DVR Rumore: Legislazione Tecnica - Ed. 1 - Rev. 1. DVR Rischio Rumore



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DVR Rischio Rumore Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. - Titolo VIII - Capo II Impresa: Legislazione Tecnica Via/n./CAP/Luogo (Prov) Viale dell'architettura,16 00144 Roma (RM) Datore di lavoro: Timbro e Firma : PRESA VISIONE del RLS per conferma Solo per lavorazioni in cantiere CONSEGNA al CSE per conferma... Firma... Firma Pagina 1 di 27

1. PREMESSA PARTE GENERALE Nell ambito di quanto previsto dall articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. - Titolo VIII - Capo II, il datore di lavoro valuta l esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull emissione di rumore fornite dai costruttori dell attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. Se, a seguito della valutazione sopra menzionata, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell esposizione del lavoratore. Nell applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. La valutazione del rischio di esposizione al rumore individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all articolo 28, comma 2. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Pagina 2 di 27

2. Scopo del documento Scopo del presente documento è la valutazione dei livelli di esposizione al rumore a cui i lavoratori sono esposti durante lo svolgimento delle attività lavorative ai sensi dell art. 190 D. Lgs. 81/08 ed s.m.i. nel Titolo VIII capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. All esito della valutazione saranno adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in particolare sarà valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei valore limite di esposizione. Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria. 2. Revisione del documento Gli aggiornamenti saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del documento, per l eventuale introduzione di nuove e diverse lavorazioni, macchine, impianti e/o attrezzature. 3. Definizioni ed abbreviazioni Rischio probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore. Rischio residuo rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo Valutazione dei rischi procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno Valore di azione il valore di esposizione oltre il quale si ha l obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, come l informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria Pagina 3 di 27

Valore limite il valore di esposizione oltre il quale l esposizione è vietata Pressione acustica di picco (Ppeak) valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [db(a) riferito a 20 μpa] valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,,W) valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2 2. PROCEDURA STANDARDIZZATA: CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI L art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute. La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX = 87 db(a) e ppeak = 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 μpa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 db(a) e ppeak = 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 μpa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 db(a) e ppeak = 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 μpa). Pagina 4 di 27

Tab. 1 - Principali obblighi del datore di lavoro Livello di Rischio Obblighi Rischio Trascurabile Sempre Valutazione del rischio e la sua riduzione al minimo Rischio Basso > Valori inferiori di azione 80 db(a) e/o 135 db(c)picco Rischio Medio > Valori superiori di azione 85 db(a) e/o 137 db(c)picco Rischio Alto > Valori limite di esposizione 87 db(a) e/o 140 db(c)picco Misurazione del rumore, fornitura di DPI uditivi, informazione e formazione, controllo sanitario a richiesta Obbligo all uso dei DPI uditivi, programma di riduzione del rumore, segnalazione, delimitazione e limitazione d accesso dei luoghi di lavoro, controllo sanitario Obbligo di misure immediate Tab.2 - Casi possibili Casi Tipo di valutazione Non si può fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 db(a) o ppeak,c > 140 db(c)) La valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011) E evidente che l esposizione a rumore è trascurabile pertanto non sono superati i valori inferiori di azione (LEX>80 db(a) o ppeak,c > 140 db(c)) Si può ricorrere alla cosiddetta giustificazione che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d azione anche per i lavoratori più a rischio. Pagina 5 di 27

Una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se: definisce i LEX e Lpicco,C degli esposti a più di 80 db(a) e 135 db(c); individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi ), come identificati dall art.190, comma 1; individua le aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 db(a) e LCpicco > 137 db(c)); definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio valuta l efficienza e l efficacia dei DPI-uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori. La valutazione del rumore deve confluire nel più generale Documento di valutazione dei rischi. Casi particolari di valutazione del rischio sono quelli finalizzati alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento, da redigere preliminarmente l affidamento di un contratto d appalto nel settore dei cantieri temporanei e mobili) e alla stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da redigere preliminarmente l avvio dell attività di un contratto d appalto in tutti i casi in cui non è previsto il PSC). 4.1 Scopo e campo di applicazione Premesso che il calcolo dell'esposizione a rumore non esaurisce tutti gli obiettivi della valutazione del rischio rumore, l obiettivo di questa proposta di procedura standardizzata specifica per il rischio rumore è quello di permettere ai datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle 3 fasce di esposizione previste dal Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008: fino a 80 db(a) di LEX da 80 a 85 db(a) di LEX oltre 85 db(a) di LEX per gli adempimenti amministrativi di cui alla tabella 1. Pagina 6 di 27

