ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 1/6



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giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 1/6 Regione del Veneto Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo Organizzazione e funzionamento della Mediateca Regionale PREMESSA La L.R. n 30 del 6 giugno 1983 ha istituito la Mediateca Regionale, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto nei suoi molteplici aspetti, legati alla realtà territoriale, alle vicende storiche, al patrimonio artistico-culturale e al prezioso bagaglio delle tradizioni locali, valorizzandone l immagine e sottolineandone la vitalità attuale. Dal 1989, la Mediateca Regionale ha sede a Mestre presso Villa Settembrini divenuta sede regionale a seguito di un lascito testamentario. Il patrimonio della Mediateca Regionale è oggetto di conservazione, sia attraverso interventi mirati a preservare o restituire l integrità dei materiali, sia mediante il riversamento dei filmati originali su supporti più durevoli, con la massima funzionalità e il minimo danno per i documenti stessi. La circuitazione di questo patrimonio documentario si realizza mediante il trasferimento di un lotto selezionato di materiale audiovisivo, ad Enti locali, Biblioteche e Istituti culturali del Veneto e all estero, che possono garantire una capillare ed omogenea presenza nel territorio, nonché un effettiva continuità del servizio all utenza. La L.R. n. 25 del 9 ottobre 2009 ha abrogato la L.R. 30/83 sopracitata ma ha confermato..presso la struttura regionale competente, la Mediateca Regionale, già istituita ai sensi della legge regionale 1 giugno 1983, n. 30, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l evoluzione del territorio del Veneto. La L.R. n. 25 del 9 ottobre 2009 riconosce il sistema del cinema e dell audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse e promuove la ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonché l implementazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca Regionale quale archivio storico della cultura cinematografica e audiovisiva veneta. La citata legge regionale prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, la Giunta Regionale definisca l organizzazione ed il funzionamento della Mediateca Regionale, nonché le modalità per l utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa. Art. 1 Compiti e servizi TITOLO I Organizzazione e funzionamento della Mediateca Regionale 1.1 La Mediateca Regionale, che ha sede a Mestre in Via Carducci 32 presso i locali di Villa Paola di Rosa Settembrini, promuove la ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonché l implementazione del proprio patrimonio audiovisivo quale archivio storico della cultura cinematografica, audiovisiva e fotografica veneta.

ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 2/6 Possono usufruire dei servizi della Mediateca Regionale: università, scuole, enti pubblici, associazioni culturali senza scopo di lucro. Per provati motivi di studio e di ricerca possono accedervi anche privati cittadini. 1.2 La Mediateca Regionale mette a disposizione dell utenza, come individuata al punto 1.1, una Videoteca e una Fototeca specializzate nelle diverse tematiche afferenti la Regione del Veneto. I materiali possono essere consultati in sede, in appositi punti visione, o presi a prestito qualora consentito dalla normativa sul diritto d autore. 1.3 Gli enti pubblici e le associazioni culturali senza scopo di lucro possono fare domanda di utilizzo della sala riunioni di Villa Settembrini, per la realizzazione di iniziative culturali sostenute o patrocinate dalla Regione del Veneto. Le richieste, debitamente motivate, dovranno pervenire al Dirigente della struttura competente almeno 30 giorni prima della data stabilita. Il Dirigente competente, verificati i requisiti del richiedente e le motivazioni della richiesta, concede gratuitamente in uso la sala. Le richieste saranno vagliate dando priorità alle iniziative promosse dalla Mediateca Regionale, alle richieste pervenute da altre strutture regionali e di seguito alle richieste degli enti pubblici e delle associazioni culturali senza scopo di lucro valutando la rilevanza delle iniziative che si intendono realizzare. La responsabilità di eventuali danni ai locali e alle persone, i contenuti e le modalità organizzative delle iniziative realizzate dai soggetti ai quali verrà concessa la sala riunioni, sarà a carico degli stessi. Nulla sarà addebitabile alla Regione del Veneto. 1.4 La Mediateca Regionale promuove le seguenti attività: a) raccoglie, conserva, cataloga e valorizza il materiale audiovisivo, multimediale e fotografico di interesse veneto, con particolare attenzione alla funzione di conservazione dei supporti originali in suo possesso, anche d intesa con soggetti qualificati operanti a livello regionale e nazionale; b) provvede, ai fini della conservazione e valorizzazione, alla digitalizzazione dei materiali audiovisivi, multimediali, fotografici e cinematografici esistenti in formato non digitale; c) stipula accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo, multimediale, cinematografico e fotografico di interesse veneto, ed in particolare per acquisire copia digitale dei suddetti materiali dai detentori del supporto originale; d) acquisisce in copia multipla i materiali audiovisivi prodotti nella Regione del Veneto o di interesse veneto; e) effettua il servizio di duplicazione degli audiovisivi di cui detiene i diritti per la propria sede e per le sedi periferiche direttamente o mediante incarico a terzi; f) distribuisce gratuitamente d ufficio una copia dei suddetti materiali alle Mediateche Provinciali e alle strutture aderenti al Circuito delle Mediateche Regionali; g) predispone gli atti per la realizzazione di un catalogo unico delle Mediateche venete, al quale partecipano la Mediateca Regionale, le Mediateche Provinciali e le Mediateche del Circuito regionale; h) organizza iniziative finalizzate alla promozione della cultura cinematografica, fotografica, audiovisiva e multimediale: seminari, incontri di cinematografia e fotografia, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel territorio;

ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 3/6 i) organizza attività di aggiornamento sulle tematiche afferenti i propri compiti e servizi anche d intesa con soggetti qualificati del settore; j) coordina il lavoro delle Mediateche Provinciali, di cui all art. 16 della L.R. 25/2009, organizzando incontri, momenti di confronto, seminari; k) cura il deposito legale del patrimonio filmico e audiovisivo del Veneto ai sensi dell articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all uso pubblico, del patrimonio filmico e audiovisivo del Veneto. A tal fine la Giunta Regionale definisce con apposita convenzione il deposito presso un soggetto pubblico o privato che presenta i requisiti necessari a garantire il rispetto dei criteri di raccolta e conservazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 2006; l) nell ambito del progetto di collaborazione già in essere tra la Regione del Veneto e la Cineteca del Friuli, soggetto specializzato nel settore della produzione, restauro e promozione cinematografica il materiale filmico in pellicola della Mediateca Regionale e quello eventualmente prodotto nella Regione Veneto è depositato per la conservazione presso la Cineteca stessa in quanto dotata di appositi archivi climatizzati ai sensi della normativa sul deposito legale; m) provvede, se richiesto, al pagamento dei diritti SIAE dovuti dalle Mediateche Provinciali e dalle Mediateche aderenti al Circuito delle Mediateche venete per l utilizzo di punti di visione individuale del patrimonio filmico della Mediateca Regionale. Art. 2 Personale 2.1 La Mediateca Regionale si avvale per il suo funzionamento del personale regionale in carico al relativo Ufficio cui la Mediateca Regionale è assegnata. All atto dell entrata in vigore del presente regolamento risulta assegnato alla Mediateca Regionale il personale attualmente in servizio presso la citata struttura e viene confermato il ruolo attualmente ricoperto da ognuno. 2.2 Il personale della Mediateca Regionale: assicura il funzionamento e l erogazione dei servizi definiti dalla Giunta Regionale ai sensi delle presenti disposizioni; assicura la buona conservazione dei materiali, delle attrezzature e degli arredi esistenti nella sede della Mediateca Regionale; cura i rapporti con le istituzioni, le associazioni e con tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione di iniziative culturali, di studio e ricerca, finalizzate alla promozione e valorizzazione del proprio patrimonio audiovisivo e fotografico; 2.3 L eventuale impiego di personale volontario, di stagisti e collaboratori che affianchino quello di ruolo è regolato da apposite convenzioni e contratti stipulati dalla Giunta Regionale. Art. 3 Consistenza delle raccolte e procedure di catalogazione 3.1 I materiali attualmente conservati presso la Mediateca si suddividono in diverse tipologie: un patrimonio documentario prodotto o co-prodotto dalla Regione del Veneto, che a sua volta si suddivide in: o un lotto di documentari, selezionati in base ai contenuti e alla qualità della realizzazione, destinati alla distribuzione e alla circuitazione attraverso la Rete regionale delle Mediateche; o un nucleo d archivio storico di particolare interesse culturale; un gruppo di documentari prodotti dalla RAI;

ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 4/6 una serie di audiovisivi provenienti da varie emittenti televisive del territorio veneto; un ampia categoria di audiovisivi di vario argomento, acquisiti a vario titolo da Enti o Istituzioni; una sezione CD-ROM multimediali interattivi; una sezione fototeca; 3.2 Il patrimonio audiovisivo, fotografico e librario è inventariato dettagliatamente, con l indicazione di dati quantitativi. Tale descrizione viene aggiornata a seguito delle operazioni di incremento, revisione e scarto. 3.3 Il materiale che viene catalogato catalogato è consultabile nel sito Web della Giunta Regionale. Art. 4 Incremento del catalogo della Mediateca Regionale 4.1 Il catalogo può essere incrementato mediante produzioni promosse dalla Giunta Regionale, mediante acquisti, mediante doni e scambi di materiale che dovrà essere accompagnato dalla relativa liberatoria d uso ai sensi di legge, nonché attraverso produzioni proprie della Mediateca Regionale. 4.2 La scelta dei materiali da acquistare che vanno ad incrementare il patrimonio della Mediateca Regionale è deliberata con provvedimento da parte della Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico previsto al successivo articolo 8. La Giunta Regionale può provvedere direttamente all acquisto di materiali che rivestano un particolare interesse regionale. I produttori che intendono proporre alla Regione del Veneto l acquisto dei propri filmati, rispondenti alle finalità di cui all art. 1 lettera g) della legge regionale 25/2009, dovranno inviare istanza dettagliata e una copia del filmato entro il 30 settembre di ogni anno. 4.3 All accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Mediateca Regionale provvede la Giunta Regionale ai sensi di legge. Anche per quanto riguarda le donazioni di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo, apposito elenco verrà predisposto annualmente e sottoposto a provvedimento di acquisizione da parte del Dirigente della struttura competente. Art. 5 Accesso alla Mediateca Regionale e a Villa Settembrini 5.1 Gli utenti, di cui al punto 1.1, possono accedere ai locali della Mediateca Regionale per la visione e consultazione dei materiali, previo appuntamento e comunque per le finalità previste dall art. 1 del presente regolamento. 5.2 I cittadini possono accedere alla sala riunioni e agli spazi all aperto di Villa Settembrini per partecipare alle iniziative culturali pubbliche realizzate per la promozione della Mediateca Regionale e del Premio Letterario Premio Letterario Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre. Art. 6 Tipologie di servizi erogati all utenza e modalità d accesso 6.1 Sono a disposizione degli utenti punti video per la visione individuale, a scopo di studio e di ricerca, di videocassette (nel formato al pubblico VHS), CD ROM e DVD delle opere comprese nel fondo della Mediateca Regionale. La prenotazione dei punti visione deve effettuarsi in anticipo, anche telefonicamente presso gli Uffici della Mediateca Regionale. 6.2 Il prestito dei documenti della Mediateca Regionale è possibile qualora consentito dalla normativa sul diritto d autore. Il prestito è personale ed è finalizzato allo studio e alla formazione culturale degli utenti definiti al punti 1.1 del presente regolamento. Sono escluse dal prestito le opere ed i materiali che, a giudizio del responsabile della Mediateca Regionale o per altri motivi, vengano considerate di particolare pregio artistico, in precario stato di conservazione o ritenute deteriorabili all uso (o per altri motivi da valutare di volta in volta). Sono altresì esclusi dal prestito i materiali che, in seguito a lasciti o donazioni, siano stati destinati alla Mediateca Regionale con espressa condizione del divieto di trasferimento anche temporaneo al di fuori dei locali della stessa. Sono esclusi dal

ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 5/6 prestito tutti i documenti ove non sia ancora trascorso, dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, il periodo previsto dalla vigente legge. Chi, per qualsiasi motivo, non restituisca i beni oggetto del prestito o della consultazione o li restituisca in condizioni tali da non essere ugualmente fruibili per gli altri utenti, sarà automaticamente sospeso da tutti i servizi della Mediateca Regionale, sino al completo risarcimento del valore dei predetti beni. 6.3 I servizi sono gratuiti. 6.4 Copia dei documenti audiovisivi della Mediateca Regionale, destinati alla rete delle Mediateche, saranno forniti anche alla Biblioteca specializzata di cultura veneta "Paola di Rosa Settembrini che provvederà al prestito esterno con le modalità previste dal proprio regolamento. Art. 7 Rete regionale delle Mediateche 7.1 Al fine di promuovere e diffondere la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio e consentirne la più ampia fruibilità la Mediateca Regionale rende disponibile all'utenza, presso le Biblioteche, Videoteche e Mediateche pubbliche del territorio che ne facciano richiesta, copia dei filmati di cui la Regione del Veneto detiene i diritti agli usi richiesti. La richiesta di adesione al Circuito Mediatecale può essere effettuata unicamente dalle Biblioteche che abbiano una Sezione Mediatecale e una postazione multimediale a disposizione degli utenti per la visione dei filmati. Fanno parte del Circuito Regionale delle Mediateche i soggetti che all entrata in vigore del presente regolamento hanno già avuto l accettazione da parte della Regione del Veneto. Il Dirigente competente vaglia le richieste di nuove adesioni e dispone l invio dei titoli disponibili. 7.2 Le Biblioteche, Videoteche e Mediateche pubbliche del territorio che ne facciano richiesta: ricevono d ufficio copia del materiale audiovisivo acquistato dalla Mediateca Regionale; hanno l obbligo della catalogazione e della valorizzazione del suddetto materiale; trasmettono alla Mediateca Provinciale di competenza, di cui all art. 16 della L.R. 25/2009, una copia del materiale audiovisivo eventualmente prodotto dall Amministrazione alla quale appartengono; segnalano alla Mediateca Provinciale di competenza il materiale audiovisivo eventualmente prodotto nel loro territorio; mettono a disposizione degli utenti (ad es. scuole, università, associazioni, cittadini) il materiale audiovisivo posseduto; possono richiedere in prestito i materiali audiovisivi posseduti dalla Mediateca Provinciale di competenza; possono richiedere in prestito alla Mediateca Provinciale di competenza i materiali audiovisivi posseduti dalle altre Mediateche Provinciali; Art. 8 Istituzione di un Comitato Tecnico 8.1 E istituito presso la Mediateca Regionale un Comitato Tecnico presieduto dal Dirigente della struttura competente formato da: Dirigente della Direzione Beni Culturali o suo delegato Responsabile Mediateca Regionale Responsabili Mediateche Provinciali di cui all art. 16 della L.R. 25/2009 8.2 Il Comitato Tecnico ha il compito di: supportare la struttura competente nelle politiche di sviluppo della rete delle Mediateche venete, ed in particolare nella prima fase, supporta la struttura regionale nella definizione di un catalogo unico delle Mediateche venete.

ALLEGATOA alla Dgr n. 907 del 23 marzo 2010 pag. 6/6 Il Comitato Tecnico esprime altresì un parere sulle richieste di acquisto di materiale di cui al punto 4.2 del presente provvedimento. Art. 9 Istituzione della Giornata delle Mediateche del Veneto E istituita la Giornata delle Mediateche del Veneto, conferenza a carattere annuale, il cui programma è predisposto dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico di cui all articolo 8. Art. 10 Rispetto delle norme regolamentari 10.1 Gli utenti della Mediateca Regionale sono tenuti ad osservare le norme previste nel presente Regolamento, nonché attenersi alle normative vigenti in materia di sicurezza. 10.2 Copia del presente Regolamento sarà a disposizione, su richiesta, degli utenti. Art. 11 Altre disposizioni 11.1 Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione in materia. 11.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla vigente legislazione statale e regionale, e a tutte quelle norme e direttive nazionali e regionali che verranno emanate in materia, oltre che ad indirizzi definiti da Organi internazionali.