ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DI LIBRI E REGISTRI



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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE ADEMPIMENTI PER LA BOLLATURA DI LIBRI E REGISTRI Versione 6 marzo 2014 (inserite precisazioni sulla tassa di concessione governativa) 1

Indice generale 1. DISPOSIZIONI GENERALI...3 1.1. Oggetto della bollatura... 3 1.2. L'Ufficio del Registro delle imprese non procederà alla bollatura:... 4 1.3. Altri libri e scritture contabili previsti dalla riforma... 4 1.4. I libri sociali obbligatori per i consorzi di garanzia collettiva Fidi... 4 2. LA PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO...5 3.1. Predisposizione del libro/registro oggetto della bollatura... 5 3.2. La numerazione dei libri... 5 3.3. La modulistica da compilare... 5 3.4. I diritti di segreteria... 6 3.5. La tassa di concessione governativa... 6 3.6. L imposta di bollo... 7 3.7. Il ritiro dei libri bollati... 8 3.8. Raccomandazioni... 8 3. ALLEGATI ALLE DISPOSIZIONI...8 3.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI... 8 3.2 LIBRI E REGISTRI BOLLATI DAL REGISTRO IMPRESE... 9 3.3 LIBRI E REGISTRI DA BOLLARE PRESSO ALTRI ENTI... 12 2

1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Oggetto della bollatura La legge 18.10.2001 n. 383 all articolo 8 determina la soppressione dell obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, tramite la modifica delle seguenti disposizioni: a) sostituzione dell articolo 2215 del c.c., il quale ora prevede la bollatura dei libri contabili solo quando essa sia espressamente prevista da norme e che l operazione deve essere eseguita dal Registro delle imprese o dal notaio. Il libro giornale e il libro inventari devono invece essere soltanto numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura; b) sostituzione del primo comma dell articolo 39 del D.P.R.633/1972, (disciplina dell IVA) che ora prevede la sola numerazione dei registri soggetti al decreto stesso e non più la bollatura, sempre in esenzione dall imposta di bollo e la loro tenuta ai sensi dell articolo 2219 del c.c.; c) sostituzione del primo comma dell articolo 22 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che ora prevede la sola numerazione dei registri soggetti al decreto stesso e non più la bollatura, sempre in esenzione dall imposta di bollo e la loro tenuta ai sensi dell articolo 2219 del c.c.; d) variazioni all articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 642/1972 concernente la disciplina dell imposta di bollo (così come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992); Da tali modifiche si ricava rispettivamente che: (a) il libro giornale ed il libro inventari non sono più soggetti a bollatura; (b) i registri previsti dalla normativa fiscale non sono più soggetti a bollatura; (c) le scritture contabili previste dalla normativa tributaria non sono più soggette a bollatura; (d) l imposta di bollo per i libri giornale ed inventari e per le altre scritture contabili previsti dall articolo 2214 del c.c., passa 1 da 16 a 32 euro per ogni cento pagine, solo per i soggetti diversi dalle società di capitali; quest ultime, infatti, continuano ad applicare il bollo nella misura di 16 euro per ogni cento pagine e continuano ad assolvere in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri sociali previsti dal c.c. (articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972) Le modifiche non riguardano invece i libri e registri tenuti ai sensi di normative speciali diverse dalle suddette, che continuano ad essere bollati con le solite modalità presso i soliti Enti; i libri sociali previsti dall art. 2421 2 c.c. (riguardanti S.p.A. e cooperative per il richiamo fatto dall'art. 2159 c.c.) per i quali rimane l obbligo della bollatura: il libro dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; il libro delle obbligazioni; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies; 1 Legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del Decreto Legge n. 43/2013 art. 7 2 In grassetto sottolineato le integrazioni apportate all'articolo 2421 dal decreto legislativo 6/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004 3