a) Questa proposta di procedura standardizzata si applica alle aziende qualunque siano i livelli di rischio (non rendendo quindi più necessarie, in particolare, le misurazioni acustiche previste al superamento dei valori inferiori di azione ex art.190, comma 2), fermo restando che la misurazione resta il metodo di riferimento. b) Questa proposta di procedura standardizzata non si applica alla valutazione dei livelli di picco; la classificazione dei lavoratori nelle fasce di rischio sulla base dei livelli di esposizione di picco può essere correttamente effettuata tramite misurazioni. c) Questa proposta di procedura standardizzata si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 occupati. d) Per le aziende da 11 a 50 occupati, l applicazione facoltativa di questa proposta di procedura non è comunque prevista per le aziende richiamate dal comma 7 dell art.29, DLgs.81/2008, vale a dire: nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto; nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto. Per le aziende con più di 50 occupati non è consentito il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio. Pagina 7 di 27

4.2 Definizioni LEX = Livello di esposizione personale a rumore, come definito dall art. 188 del DLgs.81/2008. Ai fini di questa proposta di procedura standardizzata ci si riferisce solo al LEX,W (settimanale). Settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) = settimana che identifica la condizione espositiva che tutela il lavoratore almeno nel 95% delle condizioni espositive. In termini applicativi è la condizione espositiva che può essere identificata nella terza settimana peggiore dal punto di vista dell esposizione al rumore intervenuta nell anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi. LAeq,i = Livello equivalente ponderato A riferito all esposizione di un lavoratore che opera con una attrezzatura di lavoro o adempie ad un compito lavorativo per un determinato tempo Ti GAO (Gruppo acusticamente omogeneo) = gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro e che verosimilmente sono sottoposti a simili esposizioni sonore nell arco della giornata lavorativa. Un GAO deve essere chiaramente identificato indicando i nominativi dei lavoratori che lo compongono. Pagina 8 di 27

4.3 Modalità di valutazione del LEX dei singoli lavoratori La valutazione e l identificazione del LEX del singolo lavoratore avviene sulla base di una sequenza che prevede: a) La valutazione della possibilità di giustificare: Verificare se il tipo di produzione/servizio della propria azienda consente di escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a LEX di oltre 80 db(a), Lpicco di oltre 135 db(c) e condizioni a contorno che determinano un rischio uditivo incrementato (a tal fine si farà riferimento agli Elenchi di attività e mansioni con LEP normalmente minore di 80 db(a) delle Linee Guida ISPESL) b) Identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR): Se non è possibile giustificare ai sensi del punto precedente occorre identificare la terza settimana peggiore dal punto di vista dell esposizione al rumore intervenuta nell anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi. La SRMR è la settimana da analizzare per identificare i compiti effettuati (con i relativi LAeq) e la relativa durata al fine di definire il LEX di ogni singolo lavoratore. c) L identificazione delle condizioni espositive mediante: la determinazione dei tempi di esposizione riferiti alla settimana ricorrente a massimo rischio la determinazione dei livelli equivalenti LAeq,i : o o Metodo 1: dati dei fabbricanti delle attrezzature utilizzate e/o rilevati dalle banche dati Rumore validate dalla Commissione Consultiva ex art.6 DLgs.81/2008 (Banche dati CPT di Torino) Metodo 2: dalle misurazioni effettuate con opportune campionature d) Correzioni sui livelli sonori LAeq considerati nella settimana ricorrente a massimo rischio Adottando il metodo 1 per la determinazione degli LAeq,i,per ciascuno dei non più di 5 LAeq come sopra definiti occorre ora apportare le seguenti correzioni: Pagina 9 di 27

LAeq CORRETTO = LAeq + C +D + E +F dove C (dba) = Correzioni per bonifiche acustiche; D (dba) = Correzioni per riverbero; E (dba) = Correzioni per affollamento; F (dba) = Correzioni per manutenzione; e) Calcolo del livello di esposizione (LEX) nella settimana ricorrente a massimo rischio La formula generale si applica utilizzando i dati relativi ai livelli equivalenti sonori e ai tempi di esposizione nella settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) di cui ai punti da 3 e 4. con LEX,w = livello di esposizione settimanale a rumore [db(a)] T0 = tempo di riferimento del LEX,w [2400 minuti o 40 ore] LAeq,Ti = livello equivalente di esposizione nel tempo iesimo [db(a)] Ti = durata dell esposizione al Leq esimo [minuti o ore] Pagina 10 di 27

