COMUNE DI TREVISO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO



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COMUNE DI TREVISO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI DA ESEGUIRE A CURA DEL COMUNE DI TREVISO Art.1 Oggetto e caratteristiche dell affidamento 1. L affidamento ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto presso il servizio obitoriale comunale di cadavere, parti di esso, di ossa umane o ceneri in caso di rinvenimento o in caso di decesso, sulla pubblica via o in luogo pubblico od anche privato nell ambito del territorio comunale, su chiamata della pubblica Autorità e i servizi funebri nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Il servizio si svolge secondo le norme del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche, della legge Regionale Veneto in materia funeraria n. 18 del 04.03.2010 e relative disposizioni attuative, del Regolamento comunale in materia, del presente capitolato, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e delle norme che dovessero in seguito essere applicate. Art.2 Caratteristiche del servizio 1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e in base ai requisiti di cui alla Legge Regionale Veneto in materia funeraria n. 18 del 04.03.2010 nonché delle relative disposizioni attuative. 2. I trasporti eseguiti dalla ditta affidataria in nome e per conto dell Amministrazione comunale sono esenti dal pagamento dei diritti fissi sul rilascio autorizzazione comunale al trasporto. Art.3 Servizi relativi all affidamento 1. Sono effettuati con i mezzi e il personale della ditta affidataria i seguenti servizi richiesti dall Amministrazione comunale a mezzo dell ufficio di polizia mortuaria del concessionario dei servizi funerari o dalla pubblica Autorità: a) raccolta, recupero e trasporto nel luogo di osservazione designato o all obitorio dei cadaveri, di parti di cadavere e di ossa umane rinvenute nell ambito del territorio comunale, sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.); 1

b) trasporto e servizio funebre a cura del Comune per deceduto indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in stato di abbandono, che non richieda servizi o trattamenti speciali. 2. Per servizi o trattamenti speciali si intende: feretro diverso da quello ordinario più semplice, come descritto all art. 6 del presente capitolato, sepoltura diversa dal campo decennale comune, sepoltura in altro Comune, epigrafi, addobbo floreale. 3. Ove possibile, in alternativa all inumazione in campo comune, è ammessa la cremazione, nel caso in cui questo trattamento sia stato espressamente chiesto in vita dal defunto con disposizione testamentaria o iscrizione in vita alla So.crem, secondo le modalità previste dalle norme e leggi vigenti. Art.4 Durata L affidamento ha la durata di tre anni, con decorrenza dal 1 aprile 2016. Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per il successivo affidamento non sia stata conclusa ovvero se il nuovo affidatario non abbia effettivamente assunto il servizio, la ditta affidataria è obbligata a prestare servizio fino all insediamento della nuova impresa, alle stesse condizioni della gestione cessata, previa comunicazione scritta da parte dell Amministrazione comunale a mezzo lettera raccomandata o notificata per il tramite dei messi comunali. Art.5 Consistenza del servizio 1. Il Comune di Treviso a mezzo dell ufficio di polizia mortuaria del concessionario dei servizi funerari: a) trasmette alla ditta affidataria, anche a mezzo fax o posta elettronica od altro mezzo idoneo, l ordine di incarico allo svolgimento del servizio funebre nel caso di indigenza o abbandono. 2. La Ditta affidataria deve: a) istituire un recapito telefonico fisso nel Comune di Treviso e di telefonia mobile (cellulare), attivo 24 ore al giorno, anche nei giorni festivi, e notificarlo al Comune che lo comunicherà all Autorità giudiziaria; b) predisporre i servizi funebri richiesti dall Amministrazione comunale secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale di polizia mortuaria e curarne la scrupolosa esecuzione; c) attivare un servizio per la raccolta e il trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato); d) organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi in tempi ravvicinati, anche commissionando ad altra ditta la fornitura dei mezzi necessari (auto funebre, autorimessa, personale); tali circostanze straordinarie devono essere comunicate espressamente per iscritto all Amministrazione comunale ovvero all ufficio di polizia mortuaria della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali, accompagnate dalla relativa documentazione. In ogni caso l impresa affidataria rimane l unica responsabile verso il Comune, salvo rivalsa verso il subfornitore; e) effettuare, salvo il caso di cui sopra, ogni intervento con i mezzi e il personale propri e portare sempre a termine il servizio iniziato. Art.6 Servizio funebre istituzionale 1. I servizi funebri richiesti dall Amministrazione Comunale nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, devono essere eseguiti dall impresa funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e di cordoglio. 2. Il servizio e le forniture verranno erogati dall impresa funebre affidataria negli orari di lavoro disciplinati dalle normative di settore vigenti e concordati con l ufficio di polizia mortuaria della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali. 3. Per ogni sevizio funebre ordinato dall Amministrazione Comunale, il direttore tecnico della ditta deve, prima dell uscita dai locali di deposito, accertarsi che il personale, i veicoli ed 2

