REPUBBLICA DI SAN MARINO



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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 24 febbraio 2016 n.19 (Ratifica Decreto Delegato 15 dicembre 2015 n.182) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 15 dicembre 2015 n.182 Modifica alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 Imposta Generale sui Redditi - promulgato: Visto l articolo 149, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 10 dicembre 2015; Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 2016; Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 19 febbraio 2016; Visti l articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 15 dicembre 2015 n.182 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso: MODIFICA ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 - IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI Art. 1 1. La lettera m), del comma 1, dell articolo 7, della Legge n.166/2013 è così modificata: m) i redditi catastali, da fabbricati e terreni, sino al limite di euro 1.500,00. Non si considerano in ogni caso produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri;. Art. 2 1. All articolo 13, comma 1, della Legge n.166/2013 sono aggiunte le seguenti lettere m-bis), m-ter):

m-bis) su opzione del contribuente, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell articolo 19, comma 1; m-ter) su opzione del contribuente, le prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale.. Art. 3 1. Il punto vi., del comma 2, dell articolo 13, della Legge n.166/2013 è così modificato: vi. lettera g) e m-bis): 8% sul netto frontiera;. Art.3-bis 1. All articolo 13, comma 2, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente punto vii-bis.: vii-bis. lettera m-ter): 5%.. Art. 4 1. All articolo 14, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 5-bis: 5-bis. Al personale residente anagraficamente in Repubblica che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna, Strasburgo e l Ambasciata a Roma, è riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, pari al 50% dell intera quota annuale da documentare.. Art. 5 1. All articolo 19, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunta la seguente lettera f-bis): f-bis) i redditi, intesi come differenza tra il capitale ricevuto ed i premi pagati, corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, con esclusione dei capitali percepiti in caso di morte dell assicurato a titolo di copertura del rischio demografico.. Art 6 1. Dopo l articolo 60 della Legge n.166/2013 è introdotto il seguente articolo 60-bis: Art. 60-bis (Donazioni e liberalità) 1. Le donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese sono deducibili dal reddito d impresa, nell esercizio in cui sono erogate, nella misura dell importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione. 2. Le donazioni o liberalità destinate a progetti di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche

sottoposte a tutela, sono deducibili nella misura del 200% dell importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione. Annualmente con Regolamento del Congresso di Stato sono identificati i progetti finanziabili inerenti al presente comma. 2-bis. Donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica e di associazioni od enti con finalità culturali, sociali, umanitarie, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro in misura non superiore a euro 1.600,00.. Art. 7 1. Il comma 3, dell articolo 70, della Legge n.166/2013 è così modificato: 3. L abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l incremento, a condizione che: (i) negli stessi anni non intervengano riduzioni delle unità lavorative superiori al 20% dell incremento stesso e che (ii) a seguito della riduzione di cui alla lettera (i) che precede siano comunque mantenuti gli incrementi minimi di cui al comma 2. Qualora nel corso dei predetti esercizi l impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.. Art. 8 1. L articolo 73 della Legge n.166/2013 è così sostituto: Art. 73 (Ulteriori incentivi) 1. Alle nuove attività esercitate in forma individuale d impresa o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nell anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti: a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza; b) per i successivi tre anni di esercizio dell attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza; c) per i primi sei periodi d imposta, abbattimento dell aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d imposta successivo a quello di inizio della nuova attività; d) credito d imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative, i cui soci ricadano nelle condizioni di cui al precedente comma, quando: a) trattasi di attività economiche di nuova costituzione, i cui soci non abbiano esercitato, nell anno precedente alla data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l accesso ai benefici; b) provvedano all assunzione di almeno un dipendente entro due mesi dal rilascio licenza e di ulteriori due dipendenti entro dodici mesi dal rilascio licenza. Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) del presente comma sono condizione indispensabile per conservare i benefici. 3. Le agevolazioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo, all atto della iscrizione presso l Ufficio del Lavoro.

4. Le agevolazioni previste alle lettere c) e d) del precedente comma 1 si applicano su opzione da parte del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali previsti dal presente articolo. 5. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la decadenza delle agevolazioni per l esercizio in corso e per quelli successivi. 6. Con circolari dell Ufficio Tributario e dell Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, saranno precisate le definizioni e le modalità applicative previste al presente articolo.. (Art.9 - soppresso) Art. 10 1. All articolo 75, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3-bis: 3-bis. I benefici di cui al presente Titolo sono disconosciuti quando siano riscontrati, fatta salva la prova contraria fornita dal contribuente, fenomeni di abuso che abbiano quale fine unico o nettamente prevalente il conseguimento dei benefici fiscali medesimi. Con circolare dell Ufficio Tributario e dell Ufficio Industria, ciascuno per le proprie competenze, possono essere individuati casi e situazioni in cui si presume, fatta salva la prova contraria, il carattere abusivo della richiesta dei benefici.. Art.10-bis 1. All articolo 79, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1-bis: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi di cui all articolo 10 e in questo caso le azioni o quote ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.. Art.10-ter 1. Il comma 2, dell articolo 79, della Legge n.166/2013 è così modificato: 2. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, nell esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.. Art. 11 1. Il comma 2, dell articolo 86, della Legge n.166/2013 è così modificato: 2. La dichiarazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta anche per interposta persona: a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino; b) di azioni o quote di società;