i libri sociali previsti dall art. 2478 3 del c.c. per le S.r.l., per i quali rimane l obbligo della bollatura: il libro dei soci; il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479 4 ; il libro delle decisioni degli amministratori; il libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477; 1.2. L'Ufficio del Registro delle imprese non procederà alla bollatura: a) di libri, registri e scritture contabili di imprese od altri soggetti aventi la sede legale in altra Provincia; b) di libri, registri la cui bollatura e a carico, per espressa previsione normativa, di specifici Enti, quali l Ufficio del Registro, l INPS, l INAIL, la Questura, l'ufficio Tecnico di Finanza, ecc.. 1.3. Altri libri e scritture contabili previsti dalla riforma Il dettato del nuovo articolo 2447-sexies c.c. individua due casi particolari per i quali occorre tenere i libri e le scritture contabile previsti dagli artt. 2214 e segg. C.c.: a) costituzione di un patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) emissione di strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni; per ciò che concerne l'ipotesi a) si tratta del libro giornale e del libro inventari e di altre eventuali scritture contabili richieste dallo specifico affare (difatti ogni affare necessita di una specifica contabilità); per la bollatura si applicano le norme generali dell'art. 2215 c.c., nel senso che il giornale e gli inventari non vi sono soggetti e per eventuali altri libri l'articolo 2447-sexies non la prevede. Per l'ipotesi b) si è già visto che esso è compreso tra quelli per i quali l'art. 2421 prevede la bollatura. 1.4. I libri sociali obbligatori per i consorzi di garanzia collettiva Fidi Secondo quanto stabilito dall art. 13, comma 36 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, i consorzi di garanzia collettiva Fidi, con attività esterna, oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria, devono tenere: 1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio. 3 L'articolo 2478 sostituisce il vecchio articolo 2490 c.c., ai sensi del decreto legislativo 6/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004 4 Il primo periodo del terzo comma del nuovo articolo 2479 recita: "L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto." 4

2. LA PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO 3.1. Predisposizione del libro/registro oggetto della bollatura Su ciascun foglio di libro o registro dovrà essere riportata la numerazione progressiva; se si tratta di fogli singoli su ciascuno di essi dovranno essere riportati anche la denominazione o ragione sociale dell'impresa e il tipo di libro (es. F.lli Rossi S.r.l. verbale delle assemblee pag.1 ). Sull ultimo foglio numerato dovranno essere riportati i seguenti dati, relativi al libro e all impresa:: Tipo di libro/registro denominazione o ragione sociale - sede sociale - codice fiscale Numero totale delle pagine che compongono il libro Numero della pagina iniziale e numero della pagina finale Esempio della dicitura da apporre: VERBALE DELLE ASSEMBLEE DELLA F.LLI ROSSI s.r.l. CON SEDE IN ANCONA, CODICE FISCALE 01111111112, COMPOSTO DA 500 PAGINE NUMERATE DALLA PAGINA N.1 ALLA PAGINA N. 100. 3.2. La numerazione dei libri a) i libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente; b) il libro giornale e il libro degli inventari dovranno essere numerati progressivamente con l indicazione delle quattro cifre dell anno di bollatura. 3.3. La modulistica da compilare Dovrà essere compilato l apposito modello L2 di richiesta, indicando i dati dell impresa per la quale si richiede la bollatura, compresi il numero di posizione REA e/o il codice fiscale. Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto obbligato. Il modello L2 può essere sottoscritto, oltre che dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, anche dalla persona dello Studio o dell Agenzia che procede direttamente alla richiesta. All interno del modello: a) la prova dell avvenuto pagamento della T.C.G., che potrà essere per le società di capitali: -l ultima ricevuta rilasciata in seguito al pagamento telematico con il mod. F24 della tassa forfetaria annuale, da cui risulta l effettivo prelevamento del tributo; -l attestazione originale del versamento effettuato sul CCP n. 6007 in sede di apertura della Partita Iva; se il bollettino di c/c postale non comprende le due parti ricevuta e attestazione se ne potrà depositare una copia previa esibizione dell originale; per i soggetti diversi dalle società di capitali vale quanto detto in merito sopra relativamente al versamento con c/c postale. b) l attestazione dell avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, se effettuato tramite versamento sul CCP n. 238600, anziché direttamente allo sportello camerale. 5