ogni accessorio siano in regola con le norme vigenti ed in condizioni tali da prevenire inconvenienti o ritardi nell esecuzione del servizio. 4. Il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza almeno 30 minuti prima dell ora fissata per il trasporto, mentre i necrofori dovranno trovarsi nel luogo ove è depositata la salma almeno 15 minuti prima dell ora di partenza per la chiusura del feretro. 5. Il funerale, fatte salve le limitazioni di legge, comprende: a) disbrigo, su mandato del Comune di Treviso, delle pratiche amministrative necessarie per il funerale e se richiesta e possibile anche la cremazione, compresi i valori bollati, il trasporto e la sepoltura in campo comune (nell importo sono comprese le spese di inumazione, la marca da bollo e il posizionamento sul tumulo di un idoneo supporto con la targhetta riportante i dati anagrafici del defunto); b) assistenza alla chiusura del feretro; c) fornitura di un cofano funebre in legno dolce (pino o abete) conforme alla legge, completo di imbottitura in raso, maniglie e crocifisso (se richiesto) metallici e targhetta metallica incisa con i dati identificativi del defunto, di tipologia media; d) prelievo del cadavere dal luogo del decesso, deposito di osservazione o obitorio; e) tragitto fino al luogo ove si svolgono le esequie; f) sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; g) proseguimento fino al cimitero comunale seguendo il percorso più breve; h) nel caso in cui sia richiesta la cremazione della salma, il servizio comprende anche il trasporto all impianto crematorio. Le risultanti ceneri verranno disperse nel cinerario comune. La fattura del crematorio verrà intestata al Comune di Treviso che provvederà a liquidarla direttamente. 6. Per la fornitura di cofani fuori misura, nei casi documentati, verrà riconosciuta alla ditta un ulteriore compenso forfettario, rispetto al prezzo previsto dall atto di aggiudicazione, pari a Euro 150,00. Art.7 Servizio di recupero salme e reperibilità. 1. Il servizio di recupero cadaveri, parti di esso o di ossa umane rinvenute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) è quello svolto dall impresa dal momento in cui viene attivata dall autorità competente al momento in cui il cadavere (parti di esso o di ossa umane) viene depositata nel luogo di osservazione designato o all obitorio. 2. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: a) utilizzo di almeno due operatori idonei; b) materiale tecnico necessario al recupero; c) automezzo apposito conforme alla normativa vigente. 3. Non sono compresi gli eventuali servizi di onoranza funebre. 4. La ditta affidataria assicura lo svolgimento del servizio di recupero mediante reperibilità continuativa per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell anno, garantendo l intervento sul posto entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore non imputabili all impresa. Art.8 Pagamento dei servizi 1. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell effettuazione del servizio, la ditta affidataria dovrà emettere regolare fattura relativa ai servizi istituzionali prestati a favore del Comune di Treviso. L Amministrazione Comunale provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Art.9 Revisione periodica del prezzo I corrispettivi e i prezzi dedotti in contratto saranno annualmente sottoposti a revisione Istat, secondo l indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, decorsi dodici mesi dall attivazione del servizio stesso. Art.10 Mezzi di servizio 3

