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I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI 1005 - Iscritta all Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all Albo dei gruppi bancari presso la Banca d Italia al n. 5676 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006 - Dal Bilancio al 31/12/2008: - Capitale Sociale Euro 2.076.940.000 i.v. - Riserve 508.635.738 12/05/2009 Pagina 1 di 8

Caratteristiche e rischi tipici dell operazione o del servizio CONTRATTO PER ANTICIPAZIONI SU DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCE GIÀ SPEDITA Caratteristiche e rischi tipici Il presente contratto contiene le condizioni generali di contratto che disciplinano le anticipazioni in euro ed in valuta estera che la Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà accordare o meno al cliente dietro presentazione da parte di quest ultimo di documenti rappresentativi di merce già spedita. Il contratto di anticipazione prevede la costituzione in pegno da parte del cliente a favore della Banca di tutti i documenti e gli effetti che egli le consegnerà, nonché delle merci rappresentate e dei crediti derivanti dai documenti stessi. L ammontare della sovvenzione viene stabilita a seguito di perizia eseguita da un esperto di fiducia della Banca e viene calcolato deducendo dal valore attribuito al pegno un certo scarto percentuale sul valore medesimo che dovrà mantenersi costante per l intero periodo di durata dell operazione. La merce deve essere assicurata, a favore della Banca, presso primaria compagnia di assicurazione. La Banca, può far vendere le merci per ottenere la estinzione o decurtazione del debito del cliente. CONTRATTO DI MANDATO DEL CLIENTE A RITIRARE DOCUMENTI A SUO CARICO E RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SU DI ESSI Caratteristiche e rischi tipici Il presente contratto disciplina il mandato del cliente alla Banca a ritirare documenti rappresentativi di merci e la richiesta di anticipazioni su di essi. L'importo dell'anticipazione è calcolato deducendo un certo scarto rispetto al valore delle merci. E' riconosciuta alla banca la facoltà di disporre delle merci per il recupero del credito con oneri a carico del cliente; le merci sono costituite in pegno a favore della Banca a garanzia di ogni suo credito, compresi quelli non dipendenti dal presente contratto. Il cliente riconosce alla Banca il diritto al rimborso anticipato. 12/05/2009 Pagina 2 di 8

CONTRATTO DI PEGNO PER ANTICIPAZIONI SU MERCI Caratteristiche e rischi tipici L'anticipazione è un contratto di prestito con scadenza determinata, garantito da pegno di merci o di titoli, costituito dal cliente a favore della banca finanziatrice. L'operazione è composta da un contratto principale di prestito e da un contratto accessorio di garanzia pignoratizia. L'importo del prestito - accordato con l'anticipazione - viene calcolato deducendo dal valore attribuito al pegno un certo scarto percentuale sul valore medesimo. Caratteristiche essenziali dell'operazione sono la costituzione di un pegno su titoli o su merci e la correlazione e proporzionalità costante tra somma anticipata e valore del pegno (c.d. scarto). L'anticipazione bancaria deve quindi essere accompagnata dalla costituzione di un pegno regolare od irregolare avente per oggetto titoli di credito, merci o depositi di denaro. Non rientrano in tale tipo di anticipazione quelle regolate in conto corrente ed altre similari operazioni di anticipo, regolate in conto corrente, assistite da forme di garanzia. 12/05/2009 Pagina 3 di 8

Condizioni economiche dell operazione o del servizio Tasso di interesse : Valuta estera tasso nominale con capitalizzazione a fine periodo. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno commerciale (divisore, 360 gg.) Per divise quotate Libor : * Libor + 4% Per altre divise non quotate Libor : * parametro + 4% Euro tasso nominale con capitalizzazione posticipata. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile (divisore, 365 gg.) * Euribor + 4% Accensione/estinzione: euro 25,80 Spese per singola proroga o decurtazione (solo in sede di estinzione): Rilascio ordine di consegna (D/O Delivery Order), oltre eventuali bolli : Valuta di addebito : Valuta di accredito dei fondi rivenienti dal finanziamento: euro 10,30 euro 7,70 giorno di esecuzione -se in V.E: usualmente dopo 2 giorni lavorativi dalla negoziazione della valuta sul mercato. -se in Euro: un giorno lavorativo. 12/05/2009 Pagina 4 di 8

Commissione di servizio: 1,50, minimo euro 4,13; che si applicherà ad ogni eventuale conversione di una divisa in un altra. Rimborsi anticipati, anche parziali, sono soggetti a penalità, commisurate all andamento del mercato dei tassi, che saranno di volta in volta comunicate al cliente. Nel caso di anticipazioni su documenti rappresentativi di merci, oltre alle sopra elencate commissioni e spese, sono altresì previste le spese di eventuale registrazione del contratto, tasse, bolli ed ogni altra spesa connessa all operazione. Clausole contrattuali che regolano l operazione o il servizio Clausole contrattuali CONTRATTO PER ANTICIPAZIONI SU DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCE GIÀ SPEDITA PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE Art. 2 In occasione di ciascuna rimessa di documenti rappresentativi di merce la Banca stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se ed in quale misura concedere al cliente una anticipazione sui documenti stessi nonché il termine e le modalità di rimborso. Art. 3 Il cliente garantisce alla Banca la piena autenticità e regolarità dei documenti presentati all incasso, dichiarando di conoscere ed accettare le condizioni in uso per tale genere di servizio. La Banca è sollevata da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivanti da cause impreviste, da irregolarità od omissioni non imputabili alla Banca stessa o dalla errata interpretazione od esecuzione da parte dei suoi corrispondenti delle istruzioni ricevute. La Banca è facoltizzata, in caso di mancato ritiro dei documenti da parte del debitore, al ritiro ed all immagazzinamento delle merci per conto del cliente ed a spese di quest ultimo. 12/05/2009 Pagina 5 di 8