3.4. I diritti di segreteria Per ogni libro o registro da bollare presso l Ufficio del Registro delle imprese, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente, e dovuto un diritto di segreteria di euro 25.00 5 indipendentemente dal numero delle pagine che lo costituiscono. Vedi anche la tabella allegata Tale diritto potrà essere pagato, direttamente allo sportello del Registro delle imprese, o a mezzo del CC Postale n. 238600, intestato alla Camera di Commercio di Ancona. Può essere effettuato un versamento cumulativo per la contestuale richiesta di bollatura di più libri o registri, purché riferiti ad una medesima impresa. Nel caso in cui il versamento dei diritti di segreteria venga effettuato tramite Conto Corrente Postale, all interno del modello L2 dovrà essere applicata l attestazione comprovante l avvenuto versamento. 3.5. La tassa di concessione governativa Il pagamento della tassa di concessione governativa e dovuto per la bollatura obbligatoria dei libri sociali previsti dalla normativa civilistica e per la bollatura volontaria di altri libri e registri. La tassa è dovuta nella misura di euro 67,00 per ogni libro per gli imprenditori commerciali individuali, le società di persone, le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo, escluse le cooperative sociali e le edilizie e di abilitazioni per le quali si rinvia più sotto); le mutue assicuratrici; i consorzi ; E' dovuta in modo forfetario per le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società consortili a responsabilità limitata. La tassa forfetaria di euro 309,87 (o di euro 516,46 se il capitale sociale od il fondo di dotazione al 1 gennaio sia pari o superiore a euro 516.456,90), va effettuata entro il termine di versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per l anno precedente, facendo uso del modello telematico F24, con codice versamento 7085, la cui ultima ricevuta attestante l effettivo pagamento va consegnata con la richiesta di bollatura, come detto al punto 2.4. Le operazioni di bollatura richieste dal 1 gennaio alla suddetta data di scadenza, verranno effettuate dietro presentazione dell originale del modello F24 relativo all'anno precedente o di una sua copia se durante l anno sono stati bollati altri libri o registri. Per le società di nuova costituzione, il primo versamento dovrà essere effettuato unicamente con il C/C Postale n. 6007. ECCEZIONI: - Le società cooperative sociali, regolarmente iscritte nell albo presso il Ministero delle Attività produttive, le ONLUS, le società e le associazioni sportive dilettantistiche 6 che hanno adeguato i loro statuti aggiungendo alla denominazioni gli acronimi A.S.D. (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) o S.S.D. (SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA) sono COMPLETAMENTE escluse dal pagamento della tassa di concessione; per le sole società cooperative edilizie e di abitazione, regolarmente iscritte nell albo presso il Ministero delle Attività produttive, e previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa dell importo di euro 16,75 (25% del totale) per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine da effettuarsi con apposite marche di tassa concessione governativa. La semplificazione introdotta dalla legge richiamata in Oggetto della bollatura esonera dall obbligo di bollatura il libro giornale ed il libro inventari. 5 6 D.M. in vigore dal 1 luglio 2008: riduzione da 30.00 Art. 13-bis legge 641/1972 6

Nel caso in cui questi libri siano portati volontariamente a bollare, sarà dovuta la tassa di concessione secondo le modalità sopra indicate a seconda dalla forma giuridica dell'imprenditore. 3.6. L imposta di bollo Il pagamento dell imposta di bollo e dovuto per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla normativa civilistica (libro giornale, libro degli inventari, libro soci, libro dei verbali di assemblea, ecc.). e dei libri e registri previsti da leggi speciali o tenuti volontariamente. Sono pertanto esclusi dal pagamento dell imposta in questione solo i libri, registri e scritture contabili previsti da normativa fiscale e tributaria.. Vedi anche la tabella allegata Novità si riscontrano anche in materia di imposta di bollo. Con il comma 4, dell articolo 8 in esame viene, infatti, modificato l articolo 16 della Tariffa, Parte Prima, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. A seguito di queste modifiche, vengono introdotte le seguenti novità: 1. per i libri soggetti alla numerazione e alla bollatura, l imposta di bollo è di 16 1 euro per ogni 100 pagine; 2. per il libro giornale e il libro degli inventari, tenuti dai soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, sarà dovuta una imposta doppia di bollo pari ad euro 32 per ogni 100 pagine. Dunque: Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da: gli imprenditori commerciali individuali, le società di persone, le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo); le mutue assicuratrici; i consorzi. dovrà essere applicata una marca da bollo da 32 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, indipendentemente dal fatto che il libro sia o non sia sottoposto a bollatura; Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili a responsabilità limitata continuerà ad essere applicata una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. Su tutti gli altri libri soggetti a numerazione e bollatura, continuerà ad applicarsi una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine e frazione di 100 pagine. L incremento dell imposta di bollo non riguarderà, infatti, i libri sociali non rientranti nell articolo 2214 del Codice civile. Novità ci sono anche sulle modalità di pagamento dell imposta di bollo: tale tributo potrà, infatti, essere assolto sia mediante l applicazione di speciali marche sulla prima pagina numerata, sia effettuando il versamento con il modello F23. In quest ultimo caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro. Con la Risoluzione n. 174/E del 31 ottobre 2001, l Agenzia delle entrate ha reso noto il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell imposta di bollo su libri e registri. I codici da usare sono i seguenti: codice tributo: 458T Imposta di bollo su libri e registri codice ufficio: R9A più l anno Come precisato nella Circolare dell Agenzia delle entrate n. 92/E, L imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, va assolta prima che il registro sia posta in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. In materia di modalità di assolvimento dell imposta con PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005 del Direttore dell Agenzia generale delle Entrate sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a 1 Legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del Decreto Legge n. 43/2013 art. 7 7

consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'agenzia delle entrate. (pubblicato nella G.U 118 del 23-05-2005 Sono escluse dal pagamento 7 di tale imposta le sole COOPERATIVE SOCIALI (regolarmente iscritte nell albo presso il Ministero dello Sviluppo economico), che la legge considera ONLUS di diritto. 3.7. Il ritiro dei libri bollati Si comunica che, al fine di evitare inconvenienti di vario genere ed a tutela delle imprese e degli altri soggetti richiedenti la bollatura, il ritiro dei libri bollati può essere effettuato soltanto dietro esibizione della ricevuta di protocollo rilasciata dall'ufficio all'atto della consegna dei libri stessi. 3.8. Raccomandazioni Se la bollatura riguarda complessivamente più di 10 libri e/o registri, SOPRATTUTTO NEL CASO SIANO DI IMPRESE DIVERSE, è opportuna una telefonata (071 5898308/244 sede di Ancona 0731/214498 sede di Jesi- 0732/23846 sede di Fabriano) per accordarsi circa il giorno e l ora di presentazione più conveniente, sia per l ufficio che per il richiedente. 3. ALLEGATI ALLE DISPOSIZIONI Sono allegati a queste disposizioni: 1. una tabella dei diritti, imposte e tasse da corrispondere a seconda della natura giuridica del soggetto che bolla e del tipo di libro da bollare; 2. un riepilogo, a solo titolo esemplificativo, dei libri e registri previsti dalle diverse normative e di quelli che non possono essere bollati dal Registro delle imprese. 3.1 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI Tipo di libro Libro giornale, Libro inventari di imprese individuali, Snc, Sas, Coop., Consorzi Libro giornale, Libro inventari di Spa, Sapa, Srl e Soc. cons. a r.l. Numerazione Bollatura SI SI NO NO Imposta di bollo 32 Euro ogni 100 pagine o frazione escluse Onlus e cooperative sociali 16 Euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine T.C.G. NO (se presentati per la bollatura EURO 67,00 ogni 500 pag., escluse le Onlus; le coop. edilizie versano euro 16.75 ) SI - FORFETTARIA Euro 309,87 (o euro 516,46 se il capitale è pari o superiore ad euro 516.456,90 ) Diritti di segreteria o speciali NO (Se presentati per la bollatura 25.00) NO (Se presentati per la bollatura 25.00) Libro soci SI SI SI SI 25.00 Adunanze assemblea SI SI SI SI c.s 7 fino al 10 aprile 2007 ne erano esentate anche le società cooperative edilizie e di abitazione; successivamente, in relazione ai pareri espressi.dalle agenzie regionali delle Entrate dell Emilia Romagna e della Lombardia, (in risposta rispettivamente ad interpelli della Camera di commercio di Ferrara e di quella di Milano), l esenzione è applicata solamente agli atti ed adempimenti tassativamente elencati nell art. 66 comma 6 bis del D.L. 331/1993 8

Libro decisioni dei soci SI SI SI SI c.s. Libro adunanze/decisioni organo amministrativo SI SI SI SI c.s. Libro adunanze/decisioni dell' organo di controllo SI SI SI SI c.s. Libro adunanze Comitato esecutivo SI SI SI SI c.s. Libro delle obbligazioni SI SI SI SI c.s. Assemblee obbligaz.isti " speciali SI SI SI SI c.s. Libro strumenti SI SI SI SI c.s. finanziari Registri IVA SI NO NO NO NO/ 25.00 se bollati Libri IRPEF SI NO NO NO NO/ 25.00 se bollati Scritture ausiliare NO NO NO NO NO/ 25.00 se bollati Scritture ausiliare di magazzino NO NO NO NO NO Registro carico/scarico SI SI NO NO 25.00 rifiuti 8 Formulari identificazione SI SI NO NO NO rifiuti 9 Registro raccolta 10 SI SI NO NO 25.00 eliminazione oli usati Registro cronotachigrafi SI SI SI NO 25.00 Registri/libri portati a bollare volontariamente 11 SI SI 16 12 ogni 100 pag. SI 13 25.00 3.2 LIBRI E REGISTRI BOLLATI DAL REGISTRO IMPRESE PREVISTI DALLE NORME CIVILISTICA BOLLATURA OBBLIGATORIA i libri sociali previsti dall art. 2421 del c.c., per i quali rimane l obbligo della bollatura: il libro dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; il libro delle obbligazioni; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies; i libri sociali previsti dall art. 2478 del c.c., per i quali rimane l obbligo della bollatura: il libro dei soci; 8 152/2006 9 D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 G.U. 24 del 29/01/2008 art. 2 comma 24 bis che aggiunge il comma 6-bis all art. 190 del D.Lgs. Tenuti ai sensi dell articolo 15 del D.Lgs. n. 22/1997 e del D.M. 1^ aprile 1998, n. 145. Va bollato senza pagare alcun diritto. E' possibile effettuarne la bollatura anche per imprese con sede fuori provincia. 10 Si ricorda che tali registri, ai sensi dell art. 2 del D.M. 22 febbraio 1984, possono essere bollati anche dal Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. 11 Vedi elenco nelle pagine seguenti, redatto a fini indicativi, senza pretesa di completezza 12 imposta che raddoppia a 32 euro per i libri giornale ed inventari di imprese individuali, Snc, Sas, Coop., Consorzi sono naturalmente esenti dall imposta i libri/registri tenuti in base alla normativa fiscale o tributaria 13 Ne sono escluse le società e associazioni sportive dilettantistiche (vedi paragrafo TCG) ed i libri/registri tenuti in base alla normativa fiscale o tributaria 9

il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479 ; il libro delle decisioni degli amministratori; il libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477; PREVISTI DALLA NORMATIVA FISCALE e TRIBUTARIA (BOLLATURA NON OBBLIGATORIA) esenti da imposta di bollo e T.C.G. anche se sottoposti a bollatura REGISTRO IVA ACQUISTI REGISTRO IVA VENDITE REGISTRO DEI CORRISPETTIVI REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI REGISTRO PRIMA NOTA REGISTRO UNICO IRPEF REGISTRO UNICO IVA REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA REGISTRO CORRISPETTIVI MANCATO/IRREGOLARE FUNZ. REGISTR. CASSA REGISTRO FATTURE IN SOSPESO REGISTRO DI CARICO STAMPATI FISCALI REGISTRO MERCI CONTO DEPOSITO REGISTRO MERCI CONTO LAVORAZIONE REGISTRO MERCI IN VISIONE REGISTRO MERCI IN PROVA REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO REGISTRO PROTOCOLLO DICHIARAZIONI ESPORTATORI REGISTRI MULTIAZIENDALI PER CED REGISTRI DI CARICO E SCARICO PER CED REGISTRI DELLE SOMME RICEVUTE IN DEPOSITO REGISTRO EDITORI REGISTRO DI CARICO REGISTRATORI FISCALI CONTI DI MASTRO - CONTI DI MAGAZZINO REGISTRO ELABORAZIONI MECCANOGRAFICHE REGISTRO DEI CAMPIONI GRATUITI REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE PROSPETTO PER CONTRIBUENTI MINIMI E MINORI REGISTRO IVA VENDITE / ACQUISTI CEE REGISTRI PER OPERAZIONI SOGGETTI INTRA COMUNITARI REGISTRI CONTABILI TENUTI DA PROFESSIONISTI (BOLLATURA NON OBBLIGATORIA) (i registri tenuti ai sensi della normativa fiscale e tributaria sono esenti da bollo e T.C.G.) REGISTRO IVA ACQUISTI (Spese) REGISTRO IVA FATTURE EMESSE (Parcelle) REGISTRO IRPEF PAGAMENTI E INCASSI REGISTRO IVA ACQUISTI con Sezione IRPEF Pagamenti REGISTRO IVA FATTURE EMESSE con Sezione IRPEF Incassi REGISTRO CRONOLOGICO componenti di Reddito e relativi Movimenti Finanziarie REGISTRO DEGLI ONORARI 1