1. La ditta affidataria deve avere in dotazione almeno un carro funebre conforme, per struttura e manutenzione, a quanto stabilito dall art. 20 del regolamento di cui al D.P.R. n. 285/1990. 2. Prima di iniziare il servizio, dovranno essere comunicati all Amministrazione Comunale le caratteristiche costruttive e i numeri di targa dei veicoli adibiti al trasporto e trasmessa copia dei relativi documenti (libretto di circolazione e registro di idoneità sanitaria di cui all art. 20 del D.P.R. n.285/1990). Le eventuali variazioni successive devono essere altresì comunicate. 3. La proprietà dei veicoli deve essere effettiva ed attuale alla data di assunzione del servizio. 4. L Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i mezzi e di stabilirne l idoneità al servizio. Qualora i mezzi non risultassero idonei, l Amministrazione a suo insindacabile giudizio, ne dispone l immediata sostituzione. Art.11 Locali e rimesse auto funebri 1. La ditta affidataria, prima di iniziare il servizio, deve comunicare di disporre di un locale ad uso ufficio, autorizzato allo scopo e conforme alle disposizioni di legge. 2. Deve altresì comunicare di avere la disponibilità continuativa di un autorimessa con i requisiti tecnico-urbanistici e sanitari a norma di legge e di regolamento per il ricovero dei mezzi. Art.12 Disciplina del servizio 1. Poiché è esigenza primaria salvaguardare la parità di trattamento, da parte dell Amministrazione Comunale, tra le ditte di onoranze funebri che esercitano la loro attività nel territorio comunale, la ditta affidataria non può esercitare promozione pubblicitaria in favore della propria attività durante l espletamento del servizio né può contattare le famiglie dei defunti ed offrire i propri servizi nell ambito dell ospedale, dell obitorio, dei cimiteri e di tutte le aree e gli uffici pubblici che frequenta per espletare il servizio. Art.13 Personale Requisiti e comportamento 1. Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti. 2. La ditta affidataria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e deve indossare una divisa consona al servizio ed esporre un apposito tesserino recante la denominazione dell impresa; deve inoltre portare sempre con se un ulteriore tesserino con foto, dati anagrafici e qualifica ricoperta in azienda. Nei confronti del personale devono essere applicate le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. 3. La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti di lavoro di categoria, i minimi salariali ed adempiere a tutti gli oneri retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei minimi contrattuali e quant'altro previsto per legge o dal contratto collettivo di categoria. 4. All atto dell aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà raccordarsi con il Comune di Treviso per la verifica del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, allegato al presente capitolato. Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPI) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/08. Non sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze. 4

Art.14 Responsabilità - Assicurazioni 1. Per il servizio oggetto del presente capitolato, unica responsabile di qualsivoglia danno a terzi è la ditta affidataria. L Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere dipendente da incidenti, danni, disservizi causati dall impresa o comunque derivanti da attività od omissioni della stessa fino al momento dell inumazione o tumulazione della salma o del deposito nel luogo di osservazione designato o all obitorio. 2. La ditta affidataria, pena la decadenza dal contratto, provvede a stipulare, prima di iniziare il servizio, apposita polizza con primari istituti per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di importo non inferiore a due milioni di Euro. Art.15 Penali 1. L inosservanza delle norme del presente capitolato e qualunque infrazione agli ordini ricevuti determinano l applicazione delle seguenti sanzioni: a) Mancata esecuzione di un servizio di recupero salme: 1.000 Euro. b) Ritardo nell esecuzione di un recupero salme: 500 Euro. c) Mancata esecuzione di un servizio funebre istituzionale: 500 Euro. d) Ritardo nell esecuzione del servizio funebre istituzionale: 250 Euro. e) Impossibilità di eseguire il servizio funebre o il recupero per mancanza di necrofori: 1000 Euro. f) Fornitura incompleta o di materiali non conformi: 700 Euro. g) Automezzi in carenti condizioni meccaniche, manutentive e di pulizia: 300 Euro. h) Abbigliamento non conforme o atteggiamento non consono al rito: 300 Euro. i) Omissione delle comunicazioni previste dal presente capitolato: da 100 a 300 Euro a seconda della gravità valutata discrezionalmente dall Amministrazione comunale. 2. Le penali sono aumentate del venticinque per cento per ogni recidiva, con un massimo del cento per cento. 3. La penalità è inflitta con lettera raccomandata dell Amministrazione alla ditta affidataria con l invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni. L ammontare della penalità è detratto dal corrispettivo pattuito, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario; è dovuto in ogni caso il risarcimento dei danni. Art.16 Risoluzione del contratto 1. Se le violazioni di cui al presente capitolato si ripetono per un numero superiore a tre, l Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto; a tal fine l Amministrazione ne dà comunicazione all impresa, con lettera raccomandata, senza azione giudiziale. In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva l azione per il risarcimento dei danni che dall anticipata risoluzione potessero derivare al Comune. 2. L affidamento può essere revocato, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, anche per la comprovata inosservanza di uno degli articoli del D.P.R. n. 285/1990, della Legge regionale o del regolamento comunale di polizia mortuaria. Art.17 Cauzione definitiva La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10% dell importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Treviso, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all esercizio dell attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell albo di cui all art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell albo previsto dall art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per 5

l introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto. La garanzia deve contenere i seguenti elementi: a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore; b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell oggetto della garanzia prestata. La garanzia deve: - prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell art. 1957 cod. civ.; - escludere, ai sensi dell art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; - prevedere l inopponibilità all Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale; - prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell Ente appaltante; - indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell Ente garantito, il Tribunale di Treviso; - indicare nel caso in cui la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria contengano la clausola per cui il contraente è tenuto a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi. - in mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all importo massimo garantito con la presente polizza la seguente ulteriore clausola: La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all Ente garantito. Nel caso in cui l autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest ultima un unico ed inscindibile documento. La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell affidamento stesso. La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell Ente garantito. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti. L Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l Autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo originario. Art.18 Cessione del servizio 1. E vietata la cessione parziale o totale del servizio in oggetto. 6