Art. 4 Art. 5 Fermi i privilegi di cui agli artt. 1721 e 2761 c.c. il cliente dichiara di costituire in pegno a favore della Banca, a garanzia del complessivo credito di quest ultima, tutti i documenti e gli effetti che egli consegnerà a quest ultima, le merci rappresentate ed i crediti da essi derivanti. Qualora alla scadenza delle singole anticipazioni il cliente non provvedesse al puntuale pagamento dell intero credito per capitale, interessi ed accessori la Banca è autorizzata, previa intimazione a norma dell art. 2797 c.c. a mezzo di lettera raccomandata, a procedere alla vendita delle merci rappresentate dai documenti o a cedere al meglio i documenti e/o gli effetti documentati, per estinguere o decurtare il debito del cliente. Elezione di domicilio e suoi effetti. Art. 6 Prevede la possibilità da parte della Banca di revocare, a mezzo di raccomandata, senza preavviso, le norme che regolano le anticipazioni in argomento. CONTRATTO DI MANDATO DEL CLIENTE A RITIRARE DOCUMENTI A SUO CARICO E RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SU DI ESSI Clausole contrattuali Art. 1 E' in facoltà della Banca di disporre delle merci per il recupero del credito con assunzione da parte del cliente di tutte le spese e oneri. Art.2- Fermi il privilegio ed il diritto di ritenzione di cui agli artt. 2761 e 2756 del cod. civ., tutti i documenti e le merci da essi rappresentate resteranno, all'atto stesso del loro ritiro, costituiti in pegno a favore della Banca a garanzia del complessivo suo credito, derivante dall'operazione, nonché di ogni altro suo credito presente e futuro. Qualora, alla scadenza del termine fissato il cliente non provveda alla immediata ed integrale estinzione dell'operazione, la Banca è autorizzata a soddisfarsi di quanto dovutole, procedendo alla vendita al meglio, ovvero alla cessione al meglio dei documenti medesimi. Art.3-12/05/2009 Pagina 6 di 8

E facoltà della Banca di esigere in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del termine fissato l'immediato pagamento di ogni suo credito nei confronti del cliente, con conseguente facoltà di procedere alla vendita al meglio delle merci o alla cessione al meglio dei documenti. Sono a carico del cliente nel caso di rimborsi anticipati, a fronte di anticipazioni in valuta estera, l'importo degli eventuali interessi differenziali. Art.4- Il cliente rinuncia a qualsiasi eccezione e contestazione fino a che ogni credito della Banca non sia stato integralmente soddisfatto. Art. 5- Elezione di domicilio e suoi effetti. CONTRATTO DI PEGNO PER ANTICIPAZIONI SU MERCI Clausole contrattuali Art. 1 Il deposito della merce e/o la consegna dei documenti rappresentativi di merce sono effettuati dal cliente a titolo di pegno a favore della Banca, in garanzia dell anticipazione e di quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, imposte, tasse, spese e ogni altro accessorio. Il pegno si estende anche alla merce e/o ai documenti che, con il consenso della Banca, fossero depositati o consegnati in sostituzione. Art. 5 Anche senza un espressa richiesta della Banca il cliente è tenuto a tutti i pagamenti alle scadenze previste. Art. 6 In qualsiasi caso di inadempimento del cliente e nelle ipotesi previste dall art. 1186 cod. civ. l anticipazione si risolve con effetto immediato e il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare senza ritardo quanto da lui dovuto. Art. 9 La merce deve essere assicurata a spese del cliente; ove la polizza non venga direttamente intestata alla Banca, sulla polizza stessa deve essere annotato il vincolo pignoratizio. Art. 11 12/05/2009 Pagina 7 di 8

La merce depositata e/o i documenti consegnati come pure la merce da essi rappresentata sono costituiti in pegno anche a garanzia di ogni altro credito presente o futuro della Banca verso il cliente. Art. 13 Il cliente è tenuto a reintegrare la garanzia se si verifica una diminuzione di almeno il 10 per cento sul valore. Art. 14 In caso di inadempimento del cliente di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali, la Banca può fare vendere la merce costituita in pegno e/o i documenti o la merce da essi rappresentata. Art. 15 L articolo regola le modalità di conferimento, modifica e revoca dei poteri di rappresentanza. Art. 16 Elezione di domicilio e suoi effetti. Legenda delle principali nozioni del servizio Scarto Pegno Differenza tra il valore dei beni dati in garanzia e la somma anticipata dalla banca. Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su beni mobili al fine di garantire al creditore il soddisfacimento di un credito con prelazione rispetto ad eventuali altri creditori. 12/05/2009 Pagina 8 di 8