LIBRI REGISTRI E SCRITTURE CONTABILI PREVISTI DA NORMATIVE SPECIALI BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI (obbligatoria dal 13.02.2008,esente da bollo etcg) 14 REGISTRO CARICO E SCARICO OLI USATI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI TRASPORTATI (completamente gratuiti) REGISTRO DEI PALINSESTI REGISTRO GIORNALE DEGLI INCARICHI DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA REGISTRO DI CONTABILITA PER L ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 15 REGISTRO OPERAZIONI DI CAMBIO (esente da bollo art. 5 tab. alleg. B DPR 6442/72) e da TCG - nota 1 art. 23 tariffa DPR641/72) REGISTRO DEI PREMI (ASSICURAZIONI) (esente da bollo art. 5 tab. alleg. B DPR 6442/72) e da TCG - nota 1 art. 23 tariffa DPR641/72) LIBRO DEI FIDUCIANTI REGISTRO TENUTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI COOPERATIVE 16 REGISTRO AMIDI E ZUCCHERI; (Camera di commercio - Regolazione del Mercato) 14 art. 190 comma 6 D.L.gs. 152/2006 I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA L obbligo della bollatura dal 13.02.2008 è stato introdotto dal D.Lgs. 16.01.2008 n. 4 15 tenuto ai sensi del D.P.R. 554/1999 art. 183 comma 4 che dispone: Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell art. 2215 c.c. (oggi ufficio competente alla bollatura è il registro delle imprese (legge 383/2001 art. 8 comma 1) 16 Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto, ai sensi dell art. 1 L. 400/1975, dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione), deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009). Per la vidimazione di ogni registro deve essere corrisposto il solo diritto di segreteria di Euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine), come previsto dal Decreto MiSE 21 dicembre 2009. 1

3.3 LIBRI E REGISTRI DA BOLLARE PRESSO ALTRI ENTI Libro matricola 17 Libro paga 18 LIBRI DEI LAVORATORI DIPENDENTI Registro degli infortuni Registro dei committenti Registro delle presenze (INPS INAIL - ASL) REGISTRI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA (Questura) 17 tra cui Giornale degli affari Registro di carico e scarico di autoveicoli Registro degli autoveicoli affidati a terzi Registro operazioni giornaliere antiquariato e collezionismo Registro operazioni giornaliere materiali esplodenti REGISTRI PREVISTI DALLE LEGGI SULL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE (UFFICIO TECNICO DI FINANZA) tra cui: Registro di carico e scarico per i titolari di depositi di oli minerali e di distribuzione di carburanti in genere Registro di carico e scarico per fabbricanti ed importatori di margarina Registro di carico e scarico per fabbricanti di oli di semi Registro di carico e scarico per fabbricanti di glucosio, marmellate, liquori e fermentati alcoolici REGISTRO O SCHEDARIO TENUTO DAI DETENTORI DI PRESIDI SANITARI (ASL) REGISTRO DEL COMMERCIO DI COSE USATE (COMUNE) REGISTRO PER LE AZIENDE CHE DETENGONO ANIMALI (SERVIZIO VETERINARIO) BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE (ISTITUTI DI VIGILANZA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE) 17 L art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 riduce ogni scritturazione contabile alla tenuta di un Libro unico del lavoro.escono di scena: il libro matricola, il libro paga, il libro delle presenze. Con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008) sono state stabilite le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplinato il relativo regime transitorio. 18 In seguito al trasferimento delle competenze dalla Questura ai comuni questi ultimi sono anche tenuti alla vidimazione dei libri/registri necessari all attività subordinata all autorizzazione. 1 1