Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE



Documenti analoghi
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 08-XI-2007

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) DECISIONI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

INDICE. Premessa... Pag. 1. Nota informativa...» 5. Trattato che adotta una Costituzione per l Europa...» 11

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO

In tale occasione essi hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali:

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

La moneta. La definizione di moneta esula dalla forma fisica assunta dalla stessa.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

Della denuncia per violazione del giuramento. Allegato I Elenco di cui all'art. 2, primo comma 000

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

2. Fatto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, tale

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA Riccardo Banfi Milano - 10 settembre 2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/86/UE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006

- i costi di viaggio; - i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio).

La Commissione chiede agli Stati membri la restituzione di 214,6 milioni di euro di spese della PAC

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

E-commerce: stop a scontrini e ricevute per le operazioni svolte nei confronti di privati

Circolare n. 87. Roma, 17 dicembre Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

SCENDE IL PESO DEL FISCO SUL LAVORO IN ITALIA

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

***II POSIZIONE COMUNE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/802/UE)

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

Approfondimento su Schengen

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Verona, 02/12/2015 Prot. n.4965/f3 A tutto il personale docente e tecnico amministrativo

Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione

IP/07/584. Bruxelles, 27 avril 2007

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO /04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

I DATI SIGNIFICATIVI IL CONTO TECNICO

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

Tariffe e condizioni di servizio di persone giuridiche, nel filiale "Italia"

Il sintomatico caso degli stage alla Commissione europea e della massiccia presenza di candidature italiane

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2009 DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI


Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

Traduzione 1 Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici

(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG )

Tariffe e condizioni di servizio di persone fisiche, nel filiale "Italia"

Circolare n. 52 Roma, 30 aprile 2015

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 78/41

PROGRAMMA Lifelong Learning - ERASMUS

SCHEDA DATI STATISTICO-ECONOMICI NOVEMBRE La crisi economica colpisce soprattutto i lavoratori.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Chi ristruttura beneficia di una detrazione nella misura di euro per acquisto di elettrodomestici per l immobile ristrutturato

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Migrazioni e statistiche demografiche dei migranti

Gasolio e pedaggi autostradali. Un analisi di ANITA sull aumento dei costi per l autotrasporto

DECRETI PRESIDENZIALI

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Art. 3 Indicatori per la verifica dell attività svolta e dei risultati raggiunti

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

Programma di mobilità ERASMUS + PER STUDIO. Rocco S., University of Reading, Inghilterra, a.a. 2014/2015

Politiche Sanitarie Comparate Lezione 3

Una simulazione degli effetti della riforma previdenziale C l o e D ll Aringa Presidente REF Ricerche

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

PROGRAMMA Lifelong Learning - ERASMUS

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

Transcript:

L 338/33 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2002 sull'ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2002) 4883] (2002/978/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vistaladecisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito dellapoliticacomune dellapesca( 1 ) in particolare l'articolo 13, (5) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, considerando quanto segue: (1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'irlanda, l'italia, i Paesi Bassi, l'austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso trail 1 o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi. Le richieste di finanziamento sono ripartite per gli anni 2001, 2002 e 2003. (2) Occorre stabilire il tasso della partecipazione finanziaria dellacomunità per ogni singolaazione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per il 2002. (3) Alcune spese relative all'anno 2002 sono già state oggetto delladecisione 2002/6/CE dellacommissione sull'ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca( 2 ). (4) A normadell'articolo 15 delladecisione 2001/431/CE, gli Stati membri sono tenuti ad eseguire le spese entro un periodo di un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario. Tale impegno deve essere effettuato entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo lanotificadelladecisione dellacommissione. ( 1 ) GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22. ( 2 ) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 45. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Lapresente decisione stabilisce, per il 2002, gli importi delle spese ammissibili per ogni, i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni cui è eventualmente soggetta la partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese ammissibili sono effettivamente utilizzate per l'attuazione dei programmi di controllo. Articolo 2 Le spese relative alla formazione degli agenti nazionali impegnati nelle attività di controllo previste dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'irlanda, dall'italia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Finlandia e dal Regno Unito e che figurano nell'allegato I, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato I. Articolo 3 Le spese per l'acquisto o l'ammodernamento delle navi o degli aeromobili utilizzati per garantire il controllo, l'ispezione o la sorveglianza delle attività di pesca e che figurano nell'allegato II beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 35 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato II.

L 338/34 IT 14.12.2002 Articolo 4 Le spese per l'attuazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo dellapoliticacomune della pesca e che figurano nell'allegato III beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato III. Articolo 5 Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso relative alle spese di cui alla presente decisione entro il 31 maggio 2005. Articolo 6 Le domande di rimborso e di anticipi formulate in valute diverse dall'euro sono convertite in euro al tasso di cambio del mese in cui pervengono alla Commissione. Articolo 7 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2002. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

L 338/35 ANEXO I BILAG I ANHANG I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ANNEX I ANNEXE I ALLEGATO I BIJLAGE I ANEXO I LIITE I BILAGA I België/Belgique 0 0 Danmark 160 000 80 000 Deutschland 47 113 23 557 Ελλάδα 0 0 España 221 172 110 586 France 305 000 152 500 Ireland 166 970 83 485 Italia 154 937 77 468 Nederland 208 512 104 256 Portugal 0 0 Suomi 30 274 15 137 Sverige 0 0 United Kingdom 360 373 180 187 1 654 351 827 176

L 338/36 IT 14.12.2002 ANEXO II BILAG II ANHANG II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ANNEX II ANNEXE II ALLEGATO II BIJLAGE II ANEXO II LIITE II BILAGA II België/Belgique 223 105 78 087 Danmark 0 0 Deutschland 934 408 327 043 Ελλάδα 1 100 000 385 000 España 14 648 841 5 127 094 France 2 520 000 882 000 Ireland 5 892 034 2 062 212 Italia 1 400 000 490 000 Nederland 0 0 Portugal 38 602 391 13 510 837 Suomi 117 732 41 206 Sverige 611 955 214 184 United Kingdom 23 890 638 8 361 723 89 941 104 31 479 386

L 338/37 ANEXO III BILAG III ANHANG III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ANNEX III ANNEXE III ALLEGATO III BIJLAGE III ANEXO III LIITE III BILAGA III België/Belgique 0 0 Danmark 0 0 Deutschland 0 0 Ελλάδα 300 000 150 000 España 0 0 France 0 0 Ireland 0 0 Italia 0 0 Nederland 0 0 Portugal 0 0 Suomi 0 0 Sverige 0 0 United Kingdom 0 0 300 000 150 000