UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA ART. 1



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA ART. 1 Il presente regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (CODICE DELL'AMBIENTE) e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. del 17 dicembre 2009, recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (SISTRI), come modificato e integrato dal D.M. del 15 febbraio 2010, in relazione alla produzione, alla raccolta, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti speciali sanitari di cui al D.P.R. del 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, prodotti dall Università degli studi di Catania. Tutto il personale dell Università e tutti coloro i quali frequentano le strutture dell Ateneo sono tenuti al rispetto del presente regolamento. ART. 2 Il presente regolamento si applica ai rifiuti speciali prodotti dall Ateneo, ad esclusione delle seguenti categorie di rifiuti: i rifiuti urbani; i rifiuti radioattivi; gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; rifiuti speciali contenenti amianto; gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue; la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché della esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria ART. 3 Ai sensi del presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per: a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

b. rifiuto speciale: sono rifiuti speciali quelli derivanti dalle seguenti attività: rifiuti da attività agricole e agro-industriali (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.); rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività commerciali; rifiuti derivanti da attività di servizio; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; rifiuti derivanti dalle attività sanitarie di cui al successivo punto c.; c. rifiuti sanitari: i rifiuti elencati, a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del D.Lgs 15 luglio 2003, n. 254, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; f. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; g. deposito temporaneo: spazio idoneo dove collocare il deposito temporaneo dei rifiuti speciali alle condizioni previste dall art 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto delle indicazioni date dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; h. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; i. SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito secondo quanto previsto dal D.M. del 17 dicembre 2009, come modificato e integrato dal D.M. 15 febbraio 2010. ART. 4 Le figure previste dal presente regolamento, nel campo della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari prodotti dall Università degli Studi di Catania, sono le seguenti: Sovrintendente al Sistema di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari; Titolare del sistema di gestione dei rifiuti speciali prodotti dall Università degli Studi di Catania; Responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali prodotti dall Università degli Studi di Catania; Referente locale; Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio.

ART. 5 Il sovrintendente al Sistema di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari è nominato dal rettore, tra i docenti a tempo pieno ed indeterminato dell Ateneo. Al sovrintendente compete di: vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti all interno delle strutture dell Università; rappresentare le esigenze dei docenti nel campo della gestione dei rifiuti; relazionare annualmente al rettore. ART. 6 Il titolare del Sistema di gestione dei rifiuti speciali prodotti dall Università degli Studi di Catania è il direttore generale o un suo delegato, individuato tra il personale dirigente o di categoria EP dell Università di Catania. Al titolare compete di: emanare le direttive e le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dall Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia; promuovere la diffusione del presente regolamento all interno delle strutture dell Ateneo; assicurare la corretta applicazione del presente Regolamento; analizzare i risultati del sistema di gestione al fine di apportarne i miglioramenti necessari; promuovere la formazione e l informazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti in merito alle procedure interne di ritiro, deposito e conferimento dei rifiuti speciali per le singole strutture universitarie; indire e gestire le riunioni periodiche fra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti; A tal fine, nell espletamento del suo ruolo, il titolare individua: il responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali prodotti dall Università degli Studi di Catania; i referenti locali. ART. 7 Il responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali prodotti dall Università degli Studi di Catania, ha l obbligo di: gestire l iter amministrativo relativo alle varie fasi della gestione dei rifiuti e verificare la corretta tenuta dei documenti necessari (registri carico/scarico, formulari, Modello Unico Dichiarazione Ambientale); inserire i dati riguardanti lo smaltimento, la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari nel programma informatico gestito dall area della prevenzione e della sicurezza; gestire i siti di deposito temporaneo e la relativa cartellonistica;

assicurare, tramite ditta specializzata, con la quale verrà stipulato apposito contratto, il servizio di ritiro, trasporto, e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti; gestire i rapporti con la ditta che effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali; gestire la banca dati sui rifiuti prodotti e detenuti nell Ateneo; predisporre eventuali procedure interne di ritiro, deposito e conferimento dei rifiuti speciali per le singole strutture universitarie; formare ed informare tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti in merito alle procedure interne di ritiro, deposito e conferimento dei rifiuti speciali per le singole strutture universitarie. ART. 8 Ai fini dell adempimento degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti speciali, di cui all art. 6, il titolare del sistema di gestione dei rifiuti speciali individua i referenti locali tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l Università. Ogni referente locale avrà il compito di: ricevere i rifiuti presso il deposito temporaneo, supportando se necessario i Responsabili dell attività di didattica o di ricerca in laboratorio nelle fasi di imballaggio ed etichettatura; assicurare il corretto stoccaggio dei rifiuti dentro il deposito temporaneo; inviare i rifiuti allo smaltimento, nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; verificare le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della ditta assegnataria del servizio e segnalare al responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali eventuali disservizi della ditta stessa. ART. 9 Il responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio è, ai sensi del D.M. 363/98, il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, ed ha l obbligo di: classificare i rifiuti di laboratorio, identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, compilando e sottoscrivendo la prevista modulistica; raccogliere, confezionare ed etichettare lo scarto di laboratorio, in base alla tipologia, così come previsto dalla normativa vigente; consegnare i rifiuti prodotti ai referenti locali. Gli stessi, nell ambito della propria attività, hanno l obbligo di adottare tutte le iniziative dirette a promuovere, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti. ART. 10 Ai sensi del D.M. del 17 dicembre 2009 (SISTRI), come modificato e integrato dal D.M. 15 febbraio 2010, nell organizzazione dell Ateneo di Catania sono individuate le seguenti Unità operative (l impianto o l insieme delle unità operative nel quale l impresa esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento - allegato IA DM 17/12/2009):

polo via S. Sofia n. 87 (Polo Comparto 10) polo via S. Sofia n. 100 ( Polo Bioscentifico) polo via S. Sofia n. 64 (Polo C.U. S. Sofia), polo via Androne n. 81 (Polo C.U. Via Androne), polo via Antonino Longo n. 19 (Polo Orto Botanico) polo Corso Italia n. 57 (Polo palazzo delle Scienze), polo via Ciancio Marletta n. 25 (Polo Tipografia Universitaria) polo via Valdisavoja n. 5 (Polo Valdisavoja) polo Piazza Università n. 2 (Polo Amministrazione Centrale) Il Responsabile dell Unità operativa, al momento dell avvio del SISTRI, verrà nominato dal titolare o suo delegato tra i referenti locali in servizio presso le unità locali. Il responsabile dell Unità operativa è colui che, dopo l avvio del SISTRI, coordinerà i referenti locali. ART. 11 Vista la particolarità dei rifiuti contenenti amianto e rifiuti radioattivi, nonché la legislazione che tratta i rifiuti in oggetto in maniera differente rispetto a quelli fino ad ora considerati, nel caso in cui sia necessario trattare e/o smaltire rifiuti o apparecchiature contenenti amianto, o rifiuti radioattivi, deve essere preventivamente contattata l area della prevenzione e della sicurezza dalla quale verrà definita un appropriata procedura. ART. 12 Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni direttamente da parte dell'amministrazione universitaria nel caso in cui l'evolversi della legislazione vigente o il manifestarsi di esigenze specifiche le rendessero opportune. Per quanto non espressamente recepito ed articolato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa attualmente in vigore.