tipo di rapporto e responsabilità contrattuali o a una loro serie limitata, mentre altre comprendono un numero maggiore e una gamma aperta di responsabilità, operazioni e rapporti contrattuali. Questa seconda tipologia di classi è potenzialmente in grado di racchiudere tutti i rapporti giuridici e contrattuali fra l'ente e una o più delle sue controparti: se le classi di accordi che comprende 3 GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190. IT 4 IT

dovessero essere tutelate integralmente, l'autorità di risoluzione potrebbe incontrare difficoltà ad effettuare una cessione parziale o addirittura trovarsene impossibilitata. È pertanto opportuno evitare un eccesso di tutela che in potenza possa estendersi alla totalità delle attività, diritti e passività tra l'ente e le sue controparti. (4) Nella direttiva 2014/59/UE alcune classi di accordi protetti sono definite in termini più generici. È opportuno definirle con maggior rigore per precisarne l'ambito d'applicazione, soprattutto riguardo agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata. (5) Le controparti dell'ente possono convenire un accordo di compensazione onnicomprensivo che contempli, complessivamente e singolarmente, i diritti e le passività tra le parti, per cui effetto queste passività sarebbero tutelate dall'eventualità di essere separate le une dalle altre. La cessione parziale risulterebbe quindi ingestibile nei confronti della controparte interessata, così come risulterebbe compromessa in generale l'applicabilità stessa dello strumento, perché l'autorità di risoluzione potrebbe persino ritrovarsi a non riuscire a distinguere tra le passività comprese in tali accordi e le altre. È pertanto opportuno precisare che non costituiscono accordi protetti gli accordi di netting e di compensazione onnicomprensivi che contemplano, complessivamente e singolarmente, le attività, i diritti e le passività tra le parti. (6) L'articolo 80 della direttiva 2014/59/UE implica che l'eventuale restrizione dell'ambito di applicazione delle definizioni di accordi protetti a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della stessa direttiva non incida sul funzionamento dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere quindi tenuta a tutelare tutti i tipi di accordi previsti all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che sono collegati all'attività della controparte in quanto controparte centrale (CCP),compresa, ma non solo, l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 5. (7) Le considerazioni esposte valgono anche per le attività, i diritti e le passività inerenti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli. Per motivi di coerenza, se tutelati in caso di insolvenza gli accordi di netting rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/26/CE dovrebbero essere tutelati anche a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE. È opportuno estendere tuttavia l'ambito della tutela ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, di detta direttiva a tutti gli accordi con sistemi di pagamento o di regolamento titoli e, nel caso, collegati alla loro attività. (8) In generale, la necessità di specificare l'ambito di applicazione dell'accordo per il quale valgono in alcuni casi le garanzie previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE non dovrebbe impedire all'autorità di risoluzione di tutelare le classi di accordi che possono essere ricondotte a una delle categorie di detto articolo e 4 5 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). IT 5 IT

che nella procedura d'insolvenza sono tutelate dalla separazione delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6. Il caso si verificherebbe se il creditore mantenesse i diritti derivanti dall'accordo a meno che l'intera operazione fosse stata annullata in applicazione del diritto fallimentare nazionale. Questo si applica in particolare agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione e agli accordi di netting tutelati in applicazione del diritto fallimentare nazionale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/59/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (1) "cartolarizzazione": la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ; (2) "accordo di compensazione contrattuale": l'accordo di compensazione contrattuale ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Articolo 2 Condizioni relative agli accordi di garanzia, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli Sono compresi tra gli accordi di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE: (1) gli accordi che stipulano garanzie, fideiussioni o cauzioni; (2) le ipoteche e altre garanzie reali; (3) le operazioni di concessione di titoli in prestito che non comportano la cessione della piena proprietà della garanzia reale, nelle quali una parte (il prestatore) presta titoli all'altra parte (il prenditore) in cambio di una commissione o del pagamento di interessi e nelle quali il prenditore fornisce al prestatore una garanzia reale per l'intera durata del prestito. L'accordo di garanzia è un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE soltanto se i diritti o le attività cui si collega il diritto di garanzia, o cui si collegherebbe al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, sono 6 7 Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). IT 6 IT

sufficientemente identificati o identificabili in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile. Articolo 3 Condizioni relative agli accordi di compensazione 1. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più specifiche controparti è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti: (a) quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012; (b) quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli. 2. L'autorità di risoluzione può precisare che l'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti specifiche e relativo ad altri tipi di diritti e passività è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. Articolo 4 Condizioni relative agli accordi di netting 1. L'accordo di compensazione contrattuale concluso tra l'ente e una o più specifiche controparti è un accordo di netting ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti: (a) (b) quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012; quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli. 2. L'autorità di risoluzione può precisare che l'accordo di netting concluso tra l'ente e una data controparte è un accordo di netting ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. IT 7 IT

Articolo 5 Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata 1. Gli articoli 2, 3 e 4 lasciano impregiudicati i seguenti poteri dell'autorità di risoluzione: (a) (b) tutelare tutti i tipi di accordo che possono essere ricondotti a una delle classi previste all'articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE; tutelare tutti i tipi di accordo che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE. 2. L'autorità di risoluzione può escludere dalla tutela conferita dall'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE l'accordo di garanzia, l'accordo di compensazione o l'accordo di netting collegato a un contratto comprensivo di una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto. Articolo 6 Condizioni relative ai contratti di finanza strutturata, compresi le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura 1. Sono compresi tra i contratti di finanza strutturata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE: (a) (b) le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono state collocate in segmenti e trasferite a pieno titolo dal bilancio del cedente all'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione di vendita effettiva); le cartolarizzazioni mediante strumenti contrattuali, in cui le attività sottostanti restano nel bilancio dell'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione sintetica). Nella cartolarizzazione di vendita effettiva qualsiasi ruolo svolto nella struttura dal cedente, compresi il servizio dei prestiti, la fornitura di qualsiasi forma di protezione dal rischio o la fornitura di liquidità, è considerato una passività compresa nel contratto di finanza strutturata. IT 8 IT

Nella cartolarizzazione sintetica il diritto di garanzia è considerato un diritto compreso nel contratto di finanza strutturata soltanto se è collegato ad attività specifiche e sufficientemente identificate, o identificabili, in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile. 2. L'accordo che costituisce una struttura cartolarizzata che abbraccia le relazioni reciproche tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti dello swap e della protezione del credito è considerato rientrare nel contratto di finanza strutturata se tali relazioni reciproche sono connesse direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare ai possessori degli strumenti strutturati attingendo ai proventi generati da tali attività. Dette relazioni reciproche comprendono le passività e i diritti relativi alle attività sottostanti, le passività nell'ambito degli strumenti emessi e gli accordi di garanzia, operazioni in derivati comprese, necessari per mantenere il flusso dei pagamenti nell'ambito di tali passività. 3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il potere dell'autorità di risoluzione di decidere, caso per caso e considerata la specifica struttura del contratto di finanza strutturata conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, che in tale contratto di finanza strutturata rientrino anche altri accordi tra le parti di cui al paragrafo 2, quali contratti di servizio del prestito, non collegati direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18.3.2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 9 IT