DELIBERA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2014, n. 212



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L.R. 17/2007, art. 5 DELIBERA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2014, n. 212 Regolamento sull utilizzo e l assegnazione dei posti auto in uso al Consiglio regionale in Trieste. Elenco Delibere U.P. Consiglio regionale modificanti: Delibera U.P. Consiglio regionale 26/11/2015, n. 298. Art. 1 (Oggetto) Il presente regolamento disciplina l'assegnazione dei posti auto siti presso gli immobili in uso al Consiglio regionale in Trieste. Art. 2 (Suddivisione dei posti auto) I posti auto complessivamente a disposizione sono distinti in: a) posti auto riservati; b) posti auto disponibili da assegnare al personale in servizio. Art. 3 (Posti auto riservati) I posti auto sono riservati per consentire il parcheggio degli automezzi di seguito indicati: 1. automezzi privati di dipendenti disabili in possesso del contrassegno di cui all articolo 12 del D.P.R. 503/96; 2. automezzi di servizio assegnati al Consiglio regionale compresa l autovettura assegnata al Presidente del Consiglio regionale; 3. automezzi per l esercizio di funzioni politico-istituzionali di: - Consiglieri regionali; - Presidenti degli Organi di Garanzia; 4. automezzi della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio in numero non superiore a due; 5. automezzi della Segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio in numero complessivo non superiore a due; 6. automezzi dell Ufficio di Gabinetto del Presidente in numero non superiore a due; 7. automezzi dei capi segreteria dei gruppi consiliari; 8. automezzi dei Dirigenti;

9. automezzi connessi a particolari esigenze di servizio valutate dal Segretario generale in numero non superiore a due. Art. 4 (Posti auto da assegnare al personale in servizio presso gli Uffici della Segreteria Generale del Consiglio Regionale) Qualora, soddisfatte le esigenze di cui all art. 3, si rendano disponibili ulteriori posti auto, la Segreteria generale provvederà ad assegnarli per l'utilizzo provvisorio al restante personale in servizio che ne abbia fatto richiesta. Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili di cui all art. 2 al personale in servizio, sarà formata un'apposita graduatoria, con validità annuale, sulla base dei seguenti criteri di priorità provvedendo ad attribuire un punteggio a ciascun richiedente secondo le previsioni della tabella contenuta nell'allegato A al presente regolamento: a) personale che, benché privo del contrassegno di cui all'articolo 12 D.P.R. 503/1996, sia affetto da menomazioni fisiche a carattere permanente tali da creare l impossibilità o difficoltà gravi nell uso dei mezzi pubblici. Gli interessati dovranno comprovare una percentuale di invalidità superiore al 5% esclusivamente mediante allegazione alla domanda della certificazione rilasciata dagli appositi organi pubblici competenti all'accertamento dello stato stesso per i casi rispettivamente di invalidità sul lavoro e invalidità civile (INAIL o ASL competenti); b) personale residente in comune diverso da quello nel quale presta la propria attività lavorativa o in zone periferiche dello stesso comune in cui ha sede il luogo di lavoro in ragione della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e quello di lavoro. Per la determinazione della distanza chilometrica deve essere utilizzato l apposito programma disponibile in Intranet, sezione Utilità, voce Mappe/indicazioni stradali scegliendo l opzione dell itinerario più corto; c) personale che abbia la comprovata necessità di assistenza a famigliari conviventi non auto sufficienti, la cui invalidità deve essere comprovata esclusivamente allegando alla domanda la certificazione rilasciata dagli appositi organi pubblici competenti all'accertamento dell'invalidità stessa (INAIL o ASL competenti); d) personale che abbia la comprovata necessità di accompagnare i figli minori presso asili nido, scuole materne, scuole dell obbligo e scuole superiori. Art. 5 (Presentazione delle domande) I dipendenti che intendano ottenere l'assegnazione di un posto auto presentano la domanda redatta in base al modello di cui all'allegato B. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 dicembre (1) di ogni anno alla Segreteria generale del Consiglio regionale. (1) Parole sostituite dalla Delibera U.P. Consiglio regionale 26/11/2015, n. 298. La modifica si applica retroattivamente anche alle domande presentate successivamente al 16 novembre 2015. La data inizialmente prevista era il 15 novembre.