2. Il subappalto è regolato ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora la ditta concorrente intenda avvalersi dell istituto del subappalto, deve indicare, all atto dell offerta, la parte del servizio che intende subappaltare. Art.19 Tracciabilità dei flussi finanziari La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall art. 3 della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta. Art.20 Spese Tutte le spese contrattuali ed ogni altra spesa accessoria e dipendente sono a carico della ditta aggiudicataria. Art.21 Controversie Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso. Art.22 Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alle norme di legge, regolamento, alle ordinanze e alle disposizioni delle Autorità competenti in materia. Allegato: D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). ******************************* 7

COMUNE DI TREVISO Attività cimiteriali DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE AI SENSI DELL ARTICOLO 26, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 81/08 Art.1 Scopo e campo d applicazione Il presente documento viene emesso per identificare e rendere noti alla ditta incaricata per i funerali di povertà i possibili rischi da interferenze, nonché le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminarli. Per la valutazione dei rischi si fa riferimento alla norma BS 8800. Art.2 Destinatari Gestore servizi cimiteriali e di cremazione Impresa che effettua i funerali di povertà Imprese di marmista Art.3 Descrizione delle attività svolte in cimitero Le attività cimiteriali sono svolte sotto il coordinamento del Gestore. Ogni appaltatore è tenuto a mettere in atto, oltre alle misure di sicurezza specifiche previste dal proprio piano operativo, anche le misure di sicurezza integrative indicate in questo documento. Il comune di Treviso, in quanto Ente Appaltatore, si riserva di effettuare verifiche a campione sul corretto svolgimento dell attività. Di seguito vengono sinteticamente descritte le attività svolte. Art.4 Descrizione dei pericoli e valutazione dei rischi da interferenze 1. VIABILITÁ All interno del cimitero valgono le regole del codice della strada e possono accedere solo gli automezzi autorizzati. Possono circolare i seguenti automezzi: carri funebri, mezzi di servizio 8

del Gestore dei servizi cimiteriali, mezzi di ditte esterne di marmista ed automezzi privati autorizzati. I mezzi in movimento comportano il pericolo di investimento. Tenuto conto che le vie di transito dei pedoni non sono separate da quelle degli automezzi, come misura di prevenzione si prescrive la velocità max di 5 km/h. Il pericolo è l investimento. Il danno di lesioni viene valutato lieve e molto improbabile; il rischio risulta molto basso e viene valutato accettabile. 2. LAVORI DI SCAVO In occasione delle sepolture, sono presenti fosse di inumazione aperte, con il pericolo di caduta. Come misura di prevenzione, durante l attività le buche sono presidiate dal personale addetto e, in sua assenza, sono delimitate con nastro bianco e rosso e segnaletica di pericolo. Il danno di lesioni viene valutato moderato e molto improbabile; il rischio risulta molto basso e viene valutato accettabile. 3. LAVORI DI TAGLIO DELL ERBA Periodicamente viene eseguito il taglio dell erba. In prossimità degli operatori, ci sono i pericoli del rumore e della proiezione di sassi. Come misura di prevenzione, viene delimitata un area di rispetto con nastro bianco e rosso e divieto di transito. Il danno di ipoacusia viene valutato lieve e molto improbabile; il rischio risulta molto basso e viene valutato accettabile. Il danno di lesioni viene valutato moderato e improbabile; il rischio risulta medio e viene valutato tollerabile. 4. ESODO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA In caso di emergenza, occorre consentire un agevole allontanamento alle persone ed ai mezzi. Il posizionamento dei mezzi deve essere effettuato in modo tale da lasciare libero il percorso di esodo. Il piano d emergenza prevede che la segnalazione dell emergenza venga data dal personale del Gestore dei servizi cimiteriali, che ha anche il compito di assistenza all evacuazione verso il punto di raccolta. Art. 5 Costi della sicurezza Non sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze. ********************************** 9