4.3.1 Metodo 2: Calcolo dell esposizione al rumore utilizzando dati misurati sul campo Un segmento di attività di durata Ti che si svolge all interno di un ambiente acusticamente omogeneo (ambiente nel quale i livelli di rumore misurati in prelievi successivi non differiscono di molto), può essere esaminato col metodo del campionamento : effettuando cioè N misure indipendenti di livello equivalente di durata individuale Tij i cui risultati vengono indicati con Lij. Il livello equivalente relativo al periodo Ti è dato dalla relazione: con = media aritmetica dei livelli [db(a)] s = deviazione standard della distribuzione dei livelli stessi il valore dell esposizione settimanale calcolato con il metodo del campionamento deve tenere conto dell incertezza estesa pertanto: LEX,w = LEX,W + U(LEX) Con LEX,W = U(LEX) = 1,65 * u (LEX) Dove u (LEX) è l incertezza calcolata e U(LEX) è l incertezza estesa. Pagina 11 di 27

4.3.2 Metodo 2: Strategia di misurazione La strategia di misurazione considerata è quella basata sui compiti: il lavoro svolto durante la giornata viene analizzato e diviso in un numero di compiti rappresentativi (fonti di pericolo); per ogni determinato compito si eseguono separatamente le misure di pressione sonora. La durata di ogni misurazione deve essere sufficientemente ampia per rappresentare il livello di pressione sonora continuo equivalente del compito svolto. Se la durata dell attività risulta più breve di 5 minuti, la durata di ogni misurazione deve essere uguale alla durata dell attività stessa. Per attività di più lunga durata ogni misurazione deve durare almeno 5 minuti. 4.3.3 Metodo 2: Strumenti di misura Le misurazioni devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite per la strategia scelta e devono rispondere ai requisiti di cui al capitolo 12 della UNI EN ISO 9612. Gli strumenti possono essere: Fonometro conforme alla IEC 61672-1:2002 classe 1; Misuratore personale dell esposizione sonora conforme alla IEC 61672; Fonometro conforme alla IEC 61672-1:2002 classe 2; I valori da rilevare sono, il livello sonoro continuo equivalente ponderato A ed il livello di pressione acustica di picco ponderato C al fine del confronto con i Valori di Azione e il Valore Limite di Esposizione previsti dal D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.. Pagina 12 di 27

4.3.4 Metodo 2: Gestione delle incertezze Gli errori di misura sistematici comportano una sovrastima o una sottostima dell esposizione al rumore dei lavoratori. Per evitare questi errori è necessario rispettare la procedura standardizzata definita dalla UNI EN ISO 9612, in particolare: Rispettare la posizione corretta del microfono; Evitare i falsi contributi (urti o getti d aria sul microfono) proteggendo il microfono con un dispositivo antivento e togliendo dal registro della misurazione eventuali artefatti; Controllare attraverso un attenta analisi del lavoro di aver ricompreso nella misurazione tutti gli eventi acustici significativi. La norma UNI EN ISO 9612 impone di tenere conto di quattro fonti di incertezza: 1. Variazioni nel lavoro quotidiano (incertezza sul livello di rumore); 2. Variazioni sull esecuzione dei compiti (incertezza sulla durata di ogni compito); 3. Strumentazione e calibrazione (incerterzza strumentale): Tipo di strumentazione Fonometro conforme alla IEC 61672-1:2002 classe 1; 0,7 Misuratore personale dell esposizione sonora conforme alla IEC 61672; Fonometro conforme alla IEC 61672-1:2002 classe 2; 1,5 4. Posizionamento del microfono. Incertezza standard(db) 1,5 Il D.Lgs. 81/08 pone l obbligo di considerare l incertezza al fine di provare (al 95%) il non superamento dei Valori di Azione e del Valore Limite di Esposizione, pertanto il confronto con questi valori dovrà essere effettuato sommando a LEX,w l incertezza associata (LEX,w + U). Pagina 13 di 27

Descrizione generale della società ANAGRAFICA Dati Societari Società: Indirizzo: CAP: Città: Provincia: P.I.: C.F.: Telefono: Fax: Area: Dati Sede Legale Indirizzo: CAP: Città: Provincia: Rappresentante Legale Cognome: Nome Indirizzo: Città: Provincia: Legislazione Tecnica Viale dell'architettura,16 00144 Roma RM Pagina 14 di 27

Organigramma Aziendale Tipologia Figura: Addetto al Primo Soccorso Nominativo Callisto Renzo Cod. Fisc. Recapiti Mail: Tel.Ufficio: Tipologia Figura: Addetto alle Misure Antincendio Nominativo Callisto Renzo Tipologia Figura: RLS Nominativo Di Lero Donato Cod. Fisc. Cod. Fisc. Recapiti Mail: Tel.Ufficio: Recapiti Mail: Tel.Ufficio: Tipologia Figura: RSPP Datore di Lavoro Nominativo Dott. Rossi Mario Cod. Fisc. Recapiti Mail: Tel.Ufficio: Pagina 15 di 27

Elenco Dipendenti Mansione: Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio** Nominativo Di Lero Donato Cod. Fisc. Recapiti Mail: Tel.Ufficio: Mansione: Acciaieria - Addetto alle manutenzioni, ripristini e lavori ausiliari** Nominativo Callisto Renzo Di Lero Donato Cod. Fisc. Recapiti Mail: Tel.Ufficio: Mail: Tel.Ufficio: Pagina 16 di 27

Dettaglio Mansioni e Fonti di pericolo di esposizione al rumore: Si riporta l elenco delle mansioni e le relative fonti di pericolo che espongono il lavoratore al fattore di rischio di esposizione al rumore Mansione: Fonti: Preparazione acciaio Mansione: Fonti: Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio** Acciaieria - Addetto alle manutenzioni, ripristini e lavori ausiliari** Operazioni con macchine utensili e attrezzature Pagina 17 di 27

Rapporto di valutazione del rumore In data/e sono stati effettuati, i rilievi strumentali secondo i criteri di misura riportati previsti dal D.Lgs. 81/08 e nella norma UNI 9432, nelle seguenti condizioni: nelle normali condizioni di lavoro; nelle specifiche condizioni a seguito descritte: (indicare eventuali particolarità, quali, per esempio, attività temporanee o mobili; rilievi tramite strumenti fissati alla persona, addetti a macchine portatili/mobili o a servizi presso diversi ambienti di lavoro o diverse unità produttive, etc.). I punti di misura sono quelli riportati sulla piantina allegata. Sulla stessa piantina allegata sono evidenziate le aree di lavoro con LAeq > 90 db(a), oppure Lpicco > 140 db. I tempi di misura sono stati scelti per essere rappresentativi dei fenomeni acustici in esame e delle specifiche condizioni di esposizione dei lavoratori. I tempi di esposizione utilizzati per la valutazione dei LEX,w sono quelli dichiarati e sottoscritti dal Datore di Lavoro (riportati nell allegato 1), sentiti i RLS/lavoratori/Responsabile dell organizzazione del lavoro. Riepilogo dei risultati della valutazione Mansione LEX,w (db) Livello di rischio Mansione LEX,w (db) Livello di rischio Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio** 86,7399978637695 Medio Acciaieria - Addetto alle manutenzioni, ripristini e lavori ausiliari** 75,6600036621094 Trascurabile Elenco dei dipendenti e relativo livello di rischio Livello di rischio Medio Pagina 18 di 27

Misure da attuare Lavoratori : Di Lero Donato Livello di rischio Misure da attuare Lavoratori : Di Lero Donato Callisto Renzo Obbligo all uso dei DPI uditivi, programma di riduzione del rumore, segnalazione, delimitazione e limitazione d accesso dei luoghi di lavoro, controllo sanitario Trascurabile Valutazione del rischio e la sua riduzione al minimo Per il rapporto di valutazione del rumore consultare l Allegato n. 1 - Scheda di valutazione. Pagina 19 di 27

ALLEGATO 1 Scheda di valutazione per mansione Il presente allegato riporta i dettagli della valutazione del rischio di esposizione al rumore per le singole mansioni considerate: Mansione : Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio** Fonte di Pericolo Preparazione acciaio LAeq,Ti(db) Ti (ore) Li N. Mis. 1 2 3 4 5 Lij (db) 86 80 96 98 0 Tij (ore) 4 12 8 4 0 Calcolo LEX,w (Livello di esposizione settimanale nella Settimana Ricorrente a Massimo Rischio) LEX,w 86,74 (db) U Lex,w + U 7,28 94,02 (db) (db) Livello di rischio Misure da attuare Medio Obbligo all uso dei DPI uditivi, programma di riduzione del rumore, segnalazione, delimitazione e limitazione d accesso dei luoghi di lavoro, controllo sanitario Pagina 20 di 27

Mansione : Acciaieria - Addetto alle manutenzioni, ripristini e lavori ausiliari** Fonte di Pericolo Operazioni con macchine utensili e attrezzature LAeq,Ti(db) Ti (ore) Li N. Mis. 1 2 3 4 5 Lij (db) 80 90 82 75 81 Tij (ore) 6 12 3 1 4 Calcolo LEX,w (Livello di esposizione settimanale nella Settimana Ricorrente a Massimo Rischio) LEX,w 75,66 (db) U Lex,w + U 4,47 80,13 (db) (db) Livello di rischio Misure da attuare Trascurabile Valutazione del rischio e la sua riduzione al minimo Pagina 21 di 27

Rapporto di valutazione in aziende esposti a LEP > 80 db(a) Il Sottoscritto in qualità di datore di lavoro dell impresa di seguito definita: Società Legislazione Tecnica Cod. ATECO: Sede legale Indirizzo Viale dell'architettura,16 Città Roma CAP 00144 Provincia RM consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i. Dichiara: di aver effettuato/aggiornato la Valutazione del rumore in data / / (gg/mm/aa) avvalendosi del personale competente Sig. che ha prodotto la Relazione tecnica n. del / / riportata in allegato, contenente anche i dati aziendali e del personale, i criteri, i metodi, i dati misurati ed i parametri utilizzati (ed in particolare i tempi di esposizione) per il computo dei LEP di aver consultato in data / / il/i seguenti RLS, o, in loro assenza, i lavoratori: Sig. Sig. Mediante e di averlo/i informato/i dei risultati mediante: che gli occupati in azienda e l organizzazione del lavoro rispondono al seguente schema, per un totale di n. occupati: Pagina 22 di 27

Mansione N. Addetti Acciaieria - Addetto alle manutenzioni, ripristini e lavori ausiliari** Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio** 2 1 che il quadro di sintesi degli esposti a rumore è il seguente: LEP,w > 90 db(a) o Lpicco > 140 db = n. occupati LEP,w tra 85 e 90 db(a) = n. occupati LEP,w tra 80 e 85 db(a) = n. occupati LEP,w 80 db(a) = n. occupati che esistono n. aree con LAeq > 90 db(a), come evidenziato nella piantina allegata che per ridurre il rischio da esposizione a rumore sono già in atto le seguenti misure tecniche, organizzative e procedurali: 1. 2. 3. che per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul rischio rumore saranno messe in atto le seguenti azioni nei tempi a fianco riportati: 1. entro il: / / 2. entro il: / / 3. entro il: / / che sono già operativi i protocolli di sicurezza previsti dalla legge in funzione dei livelli di rischio riscontrati, e in particolare: _ controllo sanitario a cura del medico competente Dr. ; _ informazione / formazione dei lavoratori _ disponibilità / obbligo all uso dei DPI uditivi Pagina 23 di 27

che la Valutazione in oggetto, salvo l obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente delle condizioni di esposizione al rumore, verrà ripetuta con periodicità Allega: Piantina con layout e l indicazione delle eventuali aree con LAeq>90 db(a) Elenco macchine / attrezzature di lavoro Lavorazioni effettuate Relazione tecnica Città lì / / Il Legale Rappresentante per presa visione il Medico Competente per presa visione il RLS, o, in sua assenza, i lavoratori Pagina 24 di 27

Rapporto di valutazione in aziende senza addetti esposti a LEP > 80 db(a) Il Sottoscritto in qualità di datore di lavoro dell impresa di seguito definita: Società Cod. ATECO: Sede legale Indirizzo Città CAP Provincia Dichiara: Legislazione Tecnica Viale dell'architettura,16 Roma 00144 RM di aver effettuato/aggiornato la Valutazione del rumore in data / / (gg/mm/aa) avvalendosi del personale competente Sig. di aver consultato in data / / il/i seguenti RLS, o, in loro assenza, i lavoratori: Sig. Sig. Mediante e di averlo/i informato/i dei risultati mediante: che gli occupati in azienda e l organizzazione del lavoro rispondono al seguente schema, per un totale di n. occupati: Mansione N. Addetti Acciaieria - Addetto alle manutenzioni, ripristini e lavori ausiliari** Acciaieria - Addetto alla preparazione acciaio** 2 1 Pagina 25 di 27

di aver potuto escludere il superamento degli 80 db(a) di LEP sulla base: _ della palese assenza di sorgenti rumorose _ di riscontri bibliografici _ delle informazioni acustiche fornite dal/dai costruttore/i _ di misurazioni in situazioni analoghe _ della Relazione tecnica allegata _ altro (specificare) che per ridurre il rischio da esposizione a rumore sono già in atto le seguenti misure tecniche, organizzative e procedurali: 1. 2. 3. che la Valutazione in oggetto, salvo l obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente delle condizioni di esposizione al rumore, verrà ripetuta con periodicità Allega: Piantina con layout Elenco macchine / attrezzature di lavoro Lavorazioni effettuate Città lì / / Il Legale Rappresentante per presa visione il RLS, o, in sua assenza, i lavoratori Pagina 26 di 27

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