Art. 6 (Graduatoria) Sulla base delle domande pervenute verrà formata, dal Direttore del Servizio Affari Generali, la relativa graduatoria entro i 30 giorni successivi al termine indicato nel comma 2 dell articolo 5. In caso di parità verrà data precedenza alla maggiore età anagrafica del dipendente. Le domande presentate successivamente alla formazione della graduatoria verranno valutate alla prima tornata utile stabilita dal Segretario generale. Art. 7 (Utilizzo dei posti auto assegnati) L'uso del posto auto è personale ed è consentito esclusivamente alle condizioni previste per ciascun parcheggio e per la durata del servizio. Ogni automezzo autorizzato dovrà esporre sul cruscotto il contrassegno numerato che verrà consegnato al momento dell assegnazione. Le anomalie riscontrate nell utilizzo dei posti auto e la presenza di automezzi non autorizzati deve essere segnalata al Segretario Generale. Art. 8 (Responsabilità) Il Consiglio Regionale non provvede alla custodia dei parcheggi che a fine servizio dovranno essere liberati dagli assegnatari. L'Amministrazione regionale e il Consiglio Regionale sono sollevati da qualsiasi responsabilità, per danni o altri eventi concernenti l automezzo ammesso al parcheggio e le persone o cose con esso trasportate, sia in fase di stazionamento che di accesso al posto stesso. Art. 9 (Rinnovo e revoca) L'assegnazione dei posti ha carattere provvisorio. E' facoltà del Consiglio regionale revocare in ogni tempo e senza obbligo di preavviso le assegnazioni disposte, per sopravvenute proprie esigenze o per mutamento delle condizioni di servizio o del domicilio di assegnatari e richiedenti, oltre che in caso di mancato rispetto delle modalità previste per l'utilizzo dei posti auto dalla normativa vigente in materia di autorimesse o qualsiasi altro accertato abuso e di mancato o scarso utilizzo del posto auto. Ai fini sopra indicati la Segreteria Generale del Consiglio Regionale si riserva la facoltà di procedere ai controlli ritenuti opportuni.

L'eventuale non accoglimento dell'istanza di assegnazione e la revoca di questa da parte della Segreteria Generale non sono soggette a reclamo. Art. 10 (Rinuncia) I beneficiari dei posti auto di cui agli articoli 3 e 4 possono, in qualunque momento, rinunciare, anche temporaneamente, al posto auto assegnato. In tal caso si procede all assegnazioni dei posti disponibili scorrendo la graduatoria di cui all art. 6.

Allegato A PUNTEGGIO RICONOSCIUTO AI FINI DELL ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO (art. 4) ARTICOLO 4 CRITERI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX lett. a) Per una percentuale di invalidità dal 5% al Da 10 a 100 50% si riconosce un punteggio pari al doppio del numero percentuale dell invalidità Per una percentuale di invalidità superiore al 200 50% si riconosce un punteggio pari a 200. Totale punteggio massimo 200 lett. b) Fino a 1 km 1 Fino a 5 km. 5 Fino a 10 km 10 Fino a 20 km: 20 Fino a 35 km 35 Fino a 50 km 50 Fino a 70 km 70 Oltre 70 km. 90 Totale punteggio massimo 90 lett. c) Assistenza a famigliari conviventi non auto 50 sufficienti lett. d) 1 figlio 20 2 figli 30 3 o più figli 50 Tot. massimo art. 4, lett. d) 50 Totale punteggio massimo 100

Allegato B Alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale Il/La sottoscritt nato/a il, residente a Via/Piazza n.. in servizio presso consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 stesso D.P.R. CHIEDE di poter usufruire, in via provvisoria, di un posto auto nella disponibilità del Consiglio Regionale - Trieste. A tal fine dichiara di essere (barrare le caselle interessate): 1.dipendente disabile in possesso del contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 24/7/1996 n. 503; 2.dichiarato invalido a carattere permanente; 3. dipendente con necessità di assistenza a familiari conviventi non autosufficienti; 4. dipendente con necessità di accompagnare i figli minori presso asili nido, scuole materne o scuole dell obbligo; Per le dichiarazioni relative ai punti 1, 2 e 3 sarà necessario allegare la relativa documentazione. Ai fini della determinazione del punteggio di cui all art.4, lett.b), si allega la stampa del calcolo della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e quello di lavoro effettuato mediante l utilizzo del programma indicato all art. 4, lett.b). Il richiedente prende atto: 1. che la valutazione dei motivi addotti ai fini della richiesta non è soggetta a reclamo e che l'eventuale assegnazione del posto auto ha carattere provvisorio ed è revocabile in qualsiasi momento anche senza preavviso; 2. che i posti auto disponibili sono incustoditi e solleva l'amministrazione regionale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni o altri eventi concernenti l'automezzo ammesso al parcheggio, nonché le persone o cose trasportate con lo stesso, sia in fase di stazionamento che di accesso al posto auto. Il richiedente, in caso di assegnazione, si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di autorimesse ed assume in particolare i seguenti obblighi: 1. di utilizzare il posto macchina solo per il tempo di presenza in servizio (incluso quello da destinare alla pausa pranzo); 2. non cedere ad altri l'utilizzo del posto auto assegnato; 3. ad esporre sul cruscotto il contrassegno all uopo consegnato all atto dell assegnazione.