c) di somme di denaro e strumenti finanziari detenuti all estero, di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00.. Art. 12 1. Il comma 1, dell articolo 94, della Legge n.166/2013 è così modificato: 1. I documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione sono indicati con circolare dell Ufficio Tributario da emettersi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e vanno trasmessi secondo le modalità ivi indicate. L applicativo deve consentire altresì all utente la facoltà di inserire in appositi campi-note le informazioni e/o la documentazione integrativa a supporto dei dati caricati.. Art. 13 1. All articolo 96, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 3-bis: 3-bis. Con circolare dell Ufficio Tributario possono essere disciplinate modalità di tenuta e trasmissione della contabilità unicamente in forma elettronica.. Art. 14 1. All articolo 97, comma 1, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 1-bis): 1-bis) Per i ricavi certificati ai sensi dell articolo 100, comma 3, non è obbligatoria la registrazione nel libro delle vendite di cui al comma 1.. Art.14-bis 1. Il comma 3, dell articolo 101, della Legge n.166/2013 è così sostituito: 3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare: a) sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, una ritenuta a titolo d imposta pari a quella prevista all articolo 13, comma 2, punto iii; b) sulle somme comunque corrisposte a titolo di prestazioni pensionistiche complementari, una ritenuta a titolo d imposta pari a quella prevista all articolo 13, comma 2, punto vii-bis.. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.. (Art.15 - soppresso) Art. 16 1. Il comma 2, dell articolo 124, della Legge n.166/2013 è così modificato: 2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell esercizio d imposta al versamento di due acconti sull imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 luglio, ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell imposta dovuta nell esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all estero su redditi d impresa e di

lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l attività economica è sospesa o cessata.. Art. 17 1. Il comma 1, dell articolo 132, della Legge n.166/2013 è così modificato: 1. Nei casi di mancato versamento entro la scadenza delle imposte a debito indicate in dichiarazione, compresa quella del sostituto d imposta, l Ufficio Tributario provvede all iscrizione a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70, dell imposta non versata, delle sanzioni e degli interessi senza predisposizione del verbale di controllo di cui all articolo 112.. Art. 18 1. All articolo 13, comma 1, di cui all articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 sono aggiunte le seguenti lettere l-bis), l-ter): l-bis) su opzione del contribuente, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione di cui alla lettera f-bis) dell articolo 19, comma 1; l-ter) su opzione del contribuente, le prestazioni pensionistiche complementari, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti fiscalmente, erogate in forma di rendita o di capitale.. Art. 19 1. Il punto vi., del comma 2, dell articolo 13, di cui all articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è così sostituito: vi. lettera h) e l-bis): 8% sul netto frontiera;. Art. 19-bis 1. All articolo 13, comma 2, di cui all articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente punto vii-bis.: vii-bis. lettera l-ter): 5%.. (Art.20 - soppresso) Art. 21 1. All articolo 148, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 13-ter: 13-ter. Le disposizioni degli articoli 13, comma 1, lettera m-bis) e 13, comma 1, lettera l-bis) di cui all articolo 148, comma 8, della Legge n.166/2013 si applicano ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a partire dall 1 gennaio 2016.. Art. 22 1. All articolo 148, della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 13-quater:

13-quater. Per il periodo d imposta 2015 e 2016 i contribuenti esercitanti attività d impresa che installano l applicativo scambio importo sul POS della Carta SMaC che si interfaccia con apposito software gestionale o registratore di cassa per la certificazione dei ricavi, hanno diritto di detrarre dall Imposta Generale sui Redditi l importo di euro 200,00 nell anno fiscale in cui viene installato l applicativo. Con circolare dell Ufficio Tributario sono definite le modalità tecniche ed applicative del presente comma.. Art. 23 1. Il punto 10, dell allegato A della Legge n.166/2013 è così modificato: 10. Donazioni o liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici di diritto sammarinese. Le donazioni o liberalità che rientrano nella fattispecie prevista dal comma 2 dell articolo 60 bis sono deducibili nella misura del 200% dell importo in denaro o del valore normale dei beni o delle prestazioni oggetto della donazione.. Art. 23-bis 1. Il punto 12, dell Allegato A, della Legge n.166/2013 è così modificato: 12. Contributi previdenziali volontari corrisposti all Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa, in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni, fino a euro 4.000,00.. Art. 24 1. E abrogato l articolo 45 della Legge 13 dicembre 2005 n.179. Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2016/1715 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Lorella Stefanelli Nicola Renzi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini