26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 13



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26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 13 Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 17 - Attestato di certificazione energetica. Modifiche all articolo 23 bis della l.r. 39/2005 Art. 18 - Sistema informativo regionale sull efficienza energetica. Modifiche all articolo 23 ter della l.r. 39/2005 Art. 19 - Regolamento regionale. Modifiche all articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 Art. 20 - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell articolo 23 septies nella l.r. 39/2005 Art. 21 - Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l attuazione. Modifiche all articolo 39 della l.r. 39/2005 Capo II Disposizioni finali 7 Capo I Ambito e finalità della disciplina. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Art. 1 - Funzioni della Regione. Modifiche all articolo 3 della l.r. 39/2005 Art. 2 - Funzioni delle province. Modifiche all articolo 3 bis della l.r. 39/2005 Art. 3 - Funzioni dei comuni. Modifiche all articolo 3 ter della l.r. 39/2005 Art. 4 - Programmazione regionale in materia di energia. Modifiche all articolo 6 della l.r. 39/2005 Art. 5 - Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all articolo 8 della l.r. 39/2005 Art. 6 - Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all articolo 10 della l.r. 39/2005 Art. 7 - Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall inquinamento elettromagnetico. Modifiche all articolo 10 bis della l.r. 39/2005 Art. 8 - Procedimento unico. Modifiche all articolo 12 della l.r. 39/2005 Art. 9 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all articolo 13 della l.r. 39/2005 Art.10 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all articolo 15 della l.r. 39/2005 Art. 11 - Interventi soggetti a SCIA. Modifiche all articolo 16 della l.r. 39/2005 Art. 12 - Interventi soggetti a PAS. Modifiche all articolo 16 bis della l.r. 39/2005 Art. 13 - Attività libera. Modifiche all articolo 17 della l.r. 39/2005 Art. 14 - Spese istruttorie. Inserimento dell articolo 18 bis nella l.r. 39/2005 Art. 15 - Sanzioni amministrative. Modifiche all articolo 20 della l.r. 39/2005 Art. 16 - Ripristino dei luoghi. Modifiche all articolo 21 della l.r. 39/2005 Art. 22 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma terzo, della Costitu zione; Visto l articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2015; Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 gennaio 2016; Considerato quanto segue : 1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti

8 26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 termici per la climatizzazione, che in precedenza erano svolte dalla provincia; 2. Si rende pertanto necessario procedere all ade guamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Co mu ne; 3. Si rende altresì necessario adeguare le disposizioni della l.r. 39/2005 alle modifiche introdotte con la l.r. 65/2014 che ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) più volte richiamata dalla l.r. 39/2005; 4. Di accogliere il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge; 5. È necessario disporre l entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione del riordino delle competenze in materia di energia ai sensi della l.r. 22/2015, salvo quanto previsto dall articolo 10 bis del la stessa l.r. 22/2015 con riferimento alle funzioni di controllo degli impianti termici; Approva la presente legge Capo I Ambito e finalità della disciplina. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Art. 1 Funzioni della Regione. Modifiche all articolo 3 della l.r. 39/2005 1. La lettera d) del comma 1 dell articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) è sostituita dalla seguente: d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all articolo 14;. 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell articolo 3 della l.r. 39/2005 è inserita la seguente: h bis) effettua i controlli necessari all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell articolo 3 ter;. Art. 2 Funzioni delle province. Modifiche all articolo 3 bis della l.r. 39/2005 1. Il comma 1 dell articolo 3 bis della l.r. 39/2005 è 1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all articolo 8, comma 2.. Art. 3 Funzioni dei comuni. Modifiche all articolo 3 ter della l.r. 39/2005 1. La lettera m) del comma 2 dell articolo 3 ter della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell articolo 8, commi 2 e 3;. Art. 4 Programmazione regionale in materia di energia. Modifiche all articolo 6 della l.r. 39/2005 1. Alla lettera c bis), del comma 2 dell articolo 6 della l.r. 39/2005, le parole: all articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sono sostituite dalle seguenti: all articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Art. 5 Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all articolo 8 della l.r. 39/2005 1. Il comma 2 dell articolo 8 della l.r. 39/2005 è 2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla l.r. 65/2014, tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici).. 2. Al comma 3 dell articolo 8 della l.r. 39/2005, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell energia.. 3. Al comma 4 dell articolo 8 della l.r. 39/2005, le parole: all articolo 21 della l.r. n. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 41 della l.r. 65/2014. 4. Al comma 5 dell articolo 8 della l.r. 39/2005, le parole: alla l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: alla l.r. 65/2014. Art. 6 Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all articolo 10 della l.r. 39/2005 1. Al comma 2 dell articolo 10 della l.r. 39/2005, le

26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 parole: alla l.r. 1/2005, sono sostituite dalle seguenti: alla l.r. 65/2014. 2. Il comma 4 dell articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della l.r. 65/2014, alle norme di cui alla parte II, capo II, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche di cui all articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986 n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell esercizio di linee elettriche aeree esterne).. parole: dell articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), sono sostituite dalle seguenti: dell articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Art. 10 Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all articolo 15 della l.r. 39/2005 1. L articolo 15 della l.r. 39/2005 è Art. 15 Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. 9 3. Al comma 5 dell articolo 10 della l.r. 39/2005, le parole: articoli 105, 105-bis, 105-ter e 105-quater della l.r. n. 1/2005, sono sostituite dalle seguenti: articoli 167, 168, 169, 170 della l.r. 65/2014. Art. 7 Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall inquinamento elettromagnetico. Modifiche all articolo 10 bis della l.r. 39/2005 1. Il comma 3 dell articolo 10 bis della l.r. 39/2005 è 3. I dati per il calcolo e l ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati.. Art. 8 Procedimento unico. Modifiche all articolo 12 della l.r. 39/2005 1. Al comma 2 dell articolo 12 della l.r. 39/2015, le parole: Le amministrazioni competenti di cui agli articoli 3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). sono sostituite dalle seguenti: La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).. 2. Al comma 8 dell articolo 12 della l.r. 39/2005, le parole: alla l.r. n. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: alla l.r. 65/2014. Art. 9 Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all articolo 13 della l.r. 39/2005 1. Al comma 4 dell articolo 13 della l.r. 39/2005, le 1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) sono concesse dalla Regione con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933. 2. Con l atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.. Art. 11 Interventi soggetti a SCIA. Modifiche all articolo 16 della l.r. 39/2005 1. Al comma 1 dell articolo 16 della l.r. 39/2005, le parole: della l.r.1/2005, sono sostituite dalle seguenti: della l.r. 65/2014. 2. Al comma 2 dell articolo 16 della l.r. 39/2005, le parole: all articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014. 3. Alla lettera a) del comma 3 dell articolo 16 della l.r. 39/2005, le parole: l.r.1/2005, sono sostituite dalle seguenti: l.r. 65/2014. 4. Alla lettera b) del comma 3 dell articolo 16 della l.r. 39/2005, le parole: da 20 metri quadrati, sono soppresse. Art. 12 Interventi soggetti a PAS. Modifiche all articolo 16 bis della l.r. 39/2005 1. Al comma 3 dell articolo 16 bis della l.r. 39/2005,

10 26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 le parole: all articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. n. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014. Art. 13 Attività libera. Modifiche all articolo 17 della l.r. 39/2005 1. Al comma 1 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, le parole: ai sensi del titolo VI, capo IV, della l.r. n. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 2. Nell alinea del comma 2 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, le parole: della l.r.1/2005 sono sostituite dalle seguenti: della l.r. 65/2014. 3. Le lettere a), b) ed f), del comma 2 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, sono abrogate. 4. Nell alinea del comma 3 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, le parole: della l.r.1/2005 sono sostituite dalle seguenti: della l.r. 65/2014. 5. Al comma 4 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, le parole: della l.r.1/2005 sono sostituite dalle seguenti: della l.r. 65/2014. 6. Al comma 5 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, le parole: dall articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005, sono sostituite dalle seguenti: dall ar ticolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014. 7. La lettera a) del comma 5 dell articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d uso, non riguardino le parti strutturali dell edificio;. 8. Al comma 6 dell articolo 17 della l.r. 39/2005, le parole: dall articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5, della l.r. 1/2005, sono sostituite dalle seguenti: dal l articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014. 9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell articolo 17 della l.r. 39/2005 le parole: l.r.1/2005, sono sostituite dalle seguenti: l.r. 65/2014. Art. 14 Spese istruttorie. Inserimento dell articolo 18 bis nella l.r. 39/2005 1. Dopo l articolo 18 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente: Art. 18 bis Spese istruttorie 1. Le spese occorrenti per l espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio. 2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spe se istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a deter minate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni. 3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, titolo 3 entrate extratributarie del bilancio regionale.. Art. 15 Sanzioni amministrative. Modifiche all articolo 20 della l.r. 39/2005 1. Il comma 5 dell articolo 20 della l.r. 39/2005, è 5. La mancata comunicazione nei casi di cui all articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l intervento è in corso di esecuzione.. 2. Il comma 6 dell articolo 20 della l.r. 39/2005, è abrogato. Art. 16 Ripristino dei luoghi. Modifiche all articolo 21 della l.r. 39/2005 1. Il comma 3 dell articolo 21 della l.r. 39/2005, è sostituito dal seguente: 3. Salva l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora

26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 sia autorizzata l opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l accertamento di conformità di cui all articolo 209 della l.r. 65/2014.. Art. 17 Attestato di certificazione energetica. Modifiche all articolo 23 bis della l.r. 39/2005 1. Ai commi 1 e 3 dell articolo 23 bis della l.r. 39/2005, le parole: all articolo 86 della l.r. 1/2005, sono sostituite dalle seguenti: all articolo 149 della l.r. 65/2014. Art. 18 Sistema informativo regionale sull efficienza energetica. Modifiche all articolo 23 ter della l.r. 39/2005 1. Al comma 1, dell articolo 23 ter della l.r. 39/2005 le parole: all articolo 28 della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 55 della l.r. 65/2014. 2. Il comma 2 dell articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è 2. Il sistema informativo regionale sull efficienza energetica comprende l archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente ac cessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l interazione dei dati tra comuni e Regione.. 3. Il comma 4 dell articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è 4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni territorialmente competenti oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali amministrazioni competenti provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull efficienza energetica.. Art. 19 Regolamento regionale. Modifiche all articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 Art. 20 Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici Inserimento dell articolo 23 septies nella l.r. 39/2005 11 1. Dopo l articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente: Art. 23 septies Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici 1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell edilizia) e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e secondo i criteri individuati nell articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/r (Regolamento di attuazione dell articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), con delibera del la Giunta regionale è determinato l ammontare del contributo dovuto per lo svolgimento delle attività di competenza regionale di accertamento ed ispezione degli impianti termici.. Art. 21 Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l attuazione. Modifiche all articolo 39 della l.r. 39/2005 1. La lettera h) del comma 2 dell articolo 39 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l attività amministrativa di competenza comunale;. Capo II Disposizioni finali Art. 22 Entrata in vigore 1. La lettera o) del comma 1 dell articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: o) i termini e le modalità per l invio dei rapporti di controllo attestanti l avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici al comune qualora di popolazione superiore ai quarantamila abitanti o, per la restante parte del territorio, alla Regione.. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, fermo restando quanto previsto dall articolo 10-bis della l.r. 22/2015. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

12 26.2.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7 del la Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 febbraio 2016 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16.02.2016. ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 3 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 27 novembre 2015, n. 48 Proponente: Presidente Enrico Rossi Assessore Federica Fratoni Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 10 febbraio 2016 Approvata in data 16 febbraio 2016 Divenuta legge regionale 21/2016 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 14 Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Capo I Disposizioni generali Art 1 - Disposizioni generali Capo II Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice) Art. 2 - Trasferimento delle competenze. Modifiche all articolo 3 della l.r. 31/1990 Capo III Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) Art. 3 - Disciplina della raccolta. Modifiche all articolo 3 della l.r. 50/1995 Art. 4 - Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all articolo 10 della l.r. 50/1995 Art. 5 - Tesserino di idoneità. Modifiche all articolo 11 della l.r. 50/1995 Art. 6 - Calendario di raccolta. Modifiche all articolo 13 della l.r. 50/1995 Art. 7 - Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione. Modifiche all articolo 15 della l.r. 50/1995 Art. 8 - Procedimento sanzionatorio. Modifiche all articolo 20 della l.r. 50/1995 Art. 9 - Sanzioni amministrative. Modifiche all articolo 21 della l.r. 50/1995 Art. 10 - Recidiva. Modifiche all articolo 22 della l.r. 50/1995 Art. 11 - Disposizioni finanziarie. Modifiche all articolo 25 della l.r. 50/1995 Capo IV Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione) Art. 12 - Compiti della Regione. Modifiche all articolo 2 della l.r. 15/1997